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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 608/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOSCHINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTA' 14
48022 LUGO presso il difensore avv. FOSCHINI GIACOMO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI Parte_2 C.F._2
GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTA' 14 48022 LUGO presso il difensore avv. FOSCHINI GIACOMO.
APPELLANTI contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CORONELLA DARIO GIONA, elettivamente domiciliato in VIA
LUIGI RASI 5 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONELLA DARIO
GIONA.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, il
19/6/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_1
avevano convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la Parte_2
società e per essa chiedendo “in riforma della Controparte_1 Controparte_1
sentenza n. 500 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara nella persona Giudice Dr.
Marianna Cocca il 14 febbraio 2025 non notificata e depositata lo stesso giorno nel procedimento civile rubricato al n. 1484/2023 del R.G. voglia, in accoglimento del primo motivo dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e Controparte_1
mancata prova della titolarità del credito della stessa, in via subordinata, voglia rideterminare il piano di ammortamento del mutuo sostituendo il tasso legale agli interessi corrisposti nelle prime venti rate del finanziamento e già quantificati dalla c.t.u. in euro 10.359,94. perché la relativa clausola è nulla ex art. 2, 2° comma della legge n.
287/90. Espungere gli interessi pagati o dovuti in esubero per effetto dell'applicazione della capitalizzazione composta non convenuta tra le parti riducendo della somma di euro euro 53.128,63 e non € 451,28. Voglia l'Eccellentissima Corte dichiarare la nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 t.u.b. con ogni conseguente provvedimento. In via istruttoria si chiede la rinnovazione della c.t.u. per la nuova elaborazione del piano di ammortamento del mutuo enucleando gli interessi in esubero corrisposti per effetto della intesa restrittiva della concorrenza e per effetto della rilevata applicazione della capitalizzazione composta in luogo della capitalizzazione semplice”.
pagina 2 di 4 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società appellata si è costituita in giudizio, chiedendo “NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello ex adverso formulati, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande proposte da controparte nel giudizio di primo grado. NEL MERITO SULL'APPELLO
INCIDENTALE, accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza appellata,
l'erronea statuizione sulle spese di lite e di CTU e, per l'effetto, riformare la sentenza nella parte in cui venivano integralmente compensate le spese di lite e di CTU, condannando gli appellanti alla loro refusione, anche parziale, secondo quanto verrà disposto dalla Corte territoriale. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Successivamente, con nota difensiva congiuntamente depositata il 19/6/2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati, in procura, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare, in conformità, la predetta rinuncia, con reciproca compensazione delle spese di lite.
Fatte queste premesse, la Corte ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, con integrale e reciproca compensazione delle spese di lite, giusta concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20/6/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 608/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FOSCHINI GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTA' 14
48022 LUGO presso il difensore avv. FOSCHINI GIACOMO.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSCHINI Parte_2 C.F._2
GIACOMO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA LIBERTA' 14 48022 LUGO presso il difensore avv. FOSCHINI GIACOMO.
APPELLANTI contro pagina 1 di 4 (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. CORONELLA DARIO GIONA, elettivamente domiciliato in VIA
LUIGI RASI 5 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. CORONELLA DARIO
GIONA.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate, in via telematica, il
19/6/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_1
avevano convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la Parte_2
società e per essa chiedendo “in riforma della Controparte_1 Controparte_1
sentenza n. 500 del 2022 emessa dal Tribunale di Ferrara nella persona Giudice Dr.
Marianna Cocca il 14 febbraio 2025 non notificata e depositata lo stesso giorno nel procedimento civile rubricato al n. 1484/2023 del R.G. voglia, in accoglimento del primo motivo dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e Controparte_1
mancata prova della titolarità del credito della stessa, in via subordinata, voglia rideterminare il piano di ammortamento del mutuo sostituendo il tasso legale agli interessi corrisposti nelle prime venti rate del finanziamento e già quantificati dalla c.t.u. in euro 10.359,94. perché la relativa clausola è nulla ex art. 2, 2° comma della legge n.
287/90. Espungere gli interessi pagati o dovuti in esubero per effetto dell'applicazione della capitalizzazione composta non convenuta tra le parti riducendo della somma di euro euro 53.128,63 e non € 451,28. Voglia l'Eccellentissima Corte dichiarare la nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 t.u.b. con ogni conseguente provvedimento. In via istruttoria si chiede la rinnovazione della c.t.u. per la nuova elaborazione del piano di ammortamento del mutuo enucleando gli interessi in esubero corrisposti per effetto della intesa restrittiva della concorrenza e per effetto della rilevata applicazione della capitalizzazione composta in luogo della capitalizzazione semplice”.
pagina 2 di 4 Con comparsa di risposta ritualmente depositata, la società appellata si è costituita in giudizio, chiedendo “NEL MERITO, accertare e dichiarare l'infondatezza dei motivi di appello ex adverso formulati, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande proposte da controparte nel giudizio di primo grado. NEL MERITO SULL'APPELLO
INCIDENTALE, accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza appellata,
l'erronea statuizione sulle spese di lite e di CTU e, per l'effetto, riformare la sentenza nella parte in cui venivano integralmente compensate le spese di lite e di CTU, condannando gli appellanti alla loro refusione, anche parziale, secondo quanto verrà disposto dalla Corte territoriale. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Successivamente, con nota difensiva congiuntamente depositata il 19/6/2025, i difensori delle parti, a ciò abilitati, in procura, hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare, in conformità, la predetta rinuncia, con reciproca compensazione delle spese di lite.
Fatte queste premesse, la Corte ritiene che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, con integrale e reciproca compensazione delle spese di lite, giusta concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 306 c.p.c.
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20/6/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 4 di 4