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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2271 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. GIRARDI DOMENICO, presso il quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 28/10/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 04/03/1989 e che dal matrimonio sono nati due figli ( , nato il Per_1
13/02/1990; , nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Pt_3 indipendenti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, autorizzandoli a vivere separatamente, con cessazione degli obblighi di Pt_1 coabitazione, fedeltà e assistenza ed ogni altro nascenti dal matrimonio concordatario tra gli stessi celebrato;
2. Disporre l'annotazione della detta separazione personale consensuale a margine dell'Atto di Matrimonio celebrato in data 04 marzo 1989 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di S. Maria C.V., al n. 11, anno 1989, parte 2, serie A, vol.1, ricorrendone i presupposti di legge;
3. Accertare e dichiarare che le parti godono di redditi propri e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco o per i figli ed , non Per_1 Pt_3 essendovi figli minori di età da tutelare ed essendo entrambi i ricorrenti, come detto, economicamente autosufficienti;
4. Stante la carenza di documentazione idonea e la presenza di numerosi immobili, rimettere le operazioni di divisione dei beni della comunione tra i sigg.
[...]
e al Pres.te del Consiglio Notarile di S. Maria C.V., Pt_1 Parte_2 notaio Dott. , quale professionista di comune fiducia dei Persona_2 condividenti e, comunque, omologare la chiesta separazione alle dette condizioni, con ordine di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, rimettendo le operazioni di trasferimento immobiliare a successivo atto notarile, sempre con i benefici di cui all'art.19 della L. n.74/1987 e succ. mod. ed ii. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 28/10/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/11/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2271 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. GIRARDI DOMENICO, presso il quale elettivamente domiciliano RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 28/10/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Santa Maria Capua Vetere (CE) in data 04/03/1989 e che dal matrimonio sono nati due figli ( , nato il Per_1
13/02/1990; , nato il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente Pt_3 indipendenti, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
, autorizzandoli a vivere separatamente, con cessazione degli obblighi di Pt_1 coabitazione, fedeltà e assistenza ed ogni altro nascenti dal matrimonio concordatario tra gli stessi celebrato;
2. Disporre l'annotazione della detta separazione personale consensuale a margine dell'Atto di Matrimonio celebrato in data 04 marzo 1989 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di S. Maria C.V., al n. 11, anno 1989, parte 2, serie A, vol.1, ricorrendone i presupposti di legge;
3. Accertare e dichiarare che le parti godono di redditi propri e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco o per i figli ed , non Per_1 Pt_3 essendovi figli minori di età da tutelare ed essendo entrambi i ricorrenti, come detto, economicamente autosufficienti;
4. Stante la carenza di documentazione idonea e la presenza di numerosi immobili, rimettere le operazioni di divisione dei beni della comunione tra i sigg.
[...]
e al Pres.te del Consiglio Notarile di S. Maria C.V., Pt_1 Parte_2 notaio Dott. , quale professionista di comune fiducia dei Persona_2 condividenti e, comunque, omologare la chiesta separazione alle dette condizioni, con ordine di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, rimettendo le operazioni di trasferimento immobiliare a successivo atto notarile, sempre con i benefici di cui all'art.19 della L. n.74/1987 e succ. mod. ed ii. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 28/10/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 11, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/11/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso