Articolo 37 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 36Articolo 38
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13 gennaio 1974
Art. 37. (Cooperazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato)

Gli uffici tecnici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, centrali e periferici, prestano l'opera di assistenza tecnica richiesta dalla OPAFS per la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, le migliorie e la manutenzione dei suoi immobili.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974
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