Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4360/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 4360/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e di divorzio depositato in data 11.4.2024 da:
, con il patrocinio dell'avv. Cristiana Tognon Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Scocca Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“che l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in
Padova il 17/12/2005 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Padova anno 2005 al n. 379 parte I, volume 2 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Padova, Via Umago n. 8 di esclusiva proprietà della moglie, rimane assegnata alla stessa che la abiterà con TB con gli arredi e corredi ivi presenti, eccezion fatta per i beni già ripartiti tra i coniugi con separato accordo.
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ricorso per separazione.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni allo stato non economicamente autosufficienti e con decorrenza da marzo 2024:
- verserà alla madre entro il 5 di ogni mese la somma mensile di euro 200,00 per Controparte_1
il mantenimento di TB con rivalutazione ISTAT a gennaio di ogni anno;
- per il caso in cui TB in futuro dovesse decidere di vivere con il padre, il medesimo contributo di euro 200,00 mensili verrà versato entro il 5 di ogni mese dalla signora al sig. , con Pt_1 CP_1
rivalutazione ISTAT a gennaio di ogni anno;
- ciascuno dei genitori verserà direttamente a – studente fuori sede – la somma di euro 200,00 _1
mensili entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT a gennaio di ogni anno;
oltre al 50% ciascuno del canone di locazione attualmente pari ad euro 290,00 mensili, della casa di Ferrara ove il figlio _1 si è trasferito per frequentare l'Università;
- nel caso in cui anche TB dovesse frequentare l'Università come fuori sede, ciascuno dei genitori verserà il 50% del canone di affitto concordato e verserà la quota di mantenimento direttamente a
TB nella somma mensile di euro 200,00 ciascuno entro il 5 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT
a gennaio di ogni anno.
5) Quanto alle spese straordinarie nell'interesse dei figli:
- le spese mediche e dentistiche non mutuabili, ticket previsti per l'accesso a visite e cure fornite direttamente dal SSN, attività sportive, abbonamenti a mezzi di trasporto e quant'altro necessitasse per la salute e l'istruzione dei figli e le vacanze, verranno suddivise al 50% tra i genitori e per le stesse le parti faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Padova;
- le spese universitarie per sono e rimangono a carico del padre che verserà nel conto corrente _1
di il residuo pari ad euro 4.730,00 della polizza da lui appositamente contratta per tale titolo, _1
contestualmente al pagamento da parte della Sig.ra al Sig. della somma di euro Pt_1 CP_1
13.500,00- (tredicimilacinquecento);
- le future spese universitarie per TB, comprensive di libri, tasse o altro inerente all'università e/o allo studio, sono a carico della madre che verserà alla scadenza prevista a dicembre 2024 nel conto corrente di TB l'importo di analoga polizza da lei appositamente contratta per tale titolo;
- la signora si accolla integralmente le spese per l'eventuale dei figli. Pt_1 Per_2
pagina 2 di 4 6) Nella regolamentazione delle rispettive poste di dare e avere tra i coniugi e quindi a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso, e concordano Parte_1 Controparte_1
quanto segue:
a) versa a la somma di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento) a Parte_1 Controparte_1
mezzo bonifico/assegno circolare entro una settimana dal deposito del ricorso per separazione;
b) Con l'adempimento di quanto sopra previsto i coniugi si dichiarano tacitati di ogni reciproca pretesa, nulla più avendo a pretendere l'uno dall'altra e viceversa e dichiarano consensualmente risolti il patto fiduciario e gli impegni contenuti nella scrittura datata 30/06/2016 coeva all'acquisto dell'immobile sito in Padova, Via Umago n. 8 da parte di . Parte_1
7) Nulla disporsi a titolo di contributo al mantenimento, essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
8) L'Assegno unico universale spetta ad entrambi i genitori con ripartizione al 50% e con decorrenza giugno 2024;
9) Spese di giudizio interamente compensate sia per la fase della separazione che per la fase del divorzio.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
4.5.1971, contraevano matrimonio civile in data 17.12.2005 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti dello stato civile dello stesso Comune, al n. 379, parte I, vol.2, anno 2005.
La coppia ha due figli, , nato il [...], e TB, nato l'[...], adottato dai coniugi nel _1
2009.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 11.4.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva del 6.6.2024 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 4.6.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza del 19.12.2024, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre pagina 3 di 4 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 9.4.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 sono coerenti con quelle sella separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse dei figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
pertanto, si prende atto delle stesse. Quanto alla condizione sub 6 e 9, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiede alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto Parte_1 Controparte_1
in data 17.12.2005 a Padova (PD), trascritto nel relativo registro degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune, al n. 379, parte I, vol.2, anno 2005;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni sub 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8; riportate in epigrafe
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 8.01.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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