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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76020/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 76020/2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pineschi Parte_1
e Luca Calcagni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma,
Via Premuda n. 6, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
- opponente –
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Umberto Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Piazza Euclide n. 47 come da procura speciale depositata in allegato alla comparsa di risposta
- opposta –
pagina 1 di 26 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha Controparte_1
chiesto di ingiungere a il pagamento della somma di € Parte_1
574.594,58, oltre interessi di mora e spese di procedura, quale somma oggetto di ricognizione di debito da parte della stessa come Pt_1 risultante dalla dichiarazione rilasciata, in data 18.05.2022, dinanzi al notaio di Roma dott. Persona_1
Emesso il provvedimento monitorio, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 18 novembre 2022, la ha proposto opposizione con atto Pt_1 di citazione, notificato tramite pec, in data 20.12.2022.
In particolare, l'opponente ha, in primo luogo, eccepito l'invalidità dell'atto di ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1439 c.c., rappresentando di essere stata indotta in errore dal comportamento doloso posto in essere da _2
, amministratore e rappresentante legale della società, con
[...] CP_1 la quale ha negato di aver mai contratto alcun debito.
Nella ricostruzione della vicenda sottesa alla controversia, la ha Pt_1 rappresentato di essere socia e titolare, unitamente al marito, Persona_3
ciascuno per il 50%, delle quote della Società LO OL s.a.s.,
[...] che si occupa dello sviluppo di progetti immobiliari in Colombia, e che nel
2015, unitamente ad altri investitori colombiani, con il supporto di importanti banche, aveva costituito una nuova società, denominata Opera
Inversiones Urbanes s.a.s., dando avvio alla realizzazione di alcuni edifici destinati a residenze per studenti a Bogotà.
, cugino di venuto a conoscenza di Persona_2 Persona_3 tale progetto immobiliare, aveva chiesto di poter partecipare all'iniziativa,
pagina 2 di 26 ma, poiché la figura finanziaria costituita non prevedeva la possibilità per i soci di cedere le proprie partecipazioni a terzi, senza l'autorizzazione dell'Assemblea e fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione, i due cugini si erano accordati nei seguenti termini: , mediante la propria Persona_2
Società ON RN GR Inc., avrebbe partecipato all'iniziativa mediante apporti economici in favore della LO OL s.a.s., con una ripartizione della quota di investimento nei progetti per il 70% in capo alla
LO e per il 30% in capo alla ON RN GR Inc.
Sul punto, la ha affermato che le somme in questione, di Pt_1 consistenza in ogni caso inferiore a quanto oggetto di ingiunzione, erano state versate dalla alla LO s.a.s. in più soluzioni, tra il 2015 e il CP_1
2018, anche per il tramite dell'operatore di cambio colombiano Alianza
Valores S.A., e ha sottolineato che, a fronte di tali versamenti, la LO
OL s.a.s. aveva inviato annualmente alla e al i CP_1 _2 certificati di investimento, i titoli, i rendiconti finanziari e tutti i documenti attestanti la costruzione degli edifici, nonché la gestione dei progetti di investimento.
In ragione di ciò, l'opponente ha contestato la sua posizione di debitrice nei confronti della dal momento che le somme erano state versate CP_1 dalla alla LO OL s.a.s., e non già personalmente a suo CP_1 marito né tanto meno ad essa opponente, che, pur detenendo il 50% delle quote della LO, non aveva ruoli operativi o di responsabilità all'interno della società né aveva partecipato ad alcun accordo.
L'opponente ha altresì rappresentato che nel 2019, a seguito della richiesta di documentazione in merito alle attività di investimento pervenuta alla da parte della Internal Revenue Service (“IRS”), agenzia CP_1
pagina 3 di 26 governativa deputata alla riscossione dei tributi, erano stati avviati degli accertamenti, all'esito dei quali erano emerse irregolarità tra quanto dichiarato dalla e le certificazioni e i documenti prodotti. CP_1
Alla luce di quanto accaduto, aveva rappresentato al cugino Persona_2 che, per evitare una multa da parte del fisco americano, e, soprattutto, controlli più estesi e incisivi sulla società la IRS aveva richiesto CP_1 una ricognizione di debito o l'introduzione di un procedimento formale di recupero dei crediti, così da avere conferma che la non stesse CP_1 incorrendo in evasione o elusione delle norme fiscali statunitensi. A tale riguardo, l'opponente ha rappresentato che, per far fronte a tale situazione,
TO DO aveva prospettato, quale unica soluzione praticabile, la sottoscrizione di dichiarazioni di debito, il cui testo era stato elaborato e trasmesso dallo stesso DO, che, a tal fine, aveva anche provveduto a contattare un notaio in Italia, presso il quale la avrebbe potuto Pt_1 recarsi.
Alla luce di quanto rappresentato, l'opponente ha sottolineato il carattere macchinoso del comportamento posto in essere dal , che, sfruttando _2
i cordiali rapporti di parentela con suo marito e fornendo ampie rassicurazioni in ordine al fatto che la ricognizione era soltanto finalizzata a risolvere i suoi problemi con la IRS, l'aveva indotta a firmare un documento che, altrimenti, non avrebbe mai sottoscritto
Ribadito che un eventuale rapporto obbligatorio legava la ON
RN GR Inc alla LO OL s.a.s. e non ad essa opponente personalmente, ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di accertare e pronunciare, ai sensi dell'art. 1439 c.c.,
pagina 4 di 26 sentenza costitutiva di annullamento della ricognizione di debito effettuata da essa opponente e, per l'effetto, di revocare il provvedimento monitorio.
Si è costituita in giudizio la ON RN GR Inc che ha contestato, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente.
In particolare, ha rappresentato come nel corso del 2015, Persona_3 aveva contattato il cugino, , prospettandogli una
[...] Persona_2 redditizia opportunità di investimento, in alcuni complessi immobiliari commerciali e residenziali da realizzare in Colombia, rassicurandolo che, in cambio della provvista versata, la avrebbe ricevuto una CP_1 percentuale delle azioni delle società che avrebbero dovuto costruire per poi, rivendere sul mercato i suddetti complessi immobiliari. A fronte di ciò, la nel corso del 2015 e del 2016, aveva versato in diverse tranches, CP_1 una somma complessiva pari a 2.095.068.165 pesos colombiani, trasferendo tale importo, su indicazioni della e del marito, in parte, in favore Pt_1 di un trust costituito in Colombia, EI LO OL, in parte, alla
LO OL s.a.s. e, nella misura di 149.000.000 pesos colombiani, sul conto corrente intestato a Persona_3
Successivamente la coppia, invece di provvedere a registrare, come da accordi, l'investimento in nome e nell'interesse della si era CP_1 appropriata delle somme versate da essa opposta tramite due società veicolo, interamente controllate dalla e dal marito. Nel dettaglio Pt_1 aveva utilizzato le somme e registrato l'investimento in nome e a beneficio di due società di diritto colombiano che loro stessi possedevano e controllavano, secondo la seguente suddivisione: 871.574.346 di Pesos colombiani, erano confluiti nella LO OL s.a.s., usata come società veicolo per gestire l'investimento volto alla realizzazione dei progetti Calle
pagina 5 di 26 18 e Calle 21, mentre 1.074.493.819 erano confluiti in tale Persona_4
Opera Inversiones Urbanes s.a.s., usata come società veicolo per gestire l'investimento volto alla realizzazione dei progetti e Boho Persona_5
Markete.
Il 12.06.2019, la LO OL aveva venduto le sue partecipazioni del
3,5% in Calle 18 e in Calle 21 alla branch di intermediazione mobiliare, con sede in Colombia, 5 della BTG Pactual, società di diritto brasiliano, ricevendo quote di tale Visum, un fondo immobiliare gestito da BGT
Pactual per un valore di 800.000.000 Pesos Colombiani e 1.100.000.000 in denaro, senza restituire nulla alla Persona_4 CP_1
Dato quindi atto che l'Opera Inversiones Urbanes S.A.S., era stata dichiarata fallita il 16 ottobre 2020, con perdita definitiva dei fondi della CP_1 illegittimamente trasferiti dall'ingiunta in detta società, l'opposta ha rappresentato che la il marito avevano riferito di non poter più Pt_1 onorare l'impegno assunto nei confronti della e, a fronte delle CP_1 doglianze di quest'ultima, che aveva visto disperdere i propri investimenti per la fraudolenta e ingannevole condotta di cui sopra, i due coniugi avevano rilasciato, in data 20 dicembre 2020, due cambiali (cd. “promissory notes”) quali debitori nei confronti della In particolare, CP_1 [...] aveva emesso due titoli cambiari, per un importo complessivo di Pt_1
2.538.501.375 pesos colombiani, e contestualmente, i due coniugi avevano stipulato due contratti di costituzione di pegno su azioni della Inversiones
La Opera SA, trascritti nel libro soci e nel Registro delle garanzie mobiliari.
Parte opposta ha inoltre dedotto come l'esistenza del credito della CP_1 nei confronti della controparte era dimostrato da due lettere ricevute, rispettivamente in data 16 febbraio 2023 e 8 marzo 2023.
pagina 6 di 26 L'opposta ha, quindi, rilevato l'esistenza del credito azionato in sede monitoria e l'infondatezza dell'azione di annullabilità dell'atto di ricognizione del debito, essendo, peraltro, inverosimile che la Pt_1 business partner insieme al marito sin dal 1994 e ideatrice di progetti di investimento immobiliare a livello internazionale, fosse ignara delle conseguenze legali di tale atto.
Ha, quindi, contestato l'avvenuta perpetrazione di raggiri nei confronti dell'opponente, dal momento che le stesse conversazioni utilizzate dalla controparte a sostegno di tale assunto non erano rivolte alla e Pt_1 non riportavano alcuna informazione menzognera o atta al travisamento della realtà.
Ha, pertanto chiesto il rigetto dell'avversa domanda, osservando, in via subordinata, che, nel caso di annullamento della ricognizione di debito, il credito doveva ritenersi esistente in ragione dell'ulteriore documentazione prodotta e ha, quindi, chiesto l'accertamento del credito vantato dalla alla luce dei documenti allegati. Controparte_1
2. Tanto esposto, si osserva che, con la domanda proposta in sede monitoria, la ON RN GR Inc ha chiesto la condanna di
[...] al pagamento in suo favore della somma di € 574.594,58, quale Pt_1 importo dovuto personalmente dall'ingiunta, come attestato nella ricognizione di debito, dalla stessa firmata in data 18.05.2022.
In particolare, secondo l'assunto di parte opposta, si tratta di un importo che le è dovuto in conseguenza della violazione di un accordo, raggiunto con la stessa e con suo marito, in forza del quale la Pt_1 CP_1 aveva versato la somma complessiva di 2.095.068.165 pesos colombiani, da destinare alla realizzazione di alcuni complessi immobiliari tramite il pagina 7 di 26 EI LO OL, atteso che l'opponente e il marito,
[...]
cugino del legale rappresentante della Persona_3 CP_1 _2
, si erano appropriati di tali somme, che avevano, in gran parte,
[...] dirottato su società “veicolo” ad essi riconducibili.
A dimostrazione del debito maturato dalla l'opponente ha Pt_1 depositato la citata ricognizione del 18.05.2022.
In particolare, con tale atto si era dichiarata e riconosciuta Parte_1
“incondizionatamente debitrice, insieme a nei Persona_6 confronti della società di diritto statunitense denominata YS
NA GROUP INC (…) delle seguenti somme a) quanto a
2,538,501,284 pesos colombiani (duemila cinquecento trentotto milioni cinquecentounomila trecento ottantaquattro) per somma capitale (…) b) nonché di interessi di mora decorrenti dal 15 luglio 2021 e maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo. La sottoscritta dichiara e riconosce che il debito in questione è liquido ed immediatamente esigibile. La sottoscritta dichiara altresì che il debito potrà essere escusso in qualsiasi momento da parte del creditore senza necessità di preventiva messa in mora e che lo stesso proviene da somme che la società ha Controparte_2 in precedenza versato alla comparente e al Signor Persona_3 per la realizzazione di alcuni investimenti immobiliari in Colombia, segnatamente nei progetti denominati TU IN Calle 18, TU
IN Calle 21, TU IN ÑA e Boho Market Calle 18” (cfr. all. 1 del fascicolo del monitorio all. alla comparsa di risposta).
3. Ciò posto, tenendo conto delle diverse versioni dei fatti fornite dalle parti, è, innanzitutto, necessario procedere alla ricostruzione della vicenda sottesa alla controversia, alla luce della documentazione prodotta dalle parti.
pagina 8 di 26 In particolare, costituiscono circostanze pacifiche e documentali che l'opponente, è socia, unitamente al marito, Parte_1 Persona_3
ciascuno per il 50%, della società colombiana LO OL s.a.s.
[...]
(cfr. doc. 7 di parte opposta), che si occupa dello sviluppo di progetti immobiliari in Colombia. Nel 2015, unitamente ad altri investitori colombiani e con il supporto di importanti banche di investimento, è stata costituita una nuova società, denominata Opera Inversiones Urbanes s.a.s., controllata al 100% dalla LO OL s.a.s.(cfr. doc. 8 di parte opposta), al fine di realizzare alcuni edifici destinati a residenze per studenti a Bogotà.
Risulta, quindi, che la ON RN GR Inc., il cui amministratore e legale rappresentante è, , cugino di Persona_2 [...]
aveva partecipato all'iniziativa fornendo apporti economici Persona_3
(tale circostanza è pacifica tra le parti).
In particolare, dalla disamina della corrispondenza versata in atti si evince che i predetti finanziamenti, destinati agli investimenti immobiliari TU
IN Calle 18, TU IN Calle 21, TU IN ÑA e
Boho Market Calle 18, avrebbero dovuto essere realizzati e gestiti mediante una Fideicomisio, struttura assimilabile ad un trust, specificamente costituita a tale scopo, di cui l'opposta sarebbe stata fiduciante (cfr. doc. 18 traduzione ctu relativa agli investimenti TU IN Calle 18 e TU IN Calle
21 nonché doc. 19, 20 e 21 traduzione ctu da cui risulta che i diritti economici detenuti dalla LO Holding s.a.s. sarebbero stati trasferiti al
Fideicomisio LO Holding di cui l'odierna opposta era fiduciante e che quest'ultima sarebbe stata fiduciante anche degli altri investimenti nonché all. 30 email del 9.11.2019, avente ad oggetto “bilanci fondo fiduciario Boho
Market Calle 18 e con cui aveva Persona_5 Persona_3
pagina 9 di 26 informato che la settimana successiva la Persona_2 Controparte_3 avrebbe ceduto i relativi diritti al patrimonio autonomo di
[...]
LO OL di cui ON RN è fiduciante).
Nel dettaglio dalla documentazione in atti risultano bonifici per complessivi
149.000.000,00 pesos colombiani sul conto personale di Persona_3
(cfr. all. 14 alla comparsa di risposta di parte opposta). Inoltre, come
[...] dichiarato dallo stesso in proprio e quale legale Persona_3 rappresentante della LO OL s.a.s. e della Opera Inversiones Urbanes
s.a.s., erano stati registrati investimenti per 871.574.346 Pesos colombiani nella LO OL s.a.s., le cui azioni erano detenute al 50% ciascuno dai due coniugi, usata come società veicolo per gestire l'investimento volto alla realizzazione dei progetti TU IN Calle 18 e TU IN Calle 21,
e per 1.074.493.819 Pesos Colombiani nella società denominata Opera
Inversiones Urbanes s.a.s., partecipata al 100% dalla LO OL s.a.s., usata come società veicolo per gli investimenti volti alla realizzazione dei progetti Boho Markete Calle 18 (“Boho Market 18”) e EI TU
IN ÑA (“Canasgordas”), e ciò, differentemente da quanto pattuito, non essendo stato rispettato l'accordo secondo il quale tali investimenti sarebbero stati, invece, registrati a nome della quale CP_1 diretta titolare dell'investimento ovvero quale fiduciante del EI
LO OL (cfr. doc. 11 e 12 di parte opposta).
Risulta, quindi, che il 12.06.2019, la LO OL aveva venduto le sue partecipazioni del 3,5% in TU IN Calle 18 e in TU IN Calle
21 alla branch di intermediazione mobiliare, con sede in Colombia, della
BTG Pactual, società di diritto brasiliano (cfr. doc. 22, 22.1, 23, 24, 24.1 e 25 di parte opposta traduzione CTU). Nel dettaglio era stata ceduta la quota pagina 10 di 26 dell'1,5% in Calle 18 in cambio di quote di un fondo immobiliare gestito da
BGT Pactual del valore di 426.991.604 (cfr. doc. 22.1, Persona_4 pag. 1 traduzione CTU); era stata ceduta la quota dell'1,5% dell'investimento in TU IN Calle 21 in cambio di quote di tale medesimo fondo per un valore di 373.008.396 (cfr. doc. Persona_4
24.1, pag. 1 traduzione CTU), era stata trasferita la quota del 2% in Calle 18 in cambio di un pagamento in denaro di 587.274.120 pesos colombiani (cfr. doc. 22, pag. 9 e doc. 23, pag. 1 traduzione CTU) e, infine, era stata ceduta la quota del 2% in Calle 21 in cambio di un pagamento in denaro di
[...]
512,725,880 (cfr. doc. 25, pag. 1 traduzione CTU). Erano stati, Per_4 dunque, ceduti gli assets in cui anche la aveva investito per un CP_1 corrispettivo di quote di un fondo del valore 800.000.000 Pesos Colombiani
e di 1.100.000.000 Pesos colombiani in denaro, per un valore complessivo pari a 1.900.000.000 pesos colombiani (cfr. doc. 22, 22.1, 23, 24, 24.1, 25 traduzione ctu), operazione che lo stesso sig. aveva dichiarato _2 costituire una migliore opzione di investimento (cfr. doc. 15 di parte opponente).
Risulta, quindi, che, con contratto del 22.10.2019, la LO OL s.a.s aveva dato in garanzia le quote del predetto fondo alla che le CP_4 aveva contestualmente concesso un finanziamento di 480.000.000 pesos colombiani (cfr. all. 26 e 27 di parte opposta tradotto dal ctu).
Successivamente, in data 27.12.2020, tali medesime quote erano state trasferite alla a titolo di datio in solutum. CP_4
Come sopra esposto, nonostante le rassicurazioni di Persona_3 secondo le quali la sarebbe divenuta fideicomitente in CP_1
EI LO OL, di tutti i progetti immobiliari, compresi pagina 11 di 26 EI Boho Market e EI Canagordas, che sarebbero confluiti in un autonomo fondo gestito da di cui CP_5 CP_1 sarebbe stata fiduciante (cfr. doc. 30 di parte opposta nonché contratti di cessione dei diritti economici tra e Controparte_6
all. 31, 32, 33 e 34 di parte opposta) tali assets, riferiti a Boho CP_1
Market Calle 18 e TU IN ÑA, erano rimasti in capo alla che, in data 16.10.2020, era stata Controparte_3 dichiarata fallita (cfr. all. 35).
Risulta quindi che, e in data Persona_3 Parte_1
30.12.2020, avevano firmato e rilasciato due cambiali, nelle quali avevano enunciato di essere debitori nei confronti della In particolare, CP_1 avevano emesso un primo titolo cambiario per un debito pari a
2.095.068.165 pesos colombiani (cfr. doc 1 opposto) e un secondo titolo pari a 443.433.219 pesos colombiani (cfr. doc. 2 opposto), per un totale di
2.538.501.384 pesos colombiani. Contestualmente, entrambi i coniugi avevano altresì stipulato due contratti di costituzione di pegno su azioni, trascritti nel libro soci e nel Registro delle garanzie mobiliari (cfr. doc. 5 opposto).
Successivamente aveva rappresentato al marito Persona_2 dell'opponente, che l'IRS, Internal Revenue Service, Persona_3 agenzia governativa statunitense deputata alla riscossione dei tributi, aveva avviato un procedimento nei confronti della al fine di riscontrare CP_1 eventuali evasioni o elusioni fiscali così che aveva bisogno di produrre una dichiarazione di riconoscimento di debito o dimostrare di aver iniziato un procedimento giurisdizionale finalizzato al recupero del credito per potersi difendere (cfr. all. 2 e 3 di parte opponente). Lo stesso DO aveva inviato pagina 12 di 26 il testo della ricognizione di debito del 18 maggio 2022, firmata dalla depositata in sede monitoria Pt_1
4. Così ricostruita la vicenda fattuale sottesa alla controversia, si osserva che la ha chiesto l'annullamento per dolo del predetto atto di Pt_1 riconoscimento del debito e la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo la sua estraneità alla pretesa creditoria azionata, trattandosi di un credito vantato dalla nei confronti della sola LO OL s.a.s. CP_1
Al riguardo si osserva che l'art. 1439, comma 1, c.c. prevede il dolo quale causa di annullamento del contratto “quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
Tale disposizione, in quanto compatibile, si applica anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, quale quello che viene in rilievo nel caso di specie, giusta quanto previsto dall'art. 1324 c.c.
Invero, dalla disamina della norma di cui al citato art. 1439 c.c., emerge che il legislatore ha attribuito particolare rilievo all'incidenza che il dolo deve avere sulla volontà e sul potere di autodeterminazione della parte destinataria della relativa condotta affinché possa invalidare il contratto, non essendo sufficiente il mero dolo cd. “incidente”, ma essendo necessario il dolo cd. “determinante” o “causam dans”, ossia di portata tale che, senza di esso, la controparte non avrebbe affatto concluso il negozio giuridico. A conferma di ciò, in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, seppur in materia di compravendita, si è affermato che “In tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei
pagina 13 di 26 danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 17988 del 01/07/2024); ulteriormente si è affermato che “Il dolo "causam dans", al pari dell'errore, è causa di annullamento del contratto soltanto nel caso in cui la falsa rappresentazione della realtà da esso generata sia stata essenziale ai fini della conclusione dell'atto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6166 del 20/03/2006).
Tanto premesso, si osserva come, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha delineato i caratteri specifici che una condotta deve presentare per essere ricondotta al concetto di “dolo” rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c.
In particolare, “per il dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c., occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. L'errore provocato dalla altrui azione ingannatrice, costituisce, quindi, causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa
o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale l'altro contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza – o in costanza – di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata;
con l'ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorché, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso”
(cfr. Cass. 5734 del 27.02.2019 e n. 3065 del 19.04.1988 ivi richiamata).
Pertanto, ciò che rileva ai fini della qualificazione di un comportamento come doloso, è la condotta macchinosa, artificiosa o raggirante, ovvero silente o reticente, che determini nella controparte, destinataria di tali pagina 14 di 26 condotte, una distorta rappresentazione o percezione della realtà, facendola cadere in errore sul negozio giuridico, che, altrimenti, non avrebbe concluso.
Esaminate le prove documentali agli atti, e, in particolare, le conversazioni via e-mail intercorse tra e coniuge Persona_2 Persona_3 della poste dall'opponente a fondamento della domanda di Pt_1 annullamento, si deve escludere il carattere doloso della condotta di parte opposta.
A tale riguardo, si riporta il contenuto, per quanto qui rilevante, della e-mail del 4.05.2022, nella quale scriveva a “Ho Persona_2 Persona_3 bisogno di chiudere il caso aperto con l'IRS per evitare ulteriori multe, per ridurre i rischi
e per la mia serenità mentale. Questa prova documentale è necessaria per poter dimostrare all'IRS che non sto evadendo le tasse o nascondendo beni, e quindi evitare di aprire ulteriori richieste sollevate da ulteriori sospetti che comportano sanzioni aggiuntive di $
10.000 dollari più spese straordinarie per avvocati, commercialisti, traduzioni, ecc.” (cfr. doc. 2 di parte opponente). Nella comunicazione successiva del 16.05.2022,
aveva esplicitato ulteriormente le ragioni sottese alla richiesta di _2 ricognizione di debito, scrivendo “Ciao come ti ho spiegato nella mail Per_3 precedente il panorama è cambiato dopo che la IRS mi ha aperta un procedimento. Ho bisogno di produrre una dichiarazione privata (di accettazione del debito n.d.r.) o dimostrare che ho iniziato un procedimento giuridico di recupero del denaro affinché il commercialista e l'ufficiale delle tasse possano gestire la cosa con l'IRS a mia difesa. Non ho altre opzioni. Quindi, siccome le multe, i rischi e gli onorari li devo pagare io, questa investigazione (della IRS) non può trasformarsi in un barile senza fondo per me, anche perché, come già ti ho spiegato non sono nella situazione economica ed emotiva di poter perdere ancora denaro e tempo con questo problema” (cfr. doc. 3 di parte opponente).
pagina 15 di 26 Ebbene, tali dichiarazioni dimostrano, in maniera evidente, come la richiesta del DO al cugino fosse finalizzata a difendersi dalle accuse di irregolarità ed evasione nelle attività di investimento espletate in Colombia, nell'ambito di un procedimento di accertamento fiscale, avviato nei confronti della da parte della Internal Revenue Service statunitense. Inoltre, in CP_1 tale sede, il DO aveva anche già prospettato che, per potersi difendere, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione privata di riconoscimento di debito o attivare un procedimento finalizzato al recupero del denaro, rendendo, pertanto, esplicita e in alcun modo artificiosa o raggirante la finalità sottesa alla richiesta. Inoltre, quanto alla frase conclusiva della seconda e-mail “Di nuovo confermo a te e a che tutto questo non ha nulla a che Pt_1 vedere con voi, ma solamente con la mia situazione con la IRS (Agenzia delle Entrate).
L'ultima cosa che voglio è arrecarvi qualsiasi danno”, essa non può dirsi di per sé sola idonea a ingenerare nell'opponente il convincimento circa la mancanza di conseguenze che la sottoscrizione dell'atto avrebbe avuto, in quanto preceduta dalle dichiarazioni già esaminate.
Con tali frasi il DO aveva semplicemente evidenziato che l'iniziativa assunta era determinata dagli accertamenti avviati dall'Irs e dalla necessità di difendere in tale sede la posizione della dalle accuse di evasione o CP_1 elusione fiscale.
Del resto, l'opponente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato il carattere menzognero di tali dichiarazioni e, quindi, che nessun procedimento era stato avviato nei confronti della società odierna opposta, che si è determinata ad agire proprio a seguito e in ragione di tale accertamento.
pagina 16 di 26 Anche nelle conversazioni Whatsapp agli atti (cfr. doc. 4 di parte opponente), risulta evidente e in alcun modo celato l'interesse del DO all'ottenimento delle ricognizioni di debito, come dimostrato, in particolare, dalla volontà che i coniugi si recassero dal notaio di Roma Persona_1 presso il quale egli aveva fissato all'uopo un appuntamento e dalle molteplici rassicurazioni volte ad accertare che lasciasse i documenti richiesti al Per_3 consolato.
La volontà di ottenere il pagamento della somma risulta altresì chiara nei successivi messaggi Whatsapp di alla sorpresa e incredulità mostrata _2 dall' dopo la notifica del decreto ingiuntivo. E difatti, il primo Per_3 affermava: “Ciao il primo il procedimento con la IRS alla fine non è andato Per_3 avanti bene e i documenti che abbiamo consegnato non sono stati accettati e mi hanno obbligato a iniziare una richiesta formale”, in piena coerenza con quanto prospettato al cugino nella già riportata e-mail del 16.05.2022.
In nessuna delle comunicazioni depositate agli atti del giudizio il DO aveva escluso la possibilità di utilizzare in sede giudiziaria la ricognizione del debito, avendo, piuttosto, informato, da subito, il cugino che l'instaurazione di un procedimento di recupero delle somme poteva essere necessario per la difesa innanzi all'IRS.
Ad escludere la qualificazione della condotta di DO come dolosa, va ulteriormente osservato che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che
“In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché
l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (ex multis,
pagina 17 di 26 Cass. Sez. 3, sentenza n. 20792 del 27/10/2004; Cass.
Sez. 1, sentenza n. 1585 del 20/01/2017; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 30505 del 03/11/2023). E difatti, poiché la ratio sottesa alla disciplina dell'annullamento del contratto è quella di tutelare il potere di autodeterminazione e il ragionevole affidamento ingenerato nella parte, in tanto tale affidamento è considerato dall'ordinamento meritevole di tutela, in quanto la parte destinataria del comportamento doloso non possa desumere o rendersi conto, utilizzando la normale diligenza richiedibile alla luce della propria condizione di conoscenza o esperienza, dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.
Come sopra esposto non può, quindi, disporsi l'annullamento di un contratto per dolo, qualora “in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso” (cfr. Cass. n. 3065 del
19.04.1988 e 5734 del 27.02.2019).
Ebbene, si ritiene del tutto irragionevole la prospettazione secondo cui la in affari insieme al marito da circa venti anni, titolare e socia delle Pt_1 società colombiane già precedentemente individuate, non fosse in alcun modo consapevole del significato della ricognizione di debito che aveva sottoscritto.
E', infatti, immediatamente intellegibile il significato dell'atto del 18.05.2022, in cui la aveva esplicitamente dichiarato di avere nei confronti Pt_1 della un debito di 2.538.501.384 peso colombiani, con la CP_1 precisazione che tale esposizione debitoria trovava causa nelle somme che lei stessa e suo marito avevano in precedenza ricevuto per gli investimenti in
Colombia TU IN Calle 18, TU IN Calle 21, TU IN
pagina 18 di 26 Canasgordas e Boho Market Calle 18. Era, inoltre, specificamente ed espressamente riportato che “il debito potrà essere escusso in qualsiasi momento dal creditore”, con la conseguenza che erano state esplicitamente riportate anche le conseguenze dell'atto firmato.
Deve, dunque, ritenersi che la fosse consapevole del significato Pt_1 del documento firmato, che, del resto, emerge, in modo chiaro, dalla sua semplice lettura, così da doversi escludere la possibilità di configurare un vizio del consenso, per dolo.
A riprova di ciò si rileva come la consapevolezza dell'opponente del proprio obbligo di pagamento sia altresì dimostrata dalle due cambiali, firmate e rilasciate il 30.12.2020, nelle quali la unitamente al marito, aveva Pt_1 dichiarato di essere debitrice nei confronti della di una somma CP_1 pari a complessivi 2.538.501.384 pesos colombiani (cfr. doc. 1 e 2 di parte opposta).
5. Riconosciuta, in ragione di quanto osservato, la piena validità della ricognizione di debito, occorre individuare l'efficacia giuridica riconosciuta a tale atto nel nostro ordinamento.
Al riguardo, l'art. 1988 c.c. prevede che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Trattasi, pertanto, di un negozio giuridico unilaterale connotato dalla particolarità di non costituire, di per sé stesso, fonte delle obbligazioni, in quanto atto soltanto a determinare una cd. “astrazione processuale”, e, dunque, una presunzione, seppur relativa, circa l'esistenza del credito riconosciuto.
pagina 19 di 26 Conseguentemente, non è il creditore a dovere dimostrare il titolo del suo credito, ma diversamente è il debitore che ha reso la dichiarazione, in ragione dell'inversione dell'onere della prova, a dover dimostrare l'insussistenza del rapporto creditorio fondamentale.
Sul punto, la Corte di legittimità ha chiaramente affermato che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare
l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa
(o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del
25/01/2022 nonché n. 11332 del 15/05/2009).
Ebbene, da quanto sopra consegue che la ricognizione di debito effettuata dalla dinanzi al notaio, in data 18.05.2022, ha sollevato l'opposta Pt_1 dall'onere di provare l'esistenza del suo credito.
Invero, deve ritenersi esistente il credito azionato nei confronti della che ha sottoscritto l'atto di riconoscimento del debito nei Pt_1 confronti della a titolo personale, quale debitrice di tale società, CP_1 espressamente precisando che l'obbligazione derivava da un accordo pagina 20 di 26 concluso da essa stessa “comparente” e da suo marito, Persona_3
con la società opposta, come riportato nella predetta titolata
[...] ricognizione di debito.
Sul punto si osserva, inoltre, che dalla documentazione in atti risulta che aveva assunto personalmente il debito per cui è causa con Parte_1 le due cambiali dalla stessa emesse e sottoscritte insieme al marito (cfr. doc.
1 e 2 di parte opposta).
Nel dettaglio, nella prima cambiale, e Persona_3 [...] entrambi identificati da Pt_1 Persona_7
notaio di Bogotà, e qualificati nell'atto come “debitori”, “saranno
[...] obbligati a pagare incondizionatamente, irrevocabilmente e in solido tra loro, a favore di ON RN GR Inc. […] o a qualsiasi legittimo titolare, la somma di duemila novantacinque milioni e sessantottomila centosessantacinque pesos colombiani (COP $
2.095.068.165) come capitale […]” (cfr. doc. 14 di parte opposta) e nella seconda cambiale “saranno obbligati a pagare incondizionatamente, irrevocabilmente e in solido tra loro, a favore di ON RN
GR Inc. […] o a qualsiasi legittimo titolare, la somma di quattrocento quarantré milioni e quattrocentotrentamila duecento diciannove pesos colombiani (COP $ 443.433.219) come capitale […]” (cfr. doc. 14 opposto), con la precisazione, tra l'altro, al punto primo “Che i Debitori rinunciano a qualsiasi loro diritto di contestare il presente titolo di credito, di richiedere la presentazione dello stesso per l'incasso, alla costituzione in mora e al preavviso di rigetto per la riscossione di questo titolo” e al punto quinto
“Che dalla data di scadenza indicata in questo titolo, i Debitori
pagina 21 di 26 riconosceranno e pagheranno gli interessi di mora sul Capitale di questa cambiale al tasso massimo legale consentito”.
Al riguardo, con riferimento alla natura giuridica delle predette “promissory notes”, va tenuto a mente come la giurisprudenza della Cassazione abbia affermato che “In tema di disciplina valutaria, la "promissory note" è uno strumento di pagamento internazionale contenente una promessa incondizionata fatta dal debitore emittente di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all'ordine di un operatore estero beneficiario;
essa costituisce, pertanto, un titolo di credito all'ordine, di natura astratta, ed in particolare un vaglia cambiario, come tale soggetto all'obbligo di dichiarazione previsto dell'art. 3 del d.l. n. 167 del 1990, convertito nella legge n. 227 del 1990, relativa all'importazione o esportazione di titoli o valori mobiliari, indipendentemente dalla sua consegna al creditore. […]” (Cass. Sez. 5, sentenza n.
24315 del 18/11/2009).
In particolare, il vaglia cambiario è un titolo di credito disciplinato dal r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, mediante il quale colui che lo emette, ossia il cd.
“emittente”, promette di pagare una somma determinata ad un altro soggetto, il cd. “prenditore”. Pertanto, tale strumento assolve nel nostro ordinamento la funzione della promessa di pagamento (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 7518 del 01/04/2014 in cui è chiarito che “L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse”).
pagina 22 di 26 Trattandosi, inoltre, di titolo “astratto”, in quanto non direttamente collegato al rapporto creditorio causale sottostante, il possesso della cambiale implica la presunzione iuris tantum di esistenza di un rapporto causale sottostante al rapporto cambiario. Al riguardo, in tema di giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, si è osservato che se, da un lato, spetta all'opponente che intenda contestare il credito l'onere di dimostrare la mancanza di causa, dall'altro, l'obbligato non può pretendere che il creditore fornisca una prova ulteriore e diversa da quella risultante dallo stesso titolo in suo possesso (ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 1126 del 29/01/1993; Cass. Sez. 1, sentenza n. 18069 del
08/09/2004).
Pertanto, “l'emissione di un vaglia cambiario fa presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente, con il prenditore e con il giratario, l'esistenza del negozio fondamentale sottostante, giustificativo dell'obbligazione cartolare, con la conseguenza che grava sul debitore che contesti il proprio obbligo di adempiere […] l'onere di provare il proprio assunto” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 18069 del 08/09/2004).
Ne deriva che, nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che le cambiali predette costituiscano elemento ulteriore idoneo a corroborare la prova della sussistenza del credito della nei CP_1 confronti di Parte_1
Ciò tanto più che, a garanzia del credito già riconosciuto alla in CP_1 data 30.12.2020, la aveva stipulato un contratto di costituzione di Pt_1 pegno su azioni (cfr. doc. 3 e 4 di parte opposta). In particolare, nel contratto di pegno, senza trasferimento di possesso delle azioni,
[...] dopo aver premesso di essere titolare di 51.108 azioni ordinarie, Pt_1 pari al 6.36% del capitale sottoscritto e versato della società Inversiones La
pagina 23 di 26 Opera s.a., aveva manifestato la volontà di concedere pegno sulle predette azioni e su quelle future della già menzionata società, per un valore massimo garantito, come risultante all'art. 5 del contratto, di quattromila cento novanta milioni di pesos colombiani moneta corrente (4.190.000.000) in favore della società odierna opposta (cfr. doc. 3, pag. 4 di parte opposta).
Tali contratti, a seguito di alcune comunicazioni intercorse tra le parti coinvolte (cfr. doc. 5 di parte opposta), erano stati poi trascritti dapprima nel libro soci della Inversiones La Opera S.A. e, poi, iscritti, in data,
15.02.2021 nel Registro delle garanzie mobiliari (cfr. doc. 6 di parte opposta), con conseguente opponibilità nei confronti dei terzi.
6. Deve, dunque, ritenersi provata l'esistenza del credito alla luce dei documenti esaminati e della loro efficacia giuridica, atteso che l'opponente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l'insussistenza del credito e ciò anche con riguardo alla titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
Al riguardo si osserva che nell'atto di ricognizione di debito del 18.05.2022, come sopra esposto, era stato precisamente riportato che gli accordi, in forza dei quali la aveva effettuato gli investimenti, da cui traeva CP_1 titolo il debito riconosciuto, erano stati conclusi dall'opposta con la e il marito, così corroborando l'assunto di tale società, secondo il Pt_1 quale la LO OL s.a.s. aveva ricevuto taluni bonifici, quale adiecta solutionis causa, su indicazione della stessa opponente e del Per_3
Tale assunto trova, inoltre, conferma nel fatto che il aveva rilasciato, Per_3 anche in proprio, le citate dichiarazioni del 17 marzo 2022, in cui aveva dato atto che le somme versate da come da impegni presi, dovevano CP_1
pagina 24 di 26 confluire in fondi in cui tale società sarebbe stata la fiduciante titolare degli investimenti effettuati (cfr. all. 11 e 12).
Inoltre, l'opponente non ha neanche spiegato le ragioni per le quali aveva personalmente emesso le due promissary notes sopra indicate, con le quali si era assunta il debito per cui è causa, garantendo tale debito anche con un pegno sulle azioni delle quali essa stessa era titolare.
La volontaria assunzione della posizione debitoria da parte della Pt_1 ulteriormente comprovata dal fatto che, anziché emettere un solo contratto di costituzione di pegno su azioni, in qualità di soci della LO OL
s.a.s, ciascuno dei coniugi aveva, separatamente e in nome proprio, dichiarato e garantito di essere debitore della CP_1
E difatti, in entrambe le cambiali si legge che l'assunzione dell'obbligo incondizionato di pagamento fa capo a e Persona_3 [...] non facendosi riferimento alcuno alla società. Nel contratto di Pt_1 pegno è indicata come parte che dichiara di agire “in Parte_1 proprio nome e rappresentanza” come garante di pegno e anche la ricognizione di debito è fatta dalla ersonalmente. Pt_1
L'opposizione va, pertanto, respinta, in ciò peraltro considerato che parte opposta, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha neanche provato di essere debitrice di una somma inferiore a quella ingiunta, corrispondente alle somme riconosciute, non avendo né provato né, per il vero, nemmeno indicato la minore entità delle somme versate dalla controparte rispetto a quanto da quest'ultima allegato né ha svolto specifici rilievi in ordine alla non debenza della somma nell'importo riconosciuto nell'atto del 18.05.2022 e nelle cambiali, stante, peraltro, l'evidente e pagina 25 di 26 ragionevole necessità di compensare, sotto più profili, la società opposta per le somme versate e non investite in violazione degli accordi raggiunti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in misura intermedia tra i valori minimi e i medi di cui al DM
55/2014 atteso il valore della lite.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 21.895,5 per compensi professionali oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge;
• pone le spese di ctu a carico dell'opponente.
Roma, 16 dicembre 2024 Il Giudice
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Ludovica Capece Minutolo Del Sasso
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 76020/2022 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Pineschi Parte_1
e Luca Calcagni ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma,
Via Premuda n. 6, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione
- opponente –
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Umberto Rossi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Piazza Euclide n. 47 come da procura speciale depositata in allegato alla comparsa di risposta
- opposta –
pagina 1 di 26 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la ha Controparte_1
chiesto di ingiungere a il pagamento della somma di € Parte_1
574.594,58, oltre interessi di mora e spese di procedura, quale somma oggetto di ricognizione di debito da parte della stessa come Pt_1 risultante dalla dichiarazione rilasciata, in data 18.05.2022, dinanzi al notaio di Roma dott. Persona_1
Emesso il provvedimento monitorio, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 18 novembre 2022, la ha proposto opposizione con atto Pt_1 di citazione, notificato tramite pec, in data 20.12.2022.
In particolare, l'opponente ha, in primo luogo, eccepito l'invalidità dell'atto di ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1439 c.c., rappresentando di essere stata indotta in errore dal comportamento doloso posto in essere da _2
, amministratore e rappresentante legale della società, con
[...] CP_1 la quale ha negato di aver mai contratto alcun debito.
Nella ricostruzione della vicenda sottesa alla controversia, la ha Pt_1 rappresentato di essere socia e titolare, unitamente al marito, Persona_3
ciascuno per il 50%, delle quote della Società LO OL s.a.s.,
[...] che si occupa dello sviluppo di progetti immobiliari in Colombia, e che nel
2015, unitamente ad altri investitori colombiani, con il supporto di importanti banche, aveva costituito una nuova società, denominata Opera
Inversiones Urbanes s.a.s., dando avvio alla realizzazione di alcuni edifici destinati a residenze per studenti a Bogotà.
, cugino di venuto a conoscenza di Persona_2 Persona_3 tale progetto immobiliare, aveva chiesto di poter partecipare all'iniziativa,
pagina 2 di 26 ma, poiché la figura finanziaria costituita non prevedeva la possibilità per i soci di cedere le proprie partecipazioni a terzi, senza l'autorizzazione dell'Assemblea e fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione, i due cugini si erano accordati nei seguenti termini: , mediante la propria Persona_2
Società ON RN GR Inc., avrebbe partecipato all'iniziativa mediante apporti economici in favore della LO OL s.a.s., con una ripartizione della quota di investimento nei progetti per il 70% in capo alla
LO e per il 30% in capo alla ON RN GR Inc.
Sul punto, la ha affermato che le somme in questione, di Pt_1 consistenza in ogni caso inferiore a quanto oggetto di ingiunzione, erano state versate dalla alla LO s.a.s. in più soluzioni, tra il 2015 e il CP_1
2018, anche per il tramite dell'operatore di cambio colombiano Alianza
Valores S.A., e ha sottolineato che, a fronte di tali versamenti, la LO
OL s.a.s. aveva inviato annualmente alla e al i CP_1 _2 certificati di investimento, i titoli, i rendiconti finanziari e tutti i documenti attestanti la costruzione degli edifici, nonché la gestione dei progetti di investimento.
In ragione di ciò, l'opponente ha contestato la sua posizione di debitrice nei confronti della dal momento che le somme erano state versate CP_1 dalla alla LO OL s.a.s., e non già personalmente a suo CP_1 marito né tanto meno ad essa opponente, che, pur detenendo il 50% delle quote della LO, non aveva ruoli operativi o di responsabilità all'interno della società né aveva partecipato ad alcun accordo.
L'opponente ha altresì rappresentato che nel 2019, a seguito della richiesta di documentazione in merito alle attività di investimento pervenuta alla da parte della Internal Revenue Service (“IRS”), agenzia CP_1
pagina 3 di 26 governativa deputata alla riscossione dei tributi, erano stati avviati degli accertamenti, all'esito dei quali erano emerse irregolarità tra quanto dichiarato dalla e le certificazioni e i documenti prodotti. CP_1
Alla luce di quanto accaduto, aveva rappresentato al cugino Persona_2 che, per evitare una multa da parte del fisco americano, e, soprattutto, controlli più estesi e incisivi sulla società la IRS aveva richiesto CP_1 una ricognizione di debito o l'introduzione di un procedimento formale di recupero dei crediti, così da avere conferma che la non stesse CP_1 incorrendo in evasione o elusione delle norme fiscali statunitensi. A tale riguardo, l'opponente ha rappresentato che, per far fronte a tale situazione,
TO DO aveva prospettato, quale unica soluzione praticabile, la sottoscrizione di dichiarazioni di debito, il cui testo era stato elaborato e trasmesso dallo stesso DO, che, a tal fine, aveva anche provveduto a contattare un notaio in Italia, presso il quale la avrebbe potuto Pt_1 recarsi.
Alla luce di quanto rappresentato, l'opponente ha sottolineato il carattere macchinoso del comportamento posto in essere dal , che, sfruttando _2
i cordiali rapporti di parentela con suo marito e fornendo ampie rassicurazioni in ordine al fatto che la ricognizione era soltanto finalizzata a risolvere i suoi problemi con la IRS, l'aveva indotta a firmare un documento che, altrimenti, non avrebbe mai sottoscritto
Ribadito che un eventuale rapporto obbligatorio legava la ON
RN GR Inc alla LO OL s.a.s. e non ad essa opponente personalmente, ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di accertare e pronunciare, ai sensi dell'art. 1439 c.c.,
pagina 4 di 26 sentenza costitutiva di annullamento della ricognizione di debito effettuata da essa opponente e, per l'effetto, di revocare il provvedimento monitorio.
Si è costituita in giudizio la ON RN GR Inc che ha contestato, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente.
In particolare, ha rappresentato come nel corso del 2015, Persona_3 aveva contattato il cugino, , prospettandogli una
[...] Persona_2 redditizia opportunità di investimento, in alcuni complessi immobiliari commerciali e residenziali da realizzare in Colombia, rassicurandolo che, in cambio della provvista versata, la avrebbe ricevuto una CP_1 percentuale delle azioni delle società che avrebbero dovuto costruire per poi, rivendere sul mercato i suddetti complessi immobiliari. A fronte di ciò, la nel corso del 2015 e del 2016, aveva versato in diverse tranches, CP_1 una somma complessiva pari a 2.095.068.165 pesos colombiani, trasferendo tale importo, su indicazioni della e del marito, in parte, in favore Pt_1 di un trust costituito in Colombia, EI LO OL, in parte, alla
LO OL s.a.s. e, nella misura di 149.000.000 pesos colombiani, sul conto corrente intestato a Persona_3
Successivamente la coppia, invece di provvedere a registrare, come da accordi, l'investimento in nome e nell'interesse della si era CP_1 appropriata delle somme versate da essa opposta tramite due società veicolo, interamente controllate dalla e dal marito. Nel dettaglio Pt_1 aveva utilizzato le somme e registrato l'investimento in nome e a beneficio di due società di diritto colombiano che loro stessi possedevano e controllavano, secondo la seguente suddivisione: 871.574.346 di Pesos colombiani, erano confluiti nella LO OL s.a.s., usata come società veicolo per gestire l'investimento volto alla realizzazione dei progetti Calle
pagina 5 di 26 18 e Calle 21, mentre 1.074.493.819 erano confluiti in tale Persona_4
Opera Inversiones Urbanes s.a.s., usata come società veicolo per gestire l'investimento volto alla realizzazione dei progetti e Boho Persona_5
Markete.
Il 12.06.2019, la LO OL aveva venduto le sue partecipazioni del
3,5% in Calle 18 e in Calle 21 alla branch di intermediazione mobiliare, con sede in Colombia, 5 della BTG Pactual, società di diritto brasiliano, ricevendo quote di tale Visum, un fondo immobiliare gestito da BGT
Pactual per un valore di 800.000.000 Pesos Colombiani e 1.100.000.000 in denaro, senza restituire nulla alla Persona_4 CP_1
Dato quindi atto che l'Opera Inversiones Urbanes S.A.S., era stata dichiarata fallita il 16 ottobre 2020, con perdita definitiva dei fondi della CP_1 illegittimamente trasferiti dall'ingiunta in detta società, l'opposta ha rappresentato che la il marito avevano riferito di non poter più Pt_1 onorare l'impegno assunto nei confronti della e, a fronte delle CP_1 doglianze di quest'ultima, che aveva visto disperdere i propri investimenti per la fraudolenta e ingannevole condotta di cui sopra, i due coniugi avevano rilasciato, in data 20 dicembre 2020, due cambiali (cd. “promissory notes”) quali debitori nei confronti della In particolare, CP_1 [...] aveva emesso due titoli cambiari, per un importo complessivo di Pt_1
2.538.501.375 pesos colombiani, e contestualmente, i due coniugi avevano stipulato due contratti di costituzione di pegno su azioni della Inversiones
La Opera SA, trascritti nel libro soci e nel Registro delle garanzie mobiliari.
Parte opposta ha inoltre dedotto come l'esistenza del credito della CP_1 nei confronti della controparte era dimostrato da due lettere ricevute, rispettivamente in data 16 febbraio 2023 e 8 marzo 2023.
pagina 6 di 26 L'opposta ha, quindi, rilevato l'esistenza del credito azionato in sede monitoria e l'infondatezza dell'azione di annullabilità dell'atto di ricognizione del debito, essendo, peraltro, inverosimile che la Pt_1 business partner insieme al marito sin dal 1994 e ideatrice di progetti di investimento immobiliare a livello internazionale, fosse ignara delle conseguenze legali di tale atto.
Ha, quindi, contestato l'avvenuta perpetrazione di raggiri nei confronti dell'opponente, dal momento che le stesse conversazioni utilizzate dalla controparte a sostegno di tale assunto non erano rivolte alla e Pt_1 non riportavano alcuna informazione menzognera o atta al travisamento della realtà.
Ha, pertanto chiesto il rigetto dell'avversa domanda, osservando, in via subordinata, che, nel caso di annullamento della ricognizione di debito, il credito doveva ritenersi esistente in ragione dell'ulteriore documentazione prodotta e ha, quindi, chiesto l'accertamento del credito vantato dalla alla luce dei documenti allegati. Controparte_1
2. Tanto esposto, si osserva che, con la domanda proposta in sede monitoria, la ON RN GR Inc ha chiesto la condanna di
[...] al pagamento in suo favore della somma di € 574.594,58, quale Pt_1 importo dovuto personalmente dall'ingiunta, come attestato nella ricognizione di debito, dalla stessa firmata in data 18.05.2022.
In particolare, secondo l'assunto di parte opposta, si tratta di un importo che le è dovuto in conseguenza della violazione di un accordo, raggiunto con la stessa e con suo marito, in forza del quale la Pt_1 CP_1 aveva versato la somma complessiva di 2.095.068.165 pesos colombiani, da destinare alla realizzazione di alcuni complessi immobiliari tramite il pagina 7 di 26 EI LO OL, atteso che l'opponente e il marito,
[...]
cugino del legale rappresentante della Persona_3 CP_1 _2
, si erano appropriati di tali somme, che avevano, in gran parte,
[...] dirottato su società “veicolo” ad essi riconducibili.
A dimostrazione del debito maturato dalla l'opponente ha Pt_1 depositato la citata ricognizione del 18.05.2022.
In particolare, con tale atto si era dichiarata e riconosciuta Parte_1
“incondizionatamente debitrice, insieme a nei Persona_6 confronti della società di diritto statunitense denominata YS
NA GROUP INC (…) delle seguenti somme a) quanto a
2,538,501,284 pesos colombiani (duemila cinquecento trentotto milioni cinquecentounomila trecento ottantaquattro) per somma capitale (…) b) nonché di interessi di mora decorrenti dal 15 luglio 2021 e maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo. La sottoscritta dichiara e riconosce che il debito in questione è liquido ed immediatamente esigibile. La sottoscritta dichiara altresì che il debito potrà essere escusso in qualsiasi momento da parte del creditore senza necessità di preventiva messa in mora e che lo stesso proviene da somme che la società ha Controparte_2 in precedenza versato alla comparente e al Signor Persona_3 per la realizzazione di alcuni investimenti immobiliari in Colombia, segnatamente nei progetti denominati TU IN Calle 18, TU
IN Calle 21, TU IN ÑA e Boho Market Calle 18” (cfr. all. 1 del fascicolo del monitorio all. alla comparsa di risposta).
3. Ciò posto, tenendo conto delle diverse versioni dei fatti fornite dalle parti, è, innanzitutto, necessario procedere alla ricostruzione della vicenda sottesa alla controversia, alla luce della documentazione prodotta dalle parti.
pagina 8 di 26 In particolare, costituiscono circostanze pacifiche e documentali che l'opponente, è socia, unitamente al marito, Parte_1 Persona_3
ciascuno per il 50%, della società colombiana LO OL s.a.s.
[...]
(cfr. doc. 7 di parte opposta), che si occupa dello sviluppo di progetti immobiliari in Colombia. Nel 2015, unitamente ad altri investitori colombiani e con il supporto di importanti banche di investimento, è stata costituita una nuova società, denominata Opera Inversiones Urbanes s.a.s., controllata al 100% dalla LO OL s.a.s.(cfr. doc. 8 di parte opposta), al fine di realizzare alcuni edifici destinati a residenze per studenti a Bogotà.
Risulta, quindi, che la ON RN GR Inc., il cui amministratore e legale rappresentante è, , cugino di Persona_2 [...]
aveva partecipato all'iniziativa fornendo apporti economici Persona_3
(tale circostanza è pacifica tra le parti).
In particolare, dalla disamina della corrispondenza versata in atti si evince che i predetti finanziamenti, destinati agli investimenti immobiliari TU
IN Calle 18, TU IN Calle 21, TU IN ÑA e
Boho Market Calle 18, avrebbero dovuto essere realizzati e gestiti mediante una Fideicomisio, struttura assimilabile ad un trust, specificamente costituita a tale scopo, di cui l'opposta sarebbe stata fiduciante (cfr. doc. 18 traduzione ctu relativa agli investimenti TU IN Calle 18 e TU IN Calle
21 nonché doc. 19, 20 e 21 traduzione ctu da cui risulta che i diritti economici detenuti dalla LO Holding s.a.s. sarebbero stati trasferiti al
Fideicomisio LO Holding di cui l'odierna opposta era fiduciante e che quest'ultima sarebbe stata fiduciante anche degli altri investimenti nonché all. 30 email del 9.11.2019, avente ad oggetto “bilanci fondo fiduciario Boho
Market Calle 18 e con cui aveva Persona_5 Persona_3
pagina 9 di 26 informato che la settimana successiva la Persona_2 Controparte_3 avrebbe ceduto i relativi diritti al patrimonio autonomo di
[...]
LO OL di cui ON RN è fiduciante).
Nel dettaglio dalla documentazione in atti risultano bonifici per complessivi
149.000.000,00 pesos colombiani sul conto personale di Persona_3
(cfr. all. 14 alla comparsa di risposta di parte opposta). Inoltre, come
[...] dichiarato dallo stesso in proprio e quale legale Persona_3 rappresentante della LO OL s.a.s. e della Opera Inversiones Urbanes
s.a.s., erano stati registrati investimenti per 871.574.346 Pesos colombiani nella LO OL s.a.s., le cui azioni erano detenute al 50% ciascuno dai due coniugi, usata come società veicolo per gestire l'investimento volto alla realizzazione dei progetti TU IN Calle 18 e TU IN Calle 21,
e per 1.074.493.819 Pesos Colombiani nella società denominata Opera
Inversiones Urbanes s.a.s., partecipata al 100% dalla LO OL s.a.s., usata come società veicolo per gli investimenti volti alla realizzazione dei progetti Boho Markete Calle 18 (“Boho Market 18”) e EI TU
IN ÑA (“Canasgordas”), e ciò, differentemente da quanto pattuito, non essendo stato rispettato l'accordo secondo il quale tali investimenti sarebbero stati, invece, registrati a nome della quale CP_1 diretta titolare dell'investimento ovvero quale fiduciante del EI
LO OL (cfr. doc. 11 e 12 di parte opposta).
Risulta, quindi, che il 12.06.2019, la LO OL aveva venduto le sue partecipazioni del 3,5% in TU IN Calle 18 e in TU IN Calle
21 alla branch di intermediazione mobiliare, con sede in Colombia, della
BTG Pactual, società di diritto brasiliano (cfr. doc. 22, 22.1, 23, 24, 24.1 e 25 di parte opposta traduzione CTU). Nel dettaglio era stata ceduta la quota pagina 10 di 26 dell'1,5% in Calle 18 in cambio di quote di un fondo immobiliare gestito da
BGT Pactual del valore di 426.991.604 (cfr. doc. 22.1, Persona_4 pag. 1 traduzione CTU); era stata ceduta la quota dell'1,5% dell'investimento in TU IN Calle 21 in cambio di quote di tale medesimo fondo per un valore di 373.008.396 (cfr. doc. Persona_4
24.1, pag. 1 traduzione CTU), era stata trasferita la quota del 2% in Calle 18 in cambio di un pagamento in denaro di 587.274.120 pesos colombiani (cfr. doc. 22, pag. 9 e doc. 23, pag. 1 traduzione CTU) e, infine, era stata ceduta la quota del 2% in Calle 21 in cambio di un pagamento in denaro di
[...]
512,725,880 (cfr. doc. 25, pag. 1 traduzione CTU). Erano stati, Per_4 dunque, ceduti gli assets in cui anche la aveva investito per un CP_1 corrispettivo di quote di un fondo del valore 800.000.000 Pesos Colombiani
e di 1.100.000.000 Pesos colombiani in denaro, per un valore complessivo pari a 1.900.000.000 pesos colombiani (cfr. doc. 22, 22.1, 23, 24, 24.1, 25 traduzione ctu), operazione che lo stesso sig. aveva dichiarato _2 costituire una migliore opzione di investimento (cfr. doc. 15 di parte opponente).
Risulta, quindi, che, con contratto del 22.10.2019, la LO OL s.a.s aveva dato in garanzia le quote del predetto fondo alla che le CP_4 aveva contestualmente concesso un finanziamento di 480.000.000 pesos colombiani (cfr. all. 26 e 27 di parte opposta tradotto dal ctu).
Successivamente, in data 27.12.2020, tali medesime quote erano state trasferite alla a titolo di datio in solutum. CP_4
Come sopra esposto, nonostante le rassicurazioni di Persona_3 secondo le quali la sarebbe divenuta fideicomitente in CP_1
EI LO OL, di tutti i progetti immobiliari, compresi pagina 11 di 26 EI Boho Market e EI Canagordas, che sarebbero confluiti in un autonomo fondo gestito da di cui CP_5 CP_1 sarebbe stata fiduciante (cfr. doc. 30 di parte opposta nonché contratti di cessione dei diritti economici tra e Controparte_6
all. 31, 32, 33 e 34 di parte opposta) tali assets, riferiti a Boho CP_1
Market Calle 18 e TU IN ÑA, erano rimasti in capo alla che, in data 16.10.2020, era stata Controparte_3 dichiarata fallita (cfr. all. 35).
Risulta quindi che, e in data Persona_3 Parte_1
30.12.2020, avevano firmato e rilasciato due cambiali, nelle quali avevano enunciato di essere debitori nei confronti della In particolare, CP_1 avevano emesso un primo titolo cambiario per un debito pari a
2.095.068.165 pesos colombiani (cfr. doc 1 opposto) e un secondo titolo pari a 443.433.219 pesos colombiani (cfr. doc. 2 opposto), per un totale di
2.538.501.384 pesos colombiani. Contestualmente, entrambi i coniugi avevano altresì stipulato due contratti di costituzione di pegno su azioni, trascritti nel libro soci e nel Registro delle garanzie mobiliari (cfr. doc. 5 opposto).
Successivamente aveva rappresentato al marito Persona_2 dell'opponente, che l'IRS, Internal Revenue Service, Persona_3 agenzia governativa statunitense deputata alla riscossione dei tributi, aveva avviato un procedimento nei confronti della al fine di riscontrare CP_1 eventuali evasioni o elusioni fiscali così che aveva bisogno di produrre una dichiarazione di riconoscimento di debito o dimostrare di aver iniziato un procedimento giurisdizionale finalizzato al recupero del credito per potersi difendere (cfr. all. 2 e 3 di parte opponente). Lo stesso DO aveva inviato pagina 12 di 26 il testo della ricognizione di debito del 18 maggio 2022, firmata dalla depositata in sede monitoria Pt_1
4. Così ricostruita la vicenda fattuale sottesa alla controversia, si osserva che la ha chiesto l'annullamento per dolo del predetto atto di Pt_1 riconoscimento del debito e la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo la sua estraneità alla pretesa creditoria azionata, trattandosi di un credito vantato dalla nei confronti della sola LO OL s.a.s. CP_1
Al riguardo si osserva che l'art. 1439, comma 1, c.c. prevede il dolo quale causa di annullamento del contratto “quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”.
Tale disposizione, in quanto compatibile, si applica anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, quale quello che viene in rilievo nel caso di specie, giusta quanto previsto dall'art. 1324 c.c.
Invero, dalla disamina della norma di cui al citato art. 1439 c.c., emerge che il legislatore ha attribuito particolare rilievo all'incidenza che il dolo deve avere sulla volontà e sul potere di autodeterminazione della parte destinataria della relativa condotta affinché possa invalidare il contratto, non essendo sufficiente il mero dolo cd. “incidente”, ma essendo necessario il dolo cd. “determinante” o “causam dans”, ossia di portata tale che, senza di esso, la controparte non avrebbe affatto concluso il negozio giuridico. A conferma di ciò, in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, seppur in materia di compravendita, si è affermato che “In tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei
pagina 13 di 26 danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 17988 del 01/07/2024); ulteriormente si è affermato che “Il dolo "causam dans", al pari dell'errore, è causa di annullamento del contratto soltanto nel caso in cui la falsa rappresentazione della realtà da esso generata sia stata essenziale ai fini della conclusione dell'atto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6166 del 20/03/2006).
Tanto premesso, si osserva come, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha delineato i caratteri specifici che una condotta deve presentare per essere ricondotta al concetto di “dolo” rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c.
In particolare, “per il dolo, ai sensi dell'art. 1439 c.c., occorre che il raggiro o l'inganno abbia agito come fattore decisivo e determinante della volontà negoziale. L'errore provocato dalla altrui azione ingannatrice, costituisce, quindi, causa di annullamento del contratto solo in quanto abbia inciso sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa
o distorta rappresentazione della realtà, a causa della quale l'altro contraente si sia determinato a stipulare. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza – o in costanza – di questa falsa rappresentazione, spontanea o provocata;
con l'ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorché, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso”
(cfr. Cass. 5734 del 27.02.2019 e n. 3065 del 19.04.1988 ivi richiamata).
Pertanto, ciò che rileva ai fini della qualificazione di un comportamento come doloso, è la condotta macchinosa, artificiosa o raggirante, ovvero silente o reticente, che determini nella controparte, destinataria di tali pagina 14 di 26 condotte, una distorta rappresentazione o percezione della realtà, facendola cadere in errore sul negozio giuridico, che, altrimenti, non avrebbe concluso.
Esaminate le prove documentali agli atti, e, in particolare, le conversazioni via e-mail intercorse tra e coniuge Persona_2 Persona_3 della poste dall'opponente a fondamento della domanda di Pt_1 annullamento, si deve escludere il carattere doloso della condotta di parte opposta.
A tale riguardo, si riporta il contenuto, per quanto qui rilevante, della e-mail del 4.05.2022, nella quale scriveva a “Ho Persona_2 Persona_3 bisogno di chiudere il caso aperto con l'IRS per evitare ulteriori multe, per ridurre i rischi
e per la mia serenità mentale. Questa prova documentale è necessaria per poter dimostrare all'IRS che non sto evadendo le tasse o nascondendo beni, e quindi evitare di aprire ulteriori richieste sollevate da ulteriori sospetti che comportano sanzioni aggiuntive di $
10.000 dollari più spese straordinarie per avvocati, commercialisti, traduzioni, ecc.” (cfr. doc. 2 di parte opponente). Nella comunicazione successiva del 16.05.2022,
aveva esplicitato ulteriormente le ragioni sottese alla richiesta di _2 ricognizione di debito, scrivendo “Ciao come ti ho spiegato nella mail Per_3 precedente il panorama è cambiato dopo che la IRS mi ha aperta un procedimento. Ho bisogno di produrre una dichiarazione privata (di accettazione del debito n.d.r.) o dimostrare che ho iniziato un procedimento giuridico di recupero del denaro affinché il commercialista e l'ufficiale delle tasse possano gestire la cosa con l'IRS a mia difesa. Non ho altre opzioni. Quindi, siccome le multe, i rischi e gli onorari li devo pagare io, questa investigazione (della IRS) non può trasformarsi in un barile senza fondo per me, anche perché, come già ti ho spiegato non sono nella situazione economica ed emotiva di poter perdere ancora denaro e tempo con questo problema” (cfr. doc. 3 di parte opponente).
pagina 15 di 26 Ebbene, tali dichiarazioni dimostrano, in maniera evidente, come la richiesta del DO al cugino fosse finalizzata a difendersi dalle accuse di irregolarità ed evasione nelle attività di investimento espletate in Colombia, nell'ambito di un procedimento di accertamento fiscale, avviato nei confronti della da parte della Internal Revenue Service statunitense. Inoltre, in CP_1 tale sede, il DO aveva anche già prospettato che, per potersi difendere, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione privata di riconoscimento di debito o attivare un procedimento finalizzato al recupero del denaro, rendendo, pertanto, esplicita e in alcun modo artificiosa o raggirante la finalità sottesa alla richiesta. Inoltre, quanto alla frase conclusiva della seconda e-mail “Di nuovo confermo a te e a che tutto questo non ha nulla a che Pt_1 vedere con voi, ma solamente con la mia situazione con la IRS (Agenzia delle Entrate).
L'ultima cosa che voglio è arrecarvi qualsiasi danno”, essa non può dirsi di per sé sola idonea a ingenerare nell'opponente il convincimento circa la mancanza di conseguenze che la sottoscrizione dell'atto avrebbe avuto, in quanto preceduta dalle dichiarazioni già esaminate.
Con tali frasi il DO aveva semplicemente evidenziato che l'iniziativa assunta era determinata dagli accertamenti avviati dall'Irs e dalla necessità di difendere in tale sede la posizione della dalle accuse di evasione o CP_1 elusione fiscale.
Del resto, l'opponente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato il carattere menzognero di tali dichiarazioni e, quindi, che nessun procedimento era stato avviato nei confronti della società odierna opposta, che si è determinata ad agire proprio a seguito e in ragione di tale accertamento.
pagina 16 di 26 Anche nelle conversazioni Whatsapp agli atti (cfr. doc. 4 di parte opponente), risulta evidente e in alcun modo celato l'interesse del DO all'ottenimento delle ricognizioni di debito, come dimostrato, in particolare, dalla volontà che i coniugi si recassero dal notaio di Roma Persona_1 presso il quale egli aveva fissato all'uopo un appuntamento e dalle molteplici rassicurazioni volte ad accertare che lasciasse i documenti richiesti al Per_3 consolato.
La volontà di ottenere il pagamento della somma risulta altresì chiara nei successivi messaggi Whatsapp di alla sorpresa e incredulità mostrata _2 dall' dopo la notifica del decreto ingiuntivo. E difatti, il primo Per_3 affermava: “Ciao il primo il procedimento con la IRS alla fine non è andato Per_3 avanti bene e i documenti che abbiamo consegnato non sono stati accettati e mi hanno obbligato a iniziare una richiesta formale”, in piena coerenza con quanto prospettato al cugino nella già riportata e-mail del 16.05.2022.
In nessuna delle comunicazioni depositate agli atti del giudizio il DO aveva escluso la possibilità di utilizzare in sede giudiziaria la ricognizione del debito, avendo, piuttosto, informato, da subito, il cugino che l'instaurazione di un procedimento di recupero delle somme poteva essere necessario per la difesa innanzi all'IRS.
Ad escludere la qualificazione della condotta di DO come dolosa, va ulteriormente osservato che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che
“In tema di dolo quale causa di annullamento del contratto, sia commissivo che omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché
l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (ex multis,
pagina 17 di 26 Cass. Sez. 3, sentenza n. 20792 del 27/10/2004; Cass.
Sez. 1, sentenza n. 1585 del 20/01/2017; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 30505 del 03/11/2023). E difatti, poiché la ratio sottesa alla disciplina dell'annullamento del contratto è quella di tutelare il potere di autodeterminazione e il ragionevole affidamento ingenerato nella parte, in tanto tale affidamento è considerato dall'ordinamento meritevole di tutela, in quanto la parte destinataria del comportamento doloso non possa desumere o rendersi conto, utilizzando la normale diligenza richiedibile alla luce della propria condizione di conoscenza o esperienza, dell'inganno perpetrato nei suoi confronti.
Come sopra esposto non può, quindi, disporsi l'annullamento di un contratto per dolo, qualora “in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l'attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso” (cfr. Cass. n. 3065 del
19.04.1988 e 5734 del 27.02.2019).
Ebbene, si ritiene del tutto irragionevole la prospettazione secondo cui la in affari insieme al marito da circa venti anni, titolare e socia delle Pt_1 società colombiane già precedentemente individuate, non fosse in alcun modo consapevole del significato della ricognizione di debito che aveva sottoscritto.
E', infatti, immediatamente intellegibile il significato dell'atto del 18.05.2022, in cui la aveva esplicitamente dichiarato di avere nei confronti Pt_1 della un debito di 2.538.501.384 peso colombiani, con la CP_1 precisazione che tale esposizione debitoria trovava causa nelle somme che lei stessa e suo marito avevano in precedenza ricevuto per gli investimenti in
Colombia TU IN Calle 18, TU IN Calle 21, TU IN
pagina 18 di 26 Canasgordas e Boho Market Calle 18. Era, inoltre, specificamente ed espressamente riportato che “il debito potrà essere escusso in qualsiasi momento dal creditore”, con la conseguenza che erano state esplicitamente riportate anche le conseguenze dell'atto firmato.
Deve, dunque, ritenersi che la fosse consapevole del significato Pt_1 del documento firmato, che, del resto, emerge, in modo chiaro, dalla sua semplice lettura, così da doversi escludere la possibilità di configurare un vizio del consenso, per dolo.
A riprova di ciò si rileva come la consapevolezza dell'opponente del proprio obbligo di pagamento sia altresì dimostrata dalle due cambiali, firmate e rilasciate il 30.12.2020, nelle quali la unitamente al marito, aveva Pt_1 dichiarato di essere debitrice nei confronti della di una somma CP_1 pari a complessivi 2.538.501.384 pesos colombiani (cfr. doc. 1 e 2 di parte opposta).
5. Riconosciuta, in ragione di quanto osservato, la piena validità della ricognizione di debito, occorre individuare l'efficacia giuridica riconosciuta a tale atto nel nostro ordinamento.
Al riguardo, l'art. 1988 c.c. prevede che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Trattasi, pertanto, di un negozio giuridico unilaterale connotato dalla particolarità di non costituire, di per sé stesso, fonte delle obbligazioni, in quanto atto soltanto a determinare una cd. “astrazione processuale”, e, dunque, una presunzione, seppur relativa, circa l'esistenza del credito riconosciuto.
pagina 19 di 26 Conseguentemente, non è il creditore a dovere dimostrare il titolo del suo credito, ma diversamente è il debitore che ha reso la dichiarazione, in ragione dell'inversione dell'onere della prova, a dover dimostrare l'insussistenza del rapporto creditorio fondamentale.
Sul punto, la Corte di legittimità ha chiaramente affermato che “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare
l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa
(o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del
25/01/2022 nonché n. 11332 del 15/05/2009).
Ebbene, da quanto sopra consegue che la ricognizione di debito effettuata dalla dinanzi al notaio, in data 18.05.2022, ha sollevato l'opposta Pt_1 dall'onere di provare l'esistenza del suo credito.
Invero, deve ritenersi esistente il credito azionato nei confronti della che ha sottoscritto l'atto di riconoscimento del debito nei Pt_1 confronti della a titolo personale, quale debitrice di tale società, CP_1 espressamente precisando che l'obbligazione derivava da un accordo pagina 20 di 26 concluso da essa stessa “comparente” e da suo marito, Persona_3
con la società opposta, come riportato nella predetta titolata
[...] ricognizione di debito.
Sul punto si osserva, inoltre, che dalla documentazione in atti risulta che aveva assunto personalmente il debito per cui è causa con Parte_1 le due cambiali dalla stessa emesse e sottoscritte insieme al marito (cfr. doc.
1 e 2 di parte opposta).
Nel dettaglio, nella prima cambiale, e Persona_3 [...] entrambi identificati da Pt_1 Persona_7
notaio di Bogotà, e qualificati nell'atto come “debitori”, “saranno
[...] obbligati a pagare incondizionatamente, irrevocabilmente e in solido tra loro, a favore di ON RN GR Inc. […] o a qualsiasi legittimo titolare, la somma di duemila novantacinque milioni e sessantottomila centosessantacinque pesos colombiani (COP $
2.095.068.165) come capitale […]” (cfr. doc. 14 di parte opposta) e nella seconda cambiale “saranno obbligati a pagare incondizionatamente, irrevocabilmente e in solido tra loro, a favore di ON RN
GR Inc. […] o a qualsiasi legittimo titolare, la somma di quattrocento quarantré milioni e quattrocentotrentamila duecento diciannove pesos colombiani (COP $ 443.433.219) come capitale […]” (cfr. doc. 14 opposto), con la precisazione, tra l'altro, al punto primo “Che i Debitori rinunciano a qualsiasi loro diritto di contestare il presente titolo di credito, di richiedere la presentazione dello stesso per l'incasso, alla costituzione in mora e al preavviso di rigetto per la riscossione di questo titolo” e al punto quinto
“Che dalla data di scadenza indicata in questo titolo, i Debitori
pagina 21 di 26 riconosceranno e pagheranno gli interessi di mora sul Capitale di questa cambiale al tasso massimo legale consentito”.
Al riguardo, con riferimento alla natura giuridica delle predette “promissory notes”, va tenuto a mente come la giurisprudenza della Cassazione abbia affermato che “In tema di disciplina valutaria, la "promissory note" è uno strumento di pagamento internazionale contenente una promessa incondizionata fatta dal debitore emittente di pagare una determinata somma di denaro, ad una data stabilita, all'ordine di un operatore estero beneficiario;
essa costituisce, pertanto, un titolo di credito all'ordine, di natura astratta, ed in particolare un vaglia cambiario, come tale soggetto all'obbligo di dichiarazione previsto dell'art. 3 del d.l. n. 167 del 1990, convertito nella legge n. 227 del 1990, relativa all'importazione o esportazione di titoli o valori mobiliari, indipendentemente dalla sua consegna al creditore. […]” (Cass. Sez. 5, sentenza n.
24315 del 18/11/2009).
In particolare, il vaglia cambiario è un titolo di credito disciplinato dal r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, mediante il quale colui che lo emette, ossia il cd.
“emittente”, promette di pagare una somma determinata ad un altro soggetto, il cd. “prenditore”. Pertanto, tale strumento assolve nel nostro ordinamento la funzione della promessa di pagamento (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 7518 del 01/04/2014 in cui è chiarito che “L'emittente di un vaglia cambiario o il traente di una cambiale tratta, quand'anche il titolo venga emesso a scopo di garanzia, è sempre cartolarmente obbligato (in via diretta nel primo caso, in via di regresso nel secondo) nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui, ma promette il fatto proprio, con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare pur se l'obbligazione garantita non sussistesse”).
pagina 22 di 26 Trattandosi, inoltre, di titolo “astratto”, in quanto non direttamente collegato al rapporto creditorio causale sottostante, il possesso della cambiale implica la presunzione iuris tantum di esistenza di un rapporto causale sottostante al rapporto cambiario. Al riguardo, in tema di giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in forza di titoli cambiari, si è osservato che se, da un lato, spetta all'opponente che intenda contestare il credito l'onere di dimostrare la mancanza di causa, dall'altro, l'obbligato non può pretendere che il creditore fornisca una prova ulteriore e diversa da quella risultante dallo stesso titolo in suo possesso (ex multis, Cass. Sez. 2, sentenza n. 1126 del 29/01/1993; Cass. Sez. 1, sentenza n. 18069 del
08/09/2004).
Pertanto, “l'emissione di un vaglia cambiario fa presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente, con il prenditore e con il giratario, l'esistenza del negozio fondamentale sottostante, giustificativo dell'obbligazione cartolare, con la conseguenza che grava sul debitore che contesti il proprio obbligo di adempiere […] l'onere di provare il proprio assunto” (Cass. Sez. 1, sentenza n. 18069 del 08/09/2004).
Ne deriva che, nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi che le cambiali predette costituiscano elemento ulteriore idoneo a corroborare la prova della sussistenza del credito della nei CP_1 confronti di Parte_1
Ciò tanto più che, a garanzia del credito già riconosciuto alla in CP_1 data 30.12.2020, la aveva stipulato un contratto di costituzione di Pt_1 pegno su azioni (cfr. doc. 3 e 4 di parte opposta). In particolare, nel contratto di pegno, senza trasferimento di possesso delle azioni,
[...] dopo aver premesso di essere titolare di 51.108 azioni ordinarie, Pt_1 pari al 6.36% del capitale sottoscritto e versato della società Inversiones La
pagina 23 di 26 Opera s.a., aveva manifestato la volontà di concedere pegno sulle predette azioni e su quelle future della già menzionata società, per un valore massimo garantito, come risultante all'art. 5 del contratto, di quattromila cento novanta milioni di pesos colombiani moneta corrente (4.190.000.000) in favore della società odierna opposta (cfr. doc. 3, pag. 4 di parte opposta).
Tali contratti, a seguito di alcune comunicazioni intercorse tra le parti coinvolte (cfr. doc. 5 di parte opposta), erano stati poi trascritti dapprima nel libro soci della Inversiones La Opera S.A. e, poi, iscritti, in data,
15.02.2021 nel Registro delle garanzie mobiliari (cfr. doc. 6 di parte opposta), con conseguente opponibilità nei confronti dei terzi.
6. Deve, dunque, ritenersi provata l'esistenza del credito alla luce dei documenti esaminati e della loro efficacia giuridica, atteso che l'opponente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha dimostrato l'insussistenza del credito e ciò anche con riguardo alla titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
Al riguardo si osserva che nell'atto di ricognizione di debito del 18.05.2022, come sopra esposto, era stato precisamente riportato che gli accordi, in forza dei quali la aveva effettuato gli investimenti, da cui traeva CP_1 titolo il debito riconosciuto, erano stati conclusi dall'opposta con la e il marito, così corroborando l'assunto di tale società, secondo il Pt_1 quale la LO OL s.a.s. aveva ricevuto taluni bonifici, quale adiecta solutionis causa, su indicazione della stessa opponente e del Per_3
Tale assunto trova, inoltre, conferma nel fatto che il aveva rilasciato, Per_3 anche in proprio, le citate dichiarazioni del 17 marzo 2022, in cui aveva dato atto che le somme versate da come da impegni presi, dovevano CP_1
pagina 24 di 26 confluire in fondi in cui tale società sarebbe stata la fiduciante titolare degli investimenti effettuati (cfr. all. 11 e 12).
Inoltre, l'opponente non ha neanche spiegato le ragioni per le quali aveva personalmente emesso le due promissary notes sopra indicate, con le quali si era assunta il debito per cui è causa, garantendo tale debito anche con un pegno sulle azioni delle quali essa stessa era titolare.
La volontaria assunzione della posizione debitoria da parte della Pt_1 ulteriormente comprovata dal fatto che, anziché emettere un solo contratto di costituzione di pegno su azioni, in qualità di soci della LO OL
s.a.s, ciascuno dei coniugi aveva, separatamente e in nome proprio, dichiarato e garantito di essere debitore della CP_1
E difatti, in entrambe le cambiali si legge che l'assunzione dell'obbligo incondizionato di pagamento fa capo a e Persona_3 [...] non facendosi riferimento alcuno alla società. Nel contratto di Pt_1 pegno è indicata come parte che dichiara di agire “in Parte_1 proprio nome e rappresentanza” come garante di pegno e anche la ricognizione di debito è fatta dalla ersonalmente. Pt_1
L'opposizione va, pertanto, respinta, in ciò peraltro considerato che parte opposta, su cui gravava il relativo onere processuale, non ha neanche provato di essere debitrice di una somma inferiore a quella ingiunta, corrispondente alle somme riconosciute, non avendo né provato né, per il vero, nemmeno indicato la minore entità delle somme versate dalla controparte rispetto a quanto da quest'ultima allegato né ha svolto specifici rilievi in ordine alla non debenza della somma nell'importo riconosciuto nell'atto del 18.05.2022 e nelle cambiali, stante, peraltro, l'evidente e pagina 25 di 26 ragionevole necessità di compensare, sotto più profili, la società opposta per le somme versate e non investite in violazione degli accordi raggiunti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in misura intermedia tra i valori minimi e i medi di cui al DM
55/2014 atteso il valore della lite.
Le spese di ctu vanno poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 21.895,5 per compensi professionali oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge;
• pone le spese di ctu a carico dell'opponente.
Roma, 16 dicembre 2024 Il Giudice
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Ludovica Capece Minutolo Del Sasso
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