Art. 30.
Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilita' del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112 , e' integrato di lire 45 mila.
Con effetto dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilita' del personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all' articolo 2 della legge 14 aprile 1977, n. 112 , e' integrato di lire 45 mila.