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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 447/2023
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. Parte_1 on cui elett. dom. in Curti (CE), alla via Gioacchino Rossini n. 26, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_2
l Greco (NA), alla via Nazionale n. 187/B, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820219005158233/000, notificata dall' in data 18/01/2023, relativa all'avviso di addebito Controparte_4
1 n. 32820150003725332/000, inerente a contributi IVS annualità 2014, per il complessivo importo di € 547,94. Deduceva in particolare la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato, nonché vizi formali dell'intimazione di pagamento opposta. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A) accertare e dichiarare prescritto il diritto delle Amministrazioni resistenti a riscuotere le somme previdenziali intimate complessivamente pari ad € 547,94 per il decorso di tempo stabilito dalla legge, e dichiarare nulli e privi di efficacia i crediti avversati ed i relativi titoli esecutivi;
B) per l'effetto, disporre il conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 02820219005158233/000, notificata in data 18/01/2023, e riconoscere come non dovute le somme richieste alla ricorrente, per le considerazioni svolte nei motivi che precedono”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, deduceva, tra l'altro, la carenza di CP_1 legittimazione passiva della la notifica degli atti prodromici all'intimazione Controparte_3 di pagamento impugnata e ecorso della prescrizione, stante la richiesta di definizione agevolata avente ad oggetto l'avviso di addebito opposto e concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Si costituiva , che preliminarmente eccepiva il proprio Controparte_2 difetto di le ncato spirare del termine di prescrizione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Seppur regolarmente citata, non si costituiva la Controparte_3
Alla prima udienza, parte ricorrente chiedeva di verificare se l'avviso di addebito sotteso fosse oggetto di stralcio e, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3 trattandosi di annualità non rientranti nella cartolarizzazione dei crediti. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'agente per la riscossione, atteso che, con il presente ricorso, parte ricorrente fa valere anche vizi di forma dell'intimazione di pagamento opposta. Tanto premesso, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo le parti resistenti documentato la cancellazione della posizione debitoria di parte ricorrente, oggetto del presente giudizio (cfr. nota depositata dall' in data 29/11/2023 ed CP_1 estratto di ruolo depositato da in data 27/01/2025), Controparte_4 documentazione non contestat Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche dalle parti all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). 2 Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalle parti resistenti si evince lo stralcio delle somme residue dovute in relazione all'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata. I predetti documenti risultano tali da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). 3 Nel caso in esame, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esiguità delle somme oggetto del presente giudizio e del brevissimo lasso temporale intercorso tra l'intervento normativo che comportava lo sgravio e la notifica dell'intimazione opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 28/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 28/01/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 447/2023
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. Parte_1 on cui elett. dom. in Curti (CE), alla via Gioacchino Rossini n. 26, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_2
l Greco (NA), alla via Nazionale n. 187/B, giusta procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t. Controparte_3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2023, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820219005158233/000, notificata dall' in data 18/01/2023, relativa all'avviso di addebito Controparte_4
1 n. 32820150003725332/000, inerente a contributi IVS annualità 2014, per il complessivo importo di € 547,94. Deduceva in particolare la mancata notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato, nonché vizi formali dell'intimazione di pagamento opposta. Concludeva chiedendo all'adito Tribunale di “A) accertare e dichiarare prescritto il diritto delle Amministrazioni resistenti a riscuotere le somme previdenziali intimate complessivamente pari ad € 547,94 per il decorso di tempo stabilito dalla legge, e dichiarare nulli e privi di efficacia i crediti avversati ed i relativi titoli esecutivi;
B) per l'effetto, disporre il conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 02820219005158233/000, notificata in data 18/01/2023, e riconoscere come non dovute le somme richieste alla ricorrente, per le considerazioni svolte nei motivi che precedono”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, deduceva, tra l'altro, la carenza di CP_1 legittimazione passiva della la notifica degli atti prodromici all'intimazione Controparte_3 di pagamento impugnata e ecorso della prescrizione, stante la richiesta di definizione agevolata avente ad oggetto l'avviso di addebito opposto e concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Si costituiva , che preliminarmente eccepiva il proprio Controparte_2 difetto di le ncato spirare del termine di prescrizione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Seppur regolarmente citata, non si costituiva la Controparte_3
Alla prima udienza, parte ricorrente chiedeva di verificare se l'avviso di addebito sotteso fosse oggetto di stralcio e, all'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3 trattandosi di annualità non rientranti nella cartolarizzazione dei crediti. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'agente per la riscossione, atteso che, con il presente ricorso, parte ricorrente fa valere anche vizi di forma dell'intimazione di pagamento opposta. Tanto premesso, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo le parti resistenti documentato la cancellazione della posizione debitoria di parte ricorrente, oggetto del presente giudizio (cfr. nota depositata dall' in data 29/11/2023 ed CP_1 estratto di ruolo depositato da in data 27/01/2025), Controparte_4 documentazione non contestat Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto anche dalle parti all'odierna udienza. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). 2 Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione depositata dalle parti resistenti si evince lo stralcio delle somme residue dovute in relazione all'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata. I predetti documenti risultano tali da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). 3 Nel caso in esame, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'esiguità delle somme oggetto del presente giudizio e del brevissimo lasso temporale intercorso tra l'intervento normativo che comportava lo sgravio e la notifica dell'intimazione opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite
Santa Maria Capua Vetere, 28/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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