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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1516/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8615/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Municipio 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate e Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686 Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
SALERNO sez. 2 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230000293855 IMU 2008
- INGIUNZIONE n. 287646 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 362322 I.C.I. 2009
-INGIUNZIONE n. 362322 I.C.I. 2010
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti
Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 in data 19/9/23 aveva presentato ricorso con il quale chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo aveva nr.
2023/0000293855, intimante il pagamento di euro 321,72, per l'omesso versamento IMU per più annualità dallo stesso dovuto in qualità di legale rappresentante della società
"Società_1".
Il contribuente con l'atto introduttivo del giudizio aveva in via preliminare eccepito la mancata notificazione delle ingiunzioni di pagamento e l'omessa notifica degli avvisi di accertamento così motivando: «Ed invero, il preavviso di fermo oggetto di coeva impugnativa, e asseritamente sotteso alle ingiunzioni di pagamento nn. 28746 e 362322
(notificate, rispettivamente in data 16/7/14 e 26/9/14), non è stato preceduto dalla notifica al contribuente (obbligatoria per legge) degli avvisi di accertamento. Parimenti, le ingiunzioni di pagamento asseritamente riportate nel preavviso che ci occupa, non sono state notificate all'odierno ricorrente;
ne consegue che il Sig. Ricorrente_1 non è stato in grado di azionare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito». Quindi nel merito il ricorrente aveva dedotto la carenza di motivazione ex art. 7 dello statuto del contribuente e la genericità dell'intimazione. Da ultimo aveva eccepito la prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione in quanto l'IMU) è assoggettata al termine prescrizionale quinquennale.
Aveva concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna delle parti resistenti, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, anche ex art. 96 c.p.c, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistevano in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tutte le doglianze prospettate erano relative alla procedura di riscossione del credito ma non anche alla sua imposizione;
la SO PA, che eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, in particolare ponendo in rilievo l'infondatezza della eccezione di prescrizione posto che in quanto il preavviso di fermo amministrativo opposto trovava fondamento nella intimazione di pagamento nr. 509937/19, notificata al contribuente in data 09.09.2019 e non impugnata.
Con memorie illustrative depositate in data 2 maggio 2024 il contribuente faceva rilevare, allegando visura camerale che a far data dal 9/11/1989 era cessato da tutte le cariche sociali e amministrative della Società _1; e che Amministratore Unico della società risultava essere il Dr. Nominativo_1 a far data dal 28/10/1997.
La CGT di Salerno con la sentenza n. 2114/2/24 pronunciata il 9 maggio 2024 e depositata il successivo 14 maggio 2024, rigettava il ricorso, con condanna alle spese di lite per l'importo di euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Così la decisione del primo giudice espone i motivi del rigetto del ricorso: «Non coglie nel segno la eccezione di nullità dell'atto gravato per omessa notifica degli atti prodromici. Ed invero, la disamina degli atti evidenzia la notifica delle ingiunzioni di pagamento nr. 28746 e
362322, rispettivamente, in data 16.07.2014 e 26.09.2014; la notifica, altresì, della intimazione di pagamento in data 09.09.2019 e del preavviso di fermo amministrativo in data 04.08.2023. La sequenza procedimentale, ordinata e complessa, dunque, risulta perfettamente rispettata. Lo stesso ricorrente, del resto, nella economia del ricorso attesta la notifica delle due ingiunzioni di pagamento sottese all'atto gravato. Non si ravvisano, dunque, profili di patologia idonei ad inficiare la ritualità e la regolarità dell'iter procedimentale sotteso alla emissione del preavviso di fermo amministrativo. Deve, altresì, evidenziarsi la piena efficacia probatoria delle copie fotostatiche delle relate di notifica. Ed invero, la produzione della copia fotostatica del referto di notifica perde efficacia probatoria ove la parte ne disconosca, in maniera analitica, la conformità all'originale ex art. 2719 c.C., avendo cura di indicare in concreto, i profili di asimmetria tra l'originale e la copia, sicché il giudice possa rilevarli e verificarli attraverso l'attività ermeneutica (Cfr. Cass. 23380/20219).
Nel caso in esame, la parte ha contestato in maniera generica e sommaria la efficacia probatoria delle copie dei referti di notifica degli atti sottesi all'atto gravato. Non coglie nel segno neppure il difetto di motivazione. L'obbligo motivazione degli atti della amministrazione tributaria si radica in un complesso articolato normativo. In particolare, l'art. 3 L. 240/90 codifica, in via generale, l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, prevendendo che essi devono contenere una indicazione analitica dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto sottesi alla decisione amministrativa, anche in ragione della istruttoria espletata. La predetta norma viene integralmente recepita dall'art. 7 L. 212/2000, che codifica il principio di "chiarezza e motivazione degli atti della amministrazione finanziaria".
Detta previsione statuisce che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato -ove non diversamente conosciuti - ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici
-
dell'atto richiamato nei quali risiedono quegli elementi della motivazione del provvedimento.
La Corte di Cassazione, con soluzione ermeneutica consolidata, ha sostenuto l'obbligo di motivazione degli atti della amministrazione finanziaria, ritenendo la motivazione requisito di validità formale dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cfr Cass. Civ. nr. 4629/20). La violazione dell'obbligo di motivazione si traduce in una innegabile violazione del diritto di difesa costituzionalmente assicurato all'art. 24 Cost. E', infatti, indiscusso che la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria azionata dalla Amministrazione finanziaria preclude al contribuente la possibilità di formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni. Nel caso in esame, la trama motivazionale dell'atto gravato appare completa della indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto sottese alla pretesa azionata. In punto di motivazione per relationem non c'è dubbio che ricorra la legittimità dell'atto. La mancata allegazione dell'atto presupposto e richiamato non vale ad integrare né un difetto né una insufficienza della motivazione;
non ha, dunque, alcuna incidenza sulla conoscenza degli atti, atteso che le stesse sono state notificate e richiamate dal contribuente nella economia del ricorso. Risulta, da ultimo, infondata la eccezione di prescrizione del credito azionato. I crediti Imu sono soggetti a termine di prescrizione quinquennale. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, considera i “tributi locali, tra cui la Tasi, “come prestazioni periodiche", in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare. L'Imu, oggetto del presente procedimento, individua un “tributo locale" ed indiscussamente, una “obbligazione di durata", connotata da un vincolo di corrispettività tra la prestazione erogata dall'ente impositore a scadenze prestabilite ed il versamento del compenso da parte dell'utente; in altri termini, il rapporto obbligatorio è destinato a snodarsi nel tempo e si declina in una pluralità di prestazioni autonome. L'Imu è riconducibile all'ambito normativo dell'art. 2948 nr. 4 c.c. e, come tale, risulta soggetto al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento. La eccezione di prescrizione si qualifica come eccezione in senso stretto, che la parte avrebbe dovuto proporre tempestivamente alla notifica del primo atto indicativo della pretesa creditoria, dunque all'atto di notifica delle ingiunzioni di pagamento o, comunque, della successiva intimazione di pagamento. La mancata proposizione tempestiva della eccezione e, in via conseguente, la omessa impugnazione degli atti prodromici notificati vale a rendere definitiva ed irretrattabile la pretesa azionata».
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
- "In via preliminare e pregiudiziale, violazione e falsa applicazione artt. 143, 145 e 149 cpc. violazione art. 2304 cc. beneficio preventiva escussione patrimonio sociale. cessazione carica amministratore”. L'atto di appello pone in rilievo, come peraltro già eccepito nel giudizio di primo grado mediante deposito delle memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/1992 e visura camerale versata in atti, che il contribuente già a far data dal 9/11/1989 aveva cessato da tutte le cariche sociali e amministrative della Società 1 e che il primo giudice non aveva valutato la circostanza che Amministratore Unico della società nelle date di consegna degli atti era il dott. Nominativo_1: detta circostanza dirimente, come detto non tenuta in considerazione dalla Corte di Primo Grado, rendeva il preavviso de quo inesistente.
- "Prescrizione della pretesa impositiva. intimazione di pagamento atto non impugnabile ex art. 19 codice processo tributario" (Cass., ord. 17.06.2024, n. 16743).
L'atto di appello conclude chiedendo di riformare, e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata, nonché la debenza sottesa al preavviso di fermo amministrativo n.
2023/0000293855 e di condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
La SO PA ha resistito all'impugnazione, dapprima limitandosi a richiedere una autorizzazione ad accedere al fascicolo telematico e successivamente presentando controdeduzioni in data 23 gennaio 2026 con le quali ha posto in rilievo che dalla documentazione prodotta era dato evincersi che il ricorrente era già stato destinatario dell'intimazione di pagamento n. 509937/2019, consegnatagli in data 09.09.2019 e da quest'ultimo mai contestata, diventando pertanto ormai definitiva. Inoltre, ha sostenuto parte appellata nel giudizio di primo grado solo con le memorie illustrative il contribuente aveva inteso integrare le eccezioni rappresentate nel ricorso introduttivo, deducendo la cessazione della carica di amministratore della società Società 1 Srl. Da ultimo, la convenuta ha sostenuto l'insussistenza della prescrizione posto che il preavviso di fermo impugnato seguiva alla notifica dell'intimazione n. 509937/2019, consegnata al ricorrente in data
09.09.2019.
La SO PA ha quindi concluso di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il contribuente ha fornito prova sin dal giudizio di prime cure di essere cessato dalla carica di legale rappresentante della società “Società_1 – Società 1 a decorrere dal 9 novembre 1989, ovvero sia da oltre 25 anni prima dell'intervento delle prime notifiche di atti impositivi, nella specie le ingiunzioni di pagamento del 16 luglio
2014 e del 26 settembre 2014.
Ritiene la Corte che non si è trattato di una eccezione nuova in quanto formulata innanzi alla CGT di Salerno, ancorché in sede di memorie illustrative ma pur sempre all'interno del primo grado di giudizio;
pertanto, l'eccezione non incorre nel divieto dello ius novorum, valido solo in sede di appello, grado ove vige il divieto di proporre domande od eccezioni nuove.
Orbene, resta pacifico che la notificazione alle persone giuridiche, come nel caso in narrativa, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;
la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Nella fattispecie in esame nessuna delle normative richiamate risulta essere stata osservata nel procedere alle notificazioni richiamate in sentenza.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, se un amministratore è cessato dalla carica di rappresentate legale di una società, la notifica di atti impositivi allo stesso, risulta illegittima (in tal senso Cass. civ. Sez. Trib., ordinanza n. 613 del 12 gennaio 2011).
Corollario di tale assunto è che in materia di contenzioso tributario, l'ex amministratore di una società, cessato dalla carica, è privo di legittimazione a impugnare per conto della società un avviso di accertamento notificato alla società stessa successivamente alla cessazione dalla carica, anche qualora l'atto impositivo si riferisca a un anno d'imposta nel corso del quale l'amministratore era ancora in carica;
circostanza quest'ultima neppure verificatasi nella fattispecie in narrativa trattandosi di debenze ben successive all'anno
1989.
Il difetto di legittimazione dell'appellante a rappresentare la società determina, pertanto, la nullità dell'atto impositivo in quanto emesso nei confronti di soggetto non obbligato per essere l'immobile oggetto della ripresa a tassazione di pertinenza della società "
Società 1 , ragion per cui la causa non avrebbe potuto essere proposta dall'ex amministratore in nome e per conto della società (così Cass. civ. Sez. Trib. sentenza n. 6470 del 3 marzo 2023), bensì solo e limitatamente al fine di eccepire il suo difetto di legittimazione passiva.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo in narrativa.
Ritiene la Corte che le spese di lite vadano compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni che la Corte ritiene siano da ricondurre al comportamento processuale del contribuente: il quale avrebbe ben potuto ed anzi dovuto eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva già nel ricevere i primi atti impositivi, facendolo presente nel 2014, in tal modo evitando che il contenzioso si protraesse e si sviluppasse ulteriormente;
invece ha prodotto la visura camerale, che oggettivamente comprovava tale circostanza, solo nel presente giudizio e addirittura neppure con l'atto introduttivo del giudizio che avrebbe potuto indurre la SO a desistere dal giudizio ma unitamente a memorie i replica.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
2023/0000293855.
Condanna il Comune di Cava de' Tirreni e la SO PA al pagamento in solido delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 350,00 per il primo grado e euro
500,00 per il secondo grado, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Salerno, 13 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de LU
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LU MAURO, Presidente e Relatore
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8615/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cava De' Tirreni - Piazza Municipio 84013 Cava De' Tirreni SA
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' di Gestione Entrate e Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686 Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2114/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
SALERNO sez. 2 e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230000293855 IMU 2008
- INGIUNZIONE n. 287646 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 362322 I.C.I. 2009
-INGIUNZIONE n. 362322 I.C.I. 2010
A seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti
Appellante: accogliere appello
Appellato: rigettare appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 in data 19/9/23 aveva presentato ricorso con il quale chiesto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo aveva nr.
2023/0000293855, intimante il pagamento di euro 321,72, per l'omesso versamento IMU per più annualità dallo stesso dovuto in qualità di legale rappresentante della società
"Società_1".
Il contribuente con l'atto introduttivo del giudizio aveva in via preliminare eccepito la mancata notificazione delle ingiunzioni di pagamento e l'omessa notifica degli avvisi di accertamento così motivando: «Ed invero, il preavviso di fermo oggetto di coeva impugnativa, e asseritamente sotteso alle ingiunzioni di pagamento nn. 28746 e 362322
(notificate, rispettivamente in data 16/7/14 e 26/9/14), non è stato preceduto dalla notifica al contribuente (obbligatoria per legge) degli avvisi di accertamento. Parimenti, le ingiunzioni di pagamento asseritamente riportate nel preavviso che ci occupa, non sono state notificate all'odierno ricorrente;
ne consegue che il Sig. Ricorrente_1 non è stato in grado di azionare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito». Quindi nel merito il ricorrente aveva dedotto la carenza di motivazione ex art. 7 dello statuto del contribuente e la genericità dell'intimazione. Da ultimo aveva eccepito la prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione in quanto l'IMU) è assoggettata al termine prescrizionale quinquennale.
Aveva concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna delle parti resistenti, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, anche ex art. 96 c.p.c, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistevano in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tutte le doglianze prospettate erano relative alla procedura di riscossione del credito ma non anche alla sua imposizione;
la SO PA, che eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, in particolare ponendo in rilievo l'infondatezza della eccezione di prescrizione posto che in quanto il preavviso di fermo amministrativo opposto trovava fondamento nella intimazione di pagamento nr. 509937/19, notificata al contribuente in data 09.09.2019 e non impugnata.
Con memorie illustrative depositate in data 2 maggio 2024 il contribuente faceva rilevare, allegando visura camerale che a far data dal 9/11/1989 era cessato da tutte le cariche sociali e amministrative della Società _1; e che Amministratore Unico della società risultava essere il Dr. Nominativo_1 a far data dal 28/10/1997.
La CGT di Salerno con la sentenza n. 2114/2/24 pronunciata il 9 maggio 2024 e depositata il successivo 14 maggio 2024, rigettava il ricorso, con condanna alle spese di lite per l'importo di euro 500,00, oltre accessori come per legge.
Così la decisione del primo giudice espone i motivi del rigetto del ricorso: «Non coglie nel segno la eccezione di nullità dell'atto gravato per omessa notifica degli atti prodromici. Ed invero, la disamina degli atti evidenzia la notifica delle ingiunzioni di pagamento nr. 28746 e
362322, rispettivamente, in data 16.07.2014 e 26.09.2014; la notifica, altresì, della intimazione di pagamento in data 09.09.2019 e del preavviso di fermo amministrativo in data 04.08.2023. La sequenza procedimentale, ordinata e complessa, dunque, risulta perfettamente rispettata. Lo stesso ricorrente, del resto, nella economia del ricorso attesta la notifica delle due ingiunzioni di pagamento sottese all'atto gravato. Non si ravvisano, dunque, profili di patologia idonei ad inficiare la ritualità e la regolarità dell'iter procedimentale sotteso alla emissione del preavviso di fermo amministrativo. Deve, altresì, evidenziarsi la piena efficacia probatoria delle copie fotostatiche delle relate di notifica. Ed invero, la produzione della copia fotostatica del referto di notifica perde efficacia probatoria ove la parte ne disconosca, in maniera analitica, la conformità all'originale ex art. 2719 c.C., avendo cura di indicare in concreto, i profili di asimmetria tra l'originale e la copia, sicché il giudice possa rilevarli e verificarli attraverso l'attività ermeneutica (Cfr. Cass. 23380/20219).
Nel caso in esame, la parte ha contestato in maniera generica e sommaria la efficacia probatoria delle copie dei referti di notifica degli atti sottesi all'atto gravato. Non coglie nel segno neppure il difetto di motivazione. L'obbligo motivazione degli atti della amministrazione tributaria si radica in un complesso articolato normativo. In particolare, l'art. 3 L. 240/90 codifica, in via generale, l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, prevendendo che essi devono contenere una indicazione analitica dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto sottesi alla decisione amministrativa, anche in ragione della istruttoria espletata. La predetta norma viene integralmente recepita dall'art. 7 L. 212/2000, che codifica il principio di "chiarezza e motivazione degli atti della amministrazione finanziaria".
Detta previsione statuisce che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato -ove non diversamente conosciuti - ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici
-
dell'atto richiamato nei quali risiedono quegli elementi della motivazione del provvedimento.
La Corte di Cassazione, con soluzione ermeneutica consolidata, ha sostenuto l'obbligo di motivazione degli atti della amministrazione finanziaria, ritenendo la motivazione requisito di validità formale dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cfr Cass. Civ. nr. 4629/20). La violazione dell'obbligo di motivazione si traduce in una innegabile violazione del diritto di difesa costituzionalmente assicurato all'art. 24 Cost. E', infatti, indiscusso che la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa creditoria azionata dalla Amministrazione finanziaria preclude al contribuente la possibilità di formulare le proprie osservazioni e controdeduzioni. Nel caso in esame, la trama motivazionale dell'atto gravato appare completa della indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto sottese alla pretesa azionata. In punto di motivazione per relationem non c'è dubbio che ricorra la legittimità dell'atto. La mancata allegazione dell'atto presupposto e richiamato non vale ad integrare né un difetto né una insufficienza della motivazione;
non ha, dunque, alcuna incidenza sulla conoscenza degli atti, atteso che le stesse sono state notificate e richiamate dal contribuente nella economia del ricorso. Risulta, da ultimo, infondata la eccezione di prescrizione del credito azionato. I crediti Imu sono soggetti a termine di prescrizione quinquennale. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, considera i “tributi locali, tra cui la Tasi, “come prestazioni periodiche", in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare. L'Imu, oggetto del presente procedimento, individua un “tributo locale" ed indiscussamente, una “obbligazione di durata", connotata da un vincolo di corrispettività tra la prestazione erogata dall'ente impositore a scadenze prestabilite ed il versamento del compenso da parte dell'utente; in altri termini, il rapporto obbligatorio è destinato a snodarsi nel tempo e si declina in una pluralità di prestazioni autonome. L'Imu è riconducibile all'ambito normativo dell'art. 2948 nr. 4 c.c. e, come tale, risulta soggetto al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento. La eccezione di prescrizione si qualifica come eccezione in senso stretto, che la parte avrebbe dovuto proporre tempestivamente alla notifica del primo atto indicativo della pretesa creditoria, dunque all'atto di notifica delle ingiunzioni di pagamento o, comunque, della successiva intimazione di pagamento. La mancata proposizione tempestiva della eccezione e, in via conseguente, la omessa impugnazione degli atti prodromici notificati vale a rendere definitiva ed irretrattabile la pretesa azionata».
Contro questa decisione il contribuente ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame:
- "In via preliminare e pregiudiziale, violazione e falsa applicazione artt. 143, 145 e 149 cpc. violazione art. 2304 cc. beneficio preventiva escussione patrimonio sociale. cessazione carica amministratore”. L'atto di appello pone in rilievo, come peraltro già eccepito nel giudizio di primo grado mediante deposito delle memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/1992 e visura camerale versata in atti, che il contribuente già a far data dal 9/11/1989 aveva cessato da tutte le cariche sociali e amministrative della Società 1 e che il primo giudice non aveva valutato la circostanza che Amministratore Unico della società nelle date di consegna degli atti era il dott. Nominativo_1: detta circostanza dirimente, come detto non tenuta in considerazione dalla Corte di Primo Grado, rendeva il preavviso de quo inesistente.
- "Prescrizione della pretesa impositiva. intimazione di pagamento atto non impugnabile ex art. 19 codice processo tributario" (Cass., ord. 17.06.2024, n. 16743).
L'atto di appello conclude chiedendo di riformare, e, per l'effetto, annullare la sentenza impugnata, nonché la debenza sottesa al preavviso di fermo amministrativo n.
2023/0000293855 e di condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
La SO PA ha resistito all'impugnazione, dapprima limitandosi a richiedere una autorizzazione ad accedere al fascicolo telematico e successivamente presentando controdeduzioni in data 23 gennaio 2026 con le quali ha posto in rilievo che dalla documentazione prodotta era dato evincersi che il ricorrente era già stato destinatario dell'intimazione di pagamento n. 509937/2019, consegnatagli in data 09.09.2019 e da quest'ultimo mai contestata, diventando pertanto ormai definitiva. Inoltre, ha sostenuto parte appellata nel giudizio di primo grado solo con le memorie illustrative il contribuente aveva inteso integrare le eccezioni rappresentate nel ricorso introduttivo, deducendo la cessazione della carica di amministratore della società Società 1 Srl. Da ultimo, la convenuta ha sostenuto l'insussistenza della prescrizione posto che il preavviso di fermo impugnato seguiva alla notifica dell'intimazione n. 509937/2019, consegnata al ricorrente in data
09.09.2019.
La SO PA ha quindi concluso di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza la controversia, sentito il relatore, è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Il contribuente ha fornito prova sin dal giudizio di prime cure di essere cessato dalla carica di legale rappresentante della società “Società_1 – Società 1 a decorrere dal 9 novembre 1989, ovvero sia da oltre 25 anni prima dell'intervento delle prime notifiche di atti impositivi, nella specie le ingiunzioni di pagamento del 16 luglio
2014 e del 26 settembre 2014.
Ritiene la Corte che non si è trattato di una eccezione nuova in quanto formulata innanzi alla CGT di Salerno, ancorché in sede di memorie illustrative ma pur sempre all'interno del primo grado di giudizio;
pertanto, l'eccezione non incorre nel divieto dello ius novorum, valido solo in sede di appello, grado ove vige il divieto di proporre domande od eccezioni nuove.
Orbene, resta pacifico che la notificazione alle persone giuridiche, come nel caso in narrativa, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede;
la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Nella fattispecie in esame nessuna delle normative richiamate risulta essere stata osservata nel procedere alle notificazioni richiamate in sentenza.
Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, se un amministratore è cessato dalla carica di rappresentate legale di una società, la notifica di atti impositivi allo stesso, risulta illegittima (in tal senso Cass. civ. Sez. Trib., ordinanza n. 613 del 12 gennaio 2011).
Corollario di tale assunto è che in materia di contenzioso tributario, l'ex amministratore di una società, cessato dalla carica, è privo di legittimazione a impugnare per conto della società un avviso di accertamento notificato alla società stessa successivamente alla cessazione dalla carica, anche qualora l'atto impositivo si riferisca a un anno d'imposta nel corso del quale l'amministratore era ancora in carica;
circostanza quest'ultima neppure verificatasi nella fattispecie in narrativa trattandosi di debenze ben successive all'anno
1989.
Il difetto di legittimazione dell'appellante a rappresentare la società determina, pertanto, la nullità dell'atto impositivo in quanto emesso nei confronti di soggetto non obbligato per essere l'immobile oggetto della ripresa a tassazione di pertinenza della società "
Società 1 , ragion per cui la causa non avrebbe potuto essere proposta dall'ex amministratore in nome e per conto della società (così Cass. civ. Sez. Trib. sentenza n. 6470 del 3 marzo 2023), bensì solo e limitatamente al fine di eccepire il suo difetto di legittimazione passiva.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo in narrativa.
Ritiene la Corte che le spese di lite vadano compensate sussistendo gravi ed eccezionali ragioni che la Corte ritiene siano da ricondurre al comportamento processuale del contribuente: il quale avrebbe ben potuto ed anzi dovuto eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva già nel ricevere i primi atti impositivi, facendolo presente nel 2014, in tal modo evitando che il contenzioso si protraesse e si sviluppasse ulteriormente;
invece ha prodotto la visura camerale, che oggettivamente comprovava tale circostanza, solo nel presente giudizio e addirittura neppure con l'atto introduttivo del giudizio che avrebbe potuto indurre la SO a desistere dal giudizio ma unitamente a memorie i replica.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo n.
2023/0000293855.
Condanna il Comune di Cava de' Tirreni e la SO PA al pagamento in solido delle spese del giudizio a favore dell'appellante che liquida in euro 350,00 per il primo grado e euro
500,00 per il secondo grado, oltre contributo unificato, spese generali e oneri accessori previsti ex lege (c.p.a. e IVA se dovuta), con distrazione a favore del difensore antistatario.
Salerno, 13 febbraio 2026 Il Presidente relatore
RO de LU