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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa
Presidente dott.ssa Antonella Allegra
Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1029/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, Dott.ssa , con sede legale in Milano (MI), in via Vittorio Betteloni n. 2, e Parte_2
per essa, (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_3 P.IVA_2
Pesenti (pec e Margherita Domenegotti (pec Email_1
entrambi del Foro di Milano ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. (pec sito in Via A. Parte_4 Email_3
Fortis n. 7 in Forlì (FC)
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._1
Via Sant'Agà n. 1277 e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
11.12.1965 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene della Rocca del Foro di Catanzaro (pec con studio in Email_4
Viale Cortina d'Ampezzo n. 217 in Roma (RM) pagina 1 di 11 APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 280/2022, Rep. 594/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1838/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.3.2022 notificata in data 6.5.2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 22.10.2024 - depositata in data 24.10.2024
CONCLUSIONI
Per per essa Parte_1 Parte_3
come da note scritte depositate il 14 ottobre 2024
“In via preliminare:
- sospendere, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di citazione, l'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata.
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e in riforma integrale della sentenza impugnata che è titolare dei crediti relativi ai contratti di mutuo Parte_1
dedotti nel presente giudizio, che le sono stati ceduti da Parte_5
come meglio specificato in narrativa, con conseguente riconoscimento della piena validità ed efficacia degli atti esecutivi compiuti nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 118/2021, pendente avanti al Tribunale di Forlì, e diritto di di procedere, in ogni caso e in ogni sede, per Controparte_3
l'importo di credito azionato di Euro 562.196,80, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- accertato il credito di condannare comunque i sig.ri E Parte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore della odierna appellante, dell'importo di Euro Controparte_2
562.196,80, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante ex D.M.
55/14, con diritto altresì alla restituzione, in favore di delle somme che dovessero Parte_1
essere eventualmente pagate dalla stessa agli appellati a titolo di spese legali liquidate in forza della sentenza di primo grado”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
come da note scritte depositate il 21 ottobre 2024
“Nel merito, confermare la sentenza di primo grado ut supra;
pagina 2 di 11 - in subordine rideterminare il credito, secondo quanto sarà ritenuto di giustizia, previa CTU contabile sul rapporto di mutuo fondiario presuntivamente dedotto in causa, come già richiesto in primo grado e riportato nel suesteso atto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e Cpa”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 9.6.2021 e hanno spiegato Controparte_1 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da e, per Parte_1
essa, a mezzo del quale l'opposta aveva intimato loro il pagamento della somma Parte_3
complessiva di euro 562.196,80, oltre IVA, CPA e spese successive, in forza di mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 24.9.2010 a rogito Notaio Dott. Rep. 29.362, Racc. Persona_1
12.897 con la dai sig.ri , , Parte_5 Parte_6 Controparte_1 CP_2
e dai medesimi garantito, nonché da quest'ultima in qualità di terza
[...] Controparte_4
datrice di ipoteca.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per carenza di prova della titolarità del credito;
ha contestato il quantum debeatur per applicazione di interessi usurari e anatocismo;
ha eccepito la mancata notifica del titolo esecutivo e l'eccessività della garanzia prestata invocando per l'effetto la revoca dell'ipoteca; da ultimo, ha eccepito la violazione degli obblighi di correttezza per illegittimità dell'avvenuta segnalazione degli opponenti alla Centrale Rischi ad opera della cessionaria. Ha concluso, pertanto, invocando in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e domandando, in via principale, la declaratoria di inefficacia del titolo e, in via subordinata, la rideterminazione del credito, con richiesta di espletamento della CTU contabile.
1.2 – Il subprocedimento cautelare così radicato, svoltosi nel contraddittorio delle parti, si è concluso in data 2 agosto 2021 con ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, quanto al fumus, il Giudice funzionalmente competente anche per la fase cautelare dell'opposizione ha ritenuto che parte opposta non abbia fornito la prova dell'inclusione del credito nella cessione;
quanto al periculum ha rilevato che l'eventuale esecuzione fondata sull'ingente somma precettata potesse pregiudicare parte opponente.
1.3 – Nel giudizio di opposizione si è costituita in data 5/10/2021 e, per essa, Parte_1
la quale, contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, ha concluso per la Parte_3
pagina 3 di 11 revoca dell'ordinanza di sospensione emessa in data 2.8.2021 e per il rigetto di tutte le domande ex adverso spiegate. Segnatamente ha rappresentato di essere divenuta titolare del credito in forza di contratto di cessione stipulato in data 6 dicembre 2017 con la di Parte_5 cui all'avviso di cessione pubblicato nella GU del 16.12.2017 Parte Seconda n. 148. A riprova ha prodotto l'estratto della proposta irrevocabile redatta in lingua inglese;
la comunicazione a mezzo raccomandata di avvenuta cessione trasmessa agli opponenti e l'attestazione di cessione sottoscritta dalla stessa cessionaria. Ha poi rappresentato di aver notificato agli opponenti l'atto di precetto prodromico alla radicata procedura esecutiva immobiliare recante RGE 118/2021 ed ha insistito nella fondatezza della pretesa di cui all'atto di precetto per essere il credito certo, liquido ed esigibile.
Quanto alla mancata notifica del titolo esecutivo ha invocato l'applicazione dell'art. 41 TUB e, quanto al dedotto anatocismo, all'usurarietà del tasso applicato ed all'eccessività della garanzia prestata, ha rappresentato la genericità delle doglianze avversarie ed ha concluso per l'infondatezza delle medesime. Da ultimo ha invocato l'insussistenza della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e si è opposta alla CTU contabile, richiesta a suo dire meramente esplorativa.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 280/2022 Rep. 594/2022 emessa e pubblicata in data 25.3.2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si è così determinato: “dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e e per l'effetto Controparte_2 Controparte_1 dichiara la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto. Condanna parte opposta a rimborsare e le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € Controparte_2 Controparte_1
545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
A sostegno della decisione il Giudice ha ritenuto non provata l'inclusione del credito per il quale veva intimato l'atto di precetto atteso che la proposta contrattuale è stata solo Parte_1
in parte versata in atti e, in forza clausola 10.2, alcuni crediti ivi indicati sarebbero rimasti in capo alla cedente, ma non essendo stato prodotto lo “Schedule 1” ove sono indicati i crediti in sofferenza, non è dato conoscere quali crediti sono stati ceduti e quali sono rimasti di titolarità della cedente. Parimenti
l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto che non potessero fondare la prova dell'inclusione l'attestazione della stessa cessionaria, trattandosi di dichiarazione rilasciata a proprio favore ed alla dichiarazione di cessione della Credit Agricole Italia S.p.A., precedentemente denominata Credit Agricole Cariparma
S.p.A., incorporante la trattandosi di scrittura proveniente da Parte_5
terzo estraneo al giudizio. Ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 3 giugno 2022 affidando l'impugnazione ad un unico motivo di gravame in seno al pagina 4 di 11 quale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla stessa ed ha eccepito l'erroneità dell'interpretazione delle risultanze probatorie ad opera del Giudice di primo grado. Di contro ha rappresentato di aver dato correttamente prova della propria titolarità del credito a seguito di cessione in blocco ex art. 58 TUB, prova rinvenibile – in tesi di parte appellante - dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
dall'elenco dei singoli crediti ceduti reperibile dal sito internet indicato nel predetto avviso, oltre che dall'attestazione con cui la cessionaria ha confermato l'avvenuta cessione;
dalla raccomandata trasmessa agli appellanti con cui è stata data notizia della cessione;
dalla dichiarazione della cedente e dal contratto di cessione asseritamente prodotto. Ha, dunque, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed invocato la riforma integrale della stessa.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
Hanno insistito nel sottolineare il mancato assolvimento dell'onere della prova in punto di titolarità del credito, evidenziando, da un lato, che il codice CDG 3169531 sia il codice debitore, mentre il codice che indica il debito sia l'NDG 1220053, di cui non si rinverrebbe traccia nella lista dei crediti ceduti;
dall'altro, la non fruibilità del sito indicato in Gazzetta Ufficiale. Hanno inoltre, eccepito la carenza di valenza probatoria della proposta irrevocabile prodotta, in quanto i documenti devono essere prodotti in lingua italiana o tradotti e legalizzati. Quanto all'attestazione della stessa cessionaria ha dedotto che le dichiarazioni confessorie hanno validità quando sono sfavorevoli alla parte che le produce. Hanno, infine, richiamato tutte le eccezioni svolte in primo grado sull'illegittima pretesa creditoria ed invocato, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensiva e, nel merito, in via principale, la conferma integrale della sentenza impugnata e, in via subordinata, la rideterminazione del credito previo espletamento di CTU contabile.
2.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.10.2022 il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuto difetto d'interesse in ordine all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata .
Disposta la trattazione cartolare della causa, le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza in data 22 ottobre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – L'appello è infondato e va respinto, essendo pienamente condivisibile la decisione impugnata.
La giurisprudenza di legittimità, al cui consolidato orientamento questa Corte ritiene di prestare adesione, ha statuito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore
pagina 5 di 11 originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multis Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Cassazione civile sez. I, 20/07/2023, n. 21821; Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Come emerge dalla lettura degli atti di causa, parte appellata ha contestato la titolarità del credito in capo a e l'inclusione della propria posizione debitoria nell'operazione di Parte_1
cessione in blocco, formulando una eccezione specifica.
Dal suo canto, odierna appellante, ha allegato di essere cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da e, ai fini del superamento Parte_5 dell'eccezione di carenza di titolarità del credito, ha rappresentato di aver versato in atti l'estratto della
Gazzetta Ufficiale. Ha poi allegato la reperibilità, sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx ivi indicato, dell'elenco dei crediti ceduti e dedotto la possibilità di ricavare l'identità del codice debitore 3169531 ivi indicato, asseritamente assegnato alla posizione debitoria degli appellati, e di verificarne la corrispondenza con l'ulteriore documentazione prodotta (raccomandata A/R del 09 gennaio 2018 trasmessa dalla Parte_1
agli appellati;
dichiarazione della CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., incorporante
[...] [...]
attestazione di cessione autenticata da Notaio e sottoscritta Parte_5
dall'amministratore unico e legale rappresentante della cessionaria).
Di contro parte appellata ha evidenziato che il codice 3169531 attesterebbe il nominativo dei debitori e corrisponde al CDG;
di contro, il codice identificativo del credito azionato nel precetto di cui al contratto di mutuo ipotecario fondiario sarebbe l'NDG 1220053, come risulterebbe dalla stessa documentazione di controparte. Tuttavia, tale numerazione non sarebbe rinvenibile nell'elenco dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione.
Sul punto ritiene questa Corte ritiene che il collegamento ipertestuale di cui alla Gazzetta Ufficiale richiamato da parte appellante non permette di risalire ad alcun documento contrattuale comprovante, nello specifico, che la cessione abbia avuto oggetto lo specifico credito precettato.
Ed invero, nel corpo della Gazzetta Ufficiale testualmente si legge con sede Parte_1
legale in Milano, Via Alessandro Pestalozza 12/14, 20131, capitale sociale di Euro 10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. e nell'elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia con n. 35391.2 (il “Cessionario”) comunica che, con contratto di cessione concluso in data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
pagina 6 di 11 sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Parte_5
(il “Cedente”), con sede legale in Piazza Leonardo Sciascia n. 141 – 47522 Cesena
[...]
(FC), capitale sociale Euro 434.578.832,80 iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-
Cesena e Rimini n. , iscritta al numero 5726 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca P.IVA_3
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dalle ore 23.59 del
31 marzo 2017 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 6 dicembre 2017, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del
31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione… Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta…”.
Accedendo al sito internet ivi indicato, correttamente fruibile, si apre la schermata di una serie di cessioni ed analizzando l'avviso di cessione che ci occupa, si apre un file contenente in calce un elenco analitico dei dati indicativi dei crediti individuati mediante “NDG” assegnato a ciascuna posizione.
Tra questi non figura il n. 1220053, corrispondente all'NDG della posizione in oggetto, secondo la prospettazione resa dalla stessa parte appellante e di cui parte debitrice è a conoscenza (cfr. attestazione di cessione autenticata da Notaio e sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante della cessionaria dichiarazione di cessione rilasciata dalla CREDIT AGRICOLE Parte_1
ITALIA S.P.A. versata in atti dalla stessa appellante). Di contro nell'elenco predetto si rinviene il codice debitore CDG 3169531. Va da sé, dunque, che il rinvio al sito internet non consente in alcun modo di ritenere ceduto il credito di cui all'atto di precetto stante l'omessa individuazione dell'NDG oggetto di causa nell'avviso di cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale e tanto sarebbe già sufficiente a decretare il rigetto dell'appello.
Nulla, del resto, ha obiettato l'appellante alla contestazione di parte appellata circa il fatto negativo del mancato inserimento nell'elenco di tale NDG, essendosi limitata ad essere apoditticamente che “in ogni caso, il n. di NDG 1220053 e il codice identificativo debitore C03169531 risultano da tutti i documenti prodotti e di conseguenza è evidente che siano riconducibili alla medesima posizione”.
Tale conclusione non è in alcun modo condivisibile, atteso che sarebbe stato onere di parte appellante indicare in primis la motivazione per cui l'elenco rinvenibile dal sito internet, benché testualmente pagina 7 di 11 indichi che i crediti siano individuati per NDG, siano stati individuati per CDG e, successivamente, i criteri in base al quale il codice numerico CDG 3169531 può e deve essere associato a tutti o ad alcuni dei rapporti contrattuali facenti capo agli appellati. Ed invero, il codice n. 3169531 - il solo appunto di cui vi è traccia nell'avviso di cessione -, in quanto codice riferito al nominativo dei debitori, non consente di per sé di ritenere provato che abbia formato oggetto della cessione anche la linea di mutuo ipotecaria fondiaria di cui all'atto di precetto – codice originario rapporto MU/2/605/1200058 –, atteso che dalla documentazione in atti è provato che i debitori avessero acceso con la cedente anche un rapporto di conto corrente – codice originario rapporto CC/2/330/1200047 –.
Ne discende che, quand'anche i crediti siano stati alternativamente indicati nell'avviso della Gazzetta
Ufficiale con il CDG in luogo dell'NDG, deve concludersi nel senso che l'avviso di cessione dei crediti in blocco non è un referente idoneo a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti inclusi o esclusi da detta cessione, nel caso in cui sia ivi indicato il mero codice riferito ai debitori, non ricollegabile in alcun modo a tutti o ad alcuni dei rapporti contrattuali stipulati dagli appellati.
3.1 - Detta lacuna non può ritenersi esser stata colmata neppure con le ulteriori produzioni documentali versate in atti da parte opposta con la comparsa di costituzione e con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ed invero parte appellante ha depositato l'estratto di un documento – rectius le prime tre pagine di 68 e l'ultima, per il resto pieno di omissis –, peraltro redatto in lingua inglese, verosimilmente rappresentante una proposta irrevocabile inviata da alla cedente, che in alcun Parte_1
modo può tenere luogo di un contratto di cessione di crediti bancari.
Stante la specifica eccezione sollevata dagli appellati in ordine alla carenza di prova della titolarità del credito, sarebbe stato onere di parte appellante fornire la documentazione in formato integrale onde verificare se anche il credito in esame rientrasse, specificamente, in quelli oggetto di cessione.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la produzione solo parziale del documento non consente di circoscriverne con certezza l'oggetto perché dalle clausole apposte (10.2) si evincerebbe che alcuni crediti siano rimasti di titolarità della cedente;
tuttavia, parte appellante ha omesso di produrre tale parte della proposta, ivi inclusa la “Schedule 1” riportante l'elenco analitico dei crediti.
A ciò si aggiunga che nel corpo dell'atto non vi è alcun riferimento al nominativo dei debitori, né alcuna indicazione dell'importo del credito e dei rapporti contrattuali stipulati dagli appellati e la proposta è apparentemente sottoscritta da in qualità di “ ” della Parte_7 CP_5 [...]
ma non è possibile ricavare i poteri alla stessa conferiti dalla società per la sottoscrizione Parte_1
della proposta contrattuale, verosimilmente con procura speciale trattandosi di un avvocato, tuttavia non versata in atti. Ed ancora, non parrebbe esserci il consenso prestato dalla cedente, atteso che pagina 8 di 11 l'ultima pagina non reca la sottoscrizione della e parte Parte_5
appellante non ha offerto in tal senso la prova. Da ultimo, l'unica pagina recante il “codice debitore” – seguendo l'ordine la n. 5 - , al contrario delle precedenti e della successiva non è numerata, per cui non parrebbe nemmeno costituire parte integrante della proposta ed in seno alla stessa è oscurato l'NDG apposto. Pertanto, ancora una volta non è verificabile il collegamento al contratto di mutuo ipotecario fondiario.
3.2 – Né colgono nel segno le contestazioni sull'asserita valenza probatoria della dichiarazione della
Credit Agricole Italia S.p.A. datata 30.9.2021 con oggetto “Attestazione cessione sofferenza Pt_6
, , – C03169531 –
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6
NDG 1220053”. Deve infatti rilevarsi, in primo luogo, che l'istituto rilasciante la dichiarazione non è la cedente, atteso che il credito originariamente era vantato dalla Parte_5
in qualità di originaria parte mutuataria. Dal documento si evince che quest'ultima abbia
[...]
dapprima cambiato denominazione in CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. e successivamente si sia fusa per incorporazione in CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. in data 23 giugno 2018, tuttavia di tali vicende societarie e successorie parte appellante ha omesso di fornire la prova documentale – non risulta prodotto né il verbale di assemblea di cambio denominazione iscritto presso la C.C.I.A.A., né l'atto di fusione societaria). Ed ancora, dei soggetti firmatari e Parte_8 [...]
non sono nemmeno noti i poteri e, come tale, la dichiarazione resa non può ritenersi idonea CP_7
a corroborare la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito.
3.3 – Quanto alla comunicazione stragiudiziale con la quale ha notiziato in Parte_1
data 3.1.2018 parte debitrice dell'avvenuta cessione, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (...) anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B” (cfr.
Cassazione civile sez. I - 03/02/2025, n. 2511; Cassazione civile n. 17944/2023).
Tanto basta a confermare sul punto la sentenza gravata.
Oltretutto parte appellante si limita a rappresentare che nell'oggetto di tale missiva è espressamente indicato il codice debitore CDG 3169531 e che la medesima è sottoscritta per conferma dalla cedente pagina 9 di 11 Tuttavia, lo si ribadisce, tale codice non è in alcun modo Parte_5
ricollegabile ad alcuno o tutti dei rapporti stipulati dagli appellati, numerazione dei rapporti che nemmeno figura nel corpo della missiva.
L'inidoneità del documento è resa ancora più evidente dal fatto che parte appellata ha prodotto tutte le comunicazioni stragiudiziali ricevute ed in alcune trasmesse in pari data è indicato il diverso CDG
3043244 e, dunque, non vi è certezza dei rapporti contrattuali collegati ai singoli codici. Con ogni evidenza era onere di parte appellante offrire prova dell'esatta individuazione dei crediti oggetto della cessione.
3.4 – Infine, l'attestazione compiuta unilateralmente dalla stessa cessionaria, munita di autentica notarile, non può certo sostituire la prova di esistenza del contratto di cessione di cui si tratta, trattandosi di una dichiarazione a favore di sé.
3.5- Da ultimo non può omettere questa Corte di osservare che l'asserita cessionaria, in quanto tale necessariamente a conoscenza di quanto preteso, ben avrebbe potuto e dovuto descrivere con chiarezza anche cronologica sia le modalità e le attività negoziali succedutesi, che l'hanno resa titolare del credito, come pure avrebbe ciò avrebbe potuto opportunamente fornire adeguati elementi documentali a supporto della logicità e fondatezza di tali allegazioni e ciò non solo in attuazione dell'obbligo di collaborazione del debitore, ma anche nei confronti del giudicante.
E' di tutta evidenza che il riferimento a codici numerici diversi, a sigle criptate di cui non sempre è stato spiegato il significato, a stralci di scritture in lingua straniera (ancorchè riguardanti soggetti italiani), ha reso particolarmente gravosa l'attività interpretativa del Tribunale e della Corte: pertanto, ferma l'infondatezza dell'appello e l'assenza di adeguata prova del credito in capo all'appellante, neppure sussistono elementi per discostarsi dal principio della soccombenza in punto di spese.
4. – Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
280/2022, Rep. 594/2022, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Forlì in data
25.3.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 1838/2021;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
14.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa
Presidente dott.ssa Antonella Allegra
Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1029/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, Dott.ssa , con sede legale in Milano (MI), in via Vittorio Betteloni n. 2, e Parte_2
per essa, (C.F. e P.IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Parte_3 P.IVA_2
Pesenti (pec e Margherita Domenegotti (pec Email_1
entrambi del Foro di Milano ed elettivamente Email_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. (pec sito in Via A. Parte_4 Email_3
Fortis n. 7 in Forlì (FC)
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._1
Via Sant'Agà n. 1277 e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
11.12.1965 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Irene della Rocca del Foro di Catanzaro (pec con studio in Email_4
Viale Cortina d'Ampezzo n. 217 in Roma (RM) pagina 1 di 11 APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 280/2022, Rep. 594/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 1838/2021, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 25.3.2022 notificata in data 6.5.2022
Assegnata a decisione con ordinanza emessa in data 22.10.2024 - depositata in data 24.10.2024
CONCLUSIONI
Per per essa Parte_1 Parte_3
come da note scritte depositate il 14 ottobre 2024
“In via preliminare:
- sospendere, per tutte le ragioni esposte nel presente atto di citazione, l'efficacia esecutiva della sentenza qui impugnata.
In via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e in riforma integrale della sentenza impugnata che è titolare dei crediti relativi ai contratti di mutuo Parte_1
dedotti nel presente giudizio, che le sono stati ceduti da Parte_5
come meglio specificato in narrativa, con conseguente riconoscimento della piena validità ed efficacia degli atti esecutivi compiuti nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 118/2021, pendente avanti al Tribunale di Forlì, e diritto di di procedere, in ogni caso e in ogni sede, per Controparte_3
l'importo di credito azionato di Euro 562.196,80, oltre interessi convenzionali di mora dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
- accertato il credito di condannare comunque i sig.ri E Parte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore della odierna appellante, dell'importo di Euro Controparte_2
562.196,80, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame.
Il tutto, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante ex D.M.
55/14, con diritto altresì alla restituzione, in favore di delle somme che dovessero Parte_1
essere eventualmente pagate dalla stessa agli appellati a titolo di spese legali liquidate in forza della sentenza di primo grado”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
come da note scritte depositate il 21 ottobre 2024
“Nel merito, confermare la sentenza di primo grado ut supra;
pagina 2 di 11 - in subordine rideterminare il credito, secondo quanto sarà ritenuto di giustizia, previa CTU contabile sul rapporto di mutuo fondiario presuntivamente dedotto in causa, come già richiesto in primo grado e riportato nel suesteso atto.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e Cpa”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione notificato in data 9.6.2021 e hanno spiegato Controparte_1 Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato da e, per Parte_1
essa, a mezzo del quale l'opposta aveva intimato loro il pagamento della somma Parte_3
complessiva di euro 562.196,80, oltre IVA, CPA e spese successive, in forza di mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 24.9.2010 a rogito Notaio Dott. Rep. 29.362, Racc. Persona_1
12.897 con la dai sig.ri , , Parte_5 Parte_6 Controparte_1 CP_2
e dai medesimi garantito, nonché da quest'ultima in qualità di terza
[...] Controparte_4
datrice di ipoteca.
Parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per carenza di prova della titolarità del credito;
ha contestato il quantum debeatur per applicazione di interessi usurari e anatocismo;
ha eccepito la mancata notifica del titolo esecutivo e l'eccessività della garanzia prestata invocando per l'effetto la revoca dell'ipoteca; da ultimo, ha eccepito la violazione degli obblighi di correttezza per illegittimità dell'avvenuta segnalazione degli opponenti alla Centrale Rischi ad opera della cessionaria. Ha concluso, pertanto, invocando in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e domandando, in via principale, la declaratoria di inefficacia del titolo e, in via subordinata, la rideterminazione del credito, con richiesta di espletamento della CTU contabile.
1.2 – Il subprocedimento cautelare così radicato, svoltosi nel contraddittorio delle parti, si è concluso in data 2 agosto 2021 con ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, quanto al fumus, il Giudice funzionalmente competente anche per la fase cautelare dell'opposizione ha ritenuto che parte opposta non abbia fornito la prova dell'inclusione del credito nella cessione;
quanto al periculum ha rilevato che l'eventuale esecuzione fondata sull'ingente somma precettata potesse pregiudicare parte opponente.
1.3 – Nel giudizio di opposizione si è costituita in data 5/10/2021 e, per essa, Parte_1
la quale, contestando tutto quanto dedotto da parte opponente, ha concluso per la Parte_3
pagina 3 di 11 revoca dell'ordinanza di sospensione emessa in data 2.8.2021 e per il rigetto di tutte le domande ex adverso spiegate. Segnatamente ha rappresentato di essere divenuta titolare del credito in forza di contratto di cessione stipulato in data 6 dicembre 2017 con la di Parte_5 cui all'avviso di cessione pubblicato nella GU del 16.12.2017 Parte Seconda n. 148. A riprova ha prodotto l'estratto della proposta irrevocabile redatta in lingua inglese;
la comunicazione a mezzo raccomandata di avvenuta cessione trasmessa agli opponenti e l'attestazione di cessione sottoscritta dalla stessa cessionaria. Ha poi rappresentato di aver notificato agli opponenti l'atto di precetto prodromico alla radicata procedura esecutiva immobiliare recante RGE 118/2021 ed ha insistito nella fondatezza della pretesa di cui all'atto di precetto per essere il credito certo, liquido ed esigibile.
Quanto alla mancata notifica del titolo esecutivo ha invocato l'applicazione dell'art. 41 TUB e, quanto al dedotto anatocismo, all'usurarietà del tasso applicato ed all'eccessività della garanzia prestata, ha rappresentato la genericità delle doglianze avversarie ed ha concluso per l'infondatezza delle medesime. Da ultimo ha invocato l'insussistenza della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e si è opposta alla CTU contabile, richiesta a suo dire meramente esplorativa.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 280/2022 Rep. 594/2022 emessa e pubblicata in data 25.3.2022 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si è così determinato: “dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e e per l'effetto Controparte_2 Controparte_1 dichiara la nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto. Condanna parte opposta a rimborsare e le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € Controparte_2 Controparte_1
545,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
A sostegno della decisione il Giudice ha ritenuto non provata l'inclusione del credito per il quale veva intimato l'atto di precetto atteso che la proposta contrattuale è stata solo Parte_1
in parte versata in atti e, in forza clausola 10.2, alcuni crediti ivi indicati sarebbero rimasti in capo alla cedente, ma non essendo stato prodotto lo “Schedule 1” ove sono indicati i crediti in sofferenza, non è dato conoscere quali crediti sono stati ceduti e quali sono rimasti di titolarità della cedente. Parimenti
l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto che non potessero fondare la prova dell'inclusione l'attestazione della stessa cessionaria, trattandosi di dichiarazione rilasciata a proprio favore ed alla dichiarazione di cessione della Credit Agricole Italia S.p.A., precedentemente denominata Credit Agricole Cariparma
S.p.A., incorporante la trattandosi di scrittura proveniente da Parte_5
terzo estraneo al giudizio. Ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione.
2. - Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 3 giugno 2022 affidando l'impugnazione ad un unico motivo di gravame in seno al pagina 4 di 11 quale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla stessa ed ha eccepito l'erroneità dell'interpretazione delle risultanze probatorie ad opera del Giudice di primo grado. Di contro ha rappresentato di aver dato correttamente prova della propria titolarità del credito a seguito di cessione in blocco ex art. 58 TUB, prova rinvenibile – in tesi di parte appellante - dall'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
dall'elenco dei singoli crediti ceduti reperibile dal sito internet indicato nel predetto avviso, oltre che dall'attestazione con cui la cessionaria ha confermato l'avvenuta cessione;
dalla raccomandata trasmessa agli appellanti con cui è stata data notizia della cessione;
dalla dichiarazione della cedente e dal contratto di cessione asseritamente prodotto. Ha, dunque, formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed invocato la riforma integrale della stessa.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2 resistito all'impugnazione chiedendone il rigetto.
Hanno insistito nel sottolineare il mancato assolvimento dell'onere della prova in punto di titolarità del credito, evidenziando, da un lato, che il codice CDG 3169531 sia il codice debitore, mentre il codice che indica il debito sia l'NDG 1220053, di cui non si rinverrebbe traccia nella lista dei crediti ceduti;
dall'altro, la non fruibilità del sito indicato in Gazzetta Ufficiale. Hanno inoltre, eccepito la carenza di valenza probatoria della proposta irrevocabile prodotta, in quanto i documenti devono essere prodotti in lingua italiana o tradotti e legalizzati. Quanto all'attestazione della stessa cessionaria ha dedotto che le dichiarazioni confessorie hanno validità quando sono sfavorevoli alla parte che le produce. Hanno, infine, richiamato tutte le eccezioni svolte in primo grado sull'illegittima pretesa creditoria ed invocato, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensiva e, nel merito, in via principale, la conferma integrale della sentenza impugnata e, in via subordinata, la rideterminazione del credito previo espletamento di CTU contabile.
2.2 - All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18.10.2022 il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuto difetto d'interesse in ordine all'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata .
Disposta la trattazione cartolare della causa, le parti hanno precisato le conclusioni nelle rispettive note scritte e con ordinanza in data 22 ottobre 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – L'appello è infondato e va respinto, essendo pienamente condivisibile la decisione impugnata.
La giurisprudenza di legittimità, al cui consolidato orientamento questa Corte ritiene di prestare adesione, ha statuito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore
pagina 5 di 11 originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multis Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Cassazione civile sez. I, 20/07/2023, n. 21821; Cass. Civ., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
Come emerge dalla lettura degli atti di causa, parte appellata ha contestato la titolarità del credito in capo a e l'inclusione della propria posizione debitoria nell'operazione di Parte_1
cessione in blocco, formulando una eccezione specifica.
Dal suo canto, odierna appellante, ha allegato di essere cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da e, ai fini del superamento Parte_5 dell'eccezione di carenza di titolarità del credito, ha rappresentato di aver versato in atti l'estratto della
Gazzetta Ufficiale. Ha poi allegato la reperibilità, sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx ivi indicato, dell'elenco dei crediti ceduti e dedotto la possibilità di ricavare l'identità del codice debitore 3169531 ivi indicato, asseritamente assegnato alla posizione debitoria degli appellati, e di verificarne la corrispondenza con l'ulteriore documentazione prodotta (raccomandata A/R del 09 gennaio 2018 trasmessa dalla Parte_1
agli appellati;
dichiarazione della CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A., incorporante
[...] [...]
attestazione di cessione autenticata da Notaio e sottoscritta Parte_5
dall'amministratore unico e legale rappresentante della cessionaria).
Di contro parte appellata ha evidenziato che il codice 3169531 attesterebbe il nominativo dei debitori e corrisponde al CDG;
di contro, il codice identificativo del credito azionato nel precetto di cui al contratto di mutuo ipotecario fondiario sarebbe l'NDG 1220053, come risulterebbe dalla stessa documentazione di controparte. Tuttavia, tale numerazione non sarebbe rinvenibile nell'elenco dei crediti ceduti di cui all'avviso di cessione.
Sul punto ritiene questa Corte ritiene che il collegamento ipertestuale di cui alla Gazzetta Ufficiale richiamato da parte appellante non permette di risalire ad alcun documento contrattuale comprovante, nello specifico, che la cessione abbia avuto oggetto lo specifico credito precettato.
Ed invero, nel corpo della Gazzetta Ufficiale testualmente si legge con sede Parte_1
legale in Milano, Via Alessandro Pestalozza 12/14, 20131, capitale sociale di Euro 10.000,00, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. e nell'elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia con n. 35391.2 (il “Cessionario”) comunica che, con contratto di cessione concluso in data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
pagina 6 di 11 sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Parte_5
(il “Cedente”), con sede legale in Piazza Leonardo Sciascia n. 141 – 47522 Cesena
[...]
(FC), capitale sociale Euro 434.578.832,80 iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-
Cesena e Rimini n. , iscritta al numero 5726 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca P.IVA_3
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dalle ore 23.59 del
31 marzo 2017 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 6 dicembre 2017, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del
31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione. I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione… Sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx saranno resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta…”.
Accedendo al sito internet ivi indicato, correttamente fruibile, si apre la schermata di una serie di cessioni ed analizzando l'avviso di cessione che ci occupa, si apre un file contenente in calce un elenco analitico dei dati indicativi dei crediti individuati mediante “NDG” assegnato a ciascuna posizione.
Tra questi non figura il n. 1220053, corrispondente all'NDG della posizione in oggetto, secondo la prospettazione resa dalla stessa parte appellante e di cui parte debitrice è a conoscenza (cfr. attestazione di cessione autenticata da Notaio e sottoscritta dall'amministratore unico e legale rappresentante della cessionaria dichiarazione di cessione rilasciata dalla CREDIT AGRICOLE Parte_1
ITALIA S.P.A. versata in atti dalla stessa appellante). Di contro nell'elenco predetto si rinviene il codice debitore CDG 3169531. Va da sé, dunque, che il rinvio al sito internet non consente in alcun modo di ritenere ceduto il credito di cui all'atto di precetto stante l'omessa individuazione dell'NDG oggetto di causa nell'avviso di cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale e tanto sarebbe già sufficiente a decretare il rigetto dell'appello.
Nulla, del resto, ha obiettato l'appellante alla contestazione di parte appellata circa il fatto negativo del mancato inserimento nell'elenco di tale NDG, essendosi limitata ad essere apoditticamente che “in ogni caso, il n. di NDG 1220053 e il codice identificativo debitore C03169531 risultano da tutti i documenti prodotti e di conseguenza è evidente che siano riconducibili alla medesima posizione”.
Tale conclusione non è in alcun modo condivisibile, atteso che sarebbe stato onere di parte appellante indicare in primis la motivazione per cui l'elenco rinvenibile dal sito internet, benché testualmente pagina 7 di 11 indichi che i crediti siano individuati per NDG, siano stati individuati per CDG e, successivamente, i criteri in base al quale il codice numerico CDG 3169531 può e deve essere associato a tutti o ad alcuni dei rapporti contrattuali facenti capo agli appellati. Ed invero, il codice n. 3169531 - il solo appunto di cui vi è traccia nell'avviso di cessione -, in quanto codice riferito al nominativo dei debitori, non consente di per sé di ritenere provato che abbia formato oggetto della cessione anche la linea di mutuo ipotecaria fondiaria di cui all'atto di precetto – codice originario rapporto MU/2/605/1200058 –, atteso che dalla documentazione in atti è provato che i debitori avessero acceso con la cedente anche un rapporto di conto corrente – codice originario rapporto CC/2/330/1200047 –.
Ne discende che, quand'anche i crediti siano stati alternativamente indicati nell'avviso della Gazzetta
Ufficiale con il CDG in luogo dell'NDG, deve concludersi nel senso che l'avviso di cessione dei crediti in blocco non è un referente idoneo a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti inclusi o esclusi da detta cessione, nel caso in cui sia ivi indicato il mero codice riferito ai debitori, non ricollegabile in alcun modo a tutti o ad alcuni dei rapporti contrattuali stipulati dagli appellati.
3.1 - Detta lacuna non può ritenersi esser stata colmata neppure con le ulteriori produzioni documentali versate in atti da parte opposta con la comparsa di costituzione e con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Ed invero parte appellante ha depositato l'estratto di un documento – rectius le prime tre pagine di 68 e l'ultima, per il resto pieno di omissis –, peraltro redatto in lingua inglese, verosimilmente rappresentante una proposta irrevocabile inviata da alla cedente, che in alcun Parte_1
modo può tenere luogo di un contratto di cessione di crediti bancari.
Stante la specifica eccezione sollevata dagli appellati in ordine alla carenza di prova della titolarità del credito, sarebbe stato onere di parte appellante fornire la documentazione in formato integrale onde verificare se anche il credito in esame rientrasse, specificamente, in quelli oggetto di cessione.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, la produzione solo parziale del documento non consente di circoscriverne con certezza l'oggetto perché dalle clausole apposte (10.2) si evincerebbe che alcuni crediti siano rimasti di titolarità della cedente;
tuttavia, parte appellante ha omesso di produrre tale parte della proposta, ivi inclusa la “Schedule 1” riportante l'elenco analitico dei crediti.
A ciò si aggiunga che nel corpo dell'atto non vi è alcun riferimento al nominativo dei debitori, né alcuna indicazione dell'importo del credito e dei rapporti contrattuali stipulati dagli appellati e la proposta è apparentemente sottoscritta da in qualità di “ ” della Parte_7 CP_5 [...]
ma non è possibile ricavare i poteri alla stessa conferiti dalla società per la sottoscrizione Parte_1
della proposta contrattuale, verosimilmente con procura speciale trattandosi di un avvocato, tuttavia non versata in atti. Ed ancora, non parrebbe esserci il consenso prestato dalla cedente, atteso che pagina 8 di 11 l'ultima pagina non reca la sottoscrizione della e parte Parte_5
appellante non ha offerto in tal senso la prova. Da ultimo, l'unica pagina recante il “codice debitore” – seguendo l'ordine la n. 5 - , al contrario delle precedenti e della successiva non è numerata, per cui non parrebbe nemmeno costituire parte integrante della proposta ed in seno alla stessa è oscurato l'NDG apposto. Pertanto, ancora una volta non è verificabile il collegamento al contratto di mutuo ipotecario fondiario.
3.2 – Né colgono nel segno le contestazioni sull'asserita valenza probatoria della dichiarazione della
Credit Agricole Italia S.p.A. datata 30.9.2021 con oggetto “Attestazione cessione sofferenza Pt_6
, , – C03169531 –
[...] Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6
NDG 1220053”. Deve infatti rilevarsi, in primo luogo, che l'istituto rilasciante la dichiarazione non è la cedente, atteso che il credito originariamente era vantato dalla Parte_5
in qualità di originaria parte mutuataria. Dal documento si evince che quest'ultima abbia
[...]
dapprima cambiato denominazione in CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A. e successivamente si sia fusa per incorporazione in CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. in data 23 giugno 2018, tuttavia di tali vicende societarie e successorie parte appellante ha omesso di fornire la prova documentale – non risulta prodotto né il verbale di assemblea di cambio denominazione iscritto presso la C.C.I.A.A., né l'atto di fusione societaria). Ed ancora, dei soggetti firmatari e Parte_8 [...]
non sono nemmeno noti i poteri e, come tale, la dichiarazione resa non può ritenersi idonea CP_7
a corroborare la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito.
3.3 – Quanto alla comunicazione stragiudiziale con la quale ha notiziato in Parte_1
data 3.1.2018 parte debitrice dell'avvenuta cessione, è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito che “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (...) anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B” (cfr.
Cassazione civile sez. I - 03/02/2025, n. 2511; Cassazione civile n. 17944/2023).
Tanto basta a confermare sul punto la sentenza gravata.
Oltretutto parte appellante si limita a rappresentare che nell'oggetto di tale missiva è espressamente indicato il codice debitore CDG 3169531 e che la medesima è sottoscritta per conferma dalla cedente pagina 9 di 11 Tuttavia, lo si ribadisce, tale codice non è in alcun modo Parte_5
ricollegabile ad alcuno o tutti dei rapporti stipulati dagli appellati, numerazione dei rapporti che nemmeno figura nel corpo della missiva.
L'inidoneità del documento è resa ancora più evidente dal fatto che parte appellata ha prodotto tutte le comunicazioni stragiudiziali ricevute ed in alcune trasmesse in pari data è indicato il diverso CDG
3043244 e, dunque, non vi è certezza dei rapporti contrattuali collegati ai singoli codici. Con ogni evidenza era onere di parte appellante offrire prova dell'esatta individuazione dei crediti oggetto della cessione.
3.4 – Infine, l'attestazione compiuta unilateralmente dalla stessa cessionaria, munita di autentica notarile, non può certo sostituire la prova di esistenza del contratto di cessione di cui si tratta, trattandosi di una dichiarazione a favore di sé.
3.5- Da ultimo non può omettere questa Corte di osservare che l'asserita cessionaria, in quanto tale necessariamente a conoscenza di quanto preteso, ben avrebbe potuto e dovuto descrivere con chiarezza anche cronologica sia le modalità e le attività negoziali succedutesi, che l'hanno resa titolare del credito, come pure avrebbe ciò avrebbe potuto opportunamente fornire adeguati elementi documentali a supporto della logicità e fondatezza di tali allegazioni e ciò non solo in attuazione dell'obbligo di collaborazione del debitore, ma anche nei confronti del giudicante.
E' di tutta evidenza che il riferimento a codici numerici diversi, a sigle criptate di cui non sempre è stato spiegato il significato, a stralci di scritture in lingua straniera (ancorchè riguardanti soggetti italiani), ha reso particolarmente gravosa l'attività interpretativa del Tribunale e della Corte: pertanto, ferma l'infondatezza dell'appello e l'assenza di adeguata prova del credito in capo all'appellante, neppure sussistono elementi per discostarsi dal principio della soccombenza in punto di spese.
4. – Le spese di lite seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 1) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
280/2022, Rep. 594/2022, emessa e pubblicata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Forlì in data
25.3.2022 nella causa civile iscritta al n. R.G. 1838/2021;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite liquidate in complessivi euro
14.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, IVA se dovuta e CPA come per legge.
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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