Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1999, n. 1630
CASS
Sentenza 25 febbraio 1999

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In tema di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (cosiddetto concordato di massa), di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la mancata ricezione di una proposta di definizione da parte dell'Ufficio entro il 31 agosto 1995, per le annualita' fino al 1992, ed entro il 15 ottobre 1995, per l'annualita' 1993, non consente al contribuente di procedere all'autoliquidazione, ma solo di chiedere all'Ufficio la formulazione di una nuova proposta - sempreche' non ricorrano cause ostative - come stabilito dall'art. 6, comma quinto, del regolamento approvato con d.P.R. 13 aprile 1995 n. 177 e previsto dall'art. 3 del citato D.L. n. 564/94.

La causa ostativa all'accertamento con adesione "a regime", prevista dall'art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, costituita dalla presentazione all'autorita' giudiziaria da parte della Guardia di Finanza di rapporto per i reati di cui agli artt. da 1 a 4 del decreto - legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516 e successive modificazioni, si applica anche all'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi ( cosiddetto concordato di massa), disciplinato dal successivo art. 3, per effetto del richiamo effettuato da quest'ultimo alla precedente disposizione, senza che per detta causa di esclusione possa considerarsi operativo il limite temporale del 20 maggio 1995, introdotto in sede di conversione del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, quale termine ultimo per la operativita' di altra causa di esclusione della definizione del rapporto con il fisco mediante accertamento con adesione, costituita dalla notifica di processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero di avviso di accertamento, e senza che tale diversa disciplina temporale di dette cause di esclusione si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La causa ostativa all'accertamento con adesione "a regime", prevista dall'art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, costituita dalla presentazione all'autorità giudiziaria da parte della Guardia di Finanza di rapporto per i reati di cui agli artt. da 1 a 4 del decreto - legge 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982 n. 516 e successive modificazioni, si applica anche all'accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi ( cosiddetto concordato di massa), disciplinato dal successivo art. 3, per effetto del richiamo effettuato da quest'ultimo alla precedente disposizione, senza che per detta causa di esclusione possa considerarsi operativo il limite temporale del 20 maggio 1995, introdotto in sede di conversione del D.L. 9 agosto 1995, n. 345, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427, quale termine ultimo per la operatività di altra causa di esclusione della definizione del rapporto con il fisco mediante accertamento con adesione, costituita dalla notifica di processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero di avviso di accertamento, e senza che tale diversa disciplina temporale di dette cause di esclusione si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In tema di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (cosiddetto concordato di massa), di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la mancata ricezione di una proposta di definizione da parte dell'Ufficio entro il 31 agosto 1995, per le annualità fino al 1992, ed entro il 15 ottobre 1995, per l'annualità 1993, non consente al contribuente di procedere all'autoliquidazione, ma solo di chiedere all'Ufficio la formulazione di una nuova proposta - sempreché non ricorrano cause ostative - come stabilito dall'art. 6, comma quinto, del regolamento approvato con d.P.R. 13 aprile 1995 n. 177 e previsto dall'art. 3 del citato D.L. n. 564/94.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1999, n. 1630
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1630
    Data del deposito : 25 febbraio 1999
    Fonte ufficiale :

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