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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
IA ES NU Presidente
LA RU Consigliere relatore
Emanuela Cugusi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: lesione personale
Nella causa iscritta al numero 9 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi per l'anno 2020, promossa da:
nato a [...] il [...] ivi residente, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sanluri, nella via C.F._1
Luigi Gara n. 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pisanu, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti resa in calce all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari in data
17.07.2019 comunicata con nota prot. n. 03639/2019 in pari data;
APPELLANTE
CONTRO con sede in Bologna, P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore dott. giusta procura del Controparte_2
Notaio Dr. di Bologna (Rep. n. 91142/9520), Persona_1 elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Cugia n° 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Nicolini che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
Controparte_3
contumaci
[...]
1 APPELLATI
All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da comparsa conclusionale del 4 novembre 2025):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata e in conformità alla sentenza non definitiva già emessa:
NEL MERITO:
Accertare e quantificare il danno complessivo differenziale, patrimoniale e non patrimoniale, patito dal sig. nella somma di € Parte_1
318.949,26 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Per l'effetto, condannare il sig. la e CP_3 Controparte_4 la in solido tra loro, al pagamento in Controparte_5 favore del sig. della somma di € 63.789,85, pari al 20% del Parte_1 danno complessivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data del sinistro al saldo effettivo condannare i convenuti in solido alla rifusione del 20% delle spese e compensi di entrambi i gradi, distrazione in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese delle c.t.u. espletate a definitivo carico delle parti convenute.”
Nell'interesse dell'appellata (come da note del 21 Controparte_1 novembre 2025):
“Si conclude affinché l'Ecc.ma Corte intestata, fermo il riconoscimento della responsabilità in capo all'appellante nella misura dell'80%, voglia ridurre la quantificazione della pretesa azionata nei limiti sopra specificati.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 15/16 settembre 2014 Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari
[...] CP_3
, la società e la
[...] Controparte_4 Controparte_5
deducendo:
[...]
- di aver subito delle lesioni a causa di un sinistro avvenuto nella SS
554 con direzione di marcia Selargius in data 28.09.2011 che vedeva
2 CP_ coinvolti il proprio motoveicolo e l'autovettura condotta dal , di proprietà della società ed assicurato presso la Controparte_4
Controparte_5
- la responsabilità nella causazione del sinistro unicamente in capo al CP_
, il quale aveva sorpassato il motociclo per poi portarsi repentinamente sulla corsia di destra al fine di svoltare in prossimità dell'autofficina Casula, tagliandogli la strada;
- l'annullamento, da parte del giudice di pace di Cagliari, del verbale con il quale la Polizia Municipale gli aveva contestato la violazione dell'art. 149 CdS per non aver rispettato l'adeguata distanza di sicurezza dall'autovettura.
L'attore ha, quindi, chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale (€ 2.238,45 per spese mediche sostenute, oltre ad un danno da perdita di chances quantificato in €
95.550,00) e non patrimoniale (13 giorni di ricovero, 60 giorni di invalidità temporanea totale, 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 75% e 120 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, oltre ad un danno biologico permanente del 25%), quantificato complessivamente in € 259.662,93.
e la società non si sono CP_3 Controparte_4 costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Costituitasi in giudizio in giudizio, la Controparte_5
concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore,
[...] contestando la versione del sinistro da lui offerta in quanto dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia municipale sulla base della dichiarazione del teste oculare , esso si era verificato in quanto Tes_1 lo non aveva mantenuto la distanza di sicurezza;
ha comunque Pt_1 contestato l'errata quantificazione dei danni allegati.
È intervenuta in giudizio la in qualità di Controparte_6 datore di lavoro del danneggiato all'epoca dei fatti, allegando di aver subito un grave danno a causa del sinistro, poiché l'invalidità a lui conseguita aveva comportato l'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa per il periodo di convalescenza: ha quindi, domandato il risarcimento del danno pari ad euro 8.982,42, somma corrispondente alle retribuzioni versate al
3 lavoratore durante il periodo di invalidità temporanea, per la parte non coperta dagli istituti previdenziali.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi, interrogatorio formale e CTU cinematica, è stata così decisa dal Tribunale di
Cagliari con sentenza n. 1421/2019 pubblicata il 19 giugno 2019:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di Parte_1
2) rigetta le domande della Parte_2
3) condanna in solido tra loro a Parte_3 rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_5
13.430,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di
[...]
e .A. in solido tra loro”. Pt_1 Parte_2
Con atto di citazione del 13 gennaio 2020 ha proposto appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Si sono costituite in giudizio:
- la che, in via preliminare, ha concluso Controparte_5 per l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto dell'appello;
- la che ha proposto appello incidentale. Parte_2
Sono rimasti contumaci e la società CP_3 Controparte_4
[...]
La causa è stata istruita con il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica dell'incidente.
All'udienza del 5 aprile 2024 è stata trattenuta in decisione con rinuncia dei difensori ai termini ex art. 190 c.p.c. per essere gli atti finali già stati depositati.
Con sentenza parziale (con riguardo alla domanda di risarcimento del danno della società già datrice di lavoro Parte_2 dello e non definitiva (con riguardo alle domande di Pt_1 Parte_1
n. 164/2024 pubblicata il 23 aprile 2024 la Corte, accogliendo
[...]
4 parzialmente l'appello di e l'appello incidentale della Parte_1 società ha così statuito: Controparte_6
“La Corte d'Appello, parzialmente e non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 1421/2019 pubblicata il 19 giugno 2019 del Tribunale di
Cagliari:
1. Dichiara che e hanno concorso nella Parte_1 CP_3 causazione del sinistro per cui è causa rispettivamente nella misura del
80% e del 20%;
2. Condanna l' e in solido a corrispondere Controparte_5 CP_3 alla società la somma di euro 2.452,48 oltre Parte_2 interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
3. Dichiara compensate per la metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna l' e in solido alla Controparte_5 CP_3 rifusione della restante metà che liquida per il primo grado in euro 1215,00 oltre spese vive, spese generali Iva e cpa e per il secondo grado in euro
1457,50 oltre spese vive, spese generali Iva e cpa;
4. Rimette la causa in sede istruttoria con separata ordinanza”.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'entità delle lesioni subite dallo a seguito del sinistro e la loro eventuale Pt_1 incidenza sulla capacità lavorativa, trattenuta in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 22 maggio 2025 al fine di assumere informazioni riguardo alle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INAIL a fronte del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguito all'appellante dall'infortunio per cui è causa. All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini abbreviati per il deposito di atti difensivi finali.
Accertato con la sentenza non definitiva che e Parte_1
hanno concorso nella causazione del sinistro per cui è causa CP_3 rispettivamente nella misura dell'80% e del 20%, oggetto della presente decisione è la quantificazione del risarcimento dei danni spettante ad tenuto conto per un verso delle risultanze della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio medica disposta dopo la pronuncia della suddetta sentenza
5 e per altro verso della comunicazione dell'INAIL del 1° ottobre 2025, relativa alle prestazioni previdenziali riconosciutegli a seguito del sinistro per cui è causa.
Occorre infatti precisare che, quantificato il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici, allo deve essere riconosciuto il danno Pt_1 cosiddetto differenziale. Si riporta in motivazione Cass., n. 9112/2019: “In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra
l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con
l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale detraendo il valore della rendita dall' spettante a CP_7 titolo di danno biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del danno stesso).” Conforme Cass., n. 21196/2025:
“In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra
l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del
6 danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al
danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e
danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il
danno biologico permanente”.
Danno non patrimoniale
Il consulente tecnico d'ufficio, affermato che lo risulta affetto Pt_1 da “Subanchilosi spalla dx in esiti di frattura lussazione con lesione cuffia rotatori, esiti frattura spalla sin., esiti cicatriziali in esiti di pregresse FLC, sindrome soggettiva da esiti di trauma cranico con emorragia subaracnoidea” ha riconosciuto:
- un periodo di invalidità temporanea assoluta di 60 gg. oltre a 13 gg. di ricovero ospedaliero;
- un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di 60 gg.;
- un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di 120 gg.; nonché postumi permanenti comportanti un danno all'integrità psico-fisica, cosiddetto danno biologico, percentualmente valutabili nella misura complessiva del 23%.
Avverso tali conclusioni non sono state sollevate osservazioni né dai consulenti di parte che hanno partecipato al percorso peritale né dai difensori alla prima udienza successiva al deposito della relazione.
7 Con riguardo alla percentuale di invalidità permanente nella comparsa conclusionale del 4 novembre 2025 l'appellante chiede che il danno civilistico sia liquidato in relazione alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta dall'Inail, ovvero del 38%, rappresentando essa “la base più equa e realistica per la liquidazione del danno civilistico, in quanto meglio approssima l'effettiva compromissione dell'integrità psico- fisica subita.”
Premesso che in ragione della differenza strutturale e funzionale tra indennizzo INAIL e il risarcimento del danno civilistico non possono essere utilizzate per la liquidazione di detto risarcimento le tabelle deputate alla liquidazione dell'indennizzo (cfr. Cass., n. 22021/2022), l'infondatezza della pretesa è del tutto evidente se si considera che lo stesso consulente di parte nella relazione depositata in allegato all'atto di citazione in primo grado (doc. n. 6), fondante la domanda proposta al Tribunale, aveva riconosciuto un grado di invalidità permanente del 25%.
Peraltro lo stesso appellante nella comparsa conclusionale del 6 febbraio 2025 aveva quantificato il danno non patrimoniale, considerando la percentuale del 23% di invalidità permanente quale accertata dal CTU.
Ai fini della liquidazione del danno questa Corte ritiene di applicare le Tabelle milanesi elaborate nell'anno 2024, dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dall'attore. Si richiama l'esauriente motivazione di Cass., n. 21245/2016 nonché Cass., nn. 7272/2012;
33770/2019.
Con riguardo alla liquidazione del periodo di inabilità temporanea, per il periodo di ricovero ospedaliero si ritiene di riconoscere il valore massimo giornaliero, pari ad euro 173,00, tenuto conto della maggiore penosità dell'ospedalizzazione.
Con riguardo agli ulteriori periodi di inabilità temporanea si riconosce, quale parametro di riferimento, il valore giornaliero medio, pari ad euro 115,00 (comprensivo delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile).
8 Il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea deve così essere quantificato:
- 13 giorni di ricovero ospedaliero (ITT al 100%) = euro 173,00 x 13 = euro 2.249,00;
- 60 giorni di ITP al 100% = euro 115,00 x 60 = euro 6.900,00;
- 60 giorni di ITP al 75% = euro 115,00 x 75% x 60 = euro 5.175,00;
- 120 giorni di ITP al 50 % = euro 115,00 x 50% x 120 = euro 6.900,00 per un totale di euro 21.224,00.
Prima di procedere alla liquidazione del danno da invalidità permanente pare opportuno richiamare, con riguardo al procedimento da seguirsi, la recente ordinanza n.7892/2024 della Suprema Corte secondo cui
“In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa
l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.”
Nel caso scrutinato si ritiene di riconoscere il valore a punto di euro
5.795,45 commisurato ad una percentuale di invalidità del 23% che, correlato all'età del danneggiato alla data dell'incidente, 39 anni, conduce ad una quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente pari ad euro 107.969,00 di cui euro 77.676,00 a titolo di danno non
9 patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico/dinamico- relazionale, ed euro 30.293,00 a titolo di danno non patrimoniale relativo alla “sofferenza soggettiva” (danno morale), ordinariamente ricorrenti in correlazione con i due suddetti parametri.
Deve essere rigettata la domanda di una personalizzazione del risarcimento avanzata dall'attore in alcun modo motivata nell'atto di citazione del giudizio di primo grado mentre nell'atto di appello viene giustificata con la (nuova) allegazione che l'evento menomativo aveva inciso in modo rilevante sul rapporto padre e figlia nata pochi mesi prima dell'evento.
In disparte la sua novità, tale allegazione, peraltro assolutamente generica, risulta del tutto sfornita di prova non potendo operaresi alcuna presunzione considerate la tenerissima età della figlia e la durata del periodo di ricovero ospedaliero e di inabilità temporanea assoluta. Non pare fuor d'opera richiamare l'esauriente motivazione di Cass., n. 24242/2025 in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale: “Occorre, poi, precisare come, in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che essa (in aumento rispetto ai criteri tabellari) richieda la prova di "conseguenze anomale o del tutto peculiari", diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati, e che devono essere tempestivamente allegate e provate dal danneggiato. Le conseguenze ordinarie, incluse quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità, sono già ricomprese nella liquidazione tabellare del danno biologico. Pertanto, la gravità dei postumi, che si riflette sul grado percentuale di invalidità permanente e sulla monetizzazione del risarcimento, è già di per sé un fattore che incrementa il quantum debeatur, e pretendere un risarcimento ulteriore per conseguenze comuni costituirebbe una duplicazione risarcitoria. Le pronunce della Suprema Corte hanno ribadito che la personalizzazione impone la valorizzazione di circostanze di natura eccezionale e legate all'irripetibile esperienza di vita del soggetto che ha subito il danno, della cui allegazione e della cui prova è onerata la parte danneggiata. Nessuna
10 personalizzazione può essere infatti riconosciuta in quei casi in cui le conseguenze subite dal paziente rientrino nelle cosiddette "conseguenze dannose comuni", cioè quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità e in quelle medesime condizioni patirebbe e che si rivelano, pertanto, già compensate nella liquidazione forfettizzata tabellare (cfr. fra le tante, Cass. n. 5984 del 2025)”. È di tutta evidenza che l'appellante non ha assolto né l'onere di allegazione né, tantomeno, l'onere di prova a suo carico.
I danni non patrimoniali subiti dallo alla data attuale risultano Pt_1 pertanto pari a:
- euro 21.224,00 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea;
- euro 30.293,00 a titolo di danno morale da invalidità permanente;
- euro 77.676,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale da invalidità permanente.
Detratta la decurtazione per il concorso di colpa riconosciuto, il risarcimento del danno astrattamente spettante all'appellante risulta pari a
- euro 4.244,8 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea;
- euro 6.058,6 a titolo di danno morale da invalidità permanente;
- euro 15.535,2 il danno biologico/dinamico-relazionale da invalidità permanente.
Dalla richiamata nota Inail risulta che a titolo di rendita per danno biologico è stata erogata fino al 30 settembre 2025 la somma di euro
53.803,02 e che l'importo della rendita capitalizzata al 1° ottobre 2025 risulta pari ad euro 142.841,72.
Alla luce dei principi sopra esposti in materia di danno differenziale, allo deve essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non Pt_1 patrimoniale la somma di euro 10.303,4 di cui euro 4.244,8 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea e euro 6.058,6 a titolo di danno morale da invalidità permanente, essendo tali voci di danno escluse dalla copertura previdenziale. Nessun risarcimento può essere riconosciuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale permanente essendo la somma erogata dall' a tale titolo pienamente sattisfattiva. CP_8
11 Sulla somma di euro 10.303,4 devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo. Essendosi l'appellante limitato a domandare nelle conclusioni rassegnate gli interessi legali dal dì dell'evento al saldo si ritiene che egli non abbia assolto l'onere di allegazione su di esso gravante. Si richiama l'esauriente motivazione della recente sentenza n. 22441/2025 della Corte di Cassazione di cui si riportano due passaggi salienti: “
4.3. Con riferimento alla specifica materia degli effetti della mora nell'adempimento delle obbligazioni di valore, poi, la già la sentenza delle Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712 stabilì che il danno da mora non si presume per legge, ma “deve essere allegato e provato”, principio ribadito ancora di recente - ex aliis - da Cass. Sez. 3, 16/02/2023,
n. 4938. […] 4.5. Il motivo va dunque dichiarato fondato in applicazione del seguente principio di diritto: “la vittima d'un fatto illecito che intenda essere risarcita, oltre che del capitale liquidato in moneta attuale, anche del danno da mora (c.d. interessi compensativi), ha l'onere di domandare il risarcimento di quest'ultimo in modo espresso, di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche presuntive”.
Letta la comparsa conclusionale del 4 novembre 2025 dell'appellante si deve precisare che non è condivisibile la metodologia di calcolo da esso adottata: il calcolo del danno differenziale deve essere effettuato considerando non il danno civilistico astrattamente conseguito all'infortunato ma il risarcimento ad esso effettivamente spettante secondo i criteri civilistici a seguito della decurtazione riferibile al suo concorso di colpa nella causazione dell'evento.
Danno patrimoniale
I. Sul danno da perdita della capacità lavorativa specifica
In disparte ogni questione della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dallo per essere stato licenziato da dopo Pt_1 Controparte_9 essere stato giudicato non idoneo alle mansioni per le quali era stato assunto, pretesa risarcitoria quantificata nella comparsa conclusionale del 4 novembre 2025 in complessivi euro 466.408,51 (di cui euro 345.744,00 per mancato guadagno fino all'età pensionabile, euro 75.876,00 per mancata percezione del TFR, euro 44.788,51 per ridotta pensione futura), considerata
12 la corretta modalità di calcolo del danno differenziale quale enunciata nel capoverso che precede, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica
(quantificata dal CTU nella misura del 25%) in quanto sulla base degli stessi conteggi dell'appellante, impregiudicata si ripete la loro correttezza, il risarcimento ad esso spettante sarebbe pari ad euro 93.281,70 (20% di euro
466.408,51), a fronte della somma di euro 79.869,83 già corrisposta dall'Inail fino al 30 settembre 2025 a titolo di rendita per danno patrimoniale e della somma di euro 204.948,43 a titolo di rendita per lo stesso titolo capitalizzata al 1° ottobre 2025. Premesso che detti importi rappresentano la “quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (Cass. n. 20807/2016; Cass. n. 9166/2017; Cass. n.
9112/2019)” (così Cass., n. 21196/2025), non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui il danno costituito dal TFR non percepito non sarebbe coperto dalla prestazione previdenziale. Infatti il TFR non è altro che retribuzione differita e, pertanto, deve ritenersi rientrare nei riflessi economici che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, a cui sono collegate e commisurate le indennità erogate dall'Inail. Tale conclusione trova conforto nella pronuncia n.3048/2011 della Suprema Corte, emessa sotto il regime regolato dalla disciplina di cui al DPR n. 1124/1965, applicabile per il periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, quando l'indennizzo INAIL era relativo esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa, risultando che era stata rigettata nel giudizio di merito la domanda dell'infortunato di vedersi risarcire dai danneggianti il danno per il TFR non percepito.
II. Sul danno del veicolo
Nell'atto di citazione davanti al Tribunale ha Parte_1 domandato il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del motoveicolo, andato completamente distrutto dall'incidente, quantificato in euro 3.500,00 sulla base della valutazione di Eurotax 2011. Nella comparsa di costituzione l'assicurazione ha dedotto che il veicolo risultava essere di
13 proprietà del sig. talché nessuna legittimazione attiva poteva CP_10 essere riconosciuta in capo allo Pt_1
La domanda dell'appellante deve essere accolta.
Se è vero che nel verbale degli accertamenti urgenti relativi all'incidente (doc. n. 1 il motoveicolo è indicato essere di proprietà Pt_1 di tal ha prodotto (doc. n. 17) il certificato di CP_10 Parte_1 proprietà rilasciato dal PRA il 30.8.2011 nel quale egli è indicato quale proprietario e che vi era stato un atto di vendita del 29 agosto 2011. A seguito di tale produzione si rileva che la stessa assicurazione nella comparsa conclusionale del 21 novembre 2025 riconosce la risarcibilità del danno al veicolo.
Lo ha poi comprovato il valore della moto, immatricolata nel Pt_1
2005, con la produzione di un estratto di Eurotax anno 2011, dovendosi comunque rilevare che nessuna contestazione sul valore del mezzo è stata sollevata dalla controparte.
Il danno relativo alla perdita del veicolo, rivalutato dalla data del sinistro alla data della presente decisione, è pari ad euro 4.410,00.
Il risarcimento spettante per il titolo de quo, considerato il concorso di colpa dello Spina nella causazione dell'evento, è pari ad euro 882,00 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, dovendosi richiamare quanto sopra esposto con riguardo alla domanda di corresponsione degli interessi compensativi.
III. Sulle spese mediche
Nell'atto di citazione davanti al Tribunale ha Parte_1 domandato il risarcimento del danno commisurato alle spese mediche sostenute, rispetto alle quali non sono state sollevate contestazioni dalla controparte. Con riguardo alla spese sostenute per la consulenza di parte ante causam si richiama Cass., n. 26729/2024.
Dette spese sono comprovate dai documenti prodotti (docc. nn. 19-
27). Le somme da essi portate devono essere rivalutate alla data attuale, trattandosi di debito di valore.
14 Titolo Importo Importo rivalutato
Fatt. n. 144 del 23.7.2012 € 80,00 € 98,24
Fatt. n. 157 del 29.7.2012 € 80,00 € 98,24
Fatt. n.167 del 19.9.2012 € 80,00 € 97,76
Fatt. n.186 del 29.10.2012 € 80,00 € 97,76
Fatt. n. 202 del 10.12.2012 € 80,00 € 97,68
Scontrini 11.10.2011 € 24,44 € 30,67
Scontrini 15.10.2011 € 20,85 € 26,17
Scontrino 26.10. 2011 € 23,70 € 29,74
Ricevuta n.9 del 21.11.2011 € 30,00 € 37,62
Fatt. n.927/S del 27.10.2011 € 46,15 € 57,92
Fatt. n. 33301/UI del 14.11.2011 € 150,00 € 188,10
Fatt. n.987/S del 9.11.2011 € 46,15 € 57,87
Ricevuta del 26.10.2011 € 46 15 € 57,92
Ricevute del 28.10.2011 € 34,86 € 43,75
Ricevuta del 4.11.2011 € 3,87 € 4,85
Ricevuta dell'8.11.2011 € 3,87 € 4,85
Ricevuta dell' 11.11.2011 € 3,87 € 4,85
Ricevute del 15.11.2011 € 24,53 € 30,76
Ricevuta del 18.11.2011 € 11,61 € 14,56
Ricevuta del 29.11.2011 € 20,66 € 25,91
Ricevuta del 9.12.2011 € 3,87 € 4,84
Ricevuta del 16.12.2011 € 3,87 € 4,84
Fatt. n.1941 del 12.10.2011 € 50,00 € 62,75
Fatt. n. 29 del 7.3.2013 € 1210,00 € 1683,61
Totale € 2861,26
Il risarcimento spettante per il titolo de quo, considerato il concorso di colpa dello nella causazione dell'evento è pari ad euro 572,25 Pt_1 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo, dovendosi richiamare quanto sopra esposto con riguardo alla domanda di corresponsione degli interessi compensativi.
Conclusioni 15 All'esito del presente giudizio Controparte_5
, devono essere CP_3 Controparte_3 condannati in solido a corrispondere a la somma di euro Parte_1
10.303,4 di cui euro 4.244,8 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea e euro 6.058,6 a titolo di risarcimento del danno morale da invalidità permanente e la somma di euro 1.454,25 (euro 882,00 + euro 572,25) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Sulle spese di lite
La valutazione complessiva dell'esito della lite, considerato l'accoglimento minimale della domanda dello sia sotto il profilo Pt_1 dell'an che sotto il profilo del quantum, impone la compensazione per 4/5 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ponendosi il restante quinto a carico degli appellati in solido. Si evidenzia che lo stesso appellante, nelle conclusioni rassegnate, ha domandato la condanna dei convenuti alla rifusione del 20% delle spese e compensi di entrambi i gradi.
Per entrambi i gradi del giudizio le spese sono liquidate applicando lo scaglione individuato sulla base del decisum, ed i valori medi per le quattro fasi.
La domanda di distrazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio formulata nella comparsa conclusionale del 4 novembre 2025 dal difensore dello Spina dichiaratosi antistatario deve essere accolta soltanto per il giudizio di primo grado, essendo l'appellante nel presente giudizio ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Si richiamano Cass., n.
2736/2002: “Per la richiesta di distrazione delle spese giudiziali di primo grado, domanda autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste
l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla, e, pertanto, essa può essere formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed anche in appello, non operando, in quest'ultimo caso, in relazione ad essa il divieto dello "ius novorum", sancito dall'art.345 cod. proc. civ., perché tale norma, mirando al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, si riferisce alle domande delle parti sulle quali il giudice non può decidere senza la previa instaurazione del contraddittorio” e Cass., S.U. n.
16 8561/2021: “La presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e
l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello
Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art.
136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente”.
Si pongono a carico per la metà della parte appellante (e per essa dell'Erario con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado del giudizio) e della parte appellata ( , CP_3
Controparte_3 Controparte_5
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio di natura meccanica,
[...] svolte nel comune interesse delle parti che non hanno visto, entrambe, accogliere le proprie originarie posizioni, ed esclusivamente a carico della parte appellata ( , CP_3 Controparte_3
le spese della consulenza medico legale
[...] Controparte_5 considerato che i suoi esiti hanno sostanzialmente confermato le risultanze della consulenza tecnica di parte appellante contestate dall'assicurazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 1421/2019 pubblicata il 19 giugno 2019 del Tribunale di Cagliari:
1. Condanna in solido , Controparte_5 CP_3
a corrispondere a Controparte_3 Parte_1 euro 10.303,4 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed
[...]
17 euro 1.454,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo;
2. Dichiara compensate per 4/5 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condanna in solido , Controparte_5 CP_3
alla rifusione del restante Controparte_3 quinto in favore di che liquida per il primo grado in euro Parte_1
1.015,4 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa con distrazione delle stesse in favore del difensore e per il secondo grado in euro 1.161,8 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dell'Erario;
3. Pone a carico per la metà della parte appellante (e per essa dell'Erario con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado del giudizio) e della parte appellata ( , CP_3 [...]
le spese delle Controparte_3 Controparte_5 consulenze tecniche d'ufficio di natura meccanica liquidate come in atti;
4. Pone a carico della parte appellata ( , CP_3 [...]
le spese della Controparte_3 Controparte_5 consulenza medico legale liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello di Cagliari del 10 dicembre 2025
Il Presidente
IA ES NU
Il Consigliere estensore
LA RU
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