Ordinanza cautelare 11 maggio 2017
Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/06/2022, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01104/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2017, proposto da
CE VA, rappresentato e difeso dall'avvocato CE Carmelo Orlandino, con domicilio eletto presso lo studio CE Orlandino in Carovigno, via Isaia Pagliara, n. 30;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, non costituito in giudizio;
nei confronti
Responsabile Utc Comune di San Vito dei Normanni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di San Vito dei Normanni del 19.01.2017, prot. 27331/2016/1079 di dichiarazione di improcedibilità ed annullamento della variante in corso d'opera presentata con SCIA in data 22.12.2016; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- l'ing. CE VA, unitamente alla moglie, è proprietario di due terreni confinanti siti in San Vito dei Normanni;
- su uno di detti terreni, censito in catasto al foglio 42, particella 281, sub I, insiste un trullo;
- i predetti coniugi, intendendo ristrutturale il trullo, presentavano apposita DIA in data 11.12.2019 per la realizzazione di " lavori di ristrutturazione con modifiche interne del fabbricato e sistemazioni esterne " e successiva SCIA in variante del 22.04.2011;
- in data 29.09.2014 i coniugi presentavano una ulteriore DIA, con cui, fermi gli effetti dei titoli precedenti, chiedevano l'ampliamento del trullo con la realizzazione di un piccolo vano ad esso annesso ai sensi della l.r. n. 14/2009 (c.d. Piano casa);
- con nota del 22.10.2014, prot. 13409/14951, ricevuta in data 11.11.2014, l’Amministrazione comunale comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della DIA del 29.09.2014, precisando che la “ presente comunicazione … vale ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90, pertanto, la ditta in indirizzo può, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, presentare tramite protocollo, con regolare lettera di accompagnamento le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La presente comunicazione inoltre, qualora non vengano presentate osservazioni nel termine sopra indicato, vale come formale adozione di provvedimento negativo ”;
- le osservazioni venivano protocollate in data 19.11.2014;
- in data 22.12.2016 parte ricorrente presentava una SCIA per variante in corso d'opera rispetto all’intervento di cui alla DIA del 29.09.2014;
- con provvedimento del 19.01.2017, prot. 27331/2016/1079, l’Amministrazione comunale dichiarava improcedibile (e comunque annullava) la SCIA del 22.12.2016, assumendo che: “ In riferimento alla SCIA indicata in oggetto, registrata al n. di pratica 27331/16 … per modifiche interne … dall'esame degli elaborati tecnico-grafici … l’intervento è relativo a DIA già precedentemente annullata da questo Comune con nota del 22.10.2014 prot. n. 13409/14951;
inoltre l'intervento prevede anche delle modifiche di superfici, di sagoma e di prospetto (che, tra l'altro necessitano di permesso di costruire) che non vengono però evidenziate in tutti gli elaborati; nella planimetria del lotto non viene riportata la situazione reale esistente; alcuni vani non hanno altezza interna minima; alcune dichiarazioni sugli impianti e sul contenimento energetico non rispettano la normativa vigente;
mancano i seguenti documenti indispensabili: stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia a corredo di quanto asseverato nella relazione tecnica di asseverazione; bilancio di produzione del materiale da scavo e/o demolizione e/o di rifiuti, ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 6 del 12.06.2006; verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie dei lavori … ”;
Premesso altresì che parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del predetto provvedimento sotto i seguenti profili:
- secondo l’Amministrazione comunale l’improcedibilità della SCIA “deriva dall'annullamento della DIA n. 13409 del 29.09.2014” che “in realtà non si è mai avuto”;
- violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990;
- la variante di cui alla SCIA “non prevede delle modifiche di superficie, né di sagoma e né di prospetto”;
- “non è dato sapere cosa voglia intendere la PA nell'affermare che "nella planimetria del lotto non viene riportata la situazione reale esistente"”;
- la motivazione è in ogni sua parte “sommaria o generica, non indicando in maniera precisa le ragioni che ispirano l'atto”;
- nel rispetto dei canoni di correttezza dell’azione amministrativa, “la PA avrebbe potuto chiedere i documenti mancanti e non allegati alla SCIA”;
Rilevato che l’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- contrariamento a quanto si sostiene nel provvedimento impugnato, la declaratoria di improcedibilità della SCIA del 22.12.2016 non può essere giustificata dalla rimozione degli effetti della presupposta DIA del 29.09.2014, dal momento che alla comunicazione dei profili di illegittimità della DIA ed alla presentazione delle osservazioni di parte ricorrente non ha fatto seguito il provvedimento conclusivo del relativo procedimento, sicché, allo stato, la DIA è valida ed efficace;
- il provvedimento impugnato fa riferimento a non meglio precisate “modifiche di superfici, di sagoma e di prospetto”, alle altezze di “alcuni vani”, nonché alla inidoneità di “alcune dichiarazioni”, e pertanto risulta assolutamente carente, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, quanto alla individuazione delle specifiche progettuali che non sarebbero suscettibili di essere assentite, essendo queste identificate per genere e tipologia, senza puntuali e circostanziati riferimenti alle opere in contestazione: “ È illegittimo il provvedimento recante sostanziale diniego di titolo edilizio (compreso il caso dell'inibizione di s.c.i.a. e d.i.a.) laddove lo stesso sia solo giustificato sulla base di un generico contrasto con la disciplina vigente ovvero sulla base di una valutazione meramente estetica non suffragata dal richiamo alle sottostanti puntuali norme di piano o regolamentari vigenti, in quanto tale tipologia di statuizioni autoritative deve motivare l'effettivo contrasto tra l'opera realizzata e gli strumenti urbanistici, e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intellegibile, così da consentire al soggetto interessato di contestare la decisione e prospettare la rispettiva interpretazione delle norme urbanistiche ” (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 04/04/2014 n. 525);
- lo stesso dicasi con riferimento al fatto che “ nella planimetria del lotto non viene riportata la situazione reale esistente ”, trattandosi di un assunto motivazionale assertivo e generico, che non consente di individuare le specifiche difformità in contestazione;
- quanto poi alla presunta carenza dei documenti richiesti ai fini del perfezionamento della SCIA, è appena il caso di osservare che il rispetto dei canoni minimi di buona fede e lealtà procedimentale avrebbe imposto all’Amministrazione comunale di sollecitare il deposito della documentazione mancante, e di astenersi dall’assumere definitive determinazioni inibitorie della SCIA prima di aver garantito al privato la possibilità di integrare la documentazione: “ Se è incontestabile che in ipotesi di carenze documentali, l'Amministrazione non possa procedere al rigetto dell'istanza, dovendo garantire all'interessato la possibilità di integrazione, per basilari esigenze di collaborazione, lealtà procedimentale e buona amministrazione, è invece legittimo il rigetto qualora, a seguito delle molteplici richieste di integrazione — formulate nell'ottica di un dovere di collaborazione istruttorio — l'interessato ometta di fornire i documenti richiesti, non mettendo l'autorità amministrativa in condizione di esaminare compiutamente la domanda ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 09/04/2019 n. 4594);
Ritenuto che, per le anzi dette ragioni, il ricorso merita di essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato;
Ritenuto che stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata nulla è dovuto a titolo di spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 27331/2016/1079 del 19.01.2017.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO