Articolo 54 della Legge 4 luglio 1967, n. 580
Articolo 53
Versione
13 agosto 1967
Art. 54.
Sono abrogate le leggi 17 marzo 1932, n. 368; 22 giugno 1933, n. 874; 2 agosto 1948, n. 1036 ; il decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione del 10 ottobre 1949, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 12 ottobre 1949; il decreto dell'Alto Commissario per la alimentazione del 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 25 novembre 1953, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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