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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito della camera di consiglio di cui all'udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato in pari data la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 3347, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
Parte_1 con l'avv. , Parte_2
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 5 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Voglia il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico designato:
1 A) accertare e dichiarare che la patologia descritta in premessa (malattia da sovraccarico biodinamico del rachide lombare) è diretta conseguenza del lavoro prestato dal ricorrente, in quanto contratta nell'esercizio e a causa delle attività svolte (malattia professionale), e che i postumi permanenti della stessa hanno leso l'integrità psico-fisica del ricorrente nella misura percentuale pari o superiore al 10% o comunque in quella misura ritenuta di Giustizia;
B) condannare in conseguenza l' ad erogare in favore dell'istante, nei modi e nei CP_1 termini di legge, l'indennizzo in capitale o in rendita, corrispondente alla percentuale di inabilità permanente che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di Giustizia, con gli interessi legali e quant'altro dovuto per legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n. 1124/1965, del diritto all'azione esercitato ex adverso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata inoltre disposta una C.T.U. medico legale.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna.
* * *
Va premesso – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più liquida, in base al quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Tribunale Roma sez. VI 28 giugno 2017 n. 13588; Tribunale Roma sez. VIII
03 giugno 2017 n. 11238), cioè, in particolare, “senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.” (Tribunale Reggio
Emilia 29 novembre 2012 n. 2039).
2 La giurisprudenza ha difatti chiarito che “secondo il principio della c.d.
"ragione più liquida", il giudice, in sede decisoria, non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile;
tale principio risponde pienamente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate attraverso l'art 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli” (Tribunale Milano sez. V 03 dicembre 2014 n. 14383;
Tribunale Piacenza 19 febbraio 2011 n. 154) e che “il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa giustizia, derogando alla naturale rigidità dell'ordine di esame, può ritenere preferibile risolvere la lite, rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida […] ovvero modificando il detto ordine di esame, sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa delle parti in giudizio” (T.A.R.
Lazio, Roma, sez. II 07 marzo 2017 n. 3204).
Tale regola generale è pacifica anche nella giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, il ricorso è infondato nel merito.
In punto di diritto va precisato che:
3 - l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”.
- l'art. 83, co. 1/3 del T.U. n. 1124/1965 dispone che “1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
2. La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
3. L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima” e l'art. 84 del D.P.R. cit. precisa che “Qualora in seguito a revisione la
4 misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale è stata richiesta la revisione”.
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini
5 di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
L'art. 3 del DPR n. 1124/1965 stabilisce che “(1) L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. (2) Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
L'art. 211 del DPR n. 1124/1965 stabilisce inoltre che “(1) L'assicurazione comprende altresì, le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli artt. 206, 207 e 208. (2) Per tali malattie professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura”.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del DPR n. 1124/1965 nella parte in cui non prevede che “l' assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro” (Corte cost., 18-02-1988,
n. 179).
6 Con il D.M. 9/4/2008 sono state emanate le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”.
La giurisprudenza ha chiarito che “dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purchè insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, CP_1 in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia;
[…] nel caso, viceversa, di agente non tabellato, la prova del nesso causale, come è ben noto, è ad esclusivo carico del lavoratore, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali […] sui quali si svolgerà d'ufficio il giudizio medico legale che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” (Cassazione civile sez. lav. 05 settembre 2017 n. 20769; nello stesso senso cfr. Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13856/2017; Cass. 19047/2006);
Tuttavia le tabelle in questione prevedono per le talune patologie multifattoriali che – ai fini dell'operatività del meccanismo di semplificazione probatoria della presunzione di eziologia professionale della patologia tabellata
– la corrispondente lavorazione (cioè attività lavorativa) sia svolta in modo
“non occasionale”.
In siffatti casi, come precisato dalla giurisprudenza, “In relazione alle malattie rientranti nelle tabelle delle malattie professionali (nella specie, ipoacusia da rumore derivante dalla lavorazione meccanica del legno con gli strumenti previsti dalla voce 50, lett.
S, e dalle lavorazioni meccaniche previste dalla lettera D della tabella delle malattie professionali per l'industria), qualora l'attività lavorativa tabellata venga svolta non in modo continuativo ma in maniera episodica ed occasionale, viene meno la presunzione legale di derivazione della malattia dalla esposizione al rischio e l'onere della prova della
7 riconducibilità della malattia all'attività professionale svolta grava sul lavoratore”
(Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2004, n. 4927).
Nel caso di specie, la patologia lamentata dalla parte ricorrente (ovverosia la malattia da sovraccarico biodinamico del rachide lombare) non è tabellata in riferimento alla tipologia di lavorazione svolta dalla stessa (cioè l'attività di operaio manovale o muratore, dal 1980 al 2000, e l'attività di guardia particolare giurata, dal 2000 all'attualità).
All'esito della C.T.U. medico legale disposta nel presente giudizio il consulente incaricato ha ritenuto che non sia ravvisabile un nesso di causalità tra la suddetta patologia lamentata dalla parte ricorrente e l'attività lavorativa svolta dalla stessa.
Nel dettaglio, secondo il consulente incaricato “Nel caso in esame, il lavoratore ha svolto attività di operaio generico per condotte idriche dal 1980 al 2000, mansione che comportava la possibilità di movimentazione manuale di carichi, lavoro in ambienti esterni, posture incongrue e prolungate, flessioni ripetute del tronco e esposizione a vibrazioni meccaniche, tutti fattori notoriamente associati a rischio biomeccanico per il rachide lombare. Ma non abbiamo elementi probanti di giudizio su tale aspetto. A partire dal 2000 fino ad oggi, il lavoratore ha svolto invece mansioni di guardia particolare giurata, attività che si è svolta in condizioni tutelate, senza particolare impegno funzionale del rachide lombare, ovvero senza movimentazione abituale di carichi, sforzi fisici rilevanti o posture prolungate incongrue. Il soggetto presenta patologia degenerativa a carico del rachide lombare
(lombalgia cronica, discopatie, spondiloartrosi), con sintomatologia compatibile con un'evoluzione cronico-degenerativa. Tali alterazioni possono riconoscere una genesi multifattoriale, dove coesistono fattori personali preponderanti (età, assetto morfologico, stile di vita) e fattori professionali generici legati all'attività svolta soprattutto come operaio ma non vi sono riscontri oggettivi che possano aiutare nel giudizio medico-legale. Tuttavia, tale esposizione risulta conclusa da oltre vent'anni, periodo successive durante il quale il lavoratore ha svolto un'attività non usurante e non gravosa per la colonna. In considerazione del lungo intervallo temporale intercorso tra la cessazione dell'attività a rischio e la
8 manifestazione clinica attuale, nonché dell'assenza di esposizione lavorativa continuativa recente, non si configurano gli estremi per un nesso causale diretto ed esclusivo tra attività lavorativa attuale e patologia del rachide. Si può invece ipotizzare un ruolo concausale della precedente esposizione biomeccanica, con incidenza modesta nel determinismo della patologia attuale. La patologia lombare in esame appare di natura degenerativa a genesi multifattoriale. L'attività lavorativa svolta tra il 1980 e il 2000 può aver rappresentato un fattore concausale, sebbene non determinante, in assenza di esposizione lavorativa prolungata e continuativa negli anni più recenti. In definitiva, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della malattia in oggetto come malattia professionale in senso stretto, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 1124/65 e successive modifiche, Tabelle ). CP_1
Nell'insorgenza dell'infermità in questione sono presenti fattori di tipo predisponente che, visto il tipo di attività lavorativa negli ultimi anni, hanno evidentemente avuto un ruolo causale preponderante nel determinismo dell'infermità preponderante rispetto all'attività lavorativa eseguite dal paziente. In conclusione, possiamo considerare che il lavoro svolto non abbia concretizzato il rischio specifico per l'insorgenza della patologia a carico della colonna vertebrale e quindi della patologia non può considerarsi come malattia professionale, ma a prevalente eziopatogenesi eredo-costituzionale”.
Apparendo le conclusioni del consulente – da intendersi qui integralmente riportate e trascritte – logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse devono essere fatte proprie da questo giudice ai fini della decisione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, per le ragioni esposte in precedenza, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti e non espressamente esaminate.
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente: tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.300,00 oltre accessori di legge.
9 Le spese di C.T.U. – liquidate come da separato decreto – seguono anch'esse la soccombenza e sono poste a carico della odierna parte ricorrente.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 3.300,00, oltre accessori di legge;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 16 dicembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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