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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 11039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11039 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 05.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27693/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Daniele Checchi per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 18.07.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dalla domanda del 15.12.2022 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 20.11.2023, con gli accessori di legge.
L' i è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione .
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
1 Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 20.11.2023 la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda del 15.12.2022.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento del 16.9.2024, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il CP_1
possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già il
01.03.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 05.11.2024 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 05.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27693/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Daniele Checchi per Parte_1
procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 18.07.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dalla domanda del 15.12.2022 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 20.11.2023, con gli accessori di legge.
L' i è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione .
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
1 Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 20.11.2023 la parte ricorrente si
è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda del 15.12.2022.
Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento del 16.9.2024, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il CP_1
possesso dei requisiti socio-economici necessari ai fini del pagamento già il
01.03.2024.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 05.11.2024 Il Giudice
1 Umberto Buonassisi
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