Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2025, proposto dalla società Dedalus Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Iorio Fiorelli ed Eliana Maria Fruncillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Sicilia e l’Assessorato regionale della Salute, in persona del Presidente e dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 sono per legge domiciliati;
nei confronti
della Enterprise Services Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del provvedimento di esclusione di Dedalus per mancata tempestiva integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio, quale disposto nella riunione della Commissione di gara del 30 gennaio 2025 e comunicato in data 7 febbraio 2025, in relazione alla procedura di rilancio competitivo tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale 3 – Sistemi Informativi gestionali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – ID 2366, Lotto 4 “Servizi Applicativi”, per la realizzazione del progetto regionale “Sistema Informativo Direzionale” (SID) per il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Appalto Specifico 4390722 – CIG Derivato B35B11E601;
- per quanto occorrere possa, della legge di gara, ove ed in quanto da interpretarsi nel senso di domandare a pena di esclusione i documenti fatti oggetto di richiesta di integrazione documentale da parte della Commissione di Gara alla Dedalus;
- di tutti i verbali (ivi compreso il verbale 16 gennaio 2025 n. 2 di richiesta di integrazione documentale e 30 gennaio 2025 n. 3 di esclusione), nonché di tutti gli altri atti, valutazioni e comunicazioni di gara;
- di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso;
…e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, anche in forma specifica, con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e con espressa istanza di subentro nella sua esecuzione ai sensi dell'art. 121 c.p.a., e solo in via subordinata in forma equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Sicilia e dell’Assessorato regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 146/2025 del 26.03.2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, n.q. di mandataria di un RTI in relazione alla procedura di rilancio competitivo tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale 3 – Sistemi Informativi gestionali" per le Pubbliche Amministrazioni del SSN – ID 2366, Lotto 4 “Servizi Applicativi”, per la realizzazione del progetto regionale “Sistema Informativo Direzionale” (SID) per il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Appalto Specifico 4390722 – CIG Derivato B35B11E601, domanda l’annullamento:
- del provvedimento di esclusione per mancata tempestiva integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio, quale disposto nella riunione della Commissione di gara del 30.01.2025 e comunicato in data 7.2.2025;
- per quanto occorrere possa, della legge di gara, ove ed in quanto da interpretarsi nel senso di richiedere a pena di esclusione i documenti fatti oggetto di richiesta della Commissione di gara di integrazione documentale, di tutti i verbali (ivi compreso il verbale 16 gennaio 2025 n. 2 di richiesta di integrazione documentale e 30 gennaio 2025 n. 3 di esclusione), nonché di tutti gli altri atti, valutazioni e comunicazioni di gara;
- di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso;
…e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, anche in forma specifica (art. 124, co. 1, primo cpv., c.p.a.) con dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato e con espressa istanza di subentro nella sua esecuzione ai sensi dell'art. 121 c.p.a., e solo in via subordinata in forma equivalente.
Espone in fatto:
- di aver ricevuto una richiesta di integrazione documentale dalla Commissione di Gara in data 16.01.2025 (da evadere entro il 29.01.2025), riscontrata con PEC del 21.01.2025 - tuttavia inoltrata ad un indirizzo errato per lieve errore materiale - e reiterata con PEC del 30.01.2025;
- di aver patito, poi, l’esclusione dalla procedura, in quanto la Commissione, con il provvedimento gravato in via principale, aveva stigmatizzato la perentorietà del termine per il soccorso istruttorio e l’esattezza della produzione documentale;
- di aver avanzato istanza di annullamento d’ufficio della citata determinazione, ribadendo le circostanze sopra evidenziate e, comunque, di aver proceduto a tutti gli adempimenti formali richiesti dalla procedura.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di quelli in punto di soccorso istruttorio; violazione del principio di proporzionalità, favor partecipationis e risultato; difetto di istruttoria e sviamento di potere; violazione della legge speciale di gara e in particolare del par. 8 della richiesta di offerta.
2.- Si costituivano la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale della Salute, concludendo, la prima, per il proprio difetto di legittimazione passiva, e, la seconda, per l’inammissibilità del ricorso (per tardività della notificazione) e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.
3.- Con ordinanza cautelare n. 146/2025 del 26.03.2025, veniva accolta l’istanza cautelare, atteso che la ricorrente non avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura, in ragione del fatto che la Commissione di Gara era già in possesso di tutti i documenti richiesti dalla lex specialis (né avrebbe potuto richiedere ulteriori documenti non previsti dalla disciplina della selezione in questione); conseguentemente, si disponeva la riammissione della società ricorrente alla procedura di gara.
4.- Con DDG n. 449/2025 del 30.04.2025, l’Assessorato resistente dava esecuzione al dictum cautelare, sospendendo gli effetti dell’aggiudicazione disposta con DDG n. 311/2025 del 25.03.2025 in favore di altro O.E. e riammettendo la società ricorrente. L’amministrazione si riservava, comunque, di assumere ogni eventuale altro provvedimento all’esito del giudizio di merito.
5.- Con memoria del 10.05.2025, parte ricorrente insisteva nelle difese articolate, evidenziando come la riammissione alla procedura sia di natura provvisoria e condizionata all’esito del presente giudizio.
6.- All’udienza pubblica del 27.05.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
7.1- Preliminarmente il Collegio ritiene di dover aderire all’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione, non coinvolta in alcun modo nel procedimento contestato, la quale, dunque, va estromessa dal giudizio.
7.2- Sempre in via preliminare, il Collegio rileva come l’Avvocatura dello Stato, nel corso dell’udienza di discussione della domanda cautelare, abbia rinunciato all’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione.
7.3- Nel merito, il Collegio aderisce, come già rilevato sinteticamente in sede cautelare, alle prospettazioni in fatto di parte ricorrente nella parte in cui afferma che “…Infatti, in ottemperanza alla legge di gara (par. 2.2.2 della Richiesta d’offerta: “Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione, attraverso il Sistema, l’Offerta economica contenente, a pena di esclusione: « la dichiarazione che quanto risulta dall’AQ e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico AQ, nonché dagli ulteriori atti della procedura di rilancio competitivo, compresi la Richiesta di Offerta, il Capitolato Tecnico AS e lo Schema di contratto dell’AS alla stessa allegati, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni connessi all’affidamento dell’Appalto Specifico”), Dedalus, nella sua offerta economica (doc. 7), aveva già dichiarato di rispettare tutte le prescrizioni contenute in Richiesta di Offerta e Capitolato Tecnico (ossia, aveva dichiarato “di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nell'Accordo Quadro e nella documentazione ivi allegata, nonché nella Richiesta di offerta per l'Appalto Specifico, e nella documentazione ivi allegata”). Ma non basta, ai sensi della Richiesta d’offerta (p. 4), già “L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente Richiesta di Offerta e nei relativi allegati…” (…) Per mero scrupolo si ribadisce, quanto alle altre pretese mancanze documentali, quanto già scritto all’Ente e non contestato dalla Commissione (e quindi, per quanto è dato capire, non alla base della esclusione): - la "Dichiarazione Accesso Atti" era già stata debitamente compilata e caricata a sistema (doc. 8); - la "Dichiarazione Familiari Conviventi" e la "Dichiarazione di Nomina del Responsabile Trattamento Dati”, per loro stessa natura, dovevano essere presentati solo in caso di aggiudicazione e, quindi, solo dall'aggiudicatario, come peraltro chiarito per iscritto dalla Amministrazione (si veda, chiarimento #3, n. 9: “Si chiede conferma che i seguenti documenti: “Facsimile Familiari Conviventi”, “Facsimile Polizza Assicurativa” e “All. 8 - Facsimile nomina responsabile al trattamento” devono essere presentati solo a seguito dell’aggiudicazione e solamente da parte dell’aggiudicatario”; "si conferma", doc. 9) e affermato nella Richiesta di offerta (“3.1 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di far pervenire: nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione: « dichiarazione, conforme all’Allegato 6 “Facsimile Dichiarazione”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D.lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi”); ogni diversa previsione, ove mai esistente nella legge di gara (quod non), sarebbe peraltro nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; - il "Documento di riconoscimento del Rappresentante Legale" non doveva essere allegato in quanto il Rappresentante Legale ha sottoscritto tutti i documenti di gara con firma digitale e, secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato, "l’apposizione della firma digitale conferisce un grado di certezza ed attendibilità in ordine alla provenienza del documento certamente non inferiore a quello conseguibile attraverso le particolari modalità di cui agli articoli 38 e 47 del d.P.R. 445 del 2000 (e, in particolare, attraverso l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante)" (si veda, ex multis, Cons. Stato 4676/2013). Del resto, sul punto inequivoco è il disposto dell’art. 65, d.lgs. 82/2005, nel prevedere che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide “a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20”, ossia con firma elettronica digitale, oppure, in alternativa, se “c)… sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità” .
Peraltro, in esecuzione del dictum cautelare, l’amministrazione ha già provveduto a sospendere l’aggiudicazione - disposta nelle more del giudizio in favore di altro O.E. - e a riammettere in gara la ricorrente, subordinando, tuttavia, la conclusione della procedura alla definizione della controversia nel merito.
Nessuna sopravvenienza in fatto o in diritto è emersa successivamente all’emissione del provvedimento cautelare, di tal che l’Assessorato dovrà procedere alla reiterazione della gara prendendo in considerazione l’offerta della società ricorrente.
7.4- La reintegrazione in forma specifica del bene della vita, mediante la riammissione tempestiva alla procedura contestata, non lascia residuare, allo stato attuale, alcuno spazio sotto il crinale risarcitorio in favore della parte ricorrente.
7.5- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- estromette dal giudizio la Presidenza della Regione Sicilia;
- accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione;
- condanna l’Assessorato regionale della Salute al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, quantificate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori come per legge. Nulla per le spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO