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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 922\2025 R.G.A.C. promosso da:
C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.04.1985, difeso e rappresentato, giusta procura in atti, dall'Avv. Samantha Grassi, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Massa (MS), Largo Matteotti n. 6; nei confronti di
C.F. , nata a [...] il [...], difesa CP_1 C.F._2
e rappresentata, giusta procura in atti, dall'Avv. Manuela Aizzi, ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Massa (MS), Via Dante Alighieri n. 6; con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha convenuto in giudizio la sig.ra al fine di Parte_1 CP_1
ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montignoso (MS) in data
28.04.2005, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 6, parte 1, anno 2005, nel corso della cui unione sono nati i figli: i) , Parte_2
nato a [...] il [...]; ii) nata a [...] il [...]. Parte_3
2. A dispetto di un iniziale disaccordo delle parti in ordine ai termini del divorzio, in occasione della comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore i procuratori hanno rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: - dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in Montignoso in data 28.04.2005, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 6, parte I, anno 2005; - stabilire che il sig.
[...]
verserà mensilmente alla sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di assegno divorzile, Pt_1 CP_1
mediante bonifico su PostePay cod. [...] o altro mezzo equipollente, entro e non oltre il 31 di ogni mese, che sarà aggiornato in misura pari al costo della vita accertato dall'ISTAT ogni anno. Il primo aggiornamento decorrerà a partire dall'anno 2026; - stabilire che
[...]
provvederà in modo esclusivo al mantenimento ordinario della figlia minore , facendosi Pt_1 Pt_3
anche carico delle spese straordinarie nei termini di cui alle vigenti linee guida del CNF nella misura del 70%, residuando il restante 30% a carico di;
- stabilire, tenuto conto della CP_1
responsabilità del figlio nel non avere raggiunto l'indipendenza economica a causa del rifiuto di Pt_2
percorsi di formazione con contestuale o conseguente inserimento nel mondo del lavoro e/o abbandono volontario di posti lavoro senza valida giustificazione, come narrato in dalle parti, che la sig.ra CP_1
tenuto altresì conto dei limiti reddituali di quest'ultima, come da documentazione prodotta, provvederà direttamente agli alimenti del figlio maggiorenne Con compensazione integrale delle spese di Pt_2
giudizio”.
3. Preso atto della concorde posizione delle parti, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., alla luce della separazione, pronunciata con sentenza n. 103/2024 pubblicata il 24/07/2024, e stante l'accertata impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio debba essere accolta, considerata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n.
898 e ss.mm.ii.
5. Le condizioni concordate dalle parti appaiono inoltre conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico, nonché confacenti all'interesse della prole.
6. In particolare, quanto a quest'ultimo ambito, per ciò che attiene il figlio Persona_1
, maggiorenne e convivente con la madre, i genitori sono concordi nel ritenere
[...]
l'insussistenza dei presupposti ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, avendo egli ormai concluso il percorso scolastico e risultando, oltre che attualmente titolare di impiego, pienamente capace di reperire attività lavorativa.
7. Con riguardo, poi, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente deve tenersi conto che, in forza di decreto del Tribunale Parte_3
per i Minorenni di Genova, pronunciato nell'ambito del procedimento n. 920\2022
V.G., questa risulta affidata ai Servizi Sociali del Comune Massa, e collocata presso il padre, con il quale risiede nell'abitazione sita in Massa (MS), via Acquedotto Estense n.
12, essendo egli risultato “affettivo e adeguato con ” all'esito della valutazione delle Pt_3
capacità genitoriali da parte del Servizio. In merito all'affidamento di le Pt_3
conclusioni rassegnate dalle parti nulla prevedono, di guisa che non può che darsi continuità ai provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni anche per ciò che attiene la limitazione della responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio, che devono proseguire. Per ciò che attiene, invece, il mantenimento della minore, le parti hanno concordato che sia il padre a farsi carico delle spese ordinarie, limitando il contribuito da parte della madre al 30% delle spese pagina 3 di 5 straordinarie in accordo alle vigenti linee guida del CNF. Tanto, trova giustificazione alla luce della difficile situazione economica della sig.ra disoccupata e titolare CP_1
solo di modesta pensione di invalidità. Il sig. di contro, risulta attualmente Parte_1
impiegato e capace di far fronte al mantenimento della figlia. L'assegno unico, ad ogni modo, deve essere dallo stesso integralmente percepito.
8. Alla luce dell'accordo delle parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente conciliate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così definitivamente provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Montignoso (MS) in data
28.04.2005, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n.
6, parte 1, anno 2005, tra i sig.ri e;
Parte_1 CP_1
2) affida la figlia al Servizio sociale del Comune di Massa per la Parte_3
durata di mesi 24, con collocamento presso il padre ed esercizio del diritto di visita da parte della madre nei termini stabiliti dal Servizio, limitando la responsabilità genitoriale relativamente alle decisioni inerenti gli incarichi affidati al Servizio sociale dal Tribunale per i Minorenni di Genova nell'ambito del procedimento iscritto al n. 920\2022 V.G.;
3) dispone che il Servizio sociale, oltre a dare esecuzione agli incarichi affidatigli, depositi relazione al Giudice tutelare ogni semestre e\o con pronta sollecitudine in caso di riscontrate criticità;
4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla Parte_1
sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di assegno divorzile, entro e non CP_1
oltre il 31 di ogni mese, da aggiornarsi, a partire dall'anno 2026, in accordo agli indici Istat;
pagina 4 di 5 5) stabilisce che il sig. provveda in modo esclusivo al Parte_1
mantenimento ordinario della figlia minore facendosi carico delle spese Pt_3
straordinarie nei termini di cui alle vigenti linee guida del CNF, nella misura del
70%, residuando il restante 30% a carico di l'assegno unico in CP_1
favore della minore verrà integralmente percepito dal sig. Parte_1
6) prende atto dell'insussistenza dei presupposti ai fini della corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, , Persona_1
nonché dell'impegno della sig.ra a provvedere direttamente agli CP_1
alimenti in caso di bisogno;
7) ordina al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Montignoso (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 9.7.1939, n. 1238;
8) compensa integralmente le spese di giudizio.
Si comunichi ai procuratori delle parti, al P.M. ed al Servizio sociale del Comune di
Massa.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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