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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 387/2024 R.G.A.C., vertente tra: tra
, in persona del sindaco p.t. Parte_1
(avv.to EMANUELE BRUNETTI)
appellante in riassunzione
e
CP_1
(Avv.ti RODOLFO BROGNIERI, MICHELE GALLO)
appellato in riassunzione
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il , odierno appellante in riassunzione, ha interposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 94/2005 resa dal Tribunale di Melfi.
Detto appello veniva rigettato con sentenza 295/2017 di questa Corte pubblicata in data 07.06.2017.
L'ente locale soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione conclusosi con l'accoglimento parziale e la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione. E' stato perciò introdotto il presente giudizio d'appello in riassunzione.
La parte convenuta si è costituita in data 06.09.2024.
Con note del 10.01.2025 e del 13.01.2025 i difensori delle parti costituite allegavano e documentavano di aver concluso un accordo transattivo in data 20.12.2024.
La definizione bonaria della lite conduce ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto la transazione incide sul diritto sostanziale (cfr.
Cass. n. 2647/2003) facendo venir meno la ragione del contendere delle parti e l'interesse ad agire e a contraddire. D'altra parte, come ulteriormente precisato in sede di legittimità, “l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (da ultimo cfr.
Cass. n. 26118/2021).
Sono interamente compensate le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
- accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE rel. Mariadomenica Marchese IL PRESIDENTE Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 387/2024 R.G.A.C., vertente tra: tra
, in persona del sindaco p.t. Parte_1
(avv.to EMANUELE BRUNETTI)
appellante in riassunzione
e
CP_1
(Avv.ti RODOLFO BROGNIERI, MICHELE GALLO)
appellato in riassunzione
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il , odierno appellante in riassunzione, ha interposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 94/2005 resa dal Tribunale di Melfi.
Detto appello veniva rigettato con sentenza 295/2017 di questa Corte pubblicata in data 07.06.2017.
L'ente locale soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione conclusosi con l'accoglimento parziale e la cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione. E' stato perciò introdotto il presente giudizio d'appello in riassunzione.
La parte convenuta si è costituita in data 06.09.2024.
Con note del 10.01.2025 e del 13.01.2025 i difensori delle parti costituite allegavano e documentavano di aver concluso un accordo transattivo in data 20.12.2024.
La definizione bonaria della lite conduce ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto la transazione incide sul diritto sostanziale (cfr.
Cass. n. 2647/2003) facendo venir meno la ragione del contendere delle parti e l'interesse ad agire e a contraddire. D'altra parte, come ulteriormente precisato in sede di legittimità, “l'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (da ultimo cfr.
Cass. n. 26118/2021).
Sono interamente compensate le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
- accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio e di quello di legittimità.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE rel. Mariadomenica Marchese IL PRESIDENTE Michele Videtta