Articolo 2212 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2231Articolo 2197 ter 1
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13 settembre 2016
Art. 2212-bis. (( (Ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri).)) (( 1. Per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente.
2. Per gli ispettori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale degli ispettori in servizio permanente.
3. Per i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei sovrintendenti in servizio permanente.
4. Per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale degli appuntati e carabinieri in servizio permanente.
5. Per i periti dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei periti in servizio permanente.
6. Per i revisori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale dei revisori in servizio permanente.
7. Per gli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato e' istituito il ruolo forestale degli operatori e collaboratori in servizio permanente. ))
Entrata in vigore il 13 settembre 2016
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