Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 11260/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 09.01.2025 depositate dalle parti disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 11260/2023 n.r.g. vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]
C.F. 1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste Cardillo e 134 cod. fisc.
,
Manuela Malagoli e con essi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Lucia n. 29, presso lo studio legale Oreste Cardillo & Associati, come da procura a margine del ricorso (comunicazioni al fax n. 081-7640797 ovvero alle seguenti PEC:
Email 1 Email 2
ricorrente
E
CF P.IVA 1 PI Controparte_1
,P.IVA 2 con sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti, giusta procura generale alle liti notar notar Per 1
[...] n Fiumicino in data 23.01.2023 n. rep. 37590, ed elettivamente domiciliato con il procuratore presso l'Ufficio Legale della sede CP_2 di NAPOLI, VIA DE GASPERI N. 55
(comunicazioni alla mail: Email 3 0 alla PEC:
) Email 5 avv. Email_4
Resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2023 il ricorrente - dipendente della S.p.a Duetsche Bank
- esponeva che, a seguito della propria domanda amministrativa del 23.09.2022, finalizzata a vedersi riconoscere il beneficio di cui all'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 ed ottenere ai sensi di tale norma (nell'ipotesi di riconoscimento dello status di invalido civile al 75%) la prevista maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, la Commissione medica istituita presso la Pt 2 l'aveva visitato nei termini di legge ed accertò, in data 16.3.2023 (con verbale definito in data 16.5.2023) che egli era invalido "con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509188): 67%”.
Ritenendosi affetto da un complesso morboso tale da giustificare la concessione dei benefici richiesti lamentava l'ingiustizia del provvedimento di rigetto essendo le sue condizioni di salute tali da avere diritto al riconoscimento dello stato invalidante nella misura superiore al 75%.
L'CP_2 ritualmente citato in giudizio si costitutiva tempestivamente e chiedeva il rigetto della domanda.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la consulenza tecnica affidata al dr. Persona_2 che depositava l'elaborato peritale in data 09.1.2025.
Veniva fissata per la discussione della causa l'udienza del 9.1.2025 in quest'ultima data concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte la causa è stata assegnata ex lege in riserva e poi decisa con deposito in data odierna della sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Parte ricorrente chiede, dunque, anche accertarsi lo status di invalido civile in misura superiore al 75% ai fini delle agevolazioni di cui alla legge 388/2000 art. 80.
In via preliminare, quanto ai soggetti legittimati passivi in questa sede, deve dirsi innanzi tutto sussistente la legittimazione passiva dell' CP_2.
Nel merito la domanda è pienamente fondata.
Il CTU, per quanto riguarda il merito della domanda, ha accertato dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria, che l'interessato è risultato affetto dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. considerazioni medico-legali e conclusioni contenute nella consulenza depositata in data 09.1.2025 ove si legge che Pt_1
[...] "sulla base della documentazione sanitaria acquisita e dalle risultanze dell'esame clinico praticato, risulta affetto da: "SEVERA OBESITA' IN SOGGETTO CON PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO SINISTRO E GONARTROSI DESTRA. GRAVE SINDROME
DELLE APNEE NOTTURNE").
Scrive, in modo del tutto condivisibile, l'ausiliario del giudice dr. Persona_2 che il complesso morboso di cui risulta affetto il ricorrente Parte_1 "è sicuramente nel suo insieme importante, e lo si può riconoscere produttivo, anche in riferimento ai contenuti della tabella indicativa delle percentuali di cui al DM 5/2/92. Come risulta dalla documentazione sanitaria allegata, il paziente è affetto da severa obesità con indice di massa corporea di 44,98 riconducibile ad una terza classe e presenta esiti di protesi totale di ginocchio sinistro e gonartrosi destra. Clinicamente abbiamo rilevato severo deficit della deambulazione che avviene lentamente, a piccoli passi e con grave impaccio per la mole e per l'accreditabile dolore. Si valuta come da codice 7105 e 7221, per maggiorazione in misura del 60%. Si riconosce inoltre una severa sindrome delle apnee notturne secondaria alla predetta obesità ed ad una condizione di avanzata broncopatia. Si valuta con criterio analogico con il codice 6455, per minorazione in misura del 40%.
Per tutto quanto sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'articolo 5 del DL 509, si perviene ad un tasso invalidante del 76% (settantasei per cento) da riconoscersi sin dall'epoca della domanda amministrativa del 23.09.2022”. Pertanto conclude il CTU - "tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 76% (settantasei per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa del 23.09.2022".
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dal Pt 1 poiché egli è invalido civile in misura superiore al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa (23.9.2022) e, quindi, ha diritto a vedersi riconosciute le agevolazioni di cui alla legge 388/2000 art. 80 (maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in via principale.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni alle quali lo stesso è pervenuto e vanno, pertanto, pienamente condivise.
A giudizio dello scrivente le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono essere fatte proprie dal giudice, in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti. Il CTU, peraltro, nell'espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell'oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell'incarico ricevuto, esaminando, esclusivamente, quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza essendo stata accolta la domanda proposta in via principale dalla data della domanda amministrativa;
anche le spese dell'espletata consulenza tecnica cedono a carico dell' CP_2.
P.Q.M.
a) dichiara il ricorrente Parte 1 invalido civile in misura superiore al 75% (76%) e tanto ai fini delle agevolazioni di cui alla legge 388/2000 art. 80 (ove è prevista maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto) dalla data della domanda amministrativa del 23.09.2022;
b) condanna l'CP 2 ad attribuire alla parte ricorrente quale maggiorazione di anzianità contributiva effettivamente maturata due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, per ogni anno di servizio prestato e da prestarsi per un massimo di cinque anni ai sensi del comma 3 art. 80 della legge 388/2000;
c) condanna l'CP_2 al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.150/00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' CP_2.
Così deciso in Napoli il 5.2.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro dr. Federico Bile