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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3641 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Paolo Celentano Presidente dr.ssa Caterina Di Martino Consigliere rel. dr. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di impresa, n. 4424/2022 pubblicata il 5 maggio 2022, iscritto al n. 5378/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione senza termini all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia De Piano (C.F. C.F._1
C.F._2 appellante
E
(Tribunale di Napoli, fall. 310/2015, C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Curatore pro tempore
-appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CU del fallimento della itava in giudizio con atto notificato il 27 aprile 2017 CP_1 nella qualità di amministratore della società poi fallita, deducendo: che la società era Parte_1 stata costituita nel 1998 con la denominazione di ed il suo oggetto sociale era “il CP_2 commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutte le attrezzature relative al ricambio di autoveicoli, treni, aerei e simili, compresi in particolare, a solo titolo esemplificativo gli accumulatori di ogni genere e specie, compreso l'assemblaggio, il tutto sia con marchio proprio che di terzi;
la realizzazione di impianti elettrici per la produzione di energia in genere quali centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, impianti per la produzione di energia di fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, la costruzione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici e lavori speciali;
il montaggio, la riparazione, manutenzione e pulizia di stabilimenti ,
1 impianti ed attrezzature industriali la società potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie inerenti l'oggetto sociale ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo”; che l'oggetto sociale era lo stesso di altre società del gruppo che con sentenza del Pt_1
18 dicembre 2015 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della che il CP_1 capitale sociale – pari ad euro 1.755.953,00 fino al 7 agosto 2013- si era ridotto ad euro 112.791,00 alla data del 23 ottobre 2015; che il collegio sindacale si era dimesso il 29 marzo 2010 e l'amministratore non aveva provveduto alla nomina di un nuovo collegio sindacale;
che Parte_1 era amministratore della dal 2005 ed era amministratore di altre società dello stesso CP_1 gruppo;
che l'amministratore non aveva provveduto a depositare il bilancio né le scritture contabili;
che lo stato passivo ammontava ad euro 2.655.811,63 e non vi era attivo;
che su ricorso della curatela era stato concesso con decreto inaudita altera poi confermato con ordinanza del 28 febbraio 2017 - non reclamata - il provvedimento di sequestro conservativo dei beni di fino Parte_1 all'ammontare di euro 734.970,94; che l'amministratore aveva venduto il 31 dicembre 2011 il complesso aziendale della alla di cui era amministratore unico, CP_1 Controparte_3 senza corrispettivo, cagionando un danno al patrimonio sociale pari ad euro 726.000,00 (di cui euro
600.000,00 quale corrispettivo ed euro 126.000,00 per IVA); che inoltre l'amministratore non aveva consegnato al curatore la documentazione giustificativa dei crediti pari ad euro 74.970,34 indicati nell'elenco consegnato al curatore, ad euro 20.000,00 per “fatture da emettere” e ad euro 903.317,85 per altri crediti indicati nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2015; che non aveva provveduto alla sostituzione del collegio sindacale e che la tenuta delle scritture contabili era irregolare;
che non aveva cancellato dal registro delle imprese l'unità operativa di Bari;
che a seguito di irregolarità contabili era stato distratto il saldo cassa pari ad euro 25.982,83; che l'amministratore aveva occultato la perdita del capitale sociale verificatasi sin dal 2011.
Concludeva chiedendo al Giudice adìto di voler: 1) accertare e dichiarare che era stato Parte_1 amministratore di fatto della fallita società fin dalla data della sua costituzione o, in subordine, dal
2005; 2) accertare e dichiarare la responsabilità di nella sua qualità di amministratore Parte_1 unico della per le violazioni degli obblighi di legge e di statuto meglio descritte nel CP_1 presente atto e, dunque, per gli illegittimi atti di "mala gestio" compiuti nella sua qualità come sopra esposti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 146 l.f. e 2393 e 2394 c.c.; 3) accertare e dichiarare che , nella predetta qualità, in conseguenza di tali violazioni, aveva cagionato ingenti Parte_1 ingiusti danni alla società fallita, al suo patrimonio ed ai creditori sociali pari complessivamente ad una somma non inferiore ad euro 2.810.069,25 circa, oltre all'ammontare del passivo maturatosi successivamente all'esercizio 2011,nonché alla rivalutazione monetaria ed agli interessi …; 4) per l'effetto, condannare al pagarle la somma di euro 2.810.069,25 oltre all'ammontare del Parte_1
2 passivo maturato successivamente all'esercizio 2011, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a decorrere dalla data del 31 dicembre 2011 all'effettivo soddisfo o in subordine e con espressa riserva di gravame, alla maggiore o minore somma eventualmente liquidata anche in via equitativa ed a seguito di CTU;
5) condannare al pagamento delle spese processuali, comprese quelle Parte_1 del procedimento cautelare.
Pur ritualmente citato il convenuto non si costituiva.
Con sentenza n. 4424/2022 pubblicata il 5 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, così provvedeva: “Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 734.970,94 in favore della CU attrice a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
condanna il convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.550,00 in favore della CU oltre spese vive per euro 1300,00, iva e cpa come per legge”. Parte_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo l'erroneità della decisione di Parte_1 primo grado laddove aveva affermato che l'amministratore aveva cagionato alla società un danno costituito dal mancato incasso del corrispettivo della vendita dell'azienda alla in Controparte_3 assenza di prova della irrecuperabilità del credito;
quanto alla mancata consegna della documentazione giustificativa dei crediti, asseriva che la registrazione dei crediti nelle scritture contabili era sufficiente a consentirne il recupero coattivo.
Concludeva chiedendo: “in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per le ragioni sopra esposte, la sentenza n. 4424/2022 resa dal Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di impresa, ... pubblicata in data 5.05.2022, mai notificata e per l'effetto accogliere il presente appello, rigettare le domande formulate dalla parte appellata in primo grado, alla luce di quanto sopra esposto, condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.
Pur ritualmente citata, non si costituiva la CU del fallimento della CP_1
All'udienza dell'11 luglio 2023 il Collegio rilevava l'assenza di prova della notifica telematica dell'appello e riservava la causa in decisione concedendo termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali;
la causa, rimessa in istruttoria, veniva riservata in decisione senza termini all'udienza del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va dato atto del deposito dell'atto di appello notificato a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2022 al procuratore costituito in primo grado per la CU del Fallimento CP_1
(cfr. atto depositato in data 12 maggio 2025).
3 Quanto al merito, l'appellante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno, in quanto non vi era prova della irrecuperabilità del credito (pari ad euro
600.000,00) nei confronti della er il corrispettivo non versato per la vendita del Controparte_3 complesso aziendale della quanto ai crediti indicati nella situazione patrimoniale al CP_1
30 settembre 2015, non era necessaria la documentazione giustificativa per procedere al recupero coattivo, ma era sufficiente l'indicazione degli stessi nelle scritture sociali.
Le doglianze sono infondate.
In sede cautelare e nella sentenza di primo grado è stata acclarata la circostanza della vendita dei beni aziendali della alla società di cui era CP_1 Controparte_3 Parte_1 amministratore, senza riscossione del corrispettivo (indicato nella fattura n. 7 del 31 dicembre 2011) pari ad euro 600.000,00.
L'appellante non contesta tale circostanza, ma deduce che sarebbe stato onere della CU provare che il credito di euro 600.000,00 non era più recuperabile.
Ma, in punto di diritto si osserva che l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore.
L'amministratore di diritto della società a responsabilità limitata (come statuisce l'art. 2476, comma
I, c.c.) risponde verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo.
La responsabilità dello stesso va ricostruita secondo lo schema tipico della responsabilità da inadempimento contrattuale.
L'azione di responsabilità dei creditori, viceversa, si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, in relazione all'obbligo della sua conservazione;
essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c.
Tra gli obblighi esistenti in capo all'amministratore vi sono sicuramente quelli di tutelare il patrimonio sociale e conservare, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori.
Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore,occorre tuttavia che sia provata non solo l'illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso.
Sempre in linea di principio una volta individuati i comportamenti violativi degli obblighi di legge e di statuto, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano
4 arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizio sussista un nesso causale.
Tanto premesso, deve ritenersi che la CU abbia adempiuto agli oneri probatori posti a suo carico.
Ha, infatti, fornito la prova della condotta posta in essere in violazione dell'obbligo di tutelare il patrimonio sociale, del danno (costituito dalla dismissione del complesso aziendale e dallo svuotamento del patrimonio sociale senza corrispettivo, indicato nella fattura del 31 dicembre 2011 in euro 600.000,00) e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno cagionato alla società ed ai creditori sociali.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, sarebbe stato onere dell'amministratore fornire la prova della insussistenza del danno in quanto il credito maturato nei confronti della CP_3 era recuperabile.
[...]
Tale prova non è stata fornita, anzi va evidenziato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso amministratore in sede di interrogatorio formale dinanzi al giudice di prime cure (in data 5 dicembre
2019) è emerso che la era anch'essa fallita. Inoltre, già nell'interrogatorio reso Controparte_3 dinanzi al curatore in data 21 dicembre 2015 (cfr. all.7 della produzione di primo grado della curatela) il CO aveva dichiarato che anche la on aveva continuato l'attività d'impresa. Controparte_3
E' infondata anche l'ulteriore doglianza concernente la possibilità di recuperare coattivamente i crediti riportati nelle scritture contabili.
Non risultano, infatti, consegnati alla curatela documenti che comprovino l'esistenza dei crediti indicati nell'elenco predisposto dallo stesso amministratore;
la mera indicazione dei crediti nelle scritture contabili non può costituire prova della esistenza degli stessi considerato che i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'amministratore (art. 2709 c.c.) e possono costituire prova a favore dell'imprenditore nei rapporti tra imprenditori e solo in caso di regolare tenuta (art. 2710 c.c.).
Nel caso di specie deve escludersi che le scritture contabili siano state regolarmente tenute,come del resto emerso anche nel corso dell'istruttoria del procedimento penale connesso (cfr. perizia depositata nel giudizio di primo grado alla pag. 46) in cui il perito nominato ha accertato che le scritture contabili erano incomplete ed inattendibili.
Pertanto, correttamente è stata imputata all'appellante anche la dispersione dei crediti non documentati.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va statuito per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della curatela.
5 Deve darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4424/2022 del Tribunale Parte_1 di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 5 maggio 2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2 dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 1°luglio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr. Paolo Celentano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Paolo Celentano Presidente dr.ssa Caterina Di Martino Consigliere rel. dr. Giovanni Galasso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di impresa, n. 4424/2022 pubblicata il 5 maggio 2022, iscritto al n. 5378/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione senza termini all'udienza del 13 maggio 2025 e pendente
TRA
, nato a [...], il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia De Piano (C.F. C.F._1
C.F._2 appellante
E
(Tribunale di Napoli, fall. 310/2015, C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Curatore pro tempore
-appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CU del fallimento della itava in giudizio con atto notificato il 27 aprile 2017 CP_1 nella qualità di amministratore della società poi fallita, deducendo: che la società era Parte_1 stata costituita nel 1998 con la denominazione di ed il suo oggetto sociale era “il CP_2 commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutte le attrezzature relative al ricambio di autoveicoli, treni, aerei e simili, compresi in particolare, a solo titolo esemplificativo gli accumulatori di ogni genere e specie, compreso l'assemblaggio, il tutto sia con marchio proprio che di terzi;
la realizzazione di impianti elettrici per la produzione di energia in genere quali centrali idrauliche, termiche, elettronucleari, impianti per la produzione di energia di fonti alternative, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, la costruzione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici e lavori speciali;
il montaggio, la riparazione, manutenzione e pulizia di stabilimenti ,
1 impianti ed attrezzature industriali la società potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari e finanziarie inerenti l'oggetto sociale ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo”; che l'oggetto sociale era lo stesso di altre società del gruppo che con sentenza del Pt_1
18 dicembre 2015 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della che il CP_1 capitale sociale – pari ad euro 1.755.953,00 fino al 7 agosto 2013- si era ridotto ad euro 112.791,00 alla data del 23 ottobre 2015; che il collegio sindacale si era dimesso il 29 marzo 2010 e l'amministratore non aveva provveduto alla nomina di un nuovo collegio sindacale;
che Parte_1 era amministratore della dal 2005 ed era amministratore di altre società dello stesso CP_1 gruppo;
che l'amministratore non aveva provveduto a depositare il bilancio né le scritture contabili;
che lo stato passivo ammontava ad euro 2.655.811,63 e non vi era attivo;
che su ricorso della curatela era stato concesso con decreto inaudita altera poi confermato con ordinanza del 28 febbraio 2017 - non reclamata - il provvedimento di sequestro conservativo dei beni di fino Parte_1 all'ammontare di euro 734.970,94; che l'amministratore aveva venduto il 31 dicembre 2011 il complesso aziendale della alla di cui era amministratore unico, CP_1 Controparte_3 senza corrispettivo, cagionando un danno al patrimonio sociale pari ad euro 726.000,00 (di cui euro
600.000,00 quale corrispettivo ed euro 126.000,00 per IVA); che inoltre l'amministratore non aveva consegnato al curatore la documentazione giustificativa dei crediti pari ad euro 74.970,34 indicati nell'elenco consegnato al curatore, ad euro 20.000,00 per “fatture da emettere” e ad euro 903.317,85 per altri crediti indicati nella situazione patrimoniale al 30 settembre 2015; che non aveva provveduto alla sostituzione del collegio sindacale e che la tenuta delle scritture contabili era irregolare;
che non aveva cancellato dal registro delle imprese l'unità operativa di Bari;
che a seguito di irregolarità contabili era stato distratto il saldo cassa pari ad euro 25.982,83; che l'amministratore aveva occultato la perdita del capitale sociale verificatasi sin dal 2011.
Concludeva chiedendo al Giudice adìto di voler: 1) accertare e dichiarare che era stato Parte_1 amministratore di fatto della fallita società fin dalla data della sua costituzione o, in subordine, dal
2005; 2) accertare e dichiarare la responsabilità di nella sua qualità di amministratore Parte_1 unico della per le violazioni degli obblighi di legge e di statuto meglio descritte nel CP_1 presente atto e, dunque, per gli illegittimi atti di "mala gestio" compiuti nella sua qualità come sopra esposti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 146 l.f. e 2393 e 2394 c.c.; 3) accertare e dichiarare che , nella predetta qualità, in conseguenza di tali violazioni, aveva cagionato ingenti Parte_1 ingiusti danni alla società fallita, al suo patrimonio ed ai creditori sociali pari complessivamente ad una somma non inferiore ad euro 2.810.069,25 circa, oltre all'ammontare del passivo maturatosi successivamente all'esercizio 2011,nonché alla rivalutazione monetaria ed agli interessi …; 4) per l'effetto, condannare al pagarle la somma di euro 2.810.069,25 oltre all'ammontare del Parte_1
2 passivo maturato successivamente all'esercizio 2011, alla rivalutazione monetaria ed agli interessi a decorrere dalla data del 31 dicembre 2011 all'effettivo soddisfo o in subordine e con espressa riserva di gravame, alla maggiore o minore somma eventualmente liquidata anche in via equitativa ed a seguito di CTU;
5) condannare al pagamento delle spese processuali, comprese quelle Parte_1 del procedimento cautelare.
Pur ritualmente citato il convenuto non si costituiva.
Con sentenza n. 4424/2022 pubblicata il 5 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, così provvedeva: “Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 734.970,94 in favore della CU attrice a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
condanna il convenuti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.550,00 in favore della CU oltre spese vive per euro 1300,00, iva e cpa come per legge”. Parte_2
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo l'erroneità della decisione di Parte_1 primo grado laddove aveva affermato che l'amministratore aveva cagionato alla società un danno costituito dal mancato incasso del corrispettivo della vendita dell'azienda alla in Controparte_3 assenza di prova della irrecuperabilità del credito;
quanto alla mancata consegna della documentazione giustificativa dei crediti, asseriva che la registrazione dei crediti nelle scritture contabili era sufficiente a consentirne il recupero coattivo.
Concludeva chiedendo: “in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per le ragioni sopra esposte, la sentenza n. 4424/2022 resa dal Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di impresa, ... pubblicata in data 5.05.2022, mai notificata e per l'effetto accogliere il presente appello, rigettare le domande formulate dalla parte appellata in primo grado, alla luce di quanto sopra esposto, condannare in ogni caso l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite”.
Pur ritualmente citata, non si costituiva la CU del fallimento della CP_1
All'udienza dell'11 luglio 2023 il Collegio rilevava l'assenza di prova della notifica telematica dell'appello e riservava la causa in decisione concedendo termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali;
la causa, rimessa in istruttoria, veniva riservata in decisione senza termini all'udienza del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente va dato atto del deposito dell'atto di appello notificato a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2022 al procuratore costituito in primo grado per la CU del Fallimento CP_1
(cfr. atto depositato in data 12 maggio 2025).
3 Quanto al merito, l'appellante ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per la condanna al risarcimento del danno, in quanto non vi era prova della irrecuperabilità del credito (pari ad euro
600.000,00) nei confronti della er il corrispettivo non versato per la vendita del Controparte_3 complesso aziendale della quanto ai crediti indicati nella situazione patrimoniale al CP_1
30 settembre 2015, non era necessaria la documentazione giustificativa per procedere al recupero coattivo, ma era sufficiente l'indicazione degli stessi nelle scritture sociali.
Le doglianze sono infondate.
In sede cautelare e nella sentenza di primo grado è stata acclarata la circostanza della vendita dei beni aziendali della alla società di cui era CP_1 Controparte_3 Parte_1 amministratore, senza riscossione del corrispettivo (indicato nella fattura n. 7 del 31 dicembre 2011) pari ad euro 600.000,00.
L'appellante non contesta tale circostanza, ma deduce che sarebbe stato onere della CU provare che il credito di euro 600.000,00 non era più recuperabile.
Ma, in punto di diritto si osserva che l'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore.
L'amministratore di diritto della società a responsabilità limitata (come statuisce l'art. 2476, comma
I, c.c.) risponde verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di doveri ad esso imposti dalla legge o dall'atto costitutivo.
La responsabilità dello stesso va ricostruita secondo lo schema tipico della responsabilità da inadempimento contrattuale.
L'azione di responsabilità dei creditori, viceversa, si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, in relazione all'obbligo della sua conservazione;
essa riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c. in cui il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c.
Tra gli obblighi esistenti in capo all'amministratore vi sono sicuramente quelli di tutelare il patrimonio sociale e conservare, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori.
Affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell'amministratore,occorre tuttavia che sia provata non solo l'illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso.
Sempre in linea di principio una volta individuati i comportamenti violativi degli obblighi di legge e di statuto, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano
4 arrecato un danno al patrimonio sociale (e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizio sussista un nesso causale.
Tanto premesso, deve ritenersi che la CU abbia adempiuto agli oneri probatori posti a suo carico.
Ha, infatti, fornito la prova della condotta posta in essere in violazione dell'obbligo di tutelare il patrimonio sociale, del danno (costituito dalla dismissione del complesso aziendale e dallo svuotamento del patrimonio sociale senza corrispettivo, indicato nella fattura del 31 dicembre 2011 in euro 600.000,00) e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno cagionato alla società ed ai creditori sociali.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, sarebbe stato onere dell'amministratore fornire la prova della insussistenza del danno in quanto il credito maturato nei confronti della CP_3 era recuperabile.
[...]
Tale prova non è stata fornita, anzi va evidenziato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso amministratore in sede di interrogatorio formale dinanzi al giudice di prime cure (in data 5 dicembre
2019) è emerso che la era anch'essa fallita. Inoltre, già nell'interrogatorio reso Controparte_3 dinanzi al curatore in data 21 dicembre 2015 (cfr. all.7 della produzione di primo grado della curatela) il CO aveva dichiarato che anche la on aveva continuato l'attività d'impresa. Controparte_3
E' infondata anche l'ulteriore doglianza concernente la possibilità di recuperare coattivamente i crediti riportati nelle scritture contabili.
Non risultano, infatti, consegnati alla curatela documenti che comprovino l'esistenza dei crediti indicati nell'elenco predisposto dallo stesso amministratore;
la mera indicazione dei crediti nelle scritture contabili non può costituire prova della esistenza degli stessi considerato che i libri e le scritture contabili fanno prova contro l'amministratore (art. 2709 c.c.) e possono costituire prova a favore dell'imprenditore nei rapporti tra imprenditori e solo in caso di regolare tenuta (art. 2710 c.c.).
Nel caso di specie deve escludersi che le scritture contabili siano state regolarmente tenute,come del resto emerso anche nel corso dell'istruttoria del procedimento penale connesso (cfr. perizia depositata nel giudizio di primo grado alla pag. 46) in cui il perito nominato ha accertato che le scritture contabili erano incomplete ed inattendibili.
Pertanto, correttamente è stata imputata all'appellante anche la dispersione dei crediti non documentati.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va statuito per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della curatela.
5 Deve darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4424/2022 del Tribunale Parte_1 di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 5 maggio 2022:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2 dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 1°luglio 2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr. Paolo Celentano
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