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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 07/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 689 /2024 promossa da:
; entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati dall'Avv. FAVINI PAOLO come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Assisi, via Raffaello snc
APPELLANTI contro rappresentata dall'Avv. BENCI LUCA come da procura in atti, ed elettivamente CP_1
domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale di PERUGIA
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 482/2024 del 22/05/2024
pagina 1 di 9 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello, contrariis reiectis, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla con CP_1
determina dirigenziale n. 279 del 12 gennaio 2023.
Con la rifusione delle spese e dei compensi di lite dei due gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello avversario per i motivi di cui alla lettera A) della presente memoria di costituzione.
Nel merito:
Rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto confermare la sentenza n. 482 del 22/05/2024 del Tribunale Civile di Spoleto - Dott. Paolo Mariotti depositata in pari data non notificata, resa a conclusione del giudizio R.G. 494/2023 e per l'effetto, confermare l'ordinanza, emessa dalla con determina dirigenziale n. 279 del 12 gennaio 2023. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011gli appellanti in epigrafe impugnavano, dinanzi al Tribunale di
Spoleto, l'ordinanza ingiunzione n. 279 del 12 gennaio 2023, con la quale la aveva CP_1
intimato loro il pagamento dell'importo di € 30.022,60 comprensivo delle spese di notifica, per violazione dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 2/2000 (esercizio dell'attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione).
Sostenevano la nullità del verbale n. 7/19 per omessa indicazione dell'importo da pagare in misura ridotta;
l'estinzione del procedimento sanzionatorio per violazione dei commi 2 e 5 dell'art. 14 legge
689/81 perché la contestazione non era avvenuta nei 90 giorni dall'accertamento; l'insussistenza della violazione in quanto dalle foto allegate si percepiva che non era stato realizzato alcuno scavo all'interno pagina 2 di 9 della cava e le uniche attività compiute si erano concretizzate nella pulizia del frascame naturale, al fine di impedire il passaggio di estranei ed eseguire una migliore recinzione.
Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione e condannava i ricorrenti alle spese processuali.
Avverso tale provvedimento è stato proposto appello, sulla base di tre motivi.
Con il primo gli appellanti hanno contestato la violazione dell'art. 14, commi 2 e 6, legge 689/81 e comunque l'omessa motivazione sulla decorrenza del termine per la contestazione, osservando che,
seppure si volesse sostenere la tesi della permanenza dell'illecito, il termine di 90 giorni fissato dalla L.
n. 689 del 1981 art. 14 per la contestazione, quando non vi sia prova della cessazione della permanenza,
decorre dall'accertamento dell'illecito; nel caso di specie i Carabinieri del Nucleo Forestale avevano eseguito vari sopralluoghi, fra marzo e ottobre 2018, constatando l'alterazione dello stato dei luoghi, con la conseguenza che, al più tardi ad ottobre 2018, avrebbero dovuto contestare l'illecito, cosa che invece avevano fatto solo a maggio 2019.
Con il secondo motivo è stato dedotto che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'illecito in base ad un travisamento del fatto, dal momento che le foto prodotte non mostrano alcuna differenza nello stato dei luoghi e la testimonianza del maresciallo non è da ritenersi dirimente, poiché egli non ha Tes_1
assistito alla commissione dell'illecito ed anzi ha dichiarato di aver visto l' portare il terreno Parte_1
posto fuori della cava al suo interno, cioè una condotta opposta a quella denunciata.
Con il terzo motivo è stato dedotto che non vi sono prove sufficienti, ex art. 6 comma 11 D. Lgs 150/2011,
della responsabilità dell'opponente, essendo insufficienti gli indizi presuntivi addotti dall'Amministrazione, su cui grava l'onere di provare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
L'appellata si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione e la novità del motivo di appello relativo all'errata riconducibilità dell'illecito a in quanto Parte_1
tale argomento è stato tardivamente introdotto nelle note di discussione in primo grado, come rilevato in sentenza;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di sentenza di cui è stata data lettura in udienza.
Preliminarmente si osserva che le eccezioni preliminari dell'appellata sono entrambe infondate. Quanto
all'inammissibilità, l'atto di appello enuclea in maniera sufficientemente chiara le censure mosse avverso pagina 3 di 9 la sentenza impugnata, le violazioni di legge denunciate e le conseguenze che una diversa lettura dei fatti ed una corretta interpretazione in diritto dovrebbero comportare, in termini di revoca della sanzione amministrativa comminata.
Sebbene poi l'assenza di prova sulla riconducibilità dell'illecito al ricorrente fosse stata dedotta in primo grado non nel ricorso introduttivo, ma solo nelle note di discussione finali - dunque tardivamente – giova evidenziare che l'art. 6 comma 11, così come prima faceva il comma 11 dell'art. 23 della l. n. 689/1981,
dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”: ciò comporta, sul piano dell'onere probatorio, che sia la PA a dover fornire prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo. La verifica della legittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa sotto tale aspetto è quindi ineludibile, indipendentemente da una specifica domanda di parte. Giova evidenziare che l'odierno appellante ha contestato, con il terzo motivo di appello, che tale prova non sia stata raggiunta e che ciò concretizzerebbe un vizio della sentenza impugnata, ma già in primo grado aveva contestato la legittimità dell'applicazione della sanzione e la aveva, per contro, affermato che vi fosse prova del fatto che erano posti in essere interventi di CP_1
CP_ escavazione da parte della in questione dopo il divieto impostole dal verbale di sopralluogo del
15/05/2014. Fin dagli atti introduttivi, dunque, tale questione formava oggetto del thema decidendum.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo, è corretto sostenere che in presenza di un illecito permanente il potere di contestazione da parte dell'autorità amministrativa non sia esercitabile senza limiti. La sentenza impugnata si è limitata a rilevare che qualora l'illecito sia permanente (e tale è certamente quello in materia ambientale per l'escavazione abusiva di una cava) il momento consumativo del reato perdura finché perdura la condotta illecita del contravventore;
di conseguenza ha rilevato che la permanenza non era cessata alla data della contestazione, da ritenersi dunque tempestiva.
La motivazione è certamente corretta qualora riferita alla decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che non decorre prima del momento della cessazione della permanenza ed autorizza quindi l'Amministrazione ad esercitare il potere repressivo e sanzionatorio pur a distanza di tempo dalla condotta che ha comportato la lesione del bene protetto dalla norma in quanto, finché essa perdura, si sta reprimendo una situazione antigiuridica ancora sussistente ed attuale.
pagina 4 di 9 L'appellante si riferisce tuttavia non alla prescrizione dell'illecito, ma all'inosservanza di un termine decadenziale, quale quello di cui all'art. 14 della medesima legge 689/81.
Detta norma dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. In alternativa alla contestazione immediata, il secondo comma della citata disposizione prevede che gli estremi della violazione vengano notificati ai contravventori residenti in Italia entro 90 giorni dall'accertamento. Il dies a quo per provvedere alla notificazione è dunque quello dell'accertamento della violazione;
se il termine non viene rispettato, si consuma il potere della PA di contestare l'illecito.
Circa la nozione di “accertamento della violazione” giova ricordare che la giurisprudenza della Suprema
Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre
1981, n. 689, decorre non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma,
dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività
svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione.
Calando tale condivisibile principio nella fattispecie in esame, pare evidente che l'accertamento dell'illecito non si è esaurito nello svolgimento di attività di sopralluogo e di estrazione di materiale fotografico da parte della , dovendosi tenere conto anche del tempo necessario alla valutazione CP_3
dei dati acquisiti e afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione; imprescindibile, dunque,
la verifica dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di cava (e dunque un'attività di acquisizione pagina 5 di 9 documentale) e della normativa applicabile, che spesso in materia ambientale risulta complessa, attesa la stratificazione di norme e la successione di diverse leggi nel tempo.
Dagli atti si evince che il rapporto di cui all'art. 17 legge 689/81 è stato inviato alla Regione il 21.5.2019 ed il relativo verbale notificato all'interessato il giorno successivo. Nel verbale si legge che l'accertamento era stato compiuto il 6 maggio 2019, a seguito di acquisizione documentale presso il
Comune di Sellano. Ne consegue che la contestazione è stata tempestiva ed alcuna decadenza si è
verificata.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass.
Sez. L., 07/11/2014, n. 23800).
Nel caso di specie sia dal verbale che dalle dichiarazioni rese dal maresciallo escusso Testimone_2
come testimone nel corso del giudizio di primo grado, emerge che l'attività di prelievo di materiale dalla cava da parte dell' non è mai stata oggetto di un riscontro diretto da parte degli operanti, ma Parte_1
solo di un accertamento in via deduttiva, attraverso il confronto fra fotografie scattate in diversi periodi del 2018/19 e quelle risalenti al 2014, quando venne svolto collaudo e vietata l'attività estrattiva alla ditta nonché tramite il confronto delle immagini con le foto satellitari presenti su Google Earth. Parte_1
Il verbale fa prova fino a querela di falso della datazione delle foto scattate dai verbalizzanti e dell'attività
di sopralluogo effettuata, ma il confronto fra le immagini è un'operazione logico-valutativa compiuta dagli operanti che può essere liberamente scrutinata dal giudice in quanto essa non gode di fede privilegiata.
Va evidenziato però in proposito che gli elementi addotti dall'appellante per confutare il contenuto del verbale di accertamento appaiono privi di consistenza. Le foto a colori allegate agli scritti difensivi della pagina 6 di 9 parte appellante (doc. 7 primo grado) risultano scattate da angolazione differente rispetto a quella dei
Carabinieri e non hanno, ovviamente, data certa. La circostanza che intorno alla cava sia cresciuta della vegetazione risulta anche dalle foto di giugno e luglio 2018 scattate dai verbalizzanti, ma a poco rileva,
visto che l'asportazione di materiale è avvenuta nella parte più interna, ove non cresce vegetazione. Le
foto allegate al verbale dei militari mostrano inequivocabilmente un'alterazione dello stato dei luoghi ed in particolare un'attività di scavo effettuata più in profondità, che ha alterato l'aspetto della sagoma della cava. Il confronto fra le foto da 6 a 14, in ordine cronologico crescente dalla più remota alla più recente,
mostra a partire da giugno 2018 una incisione più profonda nel materiale terroso, a forma di Y capovolta,
che prosegue nel corso dei mesi fino quasi a scomparire a settembre 2018. Stessi cambiamenti si ravvisano anche, di anno in anno, dalle foto satellitari tratte da Google Earth. Alcun travisamento,
dunque, vi è stato da parte del giudice di prime cure, che ha compiuto un riscontro diretto delle immagini valutando in maniera critica, e confermando, le deduzioni dell'autorità amministrativa.
Non risulta decisivo neppure il fatto che il maresciallo abbia dichiarato di aver assistito Tes_1
all'operazione inversa a quella di estrazione, cioè quella di portare il materiale dal terreno fuori la cava al suo interno. Il fatto che i trasgressori non siano mai stati colti sul fatto non esclude che la violazione sia stata compiuta;
d'altra parte è palese che tale operazione inversa non avrebbe mai potuto comportare l'alterazione dei luoghi riscontrabile dalle foto, poiché, sulla scorta delle stesse allegazioni degli opponenti, il materiale veniva portato sul piazzale per essere macinato e non certo “addossato”
nuovamente alla montagna. La prova dell'avvenuta violazione si può quindi considerare raggiunta.
Con riguardo al terzo motivo, della cui ammissibilità si è già detto, acclarata la sussistenza della violazione come fatto materiale storico, l'attribuibilità della condotta estrattiva non autorizzata alla società di con irrogazione della sanzione amministrativa anche Parte_2 Parte_2
al legale rappresentante , risulta compiuta – anche se non tramite riscontro diretto – in Parte_1
base ad una serie di indizi gravi, precisi e concordanti.
Innanzitutto si osserva che la società appellante era munita fin dal 1999 di autorizzazione all'estrazione concessa dal Comune di Sellano;
a partire dal 2010 erano state sollevate dal contestazioni circa CP_4
l'esecuzione del progetto di cava, poi concesse varie proroghe per provvedere in conformità ed infine,
riscontrata la perdurante non attuazione degli obiettivi della convenzione, in attesa che il CP_4
pagina 7 di 9 provvedesse alla riambientazione in danno dell'interessato, con verbale di collaudo del 15.5.2014 era stata vietata alla ditta qualsiasi attività all'interno del sito di cava, “fatta eccezione per lo Parte_1
spostamento fuori sito della merce e materiale già presente e lavorato nel piazzale di fondo cava”.
La ditta però era comunque rimasta nella disponibilità dei luoghi, così come aveva disponibilità di mezzi materiali per eseguire le operazioni di scavo;
dalla deposizione del teste si evince che le tracce Tes_1
di passaggio di mezzi riscontrate in loco nel corso degli accertamenti erano pienamente compatibili con le rotaie dei mezzi in uso all' il quale era stato anche visto movimentare materiale dal terreno Parte_1
esterno fino all'interno della cava, alla guida di detti mezzi.
In sostanza, la ditta aveva disponibilità dei luoghi e di mezzi idonei allo scavo e non ha Parte_1
contestato la sua presenza nel sito oggetto delle verifiche nel periodo indicato nel verbale. Mai è stata offerta una plausibile ricostruzione alternativa, mai è stato denunciato un accesso abusivo alla cava da parte di terzi, né tanto meno l'impiego abusivo dei propri macchinari da parte di terzi. Le violazioni oggetto di sanzione sono state compiute non certo in un unico momento, ma si è trattato di operazioni prolungate nel tempo e reiterate, che hanno richiesto sicuramente l'impiego di mezzi pesanti sia per lo scavo che per il trasporto del materiale prelevato abusivamente;
laddove vi fosse stato accesso e passaggio non autorizzato da parte di terzi, la ditta che di solito vi operava ne avrebbe sicuramente riscontrato traccia ed adottato i relativi accorgimenti idonei a reprimere tali condotte.
Seppure poi si volesse ritenere giustificato il passaggio di mezzi muniti di rotaie sul piazzale antistante la cava al fine di macinare materiale già presente ed estratto in precedenza, attività consentita sulla base del verbale di collaudo di maggio 2014 (del che però è legittimo dubitare, essendo trascorsi ben quattro anni dal divieto di estrazione che aveva autorizzato il prelievo della merce “già lavorata” nel 2014,
operazione che avrebbe dovuto esaurirsi, presumibilmente, in tempi brevi), non risulterebbe ancora spiegato razionalmente come sia stato possibile, tramite tale operazione, alterare il crinale della cava. Lo
stesso dicasi per la “pulizia del frascame naturale”, che, come visibile dalle foto, cresce in una zona ben diversa da quella oggetto delle escavazioni abusive e che, ove realizzata, si sarebbe limitata a smuovere la parte di terreno aderente alle radici della vegetazione e non sarebbe stata neppure percepibile ad occhio nudo, a differenza di quanto visibile dalle immagini prodotte dalla CP_1
pagina 8 di 9 Al rigetto dell'appello consegue che gli appellanti, secondo il criterio della soccombenza, dovranno farsi carico delle spese processuali, che vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di delle spese processuali, CP_1
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 20/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente
dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 689 /2024 promossa da:
; entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati dall'Avv. FAVINI PAOLO come da procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Assisi, via Raffaello snc
APPELLANTI contro rappresentata dall'Avv. BENCI LUCA come da procura in atti, ed elettivamente CP_1
domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale di PERUGIA
APPELLATA
avente ad
OGGETTO
Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Impugnazione sentenza Tribunale di Spoleto n. 482/2024 del 22/05/2024
pagina 1 di 9 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello, contrariis reiectis, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla con CP_1
determina dirigenziale n. 279 del 12 gennaio 2023.
Con la rifusione delle spese e dei compensi di lite dei due gradi di giudizio.
Per parte appellata:
In via preliminare
- dichiarare inammissibile l'appello avversario per i motivi di cui alla lettera A) della presente memoria di costituzione.
Nel merito:
Rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto confermare la sentenza n. 482 del 22/05/2024 del Tribunale Civile di Spoleto - Dott. Paolo Mariotti depositata in pari data non notificata, resa a conclusione del giudizio R.G. 494/2023 e per l'effetto, confermare l'ordinanza, emessa dalla con determina dirigenziale n. 279 del 12 gennaio 2023. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. n. 150/2011gli appellanti in epigrafe impugnavano, dinanzi al Tribunale di
Spoleto, l'ordinanza ingiunzione n. 279 del 12 gennaio 2023, con la quale la aveva CP_1
intimato loro il pagamento dell'importo di € 30.022,60 comprensivo delle spese di notifica, per violazione dell'art. 17 comma 4 della L.R. n. 2/2000 (esercizio dell'attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione).
Sostenevano la nullità del verbale n. 7/19 per omessa indicazione dell'importo da pagare in misura ridotta;
l'estinzione del procedimento sanzionatorio per violazione dei commi 2 e 5 dell'art. 14 legge
689/81 perché la contestazione non era avvenuta nei 90 giorni dall'accertamento; l'insussistenza della violazione in quanto dalle foto allegate si percepiva che non era stato realizzato alcuno scavo all'interno pagina 2 di 9 della cava e le uniche attività compiute si erano concretizzate nella pulizia del frascame naturale, al fine di impedire il passaggio di estranei ed eseguire una migliore recinzione.
Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione e condannava i ricorrenti alle spese processuali.
Avverso tale provvedimento è stato proposto appello, sulla base di tre motivi.
Con il primo gli appellanti hanno contestato la violazione dell'art. 14, commi 2 e 6, legge 689/81 e comunque l'omessa motivazione sulla decorrenza del termine per la contestazione, osservando che,
seppure si volesse sostenere la tesi della permanenza dell'illecito, il termine di 90 giorni fissato dalla L.
n. 689 del 1981 art. 14 per la contestazione, quando non vi sia prova della cessazione della permanenza,
decorre dall'accertamento dell'illecito; nel caso di specie i Carabinieri del Nucleo Forestale avevano eseguito vari sopralluoghi, fra marzo e ottobre 2018, constatando l'alterazione dello stato dei luoghi, con la conseguenza che, al più tardi ad ottobre 2018, avrebbero dovuto contestare l'illecito, cosa che invece avevano fatto solo a maggio 2019.
Con il secondo motivo è stato dedotto che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l'illecito in base ad un travisamento del fatto, dal momento che le foto prodotte non mostrano alcuna differenza nello stato dei luoghi e la testimonianza del maresciallo non è da ritenersi dirimente, poiché egli non ha Tes_1
assistito alla commissione dell'illecito ed anzi ha dichiarato di aver visto l' portare il terreno Parte_1
posto fuori della cava al suo interno, cioè una condotta opposta a quella denunciata.
Con il terzo motivo è stato dedotto che non vi sono prove sufficienti, ex art. 6 comma 11 D. Lgs 150/2011,
della responsabilità dell'opponente, essendo insufficienti gli indizi presuntivi addotti dall'Amministrazione, su cui grava l'onere di provare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
L'appellata si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione e la novità del motivo di appello relativo all'errata riconducibilità dell'illecito a in quanto Parte_1
tale argomento è stato tardivamente introdotto nelle note di discussione in primo grado, come rilevato in sentenza;
nel merito, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di sentenza di cui è stata data lettura in udienza.
Preliminarmente si osserva che le eccezioni preliminari dell'appellata sono entrambe infondate. Quanto
all'inammissibilità, l'atto di appello enuclea in maniera sufficientemente chiara le censure mosse avverso pagina 3 di 9 la sentenza impugnata, le violazioni di legge denunciate e le conseguenze che una diversa lettura dei fatti ed una corretta interpretazione in diritto dovrebbero comportare, in termini di revoca della sanzione amministrativa comminata.
Sebbene poi l'assenza di prova sulla riconducibilità dell'illecito al ricorrente fosse stata dedotta in primo grado non nel ricorso introduttivo, ma solo nelle note di discussione finali - dunque tardivamente – giova evidenziare che l'art. 6 comma 11, così come prima faceva il comma 11 dell'art. 23 della l. n. 689/1981,
dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”: ciò comporta, sul piano dell'onere probatorio, che sia la PA a dover fornire prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo. La verifica della legittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa sotto tale aspetto è quindi ineludibile, indipendentemente da una specifica domanda di parte. Giova evidenziare che l'odierno appellante ha contestato, con il terzo motivo di appello, che tale prova non sia stata raggiunta e che ciò concretizzerebbe un vizio della sentenza impugnata, ma già in primo grado aveva contestato la legittimità dell'applicazione della sanzione e la aveva, per contro, affermato che vi fosse prova del fatto che erano posti in essere interventi di CP_1
CP_ escavazione da parte della in questione dopo il divieto impostole dal verbale di sopralluogo del
15/05/2014. Fin dagli atti introduttivi, dunque, tale questione formava oggetto del thema decidendum.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo, è corretto sostenere che in presenza di un illecito permanente il potere di contestazione da parte dell'autorità amministrativa non sia esercitabile senza limiti. La sentenza impugnata si è limitata a rilevare che qualora l'illecito sia permanente (e tale è certamente quello in materia ambientale per l'escavazione abusiva di una cava) il momento consumativo del reato perdura finché perdura la condotta illecita del contravventore;
di conseguenza ha rilevato che la permanenza non era cessata alla data della contestazione, da ritenersi dunque tempestiva.
La motivazione è certamente corretta qualora riferita alla decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che non decorre prima del momento della cessazione della permanenza ed autorizza quindi l'Amministrazione ad esercitare il potere repressivo e sanzionatorio pur a distanza di tempo dalla condotta che ha comportato la lesione del bene protetto dalla norma in quanto, finché essa perdura, si sta reprimendo una situazione antigiuridica ancora sussistente ed attuale.
pagina 4 di 9 L'appellante si riferisce tuttavia non alla prescrizione dell'illecito, ma all'inosservanza di un termine decadenziale, quale quello di cui all'art. 14 della medesima legge 689/81.
Detta norma dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. In alternativa alla contestazione immediata, il secondo comma della citata disposizione prevede che gli estremi della violazione vengano notificati ai contravventori residenti in Italia entro 90 giorni dall'accertamento. Il dies a quo per provvedere alla notificazione è dunque quello dell'accertamento della violazione;
se il termine non viene rispettato, si consuma il potere della PA di contestare l'illecito.
Circa la nozione di “accertamento della violazione” giova ricordare che la giurisprudenza della Suprema
Corte, con sentenza n. 24209 del 4 agosto 2022, ha chiarito che, in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all'interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 14, L. 24 novembre
1981, n. 689, decorre non già dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, ma,
dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività
svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione.
Calando tale condivisibile principio nella fattispecie in esame, pare evidente che l'accertamento dell'illecito non si è esaurito nello svolgimento di attività di sopralluogo e di estrazione di materiale fotografico da parte della , dovendosi tenere conto anche del tempo necessario alla valutazione CP_3
dei dati acquisiti e afferenti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione; imprescindibile, dunque,
la verifica dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di cava (e dunque un'attività di acquisizione pagina 5 di 9 documentale) e della normativa applicabile, che spesso in materia ambientale risulta complessa, attesa la stratificazione di norme e la successione di diverse leggi nel tempo.
Dagli atti si evince che il rapporto di cui all'art. 17 legge 689/81 è stato inviato alla Regione il 21.5.2019 ed il relativo verbale notificato all'interessato il giorno successivo. Nel verbale si legge che l'accertamento era stato compiuto il 6 maggio 2019, a seguito di acquisizione documentale presso il
Comune di Sellano. Ne consegue che la contestazione è stata tempestiva ed alcuna decadenza si è
verificata.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass.
Sez. L., 07/11/2014, n. 23800).
Nel caso di specie sia dal verbale che dalle dichiarazioni rese dal maresciallo escusso Testimone_2
come testimone nel corso del giudizio di primo grado, emerge che l'attività di prelievo di materiale dalla cava da parte dell' non è mai stata oggetto di un riscontro diretto da parte degli operanti, ma Parte_1
solo di un accertamento in via deduttiva, attraverso il confronto fra fotografie scattate in diversi periodi del 2018/19 e quelle risalenti al 2014, quando venne svolto collaudo e vietata l'attività estrattiva alla ditta nonché tramite il confronto delle immagini con le foto satellitari presenti su Google Earth. Parte_1
Il verbale fa prova fino a querela di falso della datazione delle foto scattate dai verbalizzanti e dell'attività
di sopralluogo effettuata, ma il confronto fra le immagini è un'operazione logico-valutativa compiuta dagli operanti che può essere liberamente scrutinata dal giudice in quanto essa non gode di fede privilegiata.
Va evidenziato però in proposito che gli elementi addotti dall'appellante per confutare il contenuto del verbale di accertamento appaiono privi di consistenza. Le foto a colori allegate agli scritti difensivi della pagina 6 di 9 parte appellante (doc. 7 primo grado) risultano scattate da angolazione differente rispetto a quella dei
Carabinieri e non hanno, ovviamente, data certa. La circostanza che intorno alla cava sia cresciuta della vegetazione risulta anche dalle foto di giugno e luglio 2018 scattate dai verbalizzanti, ma a poco rileva,
visto che l'asportazione di materiale è avvenuta nella parte più interna, ove non cresce vegetazione. Le
foto allegate al verbale dei militari mostrano inequivocabilmente un'alterazione dello stato dei luoghi ed in particolare un'attività di scavo effettuata più in profondità, che ha alterato l'aspetto della sagoma della cava. Il confronto fra le foto da 6 a 14, in ordine cronologico crescente dalla più remota alla più recente,
mostra a partire da giugno 2018 una incisione più profonda nel materiale terroso, a forma di Y capovolta,
che prosegue nel corso dei mesi fino quasi a scomparire a settembre 2018. Stessi cambiamenti si ravvisano anche, di anno in anno, dalle foto satellitari tratte da Google Earth. Alcun travisamento,
dunque, vi è stato da parte del giudice di prime cure, che ha compiuto un riscontro diretto delle immagini valutando in maniera critica, e confermando, le deduzioni dell'autorità amministrativa.
Non risulta decisivo neppure il fatto che il maresciallo abbia dichiarato di aver assistito Tes_1
all'operazione inversa a quella di estrazione, cioè quella di portare il materiale dal terreno fuori la cava al suo interno. Il fatto che i trasgressori non siano mai stati colti sul fatto non esclude che la violazione sia stata compiuta;
d'altra parte è palese che tale operazione inversa non avrebbe mai potuto comportare l'alterazione dei luoghi riscontrabile dalle foto, poiché, sulla scorta delle stesse allegazioni degli opponenti, il materiale veniva portato sul piazzale per essere macinato e non certo “addossato”
nuovamente alla montagna. La prova dell'avvenuta violazione si può quindi considerare raggiunta.
Con riguardo al terzo motivo, della cui ammissibilità si è già detto, acclarata la sussistenza della violazione come fatto materiale storico, l'attribuibilità della condotta estrattiva non autorizzata alla società di con irrogazione della sanzione amministrativa anche Parte_2 Parte_2
al legale rappresentante , risulta compiuta – anche se non tramite riscontro diretto – in Parte_1
base ad una serie di indizi gravi, precisi e concordanti.
Innanzitutto si osserva che la società appellante era munita fin dal 1999 di autorizzazione all'estrazione concessa dal Comune di Sellano;
a partire dal 2010 erano state sollevate dal contestazioni circa CP_4
l'esecuzione del progetto di cava, poi concesse varie proroghe per provvedere in conformità ed infine,
riscontrata la perdurante non attuazione degli obiettivi della convenzione, in attesa che il CP_4
pagina 7 di 9 provvedesse alla riambientazione in danno dell'interessato, con verbale di collaudo del 15.5.2014 era stata vietata alla ditta qualsiasi attività all'interno del sito di cava, “fatta eccezione per lo Parte_1
spostamento fuori sito della merce e materiale già presente e lavorato nel piazzale di fondo cava”.
La ditta però era comunque rimasta nella disponibilità dei luoghi, così come aveva disponibilità di mezzi materiali per eseguire le operazioni di scavo;
dalla deposizione del teste si evince che le tracce Tes_1
di passaggio di mezzi riscontrate in loco nel corso degli accertamenti erano pienamente compatibili con le rotaie dei mezzi in uso all' il quale era stato anche visto movimentare materiale dal terreno Parte_1
esterno fino all'interno della cava, alla guida di detti mezzi.
In sostanza, la ditta aveva disponibilità dei luoghi e di mezzi idonei allo scavo e non ha Parte_1
contestato la sua presenza nel sito oggetto delle verifiche nel periodo indicato nel verbale. Mai è stata offerta una plausibile ricostruzione alternativa, mai è stato denunciato un accesso abusivo alla cava da parte di terzi, né tanto meno l'impiego abusivo dei propri macchinari da parte di terzi. Le violazioni oggetto di sanzione sono state compiute non certo in un unico momento, ma si è trattato di operazioni prolungate nel tempo e reiterate, che hanno richiesto sicuramente l'impiego di mezzi pesanti sia per lo scavo che per il trasporto del materiale prelevato abusivamente;
laddove vi fosse stato accesso e passaggio non autorizzato da parte di terzi, la ditta che di solito vi operava ne avrebbe sicuramente riscontrato traccia ed adottato i relativi accorgimenti idonei a reprimere tali condotte.
Seppure poi si volesse ritenere giustificato il passaggio di mezzi muniti di rotaie sul piazzale antistante la cava al fine di macinare materiale già presente ed estratto in precedenza, attività consentita sulla base del verbale di collaudo di maggio 2014 (del che però è legittimo dubitare, essendo trascorsi ben quattro anni dal divieto di estrazione che aveva autorizzato il prelievo della merce “già lavorata” nel 2014,
operazione che avrebbe dovuto esaurirsi, presumibilmente, in tempi brevi), non risulterebbe ancora spiegato razionalmente come sia stato possibile, tramite tale operazione, alterare il crinale della cava. Lo
stesso dicasi per la “pulizia del frascame naturale”, che, come visibile dalle foto, cresce in una zona ben diversa da quella oggetto delle escavazioni abusive e che, ove realizzata, si sarebbe limitata a smuovere la parte di terreno aderente alle radici della vegetazione e non sarebbe stata neppure percepibile ad occhio nudo, a differenza di quanto visibile dalle immagini prodotte dalla CP_1
pagina 8 di 9 Al rigetto dell'appello consegue che gli appellanti, secondo il criterio della soccombenza, dovranno farsi carico delle spese processuali, che vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido fra loro al rimborso in favore di delle spese processuali, CP_1
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte dell'appellante ,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 20/02/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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