Art. 1.
Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 , gia' prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350 , convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429 , e' ulteriormente prorogato fino a che la regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione , non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
Il periodo di durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 , gia' prorogato sino al 30 giugno 1979 con decreto-legge 1 luglio 1978, n. 350 , convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 429 , e' ulteriormente prorogato fino a che la regione, dopo l'entrata in vigore della legge-quadro per l'artigianato da emanarsi ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione , non abbia disciplinato la materia, e comunque non oltre il 30 giugno 1981.