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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IC De AR Presidente
2) dott. TE EC Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato CIANCIMINO ROSARIA Pt_1
- Appellante - C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERTO Controparte_1
AN
- Appellato - All'udienza del 18 settembre 2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Termini Imerese in data 01.07.2021, esponeva che con verbale di visita medica del Controparte_1
19/05/2017 era stato riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) dalla data della domanda”, invalidità che gli era stata confermata con verbale del 06/08/2018 e con successiva visita di revisione del mese di agosto 2020; che, tuttavia, con provvedimento del 07.01.2021, l' aveva comunicato la Pt_1 sospensione del beneficio economico precedentemente riconosciuto, a far data dal mese di ottobre 2020 e l'avvio del procedimento di revoca, per effetto della sua assenza alla visita di revisione fissata per il giorno 29 settembre 2020, della quale lo stesso asseriva non avere avuto notizia senza alcuna colpa. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione e condannare l' a corrispondergli la pensione di invalidità civile al 100% a far Pt_1 data dal provvedimento di sospensione sopra citato, oltre ancora agli interessi
1 maturati;
chiedeva, inoltre, dichiarare non dovuto all' l'importo di € 5.339,43, Pt_1 richiestogli per prestazioni già indebitamente erogategli al medesimo titolo. Con sentenza n. 171/2023 del 15.02.2023 il Tribunale accoglieva la domanda evidenziando che l non aveva adeguatamente provato la regolare Pt_1 convocazione del pensionato alla visita di revisione del 29.09.2020, dal momento che sull'avviso di ricevimento della relativa raccomandata non era presente alcuna attestazione del rilascio di avviso di deposito in cassetta o della sua affissione alla porta del destinatario, non rinvenuto al proprio domicilio. Soggiungeva che difettava altresì la prova della sospensione della prestazione, che, in base all'art. 80, comma 3, del D.L. n. 112/2008, deve precedere la notifica della revoca e differenziarsi dalla stessa, decorrendo dal momento della sua comunicazione il termine di 90 giorni entro cui l'invalido è tenuto a fornire giustificazione, pena la revoca della prestazione stessa. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
6.03.2023, chiedendone la riforma. Lo ha resistito al gravame. Controparte_1
Istruita con acquisizione di documentazione medica e con CTU, all'udienza del 18/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** Con l'interposto gravame, l' si duole che il Tribunale abbia Pt_1 erroneamente valutato i documenti prodotti, atteso che, contrariamente a quanto dallo stesso affermato, essi dimostravano inequivocabilmente la regolare convocazione a visita del;
infatti, nell'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata di convocazione (in atti) l'Ufficiale postale aveva dato atto di avere lasciato il prescritto avviso in data 21 settembre 2020, sottoscrivendo tale dichiarazione e restituendo poi il plico al mittente dopo la giacenza prevista dal regolamento postale;
soggiunge, sotto altro profilo, di aver regolarmente sospeso l'erogazione della prestazione sin dal mese di ottobre 2020 e di avere solo in un secondo momento avviato la procedura di revoca e di recupero di quanto indebitamente erogato;
lamenta, infine, che il Tribunale avrebbe errato nel disporre il ripristino della prestazione senza che fosse stata fornita alcuna prova della persistenza dei requisiti sanitari costitutivi del diritto. L'appello va parzialmente accolto per quanto di ragione. L' ha provveduto alla revoca della prestazione assistenziale già Pt_1 riconosciuta al sulla scorta di quanto prevede il 3° comma dell'art. 80 del CP_1
D.L. n. 122/2008 che recita: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso,
2 finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, Pt_1 dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l Pt_1 provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”. Dalla lettura della citata disposizione appare chiaro che la sola mancata presentazione dell'invalido alla visita di revisione non integra, invero, quella condotta omissiva in grado di giustificare la definitiva revoca del beneficio;
occorre, infatti, in primo luogo, che l'invalido sia regolarmente convocato, che del provvedimento di sospensione, immediatamente adottabile da parte dell' Pt_1 venga data comunicazione al beneficiario onde consentirgli, nel termine di 90 giorni, di fornire giustificazioni della mancata presentazione alla visita, solo a seguito della negativa valutazione delle quali può conseguire la definitiva revoca della prestazione. Orbene, nel caso che occupa, non pare dubitabile che vi sia stata una regolare convocazione dell'appellato alla visita di revisione: dall'avviso di ricevimento allegato alla lettera di convocazione alla visita fissata per il 29.09.2020, datata 21.09.2020, in atti, spedita con raccomandata n. 68976642099-7 (alla stessa certamente riferibile, come da congruente riferimento numerico), risulta, infatti, che, nell'assenza del destinatario presso il proprio domicilio, venne rilasciato avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale, come si evince dall'annotazione
“Avv.”, evidente abbreviazione del termine “Avvisato”, corredata da sottoscrizione dell'ufficiale postale. Tale annotazione soddisfa le condizioni perché possa operare la presunzione di conoscenza o di conoscibilità della comunicazione da parte del destinatario. Applicandosi a tale comunicazione – atto ricettizio sostanziale – le disposizioni del regolamento postale, vale infatti il principio per cui “in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale” (Cass. Sez. 5 - , ord. n. 10131 del 28/05/2020); ai fini della validità della
3 notifica, pertanto, in questi casi è sufficiente il rilascio al recapito del destinatario dell'avviso del deposito del plico presso l'ufficio postale;
ed è da questa data, in cui la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, che, secondo l'orientamento sopra ricordato, decorre il termine di dieci giorni alla cui scadenza la notifica può ritenersi essersi perfezionata, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 1335 c.c.. (così v. Cass. Sez. L - , n. 29237 del 06/12/2017: “Nel caso di una dichiarazione inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva viene ritirata, salvo che il destinatario deduca e provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la detta conoscenza”; ex multis, conf. Cass. Sez. 2, n. 22311 del 03/11/2016; n. 8399 del 23/09/1996; n. 2847 del 01/04/1997). La prova del regolare perfezionamento della convocazione alla visita di revisione non conduce, tuttavia, all'integrale riforma della sentenza gravata. L' non ha infatti dimostrato di aver comunicato al Pt_1 CP_1
l'intervenuta sospensione della prestazione, in via preventiva rispetto alla comunicazione di revoca della stessa;
sebbene, infatti, con la nota del 7 gennaio 2021 l' abbia dichiarato di aver “sospeso” la prestazione con decorrenza da CP_2 ottobre 2020, la riferita circostanza risulta sconfessata proprio dal restante contenuto della medesima comunicazione, con cui l' ha altresì richiesto la CP_2 ripetizione di quanto indebitamente erogato a tale titolo proprio dal mese di ottobre 2020; segno che, prima del definitivo provvedimento di revoca, comunicato con la medesima nota del 7.01.2021, di “rideterminazione della prestazione”, l' CP_2 aveva proseguito ad erogare la prestazione di cui, all'atto della revoca, chiedeva, infatti, la ripetizione. Ne consegue che, in difetto di comunicazione della provvisoria sospensione, prevista dal 3° comma dell'art. 80 del D.L. n. 122/2008, l'invalido non è stato posto nelle condizioni di fornire, nel termine di 90 giorni, le proprie giustificazioni ed ottenere, per tale verso, una nuova convocazione a visita;
non si è dunque perfezionato il procedimento che, secondo la sequenza fissata dall'art. 80, 3° comma del D.L. n. 122/2008, legittima la revoca della prestazione assistenziale di invalidità. Deve, dunque, affermarsi l'illegittimità della revoca della prestazione per difetto delle condizioni previste dall'art. 80 3° co. cit.
4 Tanto, tuttavia, non giustifica ex se il ripristino della prestazione illegittimamente revocata, per il quale necessita comunque l'accertamento della persistenza del prescritto requisito sanitario. A tal fine questa Corte ha disposto procedersi a consulenza tecnica, con la quale è stato accertato che il ha continuato a presentare una condizione CP_1 di totale invalidità civile (legittimante la prestazione già in godimento), solo fino al mese di febbraio del 2021 quando, in relazione al miglioramento delle condizioni di salute dipendenti dalla patologia oncologica da cui era affetto, la riduzione della sua capacità lavorativa generica è stata dal CTU valutata pari all'85%. In particolare, l'ausiliario ha attestato: “Esaminata la documentazione in atti, essendo trascorsi meno di 5 anni dal momento della diagnosi, dalla successiva esecuzione dei cicli di chemioterapia, e dei follow-up clinico strumentali, in base al D.M. 5/2/92 con rif. al cod. 9325 può asserirsi che dall'agosto del 2020 e fino al gennaio 2021, la riduzione della sua capacità lavorativa generica era totale [100%] con rif. al cod. 9325 (Cod. 9325 : “NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA” valut. fissa: 100%). Ad oggi, tenuto conto del tempo trascorso, valutati i successivi follow-up clinico strumentali fino a quelli attuali depositati, può asserirsi che la sua condizione oncologica deve essere classificata con una menomazione del 70% con rif. al d. 9323 del D.M. 5/2/92 (Cod. 9323 : NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE valut. fissa 70%). A tale valutazione va aggiunta la menomazione a carico del sistema psichico che con rif. al cod. 2206, a parere dello scrivente, deve essere valutata nella misura del 35% (Cod. 2206 :
“SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE” valut.: 31 – 40%). Infine, la “scoliosi lombare sx convessa” tenuto conto delle attuali condizioni cliniche di modesta entità, con riferimento analogico al cod. 7003 va valutata nella misura del 25% (Cod.7003: “ SCOLIOSI AD UNA CURVA SUPERIORE A 40° ” valut.: 31- 40
%). Per quanto sopra relazionato, con calcolo a scalare sec. LT , la sua attuale riduzione della capacità lavorativa generica è del 85% che può congruamente farsi decorrere dal febbraio del 2021.” Tali conclusioni, del tutto esenti da errori logici e neppure, invero, contestate dalle parti, vanno integralmente condivise. Ne consegue che se, per un verso, l'indebito non sussiste, atteso che fino al mese di gennaio del 2021 il era in possesso del requisito sanitario che CP_1 legittimava l'erogazione della prestazione in argomento, nulla deve, invece, l' CP_2
5 a tale titolo per il periodo successivo, essendo tale requisito venuto meno a far data dal mese di febbraio 2021. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello la domanda di condanna del ripristino della prestazione va respinta. Alla luce della parziale e reciproca soccombenza appare equo compensare per metà le spese del doppio grado che si liquidano come in dispositivo e che, per il resto, vanno poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 171/2023 resa il 15.02.2023 dal Tribunale di Termini Imerese rigetta la domanda di ripristino della prestazione a far data dal mese di febbraio 2021. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' a rifondere a metà delle spese processuali Pt_1 Controparte_1 del doppio grado che liquida per compensi in € 1.270,00 per il primo grado ed in € 1.453,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, dichiarandole per il resto compensate. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da decreto Pt_1 in atti. Palermo, 18/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
TE EC IC De AR
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