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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LA IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 807/2025 tra
Oggi 4 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Patrizia Silvestri si riporta al ricorso e alle note depositate e chiede l'accoglimento del ricorso. CP_ Per l' l'Avv. Del Sordo sostituita dall'Avv. Manuela De Marzo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 16,00
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 807/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 4.12.2025
PROMOSSO DA
, con domicilio eletto in Pescara, alla via Petrarca n. 44, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Silvestri Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RICALCOLO PENSIONE QUOTA 100
CONCLUSIONI: come da verbale del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
Con ricorso depositato il 10.04.2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione della pensione cat. V.O. di cui all'art. 14 DL n. 4/2019 (Pensione CP_ Quota 100) per l'annualità 2024 disposta dall' ai sensi dell'art. 14, comma 3, del DL n. 4/2019 e ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di recupero integrale delle mensilità di pensione erogate nell'anno 2024
(per un importo complessivo di euro 12.536,00) dovendo l'indebito avere ad oggetto la sola quota di pensione corrispondente al reddito percepito da lavoro dipendente (pari ad euro 347,83 per sole 5 giornate di lavoro) senza possibilità di sospensione dell'intera annualità e richiesta di rimborso dei relativi ratei. In subordine ha chiesto la rideterminazione dell'indebito con la sola trattenuta di un decimo sull'importo eccedente il minimo vitale di euro
1.077,36. CP_
L costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che la percezione del reddito da lavoro dipendente di qualsiasi entità determina la privazione del trattamento pensionistico erogato ai sensi dell'art. 14 L. n. CP 4/2019 per l'intero anno solare sicchè il provvedimento emesso dall'ente è legittimo essendo tenuta l' per legge a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate, come da recente pronuncia di Cassazione. Ha inoltre precisato che a seguito di domanda di ricostituzione la pensione è stata rimessa in pagamento dal giugno 2025 e che l'indebito a seguito di ricostituzione è stato ridotto ad euro 5.998,69.
Va premesso che l'attuale ricorrente, titolare dal 1.10.2020 di pensione anticipata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 4 del 2019 (c.d. quota 100), maturata con requisito anagrafico di 62 anni e 38 anni di anzianità contributiva, aveva svolto, dopo il pensionamento, attività di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 29.04.2024 al 4.05.2024, sicché,
a seguito di accertamento, l'istituto previdenziale aveva proceduto alla sospensione della pensione spettante al ricorrente per l'annualità 2024 e al recupero di quanto erogato nella detta annualità per un importo pari ad euro 12.536,00 stante l'incumulabilità della pensione raggiunta con quota cento con il reddito da lavoro dipendente (art.14, co.3, d.l. n.4 del 2019).
Il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 DL n. 4/2019 , è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), che considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Ciò comporta secondo la Corte di legittimità che la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
La Corte, quindi, ha confermato, in motivazione, che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore,
l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente ha quale effetto quello della sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato.
Da ciò la S.C. ha ritenuto quale effetto conseguente che il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo (Cass. sez. lav. n.
30994/2024).
Va tuttavia osservato che, decidendo sul ricorso con cui il tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità che risulterebbero nella specie violati dall'interpretazione data dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 30994/2024, la Corte Costituzionale con recentissimo arresto pubblicato il 4.11.2025 ha ritenuto “la questione inammissibile, per non essersi consolidato sul punto un diritto vivente, ostativo ad un'interpretazione adeguatrice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) nella parte in cui fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata "Quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la sospensione dell'erogazione del trattamento per un'intera annualità e non solo limitatamente ai mesi di effettivo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche quando quest'ultima abbia luogo per periodi molto limitati (per una o poche giornate all'anno) e con redditi esigui”.
Ha pertanto ritenuto che, in assenza di un orientamento consolidato, spetta ai giudici investiti del merito individuare soluzioni interpretative conformi ai principi .
In tale prospettiva si osserva che dalla lettura della norma e in particolare dal divieto di legge di cumulo tra pensione anticipata e reddito da pensione anticipata, consegue che legittimamente la prestazione pensionistica viene sospesa nel caso di violazione del divieto.
Tuttavia, si ritiene che, nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, la sospensione debba riguardare unicamente i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro e non tutti i ratei dell'anno di riferimento o addirittura dall'originaria data di decorrenza della prestazione. CP_ Ciò in quanto le norme invocate dall non prevedono una decadenza (ex tunc o da altro momento) dal diritto a percepire la pensione e una simile sanzione avrebbe dovuto essere prevista espressamente dalla legge, comportando la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione pensionistica con i redditi da lavoro e quindi violi il divieto.
Pertanto aderendo a quanto già ritenuto da Corte di Appello di Brescia n. 271 del 7.10.2025 deve ritenersi pur consapevole dell'autorevolezza del precedente costituito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (per ora CP_ unica in tema), richiamata anche dall' e aderendo pienamente alla decisione nel resto, ritiene dunque di non poter condividere il parametro dell'intero anno solare di sospensione della pensione, avallato dalla Suprema Corte in detta sentenza, tenuto conto che si tratta di un parametro che oltre a non essere previsto da alcuna norma, finisce per attribuire alla sospensione della pensione natura spiccatamente sanzionatoria (comportando la perdita della pensione anche con riferimento a periodi in cui il pensionato non ha violato il divieto di cumulo) e ciò, ancora una volta, in assenza di una norma di legge che preveda questo tipo di sanzione.
Le norme di riferimento, infatti, non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione;
non è contemplata, in altri termini, alcuna decadenza ex tunc o per un anno solare dal diritto a percepire la pensione, decadenza che si traduce in una sanzione la quale avrebbe dovuto essere prevista espressamente dalla legge, comportando, giova ripeterlo, la privazione della pensione per tutto l'anno solare, anche in relazione a periodi anteriori (o successivi) alla rioccupazione, nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e pertanto non vi è stata alcuna violazione del divieto di cumulo. CP In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall' l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia", utilizzata dall'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019.
Tale espressione, infatti, è volta soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo (e non invece a delimitare il periodo di sospensione della pensione).
Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma nulla è previsto in ordine alla sospensione dell'erogazione della pensione in caso di violazione del divieto di cumulo, con la conseguenza che la sospensione, logicamente, non può che intervenire solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro (e nei mesi successivi dopo la cessazione del lavoro) non ha violato il divieto e quindi aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli in cui si è verificata la violazione del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo. CP_ Oltretutto, simile interpretazione pare trovare conferma nella stessa circolare dell' n. 117 del 9 agosto
2019("Pensione quota 100" ai sensi dell'articolo 14delD.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dallaL.
28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa"), la quale al punto 1.4 dispone: "Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi
1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033c.c. ove già posti in pagamento.". La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente.
La sospensione dei ratei di pensione soltanto nei periodi di violazione del divieto di cumulo appare dunque la soluzione più conforme a diritto, oltre che più equa.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione.
Le spese vanno compensate tenuto conto dell'intervento dirimente sul punto del recente arresto della Corte
Costituzionale n.162/2025.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd. Quota 100 per l'anno 2024 con esclusione del mese di maggio 2024 nel quale il medesimo ha percepito un reddito da attività lavorativa;
condanna CP_ l alla restituzione della pensione richiesta con il Provv. del 8 ottobre 2024 per tutti i mesi dell'anno in cui il ricorrente non ha svolto attività lavorativa;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 4.12.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LA IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 807/2025 tra
Oggi 4 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Patrizia Silvestri si riporta al ricorso e alle note depositate e chiede l'accoglimento del ricorso. CP_ Per l' l'Avv. Del Sordo sostituita dall'Avv. Manuela De Marzo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 16,00
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 807/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 4.12.2025
PROMOSSO DA
, con domicilio eletto in Pescara, alla via Petrarca n. 44, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Silvestri Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso
C O N T R O CP_
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RICALCOLO PENSIONE QUOTA 100
CONCLUSIONI: come da verbale del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_
Con ricorso depositato il 10.04.2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l per ottenere l'annullamento del provvedimento di sospensione della pensione cat. V.O. di cui all'art. 14 DL n. 4/2019 (Pensione CP_ Quota 100) per l'annualità 2024 disposta dall' ai sensi dell'art. 14, comma 3, del DL n. 4/2019 e ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di recupero integrale delle mensilità di pensione erogate nell'anno 2024
(per un importo complessivo di euro 12.536,00) dovendo l'indebito avere ad oggetto la sola quota di pensione corrispondente al reddito percepito da lavoro dipendente (pari ad euro 347,83 per sole 5 giornate di lavoro) senza possibilità di sospensione dell'intera annualità e richiesta di rimborso dei relativi ratei. In subordine ha chiesto la rideterminazione dell'indebito con la sola trattenuta di un decimo sull'importo eccedente il minimo vitale di euro
1.077,36. CP_
L costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso sul rilievo che la percezione del reddito da lavoro dipendente di qualsiasi entità determina la privazione del trattamento pensionistico erogato ai sensi dell'art. 14 L. n. CP 4/2019 per l'intero anno solare sicchè il provvedimento emesso dall'ente è legittimo essendo tenuta l' per legge a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate, come da recente pronuncia di Cassazione. Ha inoltre precisato che a seguito di domanda di ricostituzione la pensione è stata rimessa in pagamento dal giugno 2025 e che l'indebito a seguito di ricostituzione è stato ridotto ad euro 5.998,69.
Va premesso che l'attuale ricorrente, titolare dal 1.10.2020 di pensione anticipata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 4 del 2019 (c.d. quota 100), maturata con requisito anagrafico di 62 anni e 38 anni di anzianità contributiva, aveva svolto, dopo il pensionamento, attività di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 29.04.2024 al 4.05.2024, sicché,
a seguito di accertamento, l'istituto previdenziale aveva proceduto alla sospensione della pensione spettante al ricorrente per l'annualità 2024 e al recupero di quanto erogato nella detta annualità per un importo pari ad euro 12.536,00 stante l'incumulabilità della pensione raggiunta con quota cento con il reddito da lavoro dipendente (art.14, co.3, d.l. n.4 del 2019).
Il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 DL n. 4/2019 , è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), che considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Ciò comporta secondo la Corte di legittimità che la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
La Corte, quindi, ha confermato, in motivazione, che, in considerazione dei fini presi di mira dal legislatore,
l'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente ha quale effetto quello della sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione in caso di rioccupazione del pensionato.
Da ciò la S.C. ha ritenuto quale effetto conseguente che il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo (Cass. sez. lav. n.
30994/2024).
Va tuttavia osservato che, decidendo sul ricorso con cui il tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità che risulterebbero nella specie violati dall'interpretazione data dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 30994/2024, la Corte Costituzionale con recentissimo arresto pubblicato il 4.11.2025 ha ritenuto “la questione inammissibile, per non essersi consolidato sul punto un diritto vivente, ostativo ad un'interpretazione adeguatrice, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, quest'ultimo per il profilo dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, 38, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) nella parte in cui fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata "Quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la sospensione dell'erogazione del trattamento per un'intera annualità e non solo limitatamente ai mesi di effettivo svolgimento di attività di lavoro subordinato, anche quando quest'ultima abbia luogo per periodi molto limitati (per una o poche giornate all'anno) e con redditi esigui”.
Ha pertanto ritenuto che, in assenza di un orientamento consolidato, spetta ai giudici investiti del merito individuare soluzioni interpretative conformi ai principi .
In tale prospettiva si osserva che dalla lettura della norma e in particolare dal divieto di legge di cumulo tra pensione anticipata e reddito da pensione anticipata, consegue che legittimamente la prestazione pensionistica viene sospesa nel caso di violazione del divieto.
Tuttavia, si ritiene che, nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, la sospensione debba riguardare unicamente i ratei mensili erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro e non tutti i ratei dell'anno di riferimento o addirittura dall'originaria data di decorrenza della prestazione. CP_ Ciò in quanto le norme invocate dall non prevedono una decadenza (ex tunc o da altro momento) dal diritto a percepire la pensione e una simile sanzione avrebbe dovuto essere prevista espressamente dalla legge, comportando la mancata erogazione della pensione anche in relazione a periodi nei quali non sussiste alcuna violazione del divieto di cumulo.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli oggetto del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione pensionistica con i redditi da lavoro e quindi violi il divieto.
Pertanto aderendo a quanto già ritenuto da Corte di Appello di Brescia n. 271 del 7.10.2025 deve ritenersi pur consapevole dell'autorevolezza del precedente costituito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione (per ora CP_ unica in tema), richiamata anche dall' e aderendo pienamente alla decisione nel resto, ritiene dunque di non poter condividere il parametro dell'intero anno solare di sospensione della pensione, avallato dalla Suprema Corte in detta sentenza, tenuto conto che si tratta di un parametro che oltre a non essere previsto da alcuna norma, finisce per attribuire alla sospensione della pensione natura spiccatamente sanzionatoria (comportando la perdita della pensione anche con riferimento a periodi in cui il pensionato non ha violato il divieto di cumulo) e ciò, ancora una volta, in assenza di una norma di legge che preveda questo tipo di sanzione.
Le norme di riferimento, infatti, non prevedono la perdita della pensione per l'intero anno solare nel caso di rioccupazione;
non è contemplata, in altri termini, alcuna decadenza ex tunc o per un anno solare dal diritto a percepire la pensione, decadenza che si traduce in una sanzione la quale avrebbe dovuto essere prevista espressamente dalla legge, comportando, giova ripeterlo, la privazione della pensione per tutto l'anno solare, anche in relazione a periodi anteriori (o successivi) alla rioccupazione, nei quali il pensionato non ha percepito alcun reddito da lavoro e pertanto non vi è stata alcuna violazione del divieto di cumulo. CP In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dall' l'efficacia ex tunc del divieto di cumulo non è desumibile dall'espressione "a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per
l'accesso alla pensione di vecchiaia", utilizzata dall'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019.
Tale espressione, infatti, è volta soltanto a delimitare l'arco temporale durante il quale vige il divieto di cumulo (e non invece a delimitare il periodo di sospensione della pensione).
Durante tale periodo, la pensione ed il reddito da lavoro dipendente non sono cumulabili, ma nulla è previsto in ordine alla sospensione dell'erogazione della pensione in caso di violazione del divieto di cumulo, con la conseguenza che la sospensione, logicamente, non può che intervenire solo nelle mensilità in cui sussiste la violazione, e ciò in quanto il pensionato, nei mesi in cui non aveva ancora ripreso il lavoro (e nei mesi successivi dopo la cessazione del lavoro) non ha violato il divieto e quindi aveva pieno diritto di beneficiare della pensione.
In altri termini, i ratei di pensione la cui erogazione dev'essere sospesa sono soltanto quelli in cui si è verificata la violazione del divieto di cumulo, e cioè quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è senza dubbio una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione quota 100 e alla previsione sul divieto di cumulo. CP_ Oltretutto, simile interpretazione pare trovare conferma nella stessa circolare dell' n. 117 del 9 agosto
2019("Pensione quota 100" ai sensi dell'articolo 14delD.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dallaL.
28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del conseguimento della stessa"), la quale al punto 1.4 dispone: "Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi
1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033c.c. ove già posti in pagamento.". La stessa circolare, quindi, allude alla sospensione dell'erogazione dei ratei di pensione relativi ai mesi dell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente.
La sospensione dei ratei di pensione soltanto nei periodi di violazione del divieto di cumulo appare dunque la soluzione più conforme a diritto, oltre che più equa.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in motivazione.
Le spese vanno compensate tenuto conto dell'intervento dirimente sul punto del recente arresto della Corte
Costituzionale n.162/2025.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione cd. Quota 100 per l'anno 2024 con esclusione del mese di maggio 2024 nel quale il medesimo ha percepito un reddito da attività lavorativa;
condanna CP_ l alla restituzione della pensione richiesta con il Provv. del 8 ottobre 2024 per tutti i mesi dell'anno in cui il ricorrente non ha svolto attività lavorativa;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 4.12.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)