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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7599/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7599/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. DALLA COSTA ELIANA, come RT da mandato in atti;
e
, con l'avv. DALLA COSTA ELIANA, come da mandato in Parte_2 atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
16.09.2025:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Padova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2
2) La minore di anni dieci, rimarrà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, in Padova, Via
Tesina, 10, ove manterrà la residenza anagrafica. Le decisioni più importanti nell'interesse di
, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di PE comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le ispirazioni della stessa;
ciascun genitore eserciterà la potestà separata relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI.
3) La casa coniugale, di proprietà del Sig. rimarrà assegnata Parte_3 alla SI con tutto quanto in essa contenuto, di proprietà RT della stessa.
4) Il padre, Sig. al fine di regolare i rapporti economici a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della LI , si impegna a versare alla madre, SI PE
, la somma mensile di € 320,00, da corrispondersi a mezzo RT bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, alle coordinate IBAN della madre stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data dell'udienza Presidenziale, e così via per gli anni a venire. L'assegno unico per la LI
, percepito dalla Sig.ra SI , rimarrà nella PE RT disponibilità della stessa. Le spese straordinarie di natura medica, sportiva, di studio e ricreativa, sostenute nell'interesse della LI , come disciplinate nel Protocollo PE
d'Intesa SIlato in data 17.01.2017 dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, al quale si fa riferimento per l'intera regolamentazione, verranno pagate a metà da ciascun genitore.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà di rapporti con entrambi della LI minore , e, a tal fine, in considerazione dell'età della stessa, convengono la libera PE determinazione della frequentazione del padre con la LI, che potrà vedere e tenere con sé ogni volta lo desideri durante la settimana e nei week end, nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, previo accordo con la SI
. In ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre RT potrà tenere con sé : a) due pomeriggi alla settimana -martedì e giovedì- dall'uscita da PE scuola fino alla mattina successiva (il padre la accompagnerà a scuola, centro estivo, casa, o dove concordato); b) un fine settimana, ogni 15 giorni, dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato fino al lunedì mattina (il padre la accompagnerà a scuola, centro estivo, casa, o dove concordato); c) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale;
d) metà delle vacanze pasquali e natalizie, avendo cura 3
che la minore trascorra alternativamente con i genitori il Natale e la Pasqua, e quando trascorre il Natale con un genitore trascorra il Capodanno con l'altro. In caso di malattia della minore, presso l'uno o l'altro dei genitori, questi, fin d'ora, s'impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse della stessa e a consentire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare la LI. Il pernottamento della minore presso il padre decorrerà da quando questi avrà PE una soluzione abitativa idonea, autonoma e non condivisa. Fino a tale momento, il padre prenderà a scuola nei giorni ed orari stabiliti ed assegnati, e la riporterà a casa dalla PE madre alle ore 21.30 in periodo scolastico e alle ore 22.30 durante le vacanze. Quando il padre prende a casa della madre la mattina, la prende alle 10.30. Resta inteso che entrambi i PE genitori si assicurano incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con la LI, tenendo preminentemente in considerazione le eSIenze e le propensioni della stessa.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi economicamente e di non pretendere nulla l'uno dall'altro come contributo al mantenimento.
7) I coniugi concordano che le frequentazioni di con i nonni paterni, Sigg.ri PE [...]
e avverranno esclusivamente alla presenza Parte_4 Parte_2 Parte_5 della madre o di una persona di fiducia della stessa.
7) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per ciascuno di essi e per la LI . PE
Con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione.
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno RT Parte_2 contratto matrimonio in Repubblica del Cile, circoscrizione Nunoa, in data 04.10.2019,
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), in data
09.11.2023 al n. 932, parte II, serie C, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione in data 21.09.2014 nasceva in Cile la LI Persona_1
[...]
Dal precedente matrimonio della SI.ra erano nati RT altri due figli: nato in [...] il [...], e Parte_3 Persona_2
, nata in [...] l'[...].
[...]
I coniugi, trasferitisi in Italia nel marzo 2021, stabilivano concordemente che la casa coniugale fosse l'immobile sito in Padova alla via Tesina, n. 10, di proprietà del figlio 4
della SI.ra , , a loro concesso in RT Parte_3 comodato d'uso familiare.
Le parti, con ricorso depositato in data 22.07.2025 hanno proposto congiuntamente domanda di divorzio.
I coniugi e si separavano RT Parte_2 consensualmente alle condizioni riportate nel verbale di separazione personale del
12.04.2023 redatto innanzi al Presidente del Tribunale di Padova, Dott. Caterina
Santinello, omologato in data 13.04.2023.
Le parti con note depositate in data 11.09.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del ConSIlio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno
Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 12.04.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996. 5
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della LI minore, trova applicazione il regolamento (CE)
n. 4/2009 del ConSIlio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal
18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo
3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della LI minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra RT
e in Repubblica del Cile,
[...] Parte_2 circoscrizione Nunoa, in data 04.10.2019, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), in data 09.11.2023 al n. 932, parte II, serie C;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
3) Nulla sulle spese.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai SInori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 7599/2025, promosso congiuntamente da:
, con l'avv. DALLA COSTA ELIANA, come RT da mandato in atti;
e
, con l'avv. DALLA COSTA ELIANA, come da mandato in Parte_2 atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero
e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio, per l'udienza cartolare del
16.09.2025:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Padova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 2
2) La minore di anni dieci, rimarrà affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, in Padova, Via
Tesina, 10, ove manterrà la residenza anagrafica. Le decisioni più importanti nell'interesse di
, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di PE comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le ispirazioni della stessa;
ciascun genitore eserciterà la potestà separata relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla LI.
3) La casa coniugale, di proprietà del Sig. rimarrà assegnata Parte_3 alla SI con tutto quanto in essa contenuto, di proprietà RT della stessa.
4) Il padre, Sig. al fine di regolare i rapporti economici a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della LI , si impegna a versare alla madre, SI PE
, la somma mensile di € 320,00, da corrispondersi a mezzo RT bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, alle coordinate IBAN della madre stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo alla data dell'udienza Presidenziale, e così via per gli anni a venire. L'assegno unico per la LI
, percepito dalla Sig.ra SI , rimarrà nella PE RT disponibilità della stessa. Le spese straordinarie di natura medica, sportiva, di studio e ricreativa, sostenute nell'interesse della LI , come disciplinate nel Protocollo PE
d'Intesa SIlato in data 17.01.2017 dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, al quale si fa riferimento per l'intera regolamentazione, verranno pagate a metà da ciascun genitore.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a garantire la libertà di rapporti con entrambi della LI minore , e, a tal fine, in considerazione dell'età della stessa, convengono la libera PE determinazione della frequentazione del padre con la LI, che potrà vedere e tenere con sé ogni volta lo desideri durante la settimana e nei week end, nel rispetto degli impegni di entrambi i genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, previo accordo con la SI
. In ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre RT potrà tenere con sé : a) due pomeriggi alla settimana -martedì e giovedì- dall'uscita da PE scuola fino alla mattina successiva (il padre la accompagnerà a scuola, centro estivo, casa, o dove concordato); b) un fine settimana, ogni 15 giorni, dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato fino al lunedì mattina (il padre la accompagnerà a scuola, centro estivo, casa, o dove concordato); c) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo ed una settimana durante il periodo invernale;
d) metà delle vacanze pasquali e natalizie, avendo cura 3
che la minore trascorra alternativamente con i genitori il Natale e la Pasqua, e quando trascorre il Natale con un genitore trascorra il Capodanno con l'altro. In caso di malattia della minore, presso l'uno o l'altro dei genitori, questi, fin d'ora, s'impegnano a collaborare tra loro nel migliore interesse della stessa e a consentire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare la LI. Il pernottamento della minore presso il padre decorrerà da quando questi avrà PE una soluzione abitativa idonea, autonoma e non condivisa. Fino a tale momento, il padre prenderà a scuola nei giorni ed orari stabiliti ed assegnati, e la riporterà a casa dalla PE madre alle ore 21.30 in periodo scolastico e alle ore 22.30 durante le vacanze. Quando il padre prende a casa della madre la mattina, la prende alle 10.30. Resta inteso che entrambi i PE genitori si assicurano incondizionato accesso telefonico e che concorderanno ogni aspetto concreto dei loro rapporti e frequentazioni con la LI, tenendo preminentemente in considerazione le eSIenze e le propensioni della stessa.
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi economicamente e di non pretendere nulla l'uno dall'altro come contributo al mantenimento.
7) I coniugi concordano che le frequentazioni di con i nonni paterni, Sigg.ri PE [...]
e avverranno esclusivamente alla presenza Parte_4 Parte_2 Parte_5 della madre o di una persona di fiducia della stessa.
7) Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per ciascuno di essi e per la LI . PE
Con ordine all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alla relativa annotazione.
FATTO E DIRITTO
I SIg. e hanno RT Parte_2 contratto matrimonio in Repubblica del Cile, circoscrizione Nunoa, in data 04.10.2019,
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), in data
09.11.2023 al n. 932, parte II, serie C, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione in data 21.09.2014 nasceva in Cile la LI Persona_1
[...]
Dal precedente matrimonio della SI.ra erano nati RT altri due figli: nato in [...] il [...], e Parte_3 Persona_2
, nata in [...] l'[...].
[...]
I coniugi, trasferitisi in Italia nel marzo 2021, stabilivano concordemente che la casa coniugale fosse l'immobile sito in Padova alla via Tesina, n. 10, di proprietà del figlio 4
della SI.ra , , a loro concesso in RT Parte_3 comodato d'uso familiare.
Le parti, con ricorso depositato in data 22.07.2025 hanno proposto congiuntamente domanda di divorzio.
I coniugi e si separavano RT Parte_2 consensualmente alle condizioni riportate nel verbale di separazione personale del
12.04.2023 redatto innanzi al Presidente del Tribunale di Padova, Dott. Caterina
Santinello, omologato in data 13.04.2023.
Le parti con note depositate in data 11.09.2025 hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE) n.
1111/2019 del ConSIlio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno
Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010 pertanto la domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale del 12.04.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda, ovvero nel caso in esame il giudice italiano;
si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja 19 ottobre 1996. 5
Quanto all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore della LI minore, trova applicazione il regolamento (CE)
n. 4/2009 del ConSIlio, del 18 dicembre 2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", in vigore dal 30 gennaio 2009 ed applicabile dal
18 giugno 2011. Il regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quale criterio generale di competenza giurisdizionale, ai sensi dell'articolo
3 lettera b, la residenza del creditore della prestazione alimentare.
Si ritiene applicabile in merito la legge italiana ai sensi dell'art. 3 Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 (richiamato dall'art. 15 Regolamento 4/2009).
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della LI minore: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra RT
e in Repubblica del Cile,
[...] Parte_2 circoscrizione Nunoa, in data 04.10.2019, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova (PD), in data 09.11.2023 al n. 932, parte II, serie C;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
3) Nulla sulle spese.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato