Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2010, n. 14196
CASS
Sentenza 14 giugno 2010

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Massime1

In tema di integrazione salariale, l'incompatibilità del trattamento con qualsiasi attività di lavoro autonomo - stabilita dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 86 del 1988, convertito in l. n. 160 del 1988 - trova applicazione anche con riferimento alla partecipazione ad attività di impresa, ancorché questa non sia inquadrabile nel lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 cod. civ. e ss. Ne consegue che, anche con riferimento all'anzidetta situazione, si applica il principio di cui al comma 5 del medesimo articolo, secondo il quale il lavoratore che non adempia all'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS dello svolgimento di attività lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio rispondendo detta comunicazione alle finalità di consentire all'INPS la verifica circa la compatibilità dell'attività svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell'integrazione salariale.

Commentario1

  • 1Non avvisare l’Inps di svolgere lavori saltuari comporta la perdita della CIGSAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/06/2010, n. 14196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14196
Data del deposito : 14 giugno 2010

Testo completo