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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note del 28.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 298/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MUROLO MARCELLO e Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in CORSO VITTORIO EMANUELE, 58
84100 SALERNO
- appellante -
E
appresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO Controparte_1
e dom.to VIA SANTA LUCIA 20 NAPOLI
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 501/23 pubblicata in data
31.03.2023 Conclusioni delle parti.
Parte appellante: “dichiarare prescritti i crediti vantati nei suoi confronti da Pt_2 in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, secondo quanto dettagliatamente indicato nel presente atto d'appello;
- condannare alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, con Pt_2 distrazione”.
Parte appellata: “”rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del primo giudice (n. 501/2023 Tribunale di Salerno);
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame,
e per lo effetto di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il geometra al pagamento della complessiva somma di euro 13.471,78 quale Parte_1 ammontare dei contributi, soggettivo ed integrativo, maggiorati di sanzioni ed interessi (v. attestazione del credito ex art. 635 cpc in atti) relativi agli di contribuzione 2017 e 2018;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi riuniti in primo grado adiva il Giudice di Parte_1
Salerno, quale Giudice del lavoro, per sentire, previa riunione dei fascicoli, dichiarare che nulla era da lui dovuto alla
[...]
a titolo di contributi scaduti e non Parte_3 corrisposti per gli anni 2003 – 2005 e 2017-2018 e annullare, in conseguenza, il
Decreto Ingiuntivo n° 744/2022. Chiedeva inoltre condannare al ristoro Parte_2 integrale delle spese dell'opposizione, con aggravio, stante l'avvenuta proposizione del procedimento monitorio in data successiva alla instaurazione del giudizio ordinario per i medesimi fatti.
Si costituiva la che contro deduceva chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto. In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, chiedeva la condanna del geometra al pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 20.933,47 ovvero a quella di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Il Tribunale rigettava i ricorsi riuniti argomentando come segue:
”In virtù di quanto esposto si evince che il sig. per gli anni 2003 / 2004 non Pt_1 solo ha fornito la prova di non aver svolto l'attività professionale, così superando la presunzione di cui all'art. 5 dello Statuto, ma le sue stesse deduzioni difensive vanno nella direzione inversa, confermando l'esercizio della professione, secondo il concetto evolutivo elaborato dalla giurisprudenza.
Riguardo l'attività professionale in ipotesi svolta dal ricorrente per gli anni 2017 –
2018, si rilevava che dallo studio della documentazione di parte resistente si evince il compimento da parte del geometra di ben nove atti riconducibili all'esercizio della professione di geometra e segnatamente: 2 pratiche di accatastamento ed 1 di frazionamento nell'anno 2017, e n. 5 pratiche per quattro accatastamenti nell'anno
2018. Tutte attività registrate sulla piattaforma Sister. Di contro, nessun rilievo ha la circostanza dedotta dal geometra di aver compiuto gli atti in parola in favore della sola madre.
Parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato in riferimento alle annualità da pagare.
Dall'analisi dei documenti in atti risulta smentita anche questa doglianza.
Per quanto sopra esposto, i ricorsi riuniti non possono essere accolti”.
Ricorre ora in appello il soccombente impugnando la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui non ha dichiarato prescritti i crediti relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005, in mancanza di atti interruttivi e nella parte in cui lo ha condannato alla refusione delle spese di lite senza tener conto che la materia era stata oggetto di mutamenti giurisprudenziali.
Si è costituita la appellata che ha resistito al ricorso e concluso per la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
***
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo punto di gravame va rilevato che il credito non è prescritto. La convenuta ha prodotto, nel giudizio di primo grado, molteplici atti interruttivi CP_1 della prescrizione. Più in particolare, il più recente è un sollecito di pagamento ritirato a mani proprie dal destinatario in data 23.6.2020. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la prescrizione maturata tra un sollecito e il precedente andava eccepita con l'impugnazione del sollecito stesso. In mancanza, l'eccezione sollevata in questa sede è ormai tardiva. Non poteva l'appellante eccepire in questa sede una prescrizione maturata prima della notifica di un precedente sollecito, ben notificato.
Quanto alla impugnabilità del sollecito è intervenuta Cassazione che ha confermato: ”L'atto amministrativo di sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo sospeso nella sua esecutività, successivamente annullato, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, sussistendo uno specifico interesse ad agire mediante l'opposizione, volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere”. (Cass. 25432/2017).
L'appello pertanto l'appello su tale punto di gravame va pertanto rigettato.
Quanto al secondo motivo di gravame relativo al regime delle spese, che l'appellante sostiene ingiustamente poste a suo carico nonostante la soccombenza sia conseguenza di una inversione di rotta della giurisprudenza in corso di causa, va condivisa la statuizione del giudice di prime cure. Infatti, la soccombenza non è stata conseguenza del solo cambio di rotta giurisprudenziale ma anche della infondatezza della eccepita prescrizione. In altri termini il ricorrente, ora appellante, si è visto rigettare il ricorso su più punti di domanda, sia sul merito della debenza e sia sulla prescrizione, pertanto non vi sarebbe stato spazio per motivare una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Ne consegue il rigetto dell'appello. Spese di lite a carico di parte appellante soccombente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data
15/05/2023 e vertente tra (parte appellante) e Parte_1 [...]
(parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Salerno n. 501/2023 del 31.03.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 962,00 per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge;
dichiara astrattamente sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 28/04/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Rocco Pavese Consigliere
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note del 28.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 298/2023
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MUROLO MARCELLO e Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in CORSO VITTORIO EMANUELE, 58
84100 SALERNO
- appellante -
E
appresentato e difeso dall'avv. GARZILLI MASSIMO Controparte_1
e dom.to VIA SANTA LUCIA 20 NAPOLI
- appellato –
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 501/23 pubblicata in data
31.03.2023 Conclusioni delle parti.
Parte appellante: “dichiarare prescritti i crediti vantati nei suoi confronti da Pt_2 in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, secondo quanto dettagliatamente indicato nel presente atto d'appello;
- condannare alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, con Pt_2 distrazione”.
Parte appellata: “”rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza del primo giudice (n. 501/2023 Tribunale di Salerno);
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame,
e per lo effetto di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il geometra al pagamento della complessiva somma di euro 13.471,78 quale Parte_1 ammontare dei contributi, soggettivo ed integrativo, maggiorati di sanzioni ed interessi (v. attestazione del credito ex art. 635 cpc in atti) relativi agli di contribuzione 2017 e 2018;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi riuniti in primo grado adiva il Giudice di Parte_1
Salerno, quale Giudice del lavoro, per sentire, previa riunione dei fascicoli, dichiarare che nulla era da lui dovuto alla
[...]
a titolo di contributi scaduti e non Parte_3 corrisposti per gli anni 2003 – 2005 e 2017-2018 e annullare, in conseguenza, il
Decreto Ingiuntivo n° 744/2022. Chiedeva inoltre condannare al ristoro Parte_2 integrale delle spese dell'opposizione, con aggravio, stante l'avvenuta proposizione del procedimento monitorio in data successiva alla instaurazione del giudizio ordinario per i medesimi fatti.
Si costituiva la che contro deduceva chiedendo rigettarsi Controparte_1
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto. In subordine, nel caso di accoglimento anche parziale dell'opposizione, chiedeva la condanna del geometra al pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 20.933,47 ovvero a quella di causa a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi per gli anni di cui all'istanza di ingiunzione, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Il Tribunale rigettava i ricorsi riuniti argomentando come segue:
”In virtù di quanto esposto si evince che il sig. per gli anni 2003 / 2004 non Pt_1 solo ha fornito la prova di non aver svolto l'attività professionale, così superando la presunzione di cui all'art. 5 dello Statuto, ma le sue stesse deduzioni difensive vanno nella direzione inversa, confermando l'esercizio della professione, secondo il concetto evolutivo elaborato dalla giurisprudenza.
Riguardo l'attività professionale in ipotesi svolta dal ricorrente per gli anni 2017 –
2018, si rilevava che dallo studio della documentazione di parte resistente si evince il compimento da parte del geometra di ben nove atti riconducibili all'esercizio della professione di geometra e segnatamente: 2 pratiche di accatastamento ed 1 di frazionamento nell'anno 2017, e n. 5 pratiche per quattro accatastamenti nell'anno
2018. Tutte attività registrate sulla piattaforma Sister. Di contro, nessun rilievo ha la circostanza dedotta dal geometra di aver compiuto gli atti in parola in favore della sola madre.
Parte ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato in riferimento alle annualità da pagare.
Dall'analisi dei documenti in atti risulta smentita anche questa doglianza.
Per quanto sopra esposto, i ricorsi riuniti non possono essere accolti”.
Ricorre ora in appello il soccombente impugnando la sentenza di Parte_1 primo grado nella parte in cui non ha dichiarato prescritti i crediti relativi alle annualità 2003, 2004 e 2005, in mancanza di atti interruttivi e nella parte in cui lo ha condannato alla refusione delle spese di lite senza tener conto che la materia era stata oggetto di mutamenti giurisprudenziali.
Si è costituita la appellata che ha resistito al ricorso e concluso per la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
***
L'appello è infondato e va rigettato.
Quanto al primo punto di gravame va rilevato che il credito non è prescritto. La convenuta ha prodotto, nel giudizio di primo grado, molteplici atti interruttivi CP_1 della prescrizione. Più in particolare, il più recente è un sollecito di pagamento ritirato a mani proprie dal destinatario in data 23.6.2020. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la prescrizione maturata tra un sollecito e il precedente andava eccepita con l'impugnazione del sollecito stesso. In mancanza, l'eccezione sollevata in questa sede è ormai tardiva. Non poteva l'appellante eccepire in questa sede una prescrizione maturata prima della notifica di un precedente sollecito, ben notificato.
Quanto alla impugnabilità del sollecito è intervenuta Cassazione che ha confermato: ”L'atto amministrativo di sollecito di pagamento emesso in relazione ad un titolo sospeso nella sua esecutività, successivamente annullato, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, sussistendo uno specifico interesse ad agire mediante l'opposizione, volta ad eliminare ogni situazione di incertezza relativa alla pretesa creditoria che l'amministrazione ha segnalato al debitore di avere intenzione di far valere”. (Cass. 25432/2017).
L'appello pertanto l'appello su tale punto di gravame va pertanto rigettato.
Quanto al secondo motivo di gravame relativo al regime delle spese, che l'appellante sostiene ingiustamente poste a suo carico nonostante la soccombenza sia conseguenza di una inversione di rotta della giurisprudenza in corso di causa, va condivisa la statuizione del giudice di prime cure. Infatti, la soccombenza non è stata conseguenza del solo cambio di rotta giurisprudenziale ma anche della infondatezza della eccepita prescrizione. In altri termini il ricorrente, ora appellante, si è visto rigettare il ricorso su più punti di domanda, sia sul merito della debenza e sia sulla prescrizione, pertanto non vi sarebbe stato spazio per motivare una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Ne consegue il rigetto dell'appello. Spese di lite a carico di parte appellante soccombente come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data
15/05/2023 e vertente tra (parte appellante) e Parte_1 [...]
(parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Salerno n. 501/2023 del 31.03.2023, ogni altra domanda eccezione e deduzione reietta, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 962,00 per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge;
dichiara astrattamente sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 28/04/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Tritto dott.ssa Maura Stassano