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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Caterina Greco Consigliere
Nella causa civile iscritta al n°. 507 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello
DA
Parte_1
Sede di Palermo, in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
n.58/D presso gli Uffici dell' Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'
Avv. Salvatore Cacioppo.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marco Onorato e Controparte_1
Silvia Faraci, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Marco Onorato sito in
Palermo alla Via Raffaello n. 9.
Appellato
OGGETTO: rendita- malattia professionale.
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.1679/2024 emessa il 18 aprile 2024, il Tribunale GL di
Palermo, in accoglimento della domanda formulata da , con Controparte_1 ricorso depositato il 27 aprile 2022 - all'esito dell'espletata prova testimoniale e di ctu sanitaria - aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo di cui all'art.13 D.Lgs. n.38/2000 in misura pari al 25% di danno biologico, quale conseguenza della malattia professionale (“Asbestosi polmonare e BPCO”) contratta a causa della prolungata esposizione a polveri di amianto (nello svolgimento
1 dell'attività di carpenteria alle dipendenze di dal Controparte_2
1988 al 2015) e aveva condannato l'Inail al relativo versamento, oltre al ristoro delle spese di lite e di c.t.u..
Per la riforma della decisione ha proposto appello l'Inail, con ricorso depositato il 6 maggio 2024, deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fonda la pronuncia impugnata.
Contesta, in particolare, ribadendo le doglianze già svolte in prime cure, sia l'esposizione all'amianto che la sussistenza della malattia asbesto correlata denunciata (non risultando dagli esami strumentali evidenziate alterazioni pleuropolmonari compatibili con l'esposizione). Deduce, altresì, l'erroneità della valutazione del danno operata dal CTU di prime cure e si duole della condanna alle spese.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 25 giugno 2024, CP_1
, contestando le avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto.
[...]
All'udienza del 20 febbraio 2025, disposta ed espletata ctu sanitaria, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
**************
L'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), anche in ordine alla descrizione delle patologie accertate, e le cui determinazioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato, dott. ha così concluso: Persona_1
Dalla disamina della documentazione sanitaria allegata in atti e dalle risultanze dell'attuale accertamento clinico-anamnestico si evince che il sig.
[...]
di anni 58, è allo stato affetto da: sindrome disventilatoria Controparte_1 restrittiva di lieve-moderata entità… dopo aver preso visione ed esaminato le immagini originali dell'esame HRTC del 24.2.22, si ritiene di poter affermare che il quadro strumentale emerso nel corso di tale esame non è riconducibile ad una interstiziopatia da esposizione ad amianto, bensì ad un quadro di BPCO
(broncopneumopatia cronico-ostruttiva). Trattasi, infatti, di un quadro dotato di scarsa specificità riguardo all'identificazione di processi patologici di natura professionale asbesto-correlati che sono invece facilmente riconducibili a processi infiammatori-flogistici ripetuti nel tempo a carico del parenchima polmonare
(soggetto ricoverato nel 2018 per polmonite) nonché all'esposizione prolungata al fumo di sigaretta (soggetto fumatore per tanti anni di oltre 20 sigarette al giorno).
Ha aggiunto che Il quadro radiografico e strumentale oggi presente non è
2 tipico e non è da ricondurre causalmente all'esposizione ad asbesto (presenza a livello pleurico di placche, calcificazioni e versamento pleurico e a livello polmonare di opacità rotonde con quadro nodulare o irregolari con quadro reticolare o misto tra i due quadri o grandi opacità con estesa fibrosi interstiziale), spiegando che la radiografia del torace nei pazienti con asbestosi rivela solitamente piccole opacità parenchimali bilaterali con pattern multinodulare o reticolare che inizia nelle zone polmonari basali, spesso associato con alterazioni pleuriche ai campi medi o, più tipicamente, alle basi. Il processo di ispessimento interstiziale combinato con il quadro pleurico può conferire un aspetto tipo “vetro smerigliato” (ground glass) che può offuscare i margini del diaframma e il cuore. Alterazioni parenchimali tipo honeycombing e il coinvolgimento dei lobi superiori si osservano nelle fasi più avanzate di malattia. La presenza di linfoadenopatie ilo-mediastiniche non è tipica di asbestosi e dovrebbe suggerire una diagnosi alternativa.
Ha precisato che la HRCT mette in evidenza invece la presenza di ispessimenti reticolari irregolari a distribuzione inter e intra-lobulare; opacità reticolari sub-pleuriche con aspetto nodulare soprattutto nelle fasi precoci;
alterazioni lineari a distribuzione sub-pleurica, bande parenchimali grossolane (da
2 a 5 cm di lunghezza) spesso contigue alla pleura. Queste alterazioni radiologiche hanno distribuzione bilaterale e simmetrica con prevalenza nelle regioni dorsali basali. Reperti accessori sono invece sono: placche pleuriche;
versamento pleurico;
ground glass;
atelettasie rotonde .. che ai fini di una diagnosi di certezza dal punto di vista clinico nei pazienti con un quadro sospetto di asbestosi occorre oltre agli accertamenti di radiodiagnostica (RX e TC) anche l'esecuzione di BAL e nei casi di ulteriore incertezza la biopsia polmonare.
Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
L'appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza impugnata la domanda proposta con il ricorso di primo grado va respinta non avendo riscontrando il ctu nominato da questo collegio la relazione causale tra il quadro patologico già accertato e l'esposizione all'amianto correlata all'attività professionale del . CP_1
Nonostante la soccombenza l'appellato non è tenuto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ostandovi la dichiarata sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per la stessa ragione sono poste definitivamente a carico dell'Inail le spese liquidate per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in entrambi i gradi.
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P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1679/2024 del 18.04.2024 emessa dal Tribunale G.L. di
Palermo, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo Controparte_1 grado.
-dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Lascia a carico dell'Inail le spese di ctu liquidate in entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Palermo, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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