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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/11/2024, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3538 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 20/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3538/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BAGNADENTRO SILVIA
E
nata il [...] a [...]_2
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERO ANNA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) prevedere che nella casa famigliare, sita in Asti, Frazione Revignano 100/D, cointestata tra i ricorrenti, resti a vivere il signor;
la signora ha lasciato la casa famigliare con i figli Pt_1 Pt_2
e nei primi giorni del mese di marzo 2024, portando con sé gli effetti personali Per_1 Per_2
propri e dei figli;
3) affidare congiuntamente ai genitori i figli minori , nata ad [...] il [...] e Persona_3
, nato ad [...] il [...], con collocazione e residenza prevalente presso Persona_4
la madre;
4) prevedere che i minori frequentino il padre due martedì al mese –dall'uscita da scuola al mattino successivo –e due fine settimane al mese dal venerdì –uscita da scuola –alla domenica sera;
5) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive e stiano con ciascuno dei Per_1 Per_2
genitori per due settimane anche non consecutive;
il periodo delle vacanze scolastiche invernali e pasquali verrà gestito dai ricorrenti tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
con alternanza comunque della festività principale (Natale e Pasqua) e di quelle infrannuali;
6) il signor verserà mensilmente, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 (mille Pt_1
euro) quale contributo di mantenimento per i figli minori, con aumento Istat come per legge, mediante bonifico sul conto corrente della moglie (Iban: [...]); le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Asti;
7) le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8) le parti si accordano a che l' si accolli interamente il mutuo della casa famigliare Pt_1
estromettendo la moglie da ogni debito relativo e che la signora provveda a volturare in suo Pt_2 capo l'autovettura Fiat Multipla targata DF425WA e la SIM (n. 3383660590);i coniugi inoltre concordano nel trasferire la quota della signora della casa famigliare all' con spese a Pt_2 Pt_1 carico di quest'ultimo, solo nel caso in cui il signor riesca ad estromettere la signora Pt_1 Pt_2
dal mutuo fondiario ( n. 0017-000022028836) acceso presso la Banca BPER di Alessandria, precisando che questa condizione è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi al presente accordo di separazione, per cui si chiede di avvalersi del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 74/1987 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 11/6/2003 n. 202;
9) La signora dichiara di non ricevere il versamento del TF , relativamente al periodo in cui Pt_2
èstata dipendente della società denominata Pizzeria I TreRe appartenente al signor , pari a Pt_1
€ 9.938,38 alla luce della somma di € 10.000,00 ricevuta dall' in occasione dell'apertura Pt_1 dell'attività commerciale “Anima” intestata alla signora con l'obiettivo di cessare la propria Pt_2
attività lavorativa presso la Pizzeria I TreRe del marito, uscire dalla relativa società e rendersi economicamente autonoma.
11) I coniugi concordano affinché la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico mensile Parte_2 in favore dei figli erogato dall'INPS, attualmente pari a circa € 90 e sino a tale data il signor Pt_1
si impegna a versare alla moglie quanto riceve dall'Inps;
12) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori;
13) spese legali integralmente compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata a [...]_2
TORINO (TO) il 04/04/1974, celebrato in ASTI in data 31/05/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 20/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3538/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BAGNADENTRO SILVIA
E
nata il [...] a [...]_2
rappresentata e difesa dall'Avv. FERRERO ANNA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) prevedere che nella casa famigliare, sita in Asti, Frazione Revignano 100/D, cointestata tra i ricorrenti, resti a vivere il signor;
la signora ha lasciato la casa famigliare con i figli Pt_1 Pt_2
e nei primi giorni del mese di marzo 2024, portando con sé gli effetti personali Per_1 Per_2
propri e dei figli;
3) affidare congiuntamente ai genitori i figli minori , nata ad [...] il [...] e Persona_3
, nato ad [...] il [...], con collocazione e residenza prevalente presso Persona_4
la madre;
4) prevedere che i minori frequentino il padre due martedì al mese –dall'uscita da scuola al mattino successivo –e due fine settimane al mese dal venerdì –uscita da scuola –alla domenica sera;
5) prevedere che durante le vacanze scolastiche estive e stiano con ciascuno dei Per_1 Per_2
genitori per due settimane anche non consecutive;
il periodo delle vacanze scolastiche invernali e pasquali verrà gestito dai ricorrenti tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
con alternanza comunque della festività principale (Natale e Pasqua) e di quelle infrannuali;
6) il signor verserà mensilmente, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 (mille Pt_1
euro) quale contributo di mantenimento per i figli minori, con aumento Istat come per legge, mediante bonifico sul conto corrente della moglie (Iban: [...]); le spese straordinarie per i figli verranno suddivise al 50% tra i ricorrenti, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Asti;
7) le detrazioni fiscali per i figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
8) le parti si accordano a che l' si accolli interamente il mutuo della casa famigliare Pt_1
estromettendo la moglie da ogni debito relativo e che la signora provveda a volturare in suo Pt_2 capo l'autovettura Fiat Multipla targata DF425WA e la SIM (n. 3383660590);i coniugi inoltre concordano nel trasferire la quota della signora della casa famigliare all' con spese a Pt_2 Pt_1 carico di quest'ultimo, solo nel caso in cui il signor riesca ad estromettere la signora Pt_1 Pt_2
dal mutuo fondiario ( n. 0017-000022028836) acceso presso la Banca BPER di Alessandria, precisando che questa condizione è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e quindi al presente accordo di separazione, per cui si chiede di avvalersi del regime di esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 74/1987 ed alla sentenza della Corte
Costituzionale 11/6/2003 n. 202;
9) La signora dichiara di non ricevere il versamento del TF , relativamente al periodo in cui Pt_2
èstata dipendente della società denominata Pizzeria I TreRe appartenente al signor , pari a Pt_1
€ 9.938,38 alla luce della somma di € 10.000,00 ricevuta dall' in occasione dell'apertura Pt_1 dell'attività commerciale “Anima” intestata alla signora con l'obiettivo di cessare la propria Pt_2
attività lavorativa presso la Pizzeria I TreRe del marito, uscire dalla relativa società e rendersi economicamente autonoma.
11) I coniugi concordano affinché la sig.ra percepisca al 100% l'assegno unico mensile Parte_2 in favore dei figli erogato dall'INPS, attualmente pari a circa € 90 e sino a tale data il signor Pt_1
si impegna a versare alla moglie quanto riceve dall'Inps;
12) le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e i figli minori;
13) spese legali integralmente compensate tra le parti.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata a [...]_2
TORINO (TO) il 04/04/1974, celebrato in ASTI in data 31/05/2014, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2014
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)