Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2962 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
Tra
(c.f. nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. nata il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Noschese
- OPPONENTI –
Nei confronti di in proprio e quale procuratrice di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dal' avv. – avv. Tecla Bianco
[...] di seguito “ ) rappresentata da già CP_3 CP_3 Controparte_4 CP_5
giusto cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con
[...] [...]
come da visura che si allega – All. E), con gli Avv.ti Andrea Giannelli CP_4
), Stefano Parlatore ( ) e Giacinto Di C.F._3 C.F._4
Donato C.F._5
Nonché
(di seguito ” – soggetto da indicare all'Agenzia delle Controparte_6 CP_6
Entrate per eventuali pagamenti) e per essa rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Giacinto Di Donato
- INTERVENUTI-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 570/2020, emesso in data
22/03/2020 dall'intestato Tribunale in favore della e con il quale Controparte_1 veniva loro ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 111.760,56 nella qualità di fideiussori della soc. Dolgetta Grafiche Società Cooperativa, dichiarata fallita.
A sostegno dell'opposizione e hanno eccepito la Parte_1 Parte_2 nullità totale o parziale della fideiussione bancaria omnibus da loro rilasciata, in quanto stipulata in violazione della normativa antitrust, eccependo altresì
l'estinzione del diritto di garanzia a causa del superamento del termine semestrale ex art.1957 c.c.
Quindi, hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 570/20, con condanna della società opposta delle spese e delle competenze di giudizio.
Regolarmente si è costituita in giudizio la società eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'avverso dedotto ed instando per il rigetto dell'opposizione, ribadendo preliminarmente propria la legittimazione e nel merito chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo n 570/2020, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti ancora dovuti, oltre spese di liti.
In data 10.10.2022 interveniva in giudizio la ex art. 111 cpc quale CP_3 cessionaria del credito originariamente vantato da in virtù di Controparte_1 cessione operata in blocco da quest'ultima.
All'udienza del 16.03.2022 il giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concedeva i termini ex art. 183, VI comma cpc. -
In data 28.03.2024 interveniva nel giudizio ex art. 111 cpc la Controparte_6 quale cessionaria del credito vantato da in virtù di cessione operata in CP_3 blocco da quest'ultima.
Successivamente la causa veniva rinviata nello stato all'udienza del 04.04.2024 per consentire a parte opposta di prendere posizione sulla documentazione depositata da parte opponente ricevuta da parte di MCC a seguito di istanza ex art.119 tub;
All' udienza del 15.01.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c. ***
Ciò posto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alle società intervenute in giudizio nella qualità di cessionarie del credito controverso.
Si rileva infatti che la cessione dell'originaria posizione creditoria è avvenuta da parte di a favore di e quest' ultima a favore di in forza CP_1 CP_7 CP_6 di procedura di cartolarizzazione (ex artt. l , 4, 7 Ln. 130.1999 ed alt. 58 D.L.vo n.
385.1993) la quale è stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come da documentazione in atti (doc. n. 13 del fascicolo monitorio, doc. n. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio), da cui si ricavano elementi sufficienti per la specifica individuazione del credito ceduto.
Ciò posto, va comunque ritenuto ulteriormente dirimente il fatto che sia stata prodotta in atti dichiarazione, proveniente dal soggetto giuridico che in passato ha posseduto la legittimazione attiva, circa l'avvenuta successiva cessione ad altro soggetto della posizione che legittima la pretesa creditoria ( allegato D alla memoria art 183 n.1 cpc).
Si osserva infatti a tal proposito come la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, abbia più volte indicato che nell'ambito delle cessioni di credito c.d. in blocco, stipulate ai sensi dell'art. 4 della L. 130 del 1999, la dichiarazione del cedente, costituisce un elemento documentale rilevante e decisivo, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa ed ha precisato, pertanto, che, in ogni caso il cessionario può fornire la prova documentale necessaria della sua legittimazione attiva anche attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva di tale avvenuta cessione rilasciata da palte del creditore ceduto che può essere portata a conoscenza del debitore anche nel corso del giudizio davanti all'A.G.O. (ex pluribus: Cass. Sez. Un n. 10790.2017; Cass. n.
10220.2021; Tribunale di Milano 13750.2021•, Tribunale di Avezzano 17.9.2022;
Tribunale di Napoli 1.12.2022; Tribunale di Nuoro 3.1.2023 ; Tribunale di Vicenza
27.2.2023).
Tanto chiarito in merito alla legittimazione, soffermandoci più propriamente sul merito dell'opposizione, gli attori hanno innanzitutto eccepito la nullità (totale o in subordine parziale) della garanzia fideiussoria prestata in quanto frutto di prassi ritenuta anticoncorrenziale dall'Autorità Antitrust. Si assume in particolare che il contratto di garanzia sia stato redatto sulla scorta del modello di fideiussione omnibus predisposto dall' ABI nel 2022 e ritenuto dalla
Banca D' Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, lesivo della normativa sulla concorrenza con riferimento a tre clausole (gli artt. 2, 6 e 8), se applicate in modo uniforme. Si tratta, più nel dettaglio, delle cosiddette clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
A ben vedere, tuttavia, il contratto di fideiussione per cui è causa (doc. n. 7 del fascicolo monitorio) non riproduce in maniera pedissequa le tre clausole censurate dalla Banca d'Italia e non è conforme, sul punto, allo schema ABI del 2002.
Oltre alla mancata corrispondenza delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza, si rileva che la deroga all'art. 1957 c.c. prevista nel contratto sottoscritto dai Sig.ri e non è modellata sull'analoga clausola di cui allo schema nel ABI Pt_1 Pt_2 citato, dal momento che non comporta una deroga incondizionata, in favore del creditore, dei termini per agire contro il debitore principale, fino alla totale estinzione di ogni debito garantito, ma si limita a prorogare sino a 36 mesi il termine legale (cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 574/2022 del 18.02.2022).
Ma ad ogni buon conto, a prescindere da tale rilievo, v'è da dire che le parti attrici non hanno dimostrato in concreto la presenza di una intesa anticoncorrenziale a monte della formazione del modello fideiussorio da loro sottoscritto (e rispetto alla cui autenticità non insorgono contestazioni).
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d' Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, tale accertamento può essere posto a fondamento della presunzione semplice che l'adozione di condizioni generali di contratto pedissequamente riproduttive dello schema di contratto di fideiussione omnibus, sia l'effetto auspicato dell'intesa accertata e, come tale, illecito e quindi da sanzionare con la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali riproduttive dello schema predisposto.
Diversamente, qualora le clausole contenute nel modello predisposto dall'ABI siano riprodotte in contratti diversi dalla fideiussione omnibus, così come qualora in un contratto di fideiussione omnibus vengano previste clausole con effetti analoghi ma testualmente diverse da quelle contenute agli artt. 2, 6 ed 8 del modello predisposto.
In questo caso il fideiussore certamente non potrà limitarsi a richiamare il provvedimento della Banca d' Italia 55/2005 ai fini di provare, presuntivamente, che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante ma dovrà dimostrare l'effettiva sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale allegata, la partecipazione a tale intesa del soggetto che ha predisposto le condizioni generali di contratto e che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto di tale intesa anticoncorrenziale considerando che le garanzie di cui è causa sono state sottoscritte 10-15 anni prima del provvedimento della Banca d' Italia.
Tali principi di diritto appaiono, inoltre, recentemente confermati dalla stessa Corte di Cassazione con le sentenze n. 26847 del 16.10.2024, n. 657 del 10.1.2025, n. 660 del 10.1.2015 e n. 1170 del 17.1.2025.
Nel caso di specie manca, quindi, completamente la prova che le condizioni generali della fideiussione prestata dalle opponenti nell'anno 2017 e successivamente nell'anno 2019 (dunque di oltre 10 anni successive ai fatti sanzionati dalla banca d'Italia) siano espressive di alcuna intesa anticoncorrenziale, con la conseguenza che manca la prova della loro nullità ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l.
287/1990.
L' eccezione di nullità proposta da parte opponente deve, quindi, essere rigettata.
Tanto chiarito, non essendo stata formulata alcuna ulteriore doglianza quanto all'an e quantum del credito ingiunto, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 570/2020, emesso in data 22/03/2020.
Spese di lite compensate in considerazione dell'assenza di univoca giurisprudenza alla data di instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: 1) Rigetta la domanda e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 570/20, emesso nei confronti di e che acquista efficacia Parte_1 Parte_2 esecutiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo