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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1355/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 aprile 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1355/2021 R.G.
T R A
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Pietraperzia, Via Bellini n. 3 ed elettivamente domiciliato in Pietraperzia, via Barone Tortorici n.
7, presso lo studio dall'Avv. Romano Francesco Nicoletti
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 24.09.2021 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo stagionale, per un complessivo di giornate lavorative pari a 102, alle dipendenze della ditta "M.G. TRADE SRL" con sede in Canicattì Via Sorelle Sciabbarrasi n. 6 nell'anno 2010 d di aver lavoratao altresì, sempre per 102 giornate lavorative, alle dipendenze della ditta DI
IU con sede in Barrafranca Via Vittorio Emanuele n. 45, nell'ano 2011 e di aver lavorato infine nell'anno 2012, per 101 giornate lavorative, alle dipendenze della ditta “ SE FRUTI DI
SE SERAFINA” con sede in San Cono C.da Albanese.
di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni in questione. Lamentava che l' dapprima accoglieva la richiesta, di poi CP_1
chiedeva in restituzione le somme erogate.
Avversava: • Avviso di addebito n. 594.2021.00000187 12 000, prestazione 2800
DSAGRN.2011518014063 per l'importo complessivo di € 2.209,49 (comprensivo di interessi legali,
oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2010 al 12/2010;
• • Avviso di addebito n. 594.2021 00000188 13 000. prestazione 2800 DSAGR N. 2012554408796,
per l'importo complessivo di € 2.446,15 (comprensivo di interessi legali. oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2011 al 12/2011.
• • Avviso di pagamento anno 20102 di € 2.266,36 dal 01.01.2012 al 31.12.2012
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola nonché delle indennità di malattia ed assegni per il nucleo familiare.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Ammessa la prova orale chiesta in ricorso, autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
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Va disattesa la preliminare eccezione di decadenza sollevata dall' , ritenendo questo giudice di CP_1
uniformarsi a quanto statuito da un recente arresto del del Tribunale del Lavoro di Caltanissetta
(sentenza n.6/2022 versata in atti dal ricorrente), che decidendo sul ricorso proposto avente ad oggetto proprio il disconoscimento delle giornate di lavoro svolte in agricoltura, ha respinto l'eccezione di CP_ decadenza proposta dall' con la seguente motivazione che si richiama ex art 118 disp att. cpc “
CP_ In effetti quanto riferito dall' sulla durata della pubblicazione e l'impossibilità di conoscere i
provvedimenti di cancellazione successivamente al ristretto periodo di pubblicazione, ad avviso di
questo giudice comprimono in modo illegittimo situazioni giuridiche soggettive di rilievo
costituzionale soprattutto se si considera che la cancellazione può interessare anni diversi da quello
antecedente la pubblicazione, né vi è certezza sul momento in cui avverrà la pubblicazione. Né è
possibile avere informazioni successivamente alla pubblicazione circa i provvedimenti adottati
dall'ente in merito all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Pertanto la pubblicazione dei provvedimenti di cancellazione per le modalità con cui è avvenuta ai
CP_ sensi della circolare n. 82 del 2012 è illegittima e come tale è inidonea a dare certezza e validità
alla pubblicazione, sicchè, in mancanza di ulteriori elementi, il primo momento da cui può essere
desunta la conoscenza del provvedimento di cancellazione è costituito dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto dell'indennità di disoccupazione e degli assegni per il nucleo familiare,
avvenuto con le raccomandate del marzo e dell'aprile 2019, cui h fatto seguito la proposizione dei
ricorsi amministrativi. Per tali ragioni non è maturata la decadenza ai sensi dell'art. 22 DL n. 7/70.
Sussistono, dunque, anche nel caso in esame, in cui il primo atto con cui il ricorrente è venuto a conoscenza della cancellazione, sono gli avvisi opposti (notificati nel 2021), tutti i presupposti per il
CP_ rigetto dell'eccezione di decadenza proposta dall'
Nel merito la domanda è fondata.
A fronte della prodotta documentazione (buste paga, Unilav, modelli DMAG e cud 2015 relativi all'anno in questione), e dell'esperita prova orale che ha confermato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa come bracciante agricolo per le ditte indicate, risulta invero immotivato il comportamento dell' che ha in buona sostanza escluso la fondatezza della pretesa della parte CP_1
ricorrente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola.
In particolare i testi e che hanno avuto una conoscenza diretta dei Testimone_1 Testimone_2
fatti, e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare (giacchè hanno dichiarato di non avere cause pendenti con l' ), hanno dichiarato di essere colleghi di lavoro del ricorrente ed hanno CP_1
confermato tutte le circostanze (dettagliatamente descritte) di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Segnatamente, ha confermato, le circostanze n. 1 e 2 relative, rispettivamente ai periodi di lavoro ed alle specifiche attività agricole svolte dal ricorrente ed i luoghi di lavoro in cui è stato impegnato, gli orari di lavoro con sottoposizione alle direttive, indicazioni e potere di controllo del datore di lavoro o del preposto in loco, la circostanza n. 4 relativa alla percezione di una retribuzione settimanale risultante dalle buste paga consegnate ai dipendenti.
Sulla eccezione facente leva sulla mancanza della prova della onerosità, si osserva che i testi hanno confermato di aver ricevuto dei pagamenti in contanti dal datore di lavoro. Il fatto che i lavoratori,
ed in particolare il ricorrente, siano stati remunerati in contanti, non esclude poi l'onerosità della prestazione, giacchè la disciplina invocata dall' (art. 1, commi 910 e segg., L. 205/17), pone dei CP_1
precisi obblighi a carico dei datori di lavoro la cui violazione risulta sanzionata, ma non può
riverberare i suoi effetti ai danni dei lavoratori.
Va infatti, ribadito che se in tema di prestazioni previdenziali ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, l'onere della prova dei requisiti essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio incombe su colui che agisce in giudizio per ottenere la prestazione, è
pur vero che in mancanza di elementi dai quali desumere l'insussistenza del rapporto di lavoro presupposto della richiesta iscrizione e delle conseguenti prestazioni, deve concludersi nel senso del positivo accertamento di quanto dalla parte istante prospettato.
Né a confutazione della prospettazione avversaria può ritenersi rilevante la generica contestazione dell' resistente, tenuto conto che l'unico documento prodotto è il verbale ispettivo. Si osserva CP_2
CP_ infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275). Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
Ebbene nel caso in oggetto la tesi attorea dello svolgimento da parte del ricorrente di attività lavorativa alle dipendenze delle ditte sopra citate, nei periodi indicati in ricorso e secondo le modalità temporali ivi specificate, risulta comprovata sul piano documentale dalle buste paga versate in atti nonchè dagli
UNILAV, CUD ed estratti contributivi e confermato dai testi escussi in giudizio.
Per contro l' si è limitato a produrre il verbale ispettivo, neppure corredato, peraltro, dalle CP_1
dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti e segnatamente delle dichiarazioni “acquisite a campione” di coloro che vengono indicati dai verbalizzanti come “ alcuni soggetti denunciati quali braccianti agricoli dalla società in accertamento” le cui dichiarazioni sono state ritenute non attendibili e tra i quali non figura l'odierno ricorrente.
Tenuto conto dunque da un lato, del limitato valore probatorio del suddetto verbale ed in assenza di altri validi elementi a dimostrazione della asserita fittizietà dello specifico rapporto lavorativo in questione, e dall'altro degli esiti della esperita prova orale, che confermano univocamente le risultanze documentali, non può che ritenersi comprovata la prospettazione attorea circa lo svolgimento di attività di bracciante agricolo secondo le modalità temporali indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero il fatto che il volume d'affari dichiarato dalle aziende sia stato ritenuto incompatibile con la riscontrata situazione aziendale ed esorbitante rispetto alle reali strutture gestionali, amministrative ed economiche della stessa società, o che le modalità di gestione finanziaria (per la grave sproporzione tra i costi ed i ricavi a favore dei primi) siano risultate contrarie al principio di economicità, non esclude che la stessa ditta abbia comunque intrattenuto dei rapporti di lavoro (sia pure in misura notevolmente inferiore a quella denunciata) con alcuni soggetti, non potendo il solo verbale ispettivo,
per le ragioni anzidette assurgere a prova della inesistenza del rapporto lavorativo svolto dal Pt_1
Al ricorrente è pertanto dovuta la indennità di disoccupazione agricola ( e le prestazioni connesse)
per gli anni in questione dovendosi ritenere la illegittimità degli avvisi di addebito opposti con cui si richiedono in restituzione gli importi erogati al ricorrente tale titolo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura specificata in dispositivo, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente ha lavorato, quale bracciante agricolo a tempo determinato,
alle dipendenze della ditta del signor nell'anno 2010, della ditta AR SE CP_3
nell'anno 20111 e della ditta SE FR nell'anno 2012,
con conseguente diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli tenuti e formati dall' di Enna negli CP_1
anni in questione ed alla indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse.
Annulla per l'effetto gli avvisi di addebito opposti.
Condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in € CP_1
1086,00 oltre a spese generali IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
Enna, 08.04.2025.
Il Giudice del lavoro