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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.VG. N. 857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. RG NT - Presidente
Dott. AN NI - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 26 L.F.
nella causa civile promossa sub R VG 857/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
DIAZ, 6 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BAVETTA VALENTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1
NE ABBIA INTERESSE Controparte_2
RECALAMATI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE
INTERVENUTA
1 R.VG. N. 857/2025
Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
Riformare il decreto di rigetto del Tribunale di Milano del 25/09/2025 e per l'effetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 142 L.F., concedere l'esdebitazione a dichiarando Parte_1 inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura fallimentare n. 358/2018 LL Autoricambi Car Service di AR LL & . CP_1
PER LA PROCURA GENERALE INTERVENUTA:
Rigettare il reclamo e confermare il decreto impugnato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna reclamante, ha presentato in data 3.07.2025 ricorso per ottenere il Parte_1 beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 e ss. l.f., in relazione alla dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti quale socio illimitatamente responsabile della società LL Autoricambi Car Service di Dr. AR LL & C. s.n.c.
Il Tribunale di Milano, con il decreto qui reclamato, ha rigettato l'istanza, in quanto ha ritenuto che risultasse escluso che in capo alla sussistessero tutti i requisiti per godere di tale beneficio, Pt_1 dato che dalla relazione ex art 33 l.f. presentata dal curatore emergeva che talune condotte tenute dalla nei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento rivestivano un carattere Pt_1 potenzialmente distrattivo, e dunque si versasse in un'ipotesi preclusiva del beneficio ai sensi dell'art. 142 comma 1 n. 5, che prevede che non possa essere concessa l'esdebitazione se il fallito
“ha distratto l'attivo o ha esposto passività inconsistenti …[etc…]” .
Col presente reclamo, la ha contestato la decisione del tribunale, in quanto ha dedotto che i Pt_1 rilievi del curatore, richiamati dal provvedimento impugnato, sono espressi in termini dubitativi (indicando comportamenti “potenzialmente distrattivi”), senza che tali rilievi siano stati confermati o dimostrati nel corso degli accertamenti successivi svolti dal curatore stesso o nel corso delle indagini penali. Pertanto, ne deriva che difettano prove adeguate relativamente all'effettiva portata distrattiva dei comportamenti sulla base dei quali è stata assunta la decisione oggetto di reclamo.
Nel merito, ha comunque dedotto che quelle condotte prospettate come “potenzialmente distrattive”, cioè l'utilizzo della cassa per pagamenti in nero e la distrazione di parte del magazzino, non sarebbero comunque a lei riconducibili, in quanto la disponibilità della cassa non era di sua spettanza, e il magazzino è stato in parte venduto in sede di vendita all'asta dal curatore della
2 R.VG. N. 857/2025
procedura parallela Marelli Autofficina, in parte è stato smaltito, trattandosi di materiale vecchio ed obsoleto.
Ha rilevato altresì che il curatore, nella propria relazione ex art. 142 l.f., ha dato parere favorevole alla concessione dell'esdebitazione, pur indicando, nel questionario “a crocette”, la cui compilazione è richiesta dal tribunale, la presenza di condotte distrattive, cioè unicamente quelle sopra richiamate nella relazione ex art. 33 l.f. in termini dubitativi. Ha infine riferito che all'altro socio illimitatamente responsabile di LL Autoricambi Car Service di Dr. AR LL & C.
s.n.c., LL AR, è stato concesso il beneficio dell'esdebitazione, senza una ragionevole diversità di presupposti.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere accolto.
Non può non rilevarsi, infatti, che, pur non potendo che essere condivisi i rilievi del tribunale in ordine alla necessità che, al fine di concedere l'esdebitazione, siano integrati tutti i requisiti di cui all'art. 142 l.f., nessuno escluso, nel caso di specie gli elementi in base ai quali il tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di comportamenti distrattivi in capo alla non sono Pt_1 sufficientemente provati.
L'unico dato in tale senso, come espressamente indicato dal tribunale, è quanto ha scritto il curatore al momento della redazione della relazione ex art. 33 l.f., quindi nel momento inziale degli accertamenti. Se è pur vero, infatti, che la relazione ex art. 33 l.f., per come voluta dal legislatore, deve contenere un'analisi precisa e completa delle cause del fallimento e della diligenza degli amministratori, in ogni caso, qualora gli accertamenti preliminari non abbiano portato all'individuazione di responsabilità certe -come avvenuto nel caso di specie, atteso il tenore dubitativo e ipotetico della valutazione dei comportamenti tenuti dalla - solo una più Pt_1 completa analisi delle condotte e degli effetti delle stesse sulla consistenza dei beni da liquidare può portare a ritenere comprovati i comportamenti ostativi alla concessione del beneficio richiesto.
Lo stesso curatore, nella relazione ex art. 142 l.f. redatta al fine di esprimere il parere (favorevole) sulla concessione dell'esdebitazione, non ha in alcun modo indicato che quei “sospetti” in ordine a comportamenti distrattivi, espressi nella relazione ex art. 33 l.f., abbiano trovato conferma o a seguito di approfondimenti successivi svolti in corso di procedura (anche al momento della liquidazione dell'attivo) o nelle indagini svolte in sede penale.
Inoltre, circa i comportamenti richiamati nello specifico, non può non notarsi che la consistenza e l'effettività dell'ammanco di cassa avrebbe potuto essere ricostruito attraverso l'analisi della contabilità, ma il curatore si è limitato a riportare una dichiarazione generica della stessa ( “la Pt_1 cassa sarebbe stata utilizzata nel tempo per pagare alcuni lavoratori in nero”), senza riferimento ad elementi maggiormente circostanziati.
3 R.VG. N. 857/2025
Lo stesso dicasi per la consistenza del magazzino, composto per lo più di merci obsolete, e per tale ragione prudenzialmente svalutato prima della dichiarazione di fallimento, e comunque oggetto di realizzo in sede di liquidazione dell'attivo da parte del curatore, senza che, in tale circostanza, siano emersi elementi più precisi diretti a comprovare l'impressione (“le merci sarebbero ad un esame sommario apparentemente inferiori”) registrata dal curatore in sede di audizione della E' il Pt_1 curatore stesso che ha riservato la verifica di tali ammanchi all'esito di maggiori approfondimenti da effettuarsi in sede di redazione dell'inventario. Ma, nel corso della procedura non è poi emerso nulla più di quanto riportato nella relazione ex art. 33 l.f..
A tale stregua, stante la pacifica ricorrenza di tutti gli altri elementi indicati dall'art. 142 l.f. in capo alla e la mancanza di prova delle condotte ostative, ritiene la Corte che il beneficio richiesto Pt_1 debba essere concesso.
PQM
La Corte
In accoglimento del reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Milano di data 25.09.2025, così provvede:
Concede ai sensi dell'art. 142 l.f. a il beneficio dell'esdebitazione, e per l'effetto Parte_1 dichiara inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti nella procedura fallimentare n. 358/2018 LL Autoricambi Car Service di Dr. AR LL C. s.n.c.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27/11/2025
La Consigliera est La Presidente
AN NI RG NT
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. RG NT - Presidente
Dott. AN NI - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 26 L.F.
nella causa civile promossa sub R VG 857/2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
DIAZ, 6 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. BAVETTA VALENTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), P.IVA_1
NE ABBIA INTERESSE Controparte_2
RECALAMATI
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA – SEDE
INTERVENUTA
1 R.VG. N. 857/2025
Oggetto: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di fallimento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELLA RECLAMANTE:
Riformare il decreto di rigetto del Tribunale di Milano del 25/09/2025 e per l'effetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 142 L.F., concedere l'esdebitazione a dichiarando Parte_1 inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura fallimentare n. 358/2018 LL Autoricambi Car Service di AR LL & . CP_1
PER LA PROCURA GENERALE INTERVENUTA:
Rigettare il reclamo e confermare il decreto impugnato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna reclamante, ha presentato in data 3.07.2025 ricorso per ottenere il Parte_1 beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 142 e ss. l.f., in relazione alla dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti quale socio illimitatamente responsabile della società LL Autoricambi Car Service di Dr. AR LL & C. s.n.c.
Il Tribunale di Milano, con il decreto qui reclamato, ha rigettato l'istanza, in quanto ha ritenuto che risultasse escluso che in capo alla sussistessero tutti i requisiti per godere di tale beneficio, Pt_1 dato che dalla relazione ex art 33 l.f. presentata dal curatore emergeva che talune condotte tenute dalla nei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento rivestivano un carattere Pt_1 potenzialmente distrattivo, e dunque si versasse in un'ipotesi preclusiva del beneficio ai sensi dell'art. 142 comma 1 n. 5, che prevede che non possa essere concessa l'esdebitazione se il fallito
“ha distratto l'attivo o ha esposto passività inconsistenti …[etc…]” .
Col presente reclamo, la ha contestato la decisione del tribunale, in quanto ha dedotto che i Pt_1 rilievi del curatore, richiamati dal provvedimento impugnato, sono espressi in termini dubitativi (indicando comportamenti “potenzialmente distrattivi”), senza che tali rilievi siano stati confermati o dimostrati nel corso degli accertamenti successivi svolti dal curatore stesso o nel corso delle indagini penali. Pertanto, ne deriva che difettano prove adeguate relativamente all'effettiva portata distrattiva dei comportamenti sulla base dei quali è stata assunta la decisione oggetto di reclamo.
Nel merito, ha comunque dedotto che quelle condotte prospettate come “potenzialmente distrattive”, cioè l'utilizzo della cassa per pagamenti in nero e la distrazione di parte del magazzino, non sarebbero comunque a lei riconducibili, in quanto la disponibilità della cassa non era di sua spettanza, e il magazzino è stato in parte venduto in sede di vendita all'asta dal curatore della
2 R.VG. N. 857/2025
procedura parallela Marelli Autofficina, in parte è stato smaltito, trattandosi di materiale vecchio ed obsoleto.
Ha rilevato altresì che il curatore, nella propria relazione ex art. 142 l.f., ha dato parere favorevole alla concessione dell'esdebitazione, pur indicando, nel questionario “a crocette”, la cui compilazione è richiesta dal tribunale, la presenza di condotte distrattive, cioè unicamente quelle sopra richiamate nella relazione ex art. 33 l.f. in termini dubitativi. Ha infine riferito che all'altro socio illimitatamente responsabile di LL Autoricambi Car Service di Dr. AR LL & C.
s.n.c., LL AR, è stato concesso il beneficio dell'esdebitazione, senza una ragionevole diversità di presupposti.
Opinione della Corte:
Il reclamo deve essere accolto.
Non può non rilevarsi, infatti, che, pur non potendo che essere condivisi i rilievi del tribunale in ordine alla necessità che, al fine di concedere l'esdebitazione, siano integrati tutti i requisiti di cui all'art. 142 l.f., nessuno escluso, nel caso di specie gli elementi in base ai quali il tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di comportamenti distrattivi in capo alla non sono Pt_1 sufficientemente provati.
L'unico dato in tale senso, come espressamente indicato dal tribunale, è quanto ha scritto il curatore al momento della redazione della relazione ex art. 33 l.f., quindi nel momento inziale degli accertamenti. Se è pur vero, infatti, che la relazione ex art. 33 l.f., per come voluta dal legislatore, deve contenere un'analisi precisa e completa delle cause del fallimento e della diligenza degli amministratori, in ogni caso, qualora gli accertamenti preliminari non abbiano portato all'individuazione di responsabilità certe -come avvenuto nel caso di specie, atteso il tenore dubitativo e ipotetico della valutazione dei comportamenti tenuti dalla - solo una più Pt_1 completa analisi delle condotte e degli effetti delle stesse sulla consistenza dei beni da liquidare può portare a ritenere comprovati i comportamenti ostativi alla concessione del beneficio richiesto.
Lo stesso curatore, nella relazione ex art. 142 l.f. redatta al fine di esprimere il parere (favorevole) sulla concessione dell'esdebitazione, non ha in alcun modo indicato che quei “sospetti” in ordine a comportamenti distrattivi, espressi nella relazione ex art. 33 l.f., abbiano trovato conferma o a seguito di approfondimenti successivi svolti in corso di procedura (anche al momento della liquidazione dell'attivo) o nelle indagini svolte in sede penale.
Inoltre, circa i comportamenti richiamati nello specifico, non può non notarsi che la consistenza e l'effettività dell'ammanco di cassa avrebbe potuto essere ricostruito attraverso l'analisi della contabilità, ma il curatore si è limitato a riportare una dichiarazione generica della stessa ( “la Pt_1 cassa sarebbe stata utilizzata nel tempo per pagare alcuni lavoratori in nero”), senza riferimento ad elementi maggiormente circostanziati.
3 R.VG. N. 857/2025
Lo stesso dicasi per la consistenza del magazzino, composto per lo più di merci obsolete, e per tale ragione prudenzialmente svalutato prima della dichiarazione di fallimento, e comunque oggetto di realizzo in sede di liquidazione dell'attivo da parte del curatore, senza che, in tale circostanza, siano emersi elementi più precisi diretti a comprovare l'impressione (“le merci sarebbero ad un esame sommario apparentemente inferiori”) registrata dal curatore in sede di audizione della E' il Pt_1 curatore stesso che ha riservato la verifica di tali ammanchi all'esito di maggiori approfondimenti da effettuarsi in sede di redazione dell'inventario. Ma, nel corso della procedura non è poi emerso nulla più di quanto riportato nella relazione ex art. 33 l.f..
A tale stregua, stante la pacifica ricorrenza di tutti gli altri elementi indicati dall'art. 142 l.f. in capo alla e la mancanza di prova delle condotte ostative, ritiene la Corte che il beneficio richiesto Pt_1 debba essere concesso.
PQM
La Corte
In accoglimento del reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Parte_1
Milano di data 25.09.2025, così provvede:
Concede ai sensi dell'art. 142 l.f. a il beneficio dell'esdebitazione, e per l'effetto Parte_1 dichiara inesigibili nei suoi confronti i debiti concorsuali non soddisfatti nella procedura fallimentare n. 358/2018 LL Autoricambi Car Service di Dr. AR LL C. s.n.c.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27/11/2025
La Consigliera est La Presidente
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