Articolo 30 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 29Articolo 31
Versione
18 febbraio 1979
Art. 30.
Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilita' del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112 , e' integrato di lire 45 mila.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
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