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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1105/2023 R.G.
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Vincenzo Marinelli e Marcello Coletta, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in atti; attore
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Carmela Craca, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
convenuto
NONCHÉ
P.IVA: ), in persona del legale rap- Controparte_2 P.IVA_1 presentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Batini, che la rappre- senta e difende, giusta mandato in atti;
terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 9.3.2025, hanno de- positato note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integral- mente riportate.
La presente causa è stata, quindi, trattata con le modalità della c.d. trattazione scritta e si procede al- la decisione con contestuale deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, di ha promosso un'azione di re- Parte_1 sponsabilità professionale nei confronti dell'avv. deducendo: Controparte_1
− di aver conferito in data 31.3.2015 al professionista convenuto l'incarico di proporre un giudizio nei confronti della con la quale l'attore aveva stipulato una polizza “In- Controparte_3 fortuni e Malattia”, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo di € 125.000, essendo risul- tato portatore di un'invalidità permanente pari al 65 %;
− che il di era stato sottoposto a visita medico-legale dal fiduciario della società assicura- Pt_1
trice che gli aveva riconosciuto una invalidità nella misura del 30%, con conseguente ricono- scimento di una percentuale di indennizzo pari all'11%, tant'è che la Compagnia gli aveva of- ferto in data 20.2.2015 in via stragiudiziale la somma di € 13.750,00, contenuta in un atto di quietanza mai sottoscritto;
− che l'avv. , pur avendo ricevuto mandato, non ha mai introdotto alcun giudizio e ha CP_1 lasciato decorrere il termine prescrizionale biennale prescritto dall'art. 2952 c.c.;
− che, infatti, con lettera del 19.1.2021, la è stata nuovamente invitata al pagamen- Controparte_3 to dell'indennizzo, ma con comunicazione del 20.1.2021 ha manifestato il proprio diniego, asse- rendo che il sinistro era stato già archiviato per intervenuta prescrizione biennale;
− che, conseguentemente, il danno patito dall'attore è pari ad € 125.000, relativo all'invalidità del
65% di cui è portatore l'attore o, in via gradata, ad € 13.750, relativo all'offerta stragiudiziale formulata dalla , contenuta nell'atto di quietanza. Controparte_3
Tanto premesso, l'attore ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa del presente atto, la respon- sabilità professionale del convenuto, avv. , nell'espletamento del mandato a lui Controparte_1 conferito, in data 31.3.2015, dall'attore, dott. di , nell'ambito della pratica per il Parte_1 pagamento dell'indennizzo in termini di polizza “Malattia” n.081301025 con la Controparte_3
, per aver omesso di compiere le attività necessarie per l'introduzione del giudizio nei con-
[...] fronti della detta società assicuratrice, facendo prescrivere il diritto al pagamento dell'indennizzo per decorrenza del termine previsto per legge;
2) accertare che l'attore, a seguito delle descritte patologie, risulta essere portatore di un'invalidità permanente del 65%, con conseguente diritto al pagamento dell'indennizzo di €
125.000,00, in termini di polizza (art.C5 – “spetta il 100% della somma assicurata se la malattia
2 ha per conseguenza una invalidità permanente pari o superiore al 60% dalla quale ne consegua la perdita dei requisiti ad esercitare l'attività di Medico di Assistenza Primaria in convenzione”);
3) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni, quantificati nella misura complessiva di € 125.000,00, come determinato innanzi, o, alla minor somma di € 13.750,00, pari all'offerta stragiudiziale formulata dalla , contenuta nell'atto di quietanza, Controparte_3
oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì della messa in mora (13.7.2021) al soddisfo;
4) vinte le spese ed il compenso di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'8.5.2024, si è costituito in giudizio il professionista impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte. CP_1
Il convenuto, in particolare, ha preliminarmente chiesto di chiamare in causa la propria Compa- gnia assicurativa a titolo di manleva e, nel merito, ha contestato l'avversa pretesa ribadendo di aver eseguito con diligenza l'incarico conferitogli, avendo inviato una prima richiesta di arbitrato in data
17.6.2015, una lettera di messa in mora il 21.12.2017, una seconda richiesta di arbitrato in data
23.1.2019, sicché alla ulteriore richiesta di indennizzo, formulata dal nuovo difensore del dott. di in data 19.1.2021, il termine biennale di prescrizione non era ancora decorso. Pt_1
Il convenuto ha, quindi, precisato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, chiede di essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 C.P.C. a chiamare in causa, con integrazione del contraddittorio, la Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bastion
[...]
Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, nella sua rappresentanza in Italia
[...]
con sede legale in Milano al Corso Garibaldi n. 86, C.F. e P.I. , Controparte_5 P.IVA_1
per essere manlevato e tenuto indenne dalla richiesta risarcitoria avanzata dal sig. Parte_2
, e per l'effetto condannare quest'ultima compagnia a pagare la somma che l'adito Tribuna-
[...]
le riterrà di dover determinare nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di conseguenza chiede che il Giudice adito Voglia differire, ai sensi dell'art. 269 C.P.C. la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) nel merito, accertare i fatti esposti e dichiarare l'infondatezza dei fatti dedotti dall'attore e per l'effetto rigettare la domanda così come proposta e formulata nei confronti dell'Avv. CP_1
, dichiarando altresì il rigetto della richiesta di pagamento, anche in ragione del compor-
[...] tamento tenuto dall'attore;
3) con condanna al pagamento delle spese di lite”.
3 Autorizzata la chiamata in causa con provvedimento del 10.5.2023, si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2023, precisan- Controparte_2
do di essersi costituita al solo fine di difendersi con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEAW0066379-LB, valido dal 18 aprile 2021 al 18 aprile 2022.
La terza chiamata, in particolare, ha contestato integralmente la domanda di manleva spiegata dal professionista convenuto eccependo la non corretta compilazione del questionario per la valuta- zione del rischio, essendo ragionevole ritenere che l'avv. , all'atto della stipula del contrat- CP_1 to assicurativo, fosse già consapevole dell'intervenuta prescrizione, in violazione dell'art. 1892 c.c.
o, in subordine, dell'art. 1893 c.c. o, ancora, delle condizioni generali di polizza (paragrafo rubrica- to “esclusioni”).
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, ha chiesto di conte- nere la richiesta di condanna nei limiti del massimale di polizza pari ad € 350.000 e previa applica- zione della franchigia pari ad € 1.000.
Nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa attorea, deducendo che nessun elemento di prova l'attore ha fornito per dimostrare l'esistenza e la consistenza del danno asseritamente patito in ragione della condotta contestata al professionista.
Ha, quindi, concluso chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“ -in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dal dott. , poiché del tutto infondate in fatto e in dirit- Parte_1 to, nonché sfornite di prova, e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatez- za della domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti di Controparte_1 [...]
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEAW0066379-LB, con Controparte_5
conseguente estromissione dello stesso Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
AEAW0066379-LB da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
-sempre in via principale, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal dott. nei confronti dell'avv. , accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_1
l'inoperatività della Polizza n. AEAW0066379-LB per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, assolvere con riferimento al rischio assunto con il Controparte_2 certificato n. AEAW0066379-LB dalla domanda avverso lo stesso proposta dall'avv. ; CP_1
- in via subordinata, sempre nel merito:
4 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal dott. di nei confronti dell'avv. , accertare e dichiarare la deca- Pt_1 Pt_1 Controparte_1 denza dal diritto all'indennizzo, per tutte le motivazioni svolte dalla esponente e, per l'effetto, as- solvere con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_2
AEAW0066379-LB, dalla domanda di manleva avverso la stessa proposta dall'avv. ; CP_1
- in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal dott. di nei confronti dell'avv. e di ritenuta operatività della Pt_1 Pt_1 Controparte_1
Polizza invocata, contenere l'obbligazione di manleva di con ri- Controparte_2
ferimento al rischio assunto con il certificato n. AEAW0066379-LB, (i) nei limiti della quota di re- sponsabilità direttamente imputabile all'avv. , (ii) in ragione del massimale, della fran- CP_1
chigia, dello scoperto e delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma
a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'avv. per lo stesso rischio ovvero, CP_1
in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute se- condo i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; (iv) previa riduzione della somma dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893 c.c., anche in via di equità e giustizia.
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rim- borso spese generali”.
II.- Istruita con sole prove documentali, la causa è prevenuta all'udienza del 3.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito telematico della sentenza.
III.- In via preliminare, è opportuno soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale e sui criteri di riparto dell'onere della prova.
Innanzitutto, l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, 2 co., e
2236 c.c., nonché della buona fede oggettiva o correttezza, la quale, oltre che regola di comporta- mento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della contropar- te, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.
La diligenza professionale esigibile deve ovviamente essere commisurata alla natura dell'attività esercitata, non gravando sull'avvocato l'obbligo di garantire l'esito favorevole per il cliente.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente, il quale
5 alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo av- vocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
Tuttavia, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il so- lo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in pri- mo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale e in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
inoltre, occorre soprattutto ve- rificare – sotto il profilo eziologico – se il cliente avrebbe potuto conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il ri- sultato derivatone.
In particolare, il cliente che lamenti di aver subito un danno a causa di una condotta omissiva posta in essere dal proprio difensore, deve provare la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento dannoso e tra quest'ultimo e le conseguenze dannose attraverso la regola del “più probabi- le che non”, cioè attraverso un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. Cass. Civ. n. 13873/2020).
Sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato, occorre, ora, passare ad esaminare le singole doglianze avanzate da parte attrice in merito all'operato dell'avv. . CP_1
L'odierno attore, in particolare, lamenta che l'avvocato convenuto, pur avendo ricevuto espresso mandato in tal senso, non ha instaurato il giudizio nei confronti di , avente Controparte_3
ad oggetto la richiesta dell'indennizzo assicurativo pattuito in polizza, lasciando colpevolmente de- correre il termine biennale di prescrizione.
Il convenuto, dal canto suo, afferisce di aver avuto continui contatti con la Compagnia assi- curativa tra il 2016 e il 2019 al fine addivenire ad una definizione bonaria della lite e di aver posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione, tant'è che, alla data della lettera di messa in mora inviata dal nuovo difensore dell'attore del 19.1.2021, il termine di prescrizione biennale non era an- cora decorso.
6 Con riferimento alla condotta omissiva contestata nel caso di specie al professionista, appare utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di respon- sabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto de- rivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evi- denza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra
l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale ele- mento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass.
n. 25112/2017).
Occorre, infatti, distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'e- vento dannoso e l'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio, giacché, in entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma solo nella prima ipote- si l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta al- trui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accer- tato.
Tanto precisato, nella vicenda in esame, è pacifico alla data della lettera di messa in mora del 21.12.2017, inviata via pec dal co-difensore avv. Craca alla , il termine di prescri- Controparte_3
zione biennale non era ancora decorso (all. 7 della comparsa di costituzione)
Ad essere contestata è, invece, la ricezione della seconda richiesta di arbitrato datata
23.1.2019, asseritamente inviata via pec in data 4.2.2019 (all.8 della comparsa di costituzione).
A tal proposito, deve osservarsi che l'allegato contenente la pec suddetta, oltre a non essere stato depositato in formato “eml” ma “pdf”, reca solo la ricevuta di accettazione e non la ricevuta di consegna.
È noto che l'interruzione della prescrizione dà luogo ad un atto recettizio, il cui effetto so- stanziale ex art. 2943 c.c. si produce soltanto dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del de- stinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c. e sottende, quindi, la verifica del regolare perfezionamento del procedimento volto ad assicurare la piena garanzia di conoscenza (o conoscibilità legale) dell'atto stesso.
7 Ed è, altresì, noto che, in tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata, “in assenza della ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema di posta elettronica cer- tificata, la notifica non può considerarsi perfezionata” (Cass. Civ. SS.UU. n. 28452/2024).
Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, avendo il convenuto depositato uni- camente la ricevuta di avvenuta accettazione, non vi è prova che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (ossia ). Controparte_3
Ciò trova, peraltro, conferma nella pec del 20.1.2021 della (all. 11 della cita- Controparte_3 zione), con la quale la Compagnia, nel riscontrare la pec del 19.1.2021 dell'avv. Coletta (all. 10), ha dichiarato di aver archiviato il sinistro per intervenuta prescrizione biennale, essendo decorsi inu- tilmente più di due anni dall'ultima pec di messa in mora da parte del precedente legale (avv. Cra- ca), come già ribadito con la nota pec dell'8.10.2020.
Dal contenuto della pec del 20.1.2021, si desume, pertanto, che la Compagnia non ha più ri- cevuto validi atti interruttivi della prescrizione a far data, quanto meno, dal mese di Ottobre 2018.
Stante, quindi, la mancata prova del compimento da parte del professionista di un valido atto interruttivo della prescrizione successivo alla pec del 21.12.2017 inviata dall'avv. Craca, anche per conto dell'avv. , alla (all. 8 della comparsa di costituzione), deve ritenersi CP_1 Controparte_3 che quest'ultimo non abbia dimostrato di aver diligentemente adempiuto l'incarico conferitogli e, quindi, assolto all'onus probandi sullo stesso gravante.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine” (Cass. Civ. n. 3765/2017).
Deve, quindi, essere dichiarata la responsabilità del convenuto per aver omesso il compi- mento di validi atti interruttivi della prescrizione.
Una volta accertata la negligente esecuzione della prestazione, occorre verificare non soltan- to se il pregiudizio lamentato dall'attore sia causalmente riconducibile alla condotta del professioni- sta, ma anche se un danno vi sia effettivamente stato e in che misura.
In sostanza, occorre verificare se la proposizione del giudizio entro il termine di prescrizione avrebbe avuto l'effetto di far ottenere all'attore l'indennizzo assicurativo.
Secondo l'attore, in particolare, l'indirizzo a cui lo stesso avrebbe avuto diritto sarebbe stato pari al 100% della somma assicurata e cioè € 125.000, in quanto portatore di un'invalidità perma- nente pari al 65% – di cui il 25% per la protesi di anca destra, il 15% per gli esiti della lobectomia
8 superiore destra e linfadenectomia per carcinoma squamoso polmonare e il restante 25% per il defi- cit ventilatorio di grado medio – così come accertata in data 18.12.2015 dal medico-legale, dott.
(all. n. 4 della citazione). Persona_1
In via gradata, l'attore avrebbe comunque avuto diritto alla liquidazione della somma di €
13.750, precedentemente offerta dalla Compagnia in via stragiudiziale.
Secondo, infatti, la valutazione medico-legale effettuata dal fiduciario della Compagnia, il di era portatore di una invalidità permanente del 30%, riferita al carcinoma squamoso pol- Pt_1
monare e al conseguente deficit ventilatorio di grado medio, non essendo, per contro, indennizzabile l'invalidità relativa alla coxartrosi con protesi totale di anca, valutabile – ai sensi delle Tabelle Inail di riferimento – nella sola misura del 22%, rientrante quindi nella franchigia contrattuale del 25%, stabilita per ogni singola malattia ai sensi dell'art. C3 delle condizioni di polizza.
Si tratterebbe, in sostanza, di due patologie assolutamente distinte e, quindi, tra loro non cumulabili
(all. 6 della citazione).
Per tale motivo, la Compagnia, facendo proprie le conclusioni del medico fiduciario, formu- lò in data 20.2.2015 un'offerta in via stragiudiziale all'attore del valore di € 13.750, relativa alla in- validità accertata del 30% per la sola patologia polmonare, liquidabile a termini di polizza nella mi- sura dell'11% (all. 7 della citazione).
Ritiene questo Giudice, alla luce dei documenti esaminati (polizza “Infortuni e Malattia” e relazione di visita medico-legale: all. 5 e 6 della citazione), che la domanda – ove ritualmente e tempestivamente introdotta – avrebbe potuto trovare accoglimento nei limiti della minor somma già offerta in via stragiudiziale dalla Compagnia, dovendosi, da un lato, escludere la possibilità di cu- mulo degli indennizzi (come previsto in polizza) e, dall'altro, ritenere che il giudizio si sarebbe concluso “più probabilmente che non” con l'accertamento della sussistenza, in capo all'attore, di una percentuale di invalidità del 30% (condivisa, peraltro, anche dal medico legale di parte attrice, dott. , nella sua prima valutazione del 24 Luglio 2014) in relazione alla pato- Persona_1 logia polmonare (l'unica superiore alla franchigia contrattuale), indennizzabile ai sensi di polizza nella misura dell'11%.
In accoglimento, quindi, della domanda proposta in via subordinata dall'attore, il professio- nista convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore del di , della somma di € Pt_1
13.750.
Trattandosi di credito di valore, su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria dalla da- CP_6 ta dell'inadempimento, determinabile alla data della contestazione dell'errore professionale
9 (13.7.2021: all. 12 della citazione). Sugli importi annualmente rivalutati dalla stessa data sino al saldo sono poi dovuti interessi al saggio legale.
Deve essere esaminata, infine, la domanda di manleva formulata dall'avv. nei CP_1 confronti della terza chiamata Controparte_2
Occorre premettere che il convenuto ha azionato il diritto all'indennizzo previsto nella po- lizza assicurativa prodotta in atti (polizza n. AEAW0066379-LB, prodotta sub all. 3 della memoria di costituzione, stipulata il 15.Aprile 2021 e valida dalle ore 24:00 del 18 Aprile 2021 alle ore 24:00 del 18 Aprile 2022), la quale risulta prestata nella forma claims made, con data di retroattività illi- mitata. La domanda di risarcimento è stata formulata dal dott. di all'avv. durante Pt_1 CP_1 il periodo assicurativo (13 Luglio 2021) e l'avv. ha provveduto a denunciare tempestiva- CP_1
mente il sinistro con la nota del 19.7.2021 (all. 12 della citazione e all. 4 della comparsa di costitu- zione).
Tanto premesso e passando ad analizzare le eccezioni sollevate dalla terza chiamata, va prio- ritariamente scrutinata l'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.
e delle condizioni generali di polizza, sezione A, paragrafo rubricato “esclusioni”.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Alla vicenda per cui è causa, deve, infatti, trovare applicazione la clausola di polizza denominata “esclusioni”, punto n. 2, che legittima la Compagnia assicuratrice a declinare le richieste di indennizzo qualora la perdita pecuniaria discenda da richieste di risarcimento “causa- te da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a esistenti prima od alla data di Parte_3 decorrenza di questo contratto che l'ASSICURATO conosceva o delle quali poteva avere ragione- volmente conoscenza, atte a generare una successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO contro di lui” e l'assicurato, come nel caso di specie, non abbia reso noto alla propria controparte contrattuale la possibile eventualità di detta richiesta risarcitoria (l'avv. ha risposto “NO” al quesito CP_1
“siete a conoscenza di qualche circostanza che possa dare origine ad una perdita o ad una richie- sta di risarcimento contro l'assicurato, i soci presenti e/o passati e/o qualsiasi membro dello staff presente e/o passato?” contenuto nel questionario compilato il 15.4.2021 all'atto della sottoscrizio- ne della polizza per il periodo di copertura 18 Aprile 2021 – 18 Aprile 2022 – all. 1 della memoria di costituzione della terza chiamata), nonostante egli fosse già a conoscenza dell'intervenuta archi- viazione del sinistro per intervenuta prescrizione biennale, quanto meno a far data dall'8.10.2020.
Tale circostanza è confermata dal contenuto della nota pec del 20.1.2021, ricevuta dall'avv.
Coletta, quale nuovo difensore del di (all. 11 della citazione), con la quale la Pt_1 CP_7
[..
, nel rigettare la richiesta di indennizzo, ha precisato di aver comunicato al precedente legale
10 dell'attore, avv. Craca, che il sinistro era stato archiviato, essendo decorsi più di due anni dall'ultima pec di messa in mora.
Come si evince dalla pec del 21.12.2017, inviata dall'avv. Craca alla (all. 7 della Controparte_3 comparsa di costituzione), il di aveva conferito mandato congiunto all'avv. Craca e Pt_1 all'avv. , sicché non può esservi dubbio sul fatto che lo stesso fosse a conoscenza (o CP_1
avrebbe dovuto esserlo) del contenuto della predetta comunicazione inviata dalla Compagnia.
Deve aggiungersi che tale fatto, posto dalla terza chiamata a fondamento della eccezione di inoperatività della polizza (ossia la pregressa conoscenza di una circostanza atta a generare una suc- cessiva richiesta di risarcimento danni contro di lui), non è stato in alcun modo contestato dal pro- fessionista convenuto (che, sul punto, si è limitato ad affermare di aver validamente interrotto la prescrizione sino al 2019), sicché deve ritenersi automaticamente accertato ed incontroverso e, per- tanto, provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che l'avv. fosse a cono- CP_1 scenza dell'intervenuta prescrizione della pretesa attorea in un momento antecedente alla sottoscri- zione della polizza assicurativa del 15.4.2021.
Per tale assorbente ragione, la domanda di manleva formulata dal convenuto deve essere ri- gettata.
III.- In virtù del principio di soccombenza, parte convenuta deve essere condannata alla rifu- sione delle spese di lite sia in favore dell'attore che in favore della terza chiamata.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sen- si del D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a € 26.000,00, in ragione del decisum, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ed i minimi per la fase istruttoria, stante l'esigua attività di- fensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando sulle domande proposte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCERTA e DICHIARA l'inesatto adempimento colpevole di in Controparte_1 relazione ai fatti di causa e, per l'effetto, CONDANNA DESIDERIO al pagamen- CP_1 to, in favore di , della somma di € 13.750,00, oltre interessi e rivaluta- Parte_1
zione come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
2) RIGETTA la domanda di manleva spiegata dall'attore nei confronti della terza chiamata;
11 3) CONDANNA alla rifusione, in favore di , CP_1 CP_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 5.023,00, di cui € 786 per esborsi ed € 4.237,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali
(15%), IVA e CAP come per legge.
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.237,00, oltre a rimbor-
[...]
so forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 3.4.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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