Decreto cautelare 24 luglio 2021
Ordinanza cautelare 7 settembre 2021
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/04/2025, n. 7082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7082 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07082/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07532/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7532 del 2021, proposto da
NE RT, GE MB, SA Romano, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianfranco Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di AN Raffaele, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del D.M. n. 826/21 di rettifica del bando del concorso ordinario docenti 2020 per le discipline STEM (classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 giugno 2021, n. 47;
2. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34;
3. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44;
4. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51;
5. del decreto del Capo Dipartimento n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28.04.2020;
6. del D.M. 201/2020;
7. dell’elenco dei candidati idonei alle prove orali mai notificato, e del quale si sconosce la esistenza di eventuale provvedimento di approvazione;
8. dei verbali della commissione esaminatrice, inerenti la correzione dell’elaborato dei ricorrenti, conosciuto a seguito di accesso agli atti relativamente alla attribuzione di voto insufficiente e del relativo allegato alla parte in cui è rappresentato il giudizio dei ricorrenti;
9. di tutti i verbali e gli atti connessi della Commissione esaminatrice, in quanto lesivi della posizione dei ricorrenti;
10. di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti.
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto degli istanti ad essere inseriti nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per la selezione al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso: A020, A026, A027, A028 e A041. Nonché per la condanna in forma specifica dell’Amministrazione intimate all’adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti tra i soggetti ammessi alla partecipazione alle prove orali previste
NONCHÉ PER LA CONDANNA
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dagli istanti mediante ammissione alla prova orale per la selezione al concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, limitatamente alle classi di concorso: A020, A026, A027, A028 e A041, in subordine con condanna dell’Amministrazione datrice al risarcimento del danno in forma specifica per la lesione del diritto alla partecipazione al concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’atto di indizione e gli esiti delle prove scritte del « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ».
In particolare, i ricorrenti non hanno superato la soglia di sbarramento prevista per le prove scritte e non sono stati ammessi a sostenere le prove orali del concorso in esame.
2. Avverso gli atti impugnati, i ricorrenti hanno prospettato molteplici censure involgenti la previsione della soglia di sbarramento (punti 70/100) per l’accesso alle prove orali e le modalità di svolgimento della prova scritta.
I ricorrenti hanno tutti raggiunto una valutazione di sufficienza nelle prove scritte e, pertanto, hanno chiesto l’ammissione al prosieguo della procedura.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione.
4. Con ordinanza del 7 settembre 2021, n. 4597, l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti è stata respinta.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. circa la possibile improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso.
6. In conformità al prefato avviso, la domanda caducatoria va dichiarata improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse per la mancata impugnazione della graduatoria finale di merito del concorso gravato con il ricorso introduttivo.
6.1 Nella delineata prospettiva, la condivisibile giurisprudenza afferma costantemente che: “ La mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. Il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa. ” ( ex pluris : Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 8 novembre 2024, n. 8935; Tar Lazio, Sezione III Bis, sentenza del 8 gennaio 2024, n. 309).
7. In definitiva, la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso in esame comporta il venir meno dell’interesse alla decisione, per l’inidoneità di quest’ultima a generare qualsivoglia utilità per i ricorrenti, stante l’assenza di effetti caducanti derivanti dall’annullamento degli atti prodromici gravati con il ricorso introduttivo, anche per ineludibili esigenze di tutela dei terzi controinteressati.
Per questi motivi, va dichiarata l’improcedibilità della domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Quanto alla domanda di risarcimento danni, essa è complessivamente infondata, atteso che parte ricorrente si è limitata alla sua proposizione senza tuttavia allegare e provare i fatti costitutivi della asserita responsabilità dell’amministrazione.
In detto contesto, infatti, la condivisibile giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che: “ L’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’Amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A.; b) l’evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione della situazione sostanziale protetta di cui il privato è titolare; c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo della quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù del rinvio operato dall’art. 2056 c.c., i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza di cui agli artt. 1223 e 1227 c.c.; d) l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all'Amministrazione a titolo di dolo o colpa. ” (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 19 giugno 2024, n. 5478).
Nel caso di specie, al netto della asserita illegittimità dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente non ha allegato alcuna circostanza idonea ad apprezzare la sussistenza degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, come declinati nella richiamata pronuncia.
Del resto, la mancata impugnazione della graduatoria finale costituisce condotta apprezzabile ai sensi dell’art. 30, comma 3, cpa, nella parte in cui “ … esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. ”.
9. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la domanda caducatoria improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse e rigetta la domanda di risarcimento danni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO