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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile
Procedura n. 3754/2024 R.G. contenzioso
Il Tribunale Concorsuale in composizione collegiale, riunito della persona dei dottori:
E. Rizzi presidente delegato
F.P. Claris Appiani giudice
A. Forcina giudice letti gli atti;
a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza in data
27.02.2025; ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3754/2024 R.G. promossa da:
- (c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, 2, presso lo Studio dell'Avv. Guido Baroni (c.f. ); CodiceFiscale_2
OPPONENTE
CONTRO
- Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
e del , n. 25/2024;
[...] Controparte_2
OPPOSTO TRIBUNALE DI PAVIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 206 e ss CCII depositato il 16.10.2024
[...]
ha spiegato opposizione avverso il decreto di esecutività reso Parte_1
all'esito dell'udienza di verifica del 17.09.2024, con il quale il G.D. della procedura dr Francesco Rocca ha ammesso il credito insinuato di 27.571,29 euro tuttavia declassandolo al chirografo, non ritenendo sufficientemente provata la qualifica di coltivatore diretto del ricorrente e, di conseguenza, escludendolo dal richiesto privilegio ex art. 2751-bis n. 4 cc.
All'udienza del 12.12.2024, alla luce di nuove produzioni documentali allegate al ricorso, le parti hanno chiesto un breve rinvio per valutare la possibilità di definire il contenzioso in via transattiva.
All'udienza in data 27.02.2025, dato atto del raggiungimento di un accordo autorizzato dal giudice delegato le parti hanno concluso a verbale come di seguito: ammissione al privilegio ex art. 2751-bis n. 4 dell'importo di 27.571,29 euro, a spese integralmente compensate con accollo degli oneri di registrazione dell'emanando provvedimento.
Vanno condivise le conclusioni riportate in quanto fondate circa il quantum ammesso e il privilegio riconosciuto, sulla base della documentazione allegata al ricorso e conformi al diritto circa la natura del credito.
Spese compensate viste le conclusioni e considerato l'accordo raggiunto sulla base della ulteriore documentazione allegata al ricorso
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 206 e ss
CCII, in parziale riforma del decreto del GD in data 17.09.2024
pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
AMMETTE al privilegio ex art. 2751-bis n. 4 il credito di 27.571,29 euro, come da domanda di insinuazione di . Parte_1
Spese compensate.
Si comunichi.
Pavia, lunedì 3 marzo 2025 Il Presidente
E. Rizzi
pag. 3
Procedura n. 3754/2024 R.G. contenzioso
Il Tribunale Concorsuale in composizione collegiale, riunito della persona dei dottori:
E. Rizzi presidente delegato
F.P. Claris Appiani giudice
A. Forcina giudice letti gli atti;
a scioglimento della riserva assunta all'esito della udienza in data
27.02.2025; ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3754/2024 R.G. promossa da:
- (c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Corbetta (MI), Via Dante Alighieri, 2, presso lo Studio dell'Avv. Guido Baroni (c.f. ); CodiceFiscale_2
OPPONENTE
CONTRO
- Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
e del , n. 25/2024;
[...] Controparte_2
OPPOSTO TRIBUNALE DI PAVIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 206 e ss CCII depositato il 16.10.2024
[...]
ha spiegato opposizione avverso il decreto di esecutività reso Parte_1
all'esito dell'udienza di verifica del 17.09.2024, con il quale il G.D. della procedura dr Francesco Rocca ha ammesso il credito insinuato di 27.571,29 euro tuttavia declassandolo al chirografo, non ritenendo sufficientemente provata la qualifica di coltivatore diretto del ricorrente e, di conseguenza, escludendolo dal richiesto privilegio ex art. 2751-bis n. 4 cc.
All'udienza del 12.12.2024, alla luce di nuove produzioni documentali allegate al ricorso, le parti hanno chiesto un breve rinvio per valutare la possibilità di definire il contenzioso in via transattiva.
All'udienza in data 27.02.2025, dato atto del raggiungimento di un accordo autorizzato dal giudice delegato le parti hanno concluso a verbale come di seguito: ammissione al privilegio ex art. 2751-bis n. 4 dell'importo di 27.571,29 euro, a spese integralmente compensate con accollo degli oneri di registrazione dell'emanando provvedimento.
Vanno condivise le conclusioni riportate in quanto fondate circa il quantum ammesso e il privilegio riconosciuto, sulla base della documentazione allegata al ricorso e conformi al diritto circa la natura del credito.
Spese compensate viste le conclusioni e considerato l'accordo raggiunto sulla base della ulteriore documentazione allegata al ricorso
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 206 e ss
CCII, in parziale riforma del decreto del GD in data 17.09.2024
pag. 2
TRIBUNALE DI PAVIA
AMMETTE al privilegio ex art. 2751-bis n. 4 il credito di 27.571,29 euro, come da domanda di insinuazione di . Parte_1
Spese compensate.
Si comunichi.
Pavia, lunedì 3 marzo 2025 Il Presidente
E. Rizzi
pag. 3