Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/07/2025, n. 5741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5741 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05741/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02107/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2025, proposto da
AD LI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AM;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia - del Comune di AM sull’istanza di autorizzazione presentata da AD LI s.p.a.;
nonché per l’accertamento
- dell’obbligo del Comune di AM di pubblicare ai sensi dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003 l’istanza di autorizzazione presentata da AD LI S.p.A. e di indire la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. 259/2003;
- dell’obbligo del titolare del potere sostitutivo del Comune di AM di provvedere sulla richiesta, trasmessa da AD LI s.p.a. il 22 ottobre 2024, di esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis e 9 ter, della l. n. 241 del 1990 in relazione all’istanza di autorizzazione presentata da AD LI s.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la ricorrente AD LI spa ha premesso:
- di aver presentato, in data 13 febbraio 2024, al Comune di AM (e trasmesso all’Arpa Campania e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli) un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base in via Antonio Rispoli, 47/A (N.C.T.: Foglio 4, particella 1136);
- di aver trasmesso, tra gli allegati all’istanza, il progetto architettonico, la relazione tecnico descrittiva e fotografica, l’autorizzazione rilasciata dal Genio Civile di Napoli, il parere favorevole dell’Arpa Campania, l’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria e la relazione paesaggistica ordinaria; precisando che nell’istanza di autorizzazione paesaggistica trasmessa al Comune di AM e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, AD LI S.p.A., ha dichiarato che “l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela paesaggistica in base: • Fascia di rispetto dell’alveo LA (disciplinata dall’Art. 20 delle NTA del P.R.G. – Variante: “Nelle zone assoggettate al vincolo paesaggistico di cui alla ex legge 431/85 sono vietate costruzioni di ogni tipo per una fascia di 30.00 ml rispetto agli argini. In tali aree a ridosso degli alvei sono consentite recinzioni dei lotti previa acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali. Per la restante fascia di 120 metri i terreni sono soggetti a vincolo paesaggistico e gli interventi sono soggetti alle procedure previste dal Testo Unico per i Beni Ambientali”)”;
- che in ossequio a quanto previsto dall’art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003, in seguito alla ricezione della citata istanza, il Comune di AM avrebbe dovuto indire una conferenza dei servizi entro il termine di 5 giorni e, comunque, concludere il procedimento entro il termine di legge;
- che, tuttavia, l’Ente Comunale era rimasto inerte, senza provvedere al coinvolgimento di tutti gli altri enti competenti, tra i quali la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico;
- che il 22 ottobre 2024, AD LI ha trasmesso al Comune di AM, al responsabile del Suap del Comune di AM (in qualità di titolare del potere sostitutivo) e al Segretario generale del Comune di AM (in qualità di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza “RPCT” ai sensi dell’art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012) una nota con cui ha richiesto l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis e 9 ter della legge n. 241/1990 sull’istanza di autorizzazione presentata da AD LI S.p.A. per l’installazione di una stazione radio base in questione, procedendo alla pubblicazione dell’istanza e all’indizione della conferenza di servizi.
2. Permanendo l’inerzia del Comune di AM, la ricorrente società ha dunque agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’ente locale a concludere il procedimento riguardante l’installazione della SRB, lamentandone l’inerzia anche con specifico riferimento alla necessaria autorizzazione paesaggistica, in ragione della mancata indizione della conferenza di servizi prevista dall’art. 44 comma 7 D. Lgs. 259/2003, e comunque della mancata trasmissione alla Soprintendenza della documentazione relativa alla presentata istanza (anche affermando che questa, in ogni caso, avrebbe dovuto attivarsi per rendere il suo parere).
3. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, si è costituita in giudizio depositando una memoria di mero stile.
Il Comune di AM, ancorché regolarmente intimato, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 24 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato, non essendovi allo stato alcuna prova dell’indizione, da parte del Comune di AM, della Conferenza di servizi prevista dall’art. 44 co. 7 cpa D. Lgs. 259/2003 per il caso in cui l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata – come incontestato nel caso di specie - all'acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica; né comunque risulta la trasmissione della pratica alla competente Sovrintendenza per consentire a questa di esprimere il parere di sua competenza. Sotto altro connesso profilo, inoltre, nemmeno risulta si sia proceduto alla pubblicizzazione dell’istanza come prescritto dall’art. 44 CCE.
5.1 Trattandosi di impugnazione del silenzio, deve invero rilevarsi come non risulti che la competente amministrazione comunale abbia dato impulso – tanto meno nel rispetto del termine di gg. 5 previsto dall’art. 44 citato - al segmento procedimentale amministrativo che le competeva: ed infatti, a fronte dell’istanza per l’installazione della SRB presentata dalla ricorrente e sollecitata con più diffide, anche chiedendo l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis e 9 ter della legge n. 241/1990, l’amministrazione comunale è rimasta inerte.
In punto di diritto vale richiamare il testo del ridetto art. 44 D.Lgs. 259/2003, che al comma 7 stabilisce che “ Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.” ; e al successivo comma 10 che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. ”; dal quale articolato normativo si desume, a giudizio del Collegio, oltre che l’obbligo per il Comune di indire la conferenza di servizi entro gg. 5 quando l’area d’intervento sia oggetto di vincolo paesaggistico (come nel caso di specie), anche che l’autorizzazione silenziosa ivi prevista non può formarsi se l’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali (deputata a rendere un parere obbligatorio e vincolante, ex art. 146 D. Lgs. 42/2004) non sia formalmente investita della pratica, in primis appunto mediante invito alla conferenza di servizi da indire da parte del Comune destinatario dell’istanza dell’operatore telefonico.
Peraltro, in tema va anche riportato quanto osservato da questa Sezione in relazione alla procedura di cui all’art. 146 D. Lgs. 259/2003 (del pari obliata nell’occasione dal Comune di AM), che “ prevede una ben precisa cadenza procedimentale, quanto all’obbligo di provvedere in merito all’istanza di autorizzazione paesaggistica, che nel caso in esame è stata ampiamente obliterata, se non altro con particolare riguardo all’osservanza dei termini in esso prescritti (i quali, si rammenta, consistono in quaranta giorni affinché il Comune trasmetta la pratica alla Soprintendenza). Peraltro, ai fini della qualificazione del silenzio serbato dalla Soprintendenza, occorre rammentare che la violazione del termine ex lege contemplato per l’apporto consultivo della Soprintendenza non integra una fattispecie di silenzio significativo. E ciò, anzitutto, in ragione della natura speciale della disciplina forgiata all’art. 146 del d.lgs. 42/04, frutto della peculiare significanza e pregnanza che la tutela dell’interesse ambientale e paesaggistico riveste nel nostro ordinamento, in ossequio alla quale l’inutile decorso dello spatium temporis che connota la scansione del procedimento non assume (tacita) significanza provvedimentale e costituisce fatto devolutivo della competenza (cd. “silenzio devolutivo”), non arrestando il procedimento (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI, sent. n.3651/2020)” (T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 6255 del 5 ottobre 2021).
Ne consegue dunque che, nel caso in esame, la competenza del Comune nel procedimento in questione, in prima battuta per la parte avente ad oggetto l’istanza di autorizzazione paesaggistica, non può ritenersi esaurita, permanendo una significativa omissione (ostativa anche ai fini di un eventuale sostanziarsi del silenzio assenso di cui all’art. 44 comma 10 D.Lgs. 259/2003) ai fini del completamento dell’iter procedimentale previsto.
5.2 È inoltre rimasta incontestata la circostanza della omessa pubblicizzazione dell’istanza autorizzatoria presentata dalla controinteressata, in spregio a quanto prescritto dall’art. 44 co. 5 d.lgs n. 259/03 ( ex art. 87 co. 4 CCE).
Sul punto ricorda il Collegio che “ la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte.
È previsto che le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale", all’evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura.
La giurisprudenza amministrativa ha escluso addirittura l’idoneità della sola pubblicazione all’albo pretorio a soddisfare il requisito della pubblicizzazione dell’istanza previsto dall’art. 87, comma 4, citato, poiché non ne garantisce la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali, non agevola l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti (T.A.R. Liguria sent. n. 198/2016 del 24.2.2016; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 165). (…) Ciò premesso, sussiste il denunciato vizio procedimentale, poiché l’Amministrazione resistente non ha informato la popolazione locale circa la proposizione dell’istanza relativa all’impianto per cui è causa, neppure mediante semplice pubblicazione all’albo pretorio (modalità che, comunque, aderendo al menzionato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe stata sufficiente a garantirne un’idonea pubblicizzazione)” ( cfr . Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018).
6. Alla luce di quanto esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone la necessità che sia irrogato un ordine all’Amministrazione intimata di provvedere in relazione al procedimento relativo all’istanza di autorizzazione all’installazione della SRB (ovvero alla connessa necessità di rilascio di autorizzazione paesaggistica) nonché di pubblicazione dell’istanza, come richiesto dalla società ricorrente.
7. In conclusione, va ordinato al Comune di AM di attivare e concludere il procedimento autorizzatorio richiesto dalla ricorrente (comprendente la fase relativa alle valutazioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e pubblicizzazione dell’istanza), nel complessivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza. In difetto, si nomina sin da ora, commissario ad acta, il Dirigente dell’UTC del Comune di Napoli o altro funzionario all’uopo delegato, munito delle necessarie competenze, il quale provvederà in luogo dell’amministrazione interessata, in caso di infruttuoso scadere del termine di cui sopra, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni.
8. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della sola Amministrazione comunale soccombente, dato che la mancata attivazione e prosecuzione del procedimento è dipesa esclusivamente dal suo operato, come si evince dagli atti prodotti in giudizio, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio - inadempimento serbato dal Comune di AM sull’istanza in oggetto, con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere in merito entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina Commissario ad acta , in caso di perdurante inerzia, il Dirigente dell’UTC del Comune di Napoli o altro funzionario all’uopo delegato, munito delle necessarie competenze, affinché provveda, in sostituzione, nei termini di cui in motivazione; determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico dell’amministrazione comunale inottemperante;
- condanna il Comune di AM alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato; mentre le compensa con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli;
- dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 8 L. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Caprini, Presidente FF
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Gabriella Caprini |
IL SEGRETARIO