Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 ;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441 , che reca modifiche alla predetta legge;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e artigianato e per il commercio con l'estero;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento speciale di esecuzione per il caffe' e i suoi derivati, della legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045 ;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441 , che reca modifiche alla predetta legge;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e artigianato e per il commercio con l'estero;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento speciale di esecuzione per il caffe' e i suoi derivati, della legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 , concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.