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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/11/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. TU LO, all'esito della discussione della causa avvenuta mediante scambio di note autorizzate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5001 R.G.A.C. per l'anno 2018
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Panza Parte_1 CodiceFiscale_1
(cf pec: C.F._2 Email_1
-parte attrice –
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Macrì (C.F. Controparte_1 C.F._3
pec: CodiceFiscale_4 Email_2
-parte convenuta - nonchè
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Concetta Stanizzi (c.f. Controparte_2 C.F._5
pec: C.F._6 Email_3
-parte convenuta-
E
, , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
-convenuti contumaci-
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di per Parte_1 Controparte_1
l'infortunio a lei occorso in data 29.11.2013 nel fondo di proprietà del convenuto;
per l'effetto ha chiesto di condannare al risarcimento dei danni subiti da quantificare in corso di Controparte_1 causa.
Ha esposto di essere stata invitata dal a partecipare alla raccolta delle olive sul fondo di CP_1 proprietà di quest'ultimo ubicato in contrada Camuti di Ciminà (RC); nel mentre percorreva a piedi il fondo cadeva in una buca resa invisibile dall'erba alta, riportando gravi lesioni alla persona (come meglio identificati nella relazione medica di parte allegata agli atti); soccorsa dal veniva CP_7 trasportata presso l'ospedale di Locri ove le veniva diagnosticata tra le altre la “frattura del piatto tibiale destro”. In data 30.11.2013 veniva poi trasportata presso l'ospedale Pugliese Ciaccio di
Catanzaro, cui seguivano le cure presso altre strutture.
Si è costituito , contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo Controparte_1 che il terreno su cui è avvenuta la caduta è di proprietà degli eredi e, in particolare, di CP_1
, , , , e . Controparte_3 Controparte_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_5 CP_6
Nel merito ha eccepito che l'attrice si è infortunata probabilmente in un luogo diverso da quello indicato in citazione, non riconducibile al Sig. Ha contestato comunque la Controparte_1 dinamica del sinistro.
Alla prima udienza del 5.3.2019 il precedente GI ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , e , non costituiti e dichiarati Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 contumaci, e di , che – al contrario – si è costituita chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attrice.
2. Nel corso del procedimento è stata espletata la prova orale chiesta dalle parti. Sono stati sentiti i testi , (vedi udienza 27.2.2024), (vedi udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
22.10.2024) ed infine (vedi udienza 17.10.2025). Testimone_4
I testi sentiti hanno – in realtà – confermato quanto non contestato tra le parti e cioè che la era andata a raccogliere delle olive “in un fondo dove c'erano degli uliveti. Lì c'era una Parte_1 squadra di persone addette alla raccolta delle ulive. Ricordo che mi disse che il terreno era CP_1 di sua proprietà” (vedi teste , che ha riferito di avere accompagnato il e la Tes_4 Per_1 Parte_1 munita di cesto - a Ciminà).
Ha aggiunto “Non ho visto arrivare ambulanze. Io quando sono risalito verso il furgone ho visto il che mi ha riferito che la si era fatta male. Io e siamo saliti sul furgone CP_1 Parte_1 CP_1
e siamo andati via”.
Non risulta – tuttavia – contestato che la sia caduta nel predetto fondo: “La Sig.ra Parte_1
ha effettivamente subìto un infortunio, ma la dinamica dell'incidente non è affatto quella Parte_1 che si legge nell'atto di citazione” (vedi pag. 4 comparsa di costituzione ). Controparte_1
3. Nel caso di specie, tuttavia, i testi indotti da parte attrice nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell'evento, non avendo nessuno di questi assistito alla caduta dell'attore.
Orbene, secondo costante giurisprudenza: “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106,
Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare “l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-
01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01)” (Cass., VI sezione, ordinanza 21399 del 2021).
4. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
5. Si ritiene equo – stante la particolare natura della causa- compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Rigetta le domande di parte attrice;
- Dispone la compensazione delle spese tra le parti.
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice Onorario
TU LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. TU LO, all'esito della discussione della causa avvenuta mediante scambio di note autorizzate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5001 R.G.A.C. per l'anno 2018
tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pierpaolo Panza Parte_1 CodiceFiscale_1
(cf pec: C.F._2 Email_1
-parte attrice –
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Rossana Macrì (C.F. Controparte_1 C.F._3
pec: CodiceFiscale_4 Email_2
-parte convenuta - nonchè
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to Concetta Stanizzi (c.f. Controparte_2 C.F._5
pec: C.F._6 Email_3
-parte convenuta-
E
, , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
-convenuti contumaci-
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di per Parte_1 Controparte_1
l'infortunio a lei occorso in data 29.11.2013 nel fondo di proprietà del convenuto;
per l'effetto ha chiesto di condannare al risarcimento dei danni subiti da quantificare in corso di Controparte_1 causa.
Ha esposto di essere stata invitata dal a partecipare alla raccolta delle olive sul fondo di CP_1 proprietà di quest'ultimo ubicato in contrada Camuti di Ciminà (RC); nel mentre percorreva a piedi il fondo cadeva in una buca resa invisibile dall'erba alta, riportando gravi lesioni alla persona (come meglio identificati nella relazione medica di parte allegata agli atti); soccorsa dal veniva CP_7 trasportata presso l'ospedale di Locri ove le veniva diagnosticata tra le altre la “frattura del piatto tibiale destro”. In data 30.11.2013 veniva poi trasportata presso l'ospedale Pugliese Ciaccio di
Catanzaro, cui seguivano le cure presso altre strutture.
Si è costituito , contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo Controparte_1 che il terreno su cui è avvenuta la caduta è di proprietà degli eredi e, in particolare, di CP_1
, , , , e . Controparte_3 Controparte_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_5 CP_6
Nel merito ha eccepito che l'attrice si è infortunata probabilmente in un luogo diverso da quello indicato in citazione, non riconducibile al Sig. Ha contestato comunque la Controparte_1 dinamica del sinistro.
Alla prima udienza del 5.3.2019 il precedente GI ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , , e , non costituiti e dichiarati Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 contumaci, e di , che – al contrario – si è costituita chiedendo il rigetto della domanda Controparte_2 attrice.
2. Nel corso del procedimento è stata espletata la prova orale chiesta dalle parti. Sono stati sentiti i testi , (vedi udienza 27.2.2024), (vedi udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
22.10.2024) ed infine (vedi udienza 17.10.2025). Testimone_4
I testi sentiti hanno – in realtà – confermato quanto non contestato tra le parti e cioè che la era andata a raccogliere delle olive “in un fondo dove c'erano degli uliveti. Lì c'era una Parte_1 squadra di persone addette alla raccolta delle ulive. Ricordo che mi disse che il terreno era CP_1 di sua proprietà” (vedi teste , che ha riferito di avere accompagnato il e la Tes_4 Per_1 Parte_1 munita di cesto - a Ciminà).
Ha aggiunto “Non ho visto arrivare ambulanze. Io quando sono risalito verso il furgone ho visto il che mi ha riferito che la si era fatta male. Io e siamo saliti sul furgone CP_1 Parte_1 CP_1
e siamo andati via”.
Non risulta – tuttavia – contestato che la sia caduta nel predetto fondo: “La Sig.ra Parte_1
ha effettivamente subìto un infortunio, ma la dinamica dell'incidente non è affatto quella Parte_1 che si legge nell'atto di citazione” (vedi pag. 4 comparsa di costituzione ). Controparte_1
3. Nel caso di specie, tuttavia, i testi indotti da parte attrice nulla hanno riferito circa le modalità di accadimento dell'evento, non avendo nessuno di questi assistito alla caduta dell'attore.
Orbene, secondo costante giurisprudenza: “non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 2006, n. 8106,
Rv. 588582-01), essendo, infatti, egli onerato dal dimostrare “l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa” (Cass. Sez. 3, sent. 25 luglio 2008, n. 20427, Rv. 604902-01; in senso conforme, tra le più recenti, si vedano Cass. Sez. 6-3, ord. 22 dicembre 2017, n. 30775, Rv. 647197-
01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27724, Rv. 651374-01)” (Cass., VI sezione, ordinanza 21399 del 2021).
4. Alla luce di tali considerazioni, la domanda di parte attrice va rigettata.
5. Si ritiene equo – stante la particolare natura della causa- compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: - Rigetta le domande di parte attrice;
- Dispone la compensazione delle spese tra le parti.
Catanzaro, li 27.11.2025
Il Giudice Onorario
TU LO