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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4722/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
Dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PELLIZZARI LUIGI
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PELLIZZARI LUIGI
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale del matrimonio, nonché ai sensi dell'art. 473-bis 49 hanno altresì richiesto la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, richiedendo di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Relativamente alla domanda di separazione, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod.
proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità, il Collegio si pronuncia come di seguito,
visto il parere del Pubblico Ministero.
Poiché la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l. n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto co., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione personale così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 08/09/2007 e trascritto al n. 14, Parte 2, Serie A, Anno CP_1
2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Resana alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
2. L'abitazione familiare sita in Ponzano Veneto (TV), Via Andrea Palladio n. 11, int. 6,
rimarrà assegnata, con ogni arredo e pertinenza, alla sig.ra , che continuerà Parte_1
a risiedervi unitamente ai figli.
3. I figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per i minori (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della località di residenza dei minori) saranno assunte di comune accordo, dovendo le parti tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I figli avranno residenza abituale presso la casa familiare sita in Ponzano Veneto (TV),
Via Andrea Palladio n. 11, int. n. 6, con collocazione prevalente presso la madre.
4. I coniugi concordano di disciplinare le modalità di visita dei figli minori, e Per_1
, come segue: Per_2
a. il padre terrà con sé i figli, a settimane alternate, dalle ore 18.00 del venerdì fino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della mamma alle ore 22.00 nel periodo scolastico e alle ore 23.00 nel periodo estivo;
b. il sig. potrà vedere i figli anche al di fuori dei giorni e degli orari concordati, previo CP_1 congruo preavviso alla sig.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi Pt_1
dei minori stessi;
c. i genitori trascorreranno con i figli metà delle vacanze natalizie, con turnazione annuale,
comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale o il Capodanno, in modo tale che i figli possano trascorrere il periodo dal 24.12 al 30.12 con un genitore ed il periodo dal 30.12
(sera) al 06.01 con l'altro;
le parti convengono che, con riferimento alle vacanze natalizie 2025, i figli trascorreranno il periodo dal 24.12 al 30.12 con la sig.ra ed il periodo dal 30.12 (sera) al 06.01 con il Pt_1
sig. ; CP_1
d. con riferimento alle festività di Pasqua, i coniugi concordano che, per quanto riguarda il
2026, i figli staranno con il papà dalle ore 18.00 del Sabato Santo fino alle ore 20.00 del
Lunedì dell'Angelo, quando il sig. provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione CP_1
della madre. L'anno successivo, invece, i figli trascorreranno tale periodo con la mamma e così alternativamente tra i due genitori negli anni a seguire;
e. i figli, indipendentemente dai turni di visita, trascorreranno con ciascun genitore il giorno del compleanno del genitore stesso, il giorno della Festa del Papà con il sig. e quello CP_1
della Festa della Mamma con la sig.ra ; Pt_1
f. durante l'estate e trascorreranno due settimane, anche non consecutive, con Per_1 Per_2
il sig. , il quale si impegna a comunicare alla sig.ra , entro il 31 maggio di CP_1 Pt_1
ciascun anno, il periodo in cui terrà con sé i figli.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 12 di ogni mese, a titolo di CP_1 Pt_1
contributo per il mantenimento dei figli, la somma € 500,00 (€ 250,00, per ciascun figlio),
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat.
I genitori contribuiranno, nella misura del 50 % ciascuno, alle spese straordinarie dei figli,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche e specialistiche non assistite da SSN, quali ticket sanitari, costi per prestazioni odontoiatriche, ortodontiche, farmaceutiche, oculistiche e chirurgiche, nonché di natura scolastica, parascolastica,
ricreativa e ludica, incluse eventuali rette e/o contributi, spese per mensa e scuolabus,
secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale, spese che dovranno essere debitamente documentate e previamente concordate, ad eccezione di quelle aventi oggettivo carattere di necessità ed indifferibilità.
I coniugi convengono che l'Assegno Unico per i figli, percepito dalla sig.ra e pari ad Pt_1
€ 290,00 mensili, verrà accreditato sul conto corrente intestato esclusivamente alla predetta signora , che ne rimarrà così la sola beneficiaria;
al contempo il sig. si impegna Pt_1 CP_1
a fornire alla coniuge, qualora ve ne fosse la necessità, la documentazione necessaria per il mantenimento del suddetto assegno.
Sotto il profilo fiscale, i figli e rimarranno a carico di entrambi i genitori nella Per_1 Per_2
misura del 50 % ciascuno.
6. I ricorrenti si impegnano a comunicare fra loro con tempestività gli eventuali problemi di salute dei figli o altre urgenze che dovessero verificarsi.
Entrambi i genitori devono essere informati delle visite mediche dei figli, anche di routine, e devono essere messi in condizione di essere presenti alle visite stesse, oltre che in caso di esami o ricoveri.
7. I genitori si impegnano anche a confrontarsi su aspetti che riguardano le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli, al fine delle comuni determinazioni sulle scelte che verranno chiamati a fare.
8. Si dà atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio dei figli minori.
9. I ricorrenti danno atto che la sig.ra provvederà ad acquistare la quota parte di Pt_1
pertinenza del sig. dell'immobile adibito a residenza familiare, corrispondendo allo CP_1
stesso la somma di € 67.773,00, pari al 40 % del valore di mercato del predetto immobile come da valutazione fatta eseguire dai coniugi stessi, entro 30 giorni dalla data fissata per l'udienza, termine entro il quale dovrà essere stipulato anche il relativo atto di compravendita avanti al Notaio scelto dalla sig.ra . Pt_1
10. Si dà atto che il sig. dal giorno fissato per la prima udienza lascerà la casa CP_1
familiare, impegnandosi a spostare la sua residenza presso altra abitazione ove si trasferirà
e a comunicarlo alla sig.ra . Pt_1
11. Si dà atto che i ricorrenti, salvo quanto previsto al precedente punto 9) in ordine alla divisione dell'immobile adibito ad abitazione familiare, dichiarano di aver regolato ogni pregressa questione economica, di aver già diviso i beni comuni, di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro per il loro personale mantenimento e/o per ogni e qualsiasi diversa causa, ragione e/o titolo.
12. I ricorrenti concordano, altresì, di ripartire le spese e le competenze dello scrivente avvocato relative all'odierno giudizio in misura pari al 50 % ciascuno, pattuendo che la sig.ra provvederà all'integrale pagamento di tali spese, decurtando la quota parte di Pt_1
competenza del marito dalla somma che la stessa dovrà corrispondergli in ottemperanza a quanto previsto al precedente punto 9).
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
relatore dott.ssa Daniela Ronzani.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/10/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Daniela Ronzani