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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.1909 R.G. dell'anno 2022 avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Parte_1 C.F._1
Maria Guerriero e dom.to come in atti;
Attore
E
(in forma abbreviata , in persona del l.r.p.t., COtroparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Boursier Niutta, dall'avv. Enrico Boursier Niutta e dall'avv. Patrizio Maria Raimondi, dom.ta come in atti;
convenuta
COclusioni
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'attore , premesso di essere proprietario dell'immobile in Capriglia Parte_1
Irpina (AV), strada Provinciale, 164, meglio in atti descritto, sul quale erano stati apposti, senza il suo consenso, n. 6 pali di sostegno di una linea telefonica, per servire utenze di terzi, arrecando nocumento e deprezzamento alla sua proprietà e limiti alla coltivazione, ha citato la chiedendo di accertare l'illecito permanente e di condannarla al COtroparte_1
risarcimento in suo favore, a titolo di danno per occupazione sine titulo e deprezzamento del fondo, alla somma di € 12.700,00, come da calcoli contenuti nella depositata c.t.p., o nella diversa somma ritenuta dal giudice, vinte le spese di lite, con attribuzione al difensore.
Si è costituita tempestivamente la eccependo, in via preliminare, il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva per essere legittimata la diversa società FiberCop s.p.a.,
1 società alla quale essa convenuta, in data 29.3.2021 aveva conferito il ramo d'azienda relativo alle infrastrutture, che comprendevano anche le installazioni sul fondo attoreo;
la improcedibilità della domanda in difetto del previo esperimento della mediazione obbligatoria, posto che la domanda era da qualificarsi come actio negatoria servitutis;
nel merito, esponeva che la linea era collocata in proprietà attorea da oltre un ventennio ed eccepiva la maturata usucapione;
chiariva che la linea serviva anche l'attore, che non poteva opporsi alla costituzione di servitù e non aveva diritto ad alcuna indennità; eccepiva che la domanda di danno era generica ed indimostrata. Chiedeva, dunque, la convenuta le conseguenti declaratorie, vinte le spese.
Alla prima udienza parte attrice esponeva, nelle note scritte di udienza, che la condotta era stata tenuta prima della cessione, della quale non era mai stata informata, men che meno nel corso della procedura di mediazione e che si trattava comunque di società controllata dal CO UP;
ha invocato il carattere permanente dell'illecito; ha contestato l'eccezione di improcedibilità non essendo prevista la mediazione obbligatoria per le domande di danno, ha dedotto che la eccepita usucapione era del tutto priva di prova, laddove di contro il danno alla proprietà era in re ipsa.
Depositata in atti documentazione comprovante la mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., verificato il mancato deposito di memorie istruttorie, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 18.7.2024, è stata riservata in decisione, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Come chiaramente esposto dalla Cassazione a sezioni unite nella sentenza del 15 novembre
1997, n. 23623, il d.p.r. 29.3.1973, n. 156, art. 231, comma 1 (Codice Postale), stabilisce che gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, semprechè siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità; medesimo tenore ha l'art. 90 del d.p.r. 2003,
n. 259 che ha sostituito l'art. cit..
Non vi è dubbio che la abbia realizzato le opere sui fondi in lite nella qualità di CP_1
concessionario di pubblico servizio.
Né vi è dubbio che sia stata spiegata azione di danno nei confronti della come CP_1
concessionaria del servizio di telefonia e per esercizio illegittimo della funzione pubblica ed essa appartiene alla giurisdizione del g.o., alla quale spetta in linea di principio la competenza a conoscere delle questioni di diritto soggettivo, tale essendo la pretesa risarcitoria che trova
2 fonte in un danno ingiusto, indipendentemente dalla consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo della posizione giuridica posta a fondamento della pretesa azionata (Cass. sez. un. 1999, n. 500 e Cass. 2007, n. 1143).
Né può farsi questione di giurisdizione esclusiva del g.a. in questa materia poiché, seppur l'art. 94 del d.p.r. 2003, n. 259 già cit. l'abbia prevista, la giurisdizione del g.a. è in ogni caso esclusa laddove i comportamenti materiali non sono collegati all'esercizio di un pubblico potere.
In altri termini, nell'ipotesi in cui la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui senza emettere alcun provvedimento ablatorio, e non si eserciti un pubblico potere, si radica la giurisdizione del g.o.
Orbene, nel caso in esame non vi è prova che siano intervenuti piani esecutivi o progetti approvati nè secondo la disciplina dell'art. 185 del citato cod. post., né degli artt. 90 e ss. del d.p.r. del 2003 (d.p.r. che ha sostituito il vecchio codice postale), sicchè sulla domanda risarcitoria spiegata sussiste la giurisdizione del g.o.
3.La domanda è procedibile sia perché la procedura di mediazione è stata esperita (cfr. verbale negativo in atti depositato) sia perché non è obbligatoria in materia di azioni meramente risarcitorie.
4.Persiste la legittimazione del cedente il ramo di azienda per i debiti della ceduta.
Invero, quanto ai debiti risarcitori, di fonte extracontrattuale, la norma applicabile è l'art. 2560
c.c. che così recita:
1.L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale [2556] risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente dell'azienda [1546, 2160], se essi risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
Dunque, il comma 1 prevede la persistente legittimazione del cedente;
il comma 2 la solidarietà del cessionario, ma in tale ultimo caso solo se si tratta di debito iscritto a bilancio.
Ne consegue che, in riferimento ai debiti risarcitori, non trova applicazione l'art. 2558 c.c.
(subentro nei contratti dell'acquirente dell'azienda), bensì il successivo art. 2560 c.c., come è pacifico.
Premesso, infatti, che nel contratto di cessione vi è il trasferimento al cedente dei soli rapporti contrattuali, in applicazione della disciplina codicistica, a norma dell'art. 2560 c.c. rimane la legittimazione del cedente per i debiti risarcitori anteriori al trasferimento.
3 La norma dispone espressamente che il cedente rimanga responsabile per i debiti ceduti, salvo affiancare alla responsabilità del cedente quella del cessionario, relativamente ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili (e che, pertanto, si presumono conosciuti dal cessionario).
Inoltre, nella specie si discute di illecito permanente iniziato in epoca antecedente al trasferimento ed è noto che in tema di illecito permanente i danni si verificano momento per momento e il diritto al risarcimento sorge e può essere esercitato in ogni istante.
5.Ribadita la giurisdizione del g.o., va a questo punto evidenziato che non è sempre necessario il provvedimento ablatorio (la cui mancanza genera responsabilità risarcitoria), in materia di installazione di linee telefoniche.
Va, infatti, preliminarmente esposta la normativa applicabile.
CO L'art. 231 cod. post. cit. consente alla di:
a) far passare fili e cavi senza appoggio al di sopra della proprietà dei privati senza il loro consenso e senza indennità;
b) appoggiare su proprietà private antenne e sostegni senza il consenso del proprietario, al quale non è dovuta alcuna indennità, se ciò soddisfa le richieste dello stesso proprietario ovvero dei condomini dello stabile interessato;
c) esercitare il passaggio su proprietà di privati, tramite tecnici incaricati, senza il consenso del proprietario, al quale non è dovuta alcuna indennità, se tali tecnici dimostrino la necessità di accedere in tali proprietà per realizzare opere di riparazione, manutenzione etc.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si applica tale norma e, dunque, è consentito l'appoggio e il passaggio nei termini sopra detti (senza il consenso del proprietario e senza corrispondergli alcuna indennità) solo se le opere da svolgere siano ricollegate all'utenza del proprietario stesso ovvero degli inquilini del medesimo stabile, ma non anche quando siano ricollegabili ad esigenze di utenti terzi (ad es. confinanti;
vedi Cass. 88/481; 97/12134).
In tale ultimo caso opera il disposto di cui all'art. 233 L. cit. in base al quale occorre costituire coattivamente una "servitù di passaggio con appoggio", osservando la prescritta procedura ablatoria (L. n. 1198 del 1941 che prevede la possibilità, preventivamente, di pervenire ad un accordo bonario con il privato gravato, l'offerta di un'indennità, eventuali controproposte da parte del privato e, solo in caso di mancato accordo, l'imposizione della servitù ad opera del
Prefetto seguita dal pagamento di un'indennità commisurata all'effettiva diminuzione di valore del fondo, all'onere imposto ed al contenuto della servitù).
Se le opere sopra dette vengono eseguite a favore di terzi, creando un peso per il proprietario, senza l'osservanza della prescritta procedura ablatoria, si verte, invece, in materia di
4 comportamenti materiali dell'esercente con facoltà per il proprietario di adire il giudice ordinario per ottenere la rimozione di dette opere oltre al risarcimento del danno (Cass.
80/5679; 86/207; 91/517; 98/12245).
Diversa è l'operatività dell'art. 232 cod. postale, rubricato “limitazioni legali” alla proprietà, il quale prevede, invece, che “i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”.
5.Orbene, nel caso di specie la presenza dei pali e della linea aerea non è in contestazione ed emerge dalla consulenza di parte depositata dall'attore e dagli allegati rilievi e fotografie.
Non vi è prova che la linea serva anche l'utenza telefonica dell'attore, prova che era parte convenuta a dover fornire.
Sulla eccepita usucapione, al di là dell'assoluta genericità della eccezione, nessuna prova è stata articolata.
Tanto premesso, se la linea serve anche soggetti terzi è astrattamente ammissibile il risarcimento per il pregiudizio subito.
In ogni caso, in linea generale, essendo pacifico tra le parti che l'amministrazione ricorrente non ha emesso alcun provvedimento ablativo, l'occupazione ad opera del manufatto, di parte del suolo e dello spazio aereo sovrastante, ha comportato l'imposizione ed esercizio di una servitù di fatto su di esso, corrispondente a quelle descritte dagli art. 1033 segg. c.c., nonché in particolare dagli artt. 1037 e 1043 cod.civ..
La Cassazione (vedi in particolare Cass. 2008, n. 14049), ha ripetutamente osservato che ogni utilizzazione senza titolo di beni altrui concreta un illecito comune a carattere permanente
(art. 2043 cod. civ.) che perdura nel tempo fino a quando la situazione di illegittimità non venga meno o con la rimozione dell'impianto dal fondo abusivamente occupato, o con la cessazione del suo esercizio, o con la costituzione di una regolare servitù mediante contratto o provvedimento amministrativo o sentenza del giudice. E poiché nel caso in esame l'attore non ha chiesto al Tribunale (anche) la rimozione dei manufatti né la restituzione del terreno occupato ma solo il risarcimento dei danni, la perdurante utilizzazione senza titolo di questo provoca per il proprietario un pregiudizio permanente che non può non essere risarcito.
In particolare la Cass. cit. ha pure argomentato che tale danno non abbisogna di alcuna prova essendo questa in re ipsa per la perdita della disponibilità del bene occupato dal manufatto, nonché delle fasce adiacenti ad esso;
e che comporta l'attribuzione al proprietario danneggiato del risarcimento anche in relazione a eventuali frutti perduti, nonchè in relazione alla
5 diminuzione di valore che per effetto dell'esercizio della servitù subisca l'immobile, ovvero in relazione agli oneri ed alle perdite comunque verificabili nel futuro secondo serie probabilità connesse alla natura del bene e ad altri elementi oggettivi già rilevabili (vedi anche Cass. 3 giugno 1996 n. 5077; 11 gennaio 1995 n. 250; 23 marzo 1992 n. 3573; 18 settembre 1991 n.
9726).
Tanto premesso deve evidenziarsi che la somma richiesta a titolo di danno da occupazione e deprezzamento è astrattamente riconoscibile.
Del tutto superflua è la c.t.u. alla luce dei calcoli contenuti nella c.t.p. in atti, che non è stata oggetto di alcuna contestazione, calcoli che possono essere esaminati salve le precisazioni di seguito.
-Area sottratta al proprietario: il c.t.p. ha documentato la presenza di una linea aerea che attraversa la proprietà per ml. 50, con infissione dei pali di appoggio;
la superficie dell'intero fondo asservito dalla servitù è pari al 12%; calcolato il valore di mercato del bene (€
54.475,00) il danno da infissione è stato calcolato in base alla indicata percentuale e ritiene la scrivente che in via equitativa sia del tutto congrua la cifra di € 6.000,00, vicina a quella calcolata dal c.t.u. per tale voce, in base a criteri condivisibili parametrati alla indennità di occupazione da servitù previsti per legge e riferibili ad un pregiudizio del fondo di tipo diretto;
-Danno da deprezzamento: non condivisibile è la ulteriore voce aggiuntiva indicata in c.t.u. legata al deprezzamento dell'immobile sia perché in sostanza già considerata nella voce riconosciuta e di cui sopra, sia perché della concreta perdita ulteriore di valore della proprietà, rispetto al calcolo di cui alla prima voce, non è stata data alcuna prova;
al fine di liquidare di tale danno ulteriore occorre accertare, attraverso una seria indagine, se ed in quali limiti la perdita di valore si è effettivamente realizzata, prendendo in considerazione il fondo nella sua consistenza economica complessiva (indagine che non può svolgersi in questa sede poiché la domanda sul punto è del tutto carente in termini di allegazioni e prove).
In definitiva, avendo l'attore chiesto il risarcimento complessivo dei disagi e pregiudizi patiti a causa della illegittima installazione della linea e, dunque, di una servitù, la somma può essere riconosciuta nei limiti dell'importo di € 6.000,00, perché congrua anche semplicemente facendo riferimento alla sola parte di fondo interessata dall'opera e ad una sicura perdita di valore già considerata nell'importo, a prescindere dalla valutazione della concreta ulteriore perdita di valore del terreno e delle potenzialità di utilizzo dello stesso che sono, invece, indimostrate
6 Invero, a parere di questo giudice, la Cass. sopracitata 2008, n. 14049, nel ritenere che il danno al fondo interessato direttamente dall'occupazione illegittima sia in re ipsa, per la perdita di disponibilità del bene stesso, in motivazione, sia pure implicitamente, non esclude che l'ulteriore danno per la perdita di valore dell'intero fondo, o i danni futuri per la perdita di coltivazione o altro - danni parimenti risarcibili e da ritenere ricompresi nella richiesta risarcitoria complessivamente formulata - necessitino comunque di allegazione e prova, essendo, peraltro, opinione concorde che un principio di prova su tali punti debba essere fornito dalla parte interessata anche in caso di liquidazione equitativa del danno, al fine di evitare che il ricorso all'equità si trasformi in arbitrio.
La somma riconosciuta è da intendersi comprensiva di interessi e rivalutazione;
sulla stessa vanno riconosciuti gli interessi dalla sentenza al saldo.
6.Le spese di lite vanno compensate per 1/3 in ragione del parziale accoglimento della domanda di danno;
il residuo, liquidato come in dispositivo, tenendo conto dell'assenza di istruttoria orale e del decisum, va posto a carico alla convenuta, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. condanna la a corrispondere a l'importo di € 6.000,00, COtroparte_1 Pt_1 Pt_2
oltre interessi dalla sentenza al saldo;
2. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna la al pagamento COtroparte_1 in favore dell'attore dei residui 2/3 liquidati in € 2.500,00, oltre € 250,00 per esborsi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 9.11.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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