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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/10/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 151 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 30.09.2025 da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Albanese Annalaura, presso il cui studio in Villa S.
Giovanni (RC), alla via Viale della famiglia Azzarello n. 58, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
16.01.1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Albanese
Annalaura, presso il cui studio in Villa S. Giovanni (RC), alla via Viale della famiglia
Azzarello n. 58, ha eletto domicilio
-resistente-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 21.01.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 01.06.2019;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 24.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'1/06/2019; b) dal matrimonio sono nati due figli minori: Per_1
(19.12.2021) e (21.04.2024); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 21.01.2025 da e , così Parte_1 CP_1
provvede: -dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 73, parte II, serie A, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà della SI.ra resterà assegnata alla CP_1
stessa quale sua residenza con i figli e;
Il SI. , invece, Per_1 Per_2 Parte_1
trasferirà il proprio domicilio in Via Valle Del Canale n. 5 Catona (RC), avrà il diritto di asportare dalla suddetta abitazione i propri effetti personali.
3) I figli e restano collocati presso la dimora materna;
Per_1 Per_2
4) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita;
5) I genitori adotteranno congiuntamente le decisioni che riguardano la loro istruzione, educazione e salute e le altre espressive della potestà genitoriale.
6) Il padre avrà diritto, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e sanitari dei minori, di vederli e di tenerli con sé, mai contro il volere degli stessi, ed escluso la notte stante la tenera età dei bambini e comunque non prima che gli stessi raggiungono il settimo anno di età, secondo le modalità di seguito riportate che costituiscono diritto di visita del padre: a) Il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Tuttavia gli orari sono puramente indicativi e possono subire deroghe in riferimento all'attività lavorativa del padre e/o eventuali ritardi purché comunicati;
b) resta salvo il diritto del padre di tenere con sé i figli il sabato e/o la domenica in maniera alternata, secondo gli accordi che di volta in volta intercorreranno tra i genitori;
c) i figli trascorreranno la vigilia di Natale con uno dei genitori e con l'altro quella di Capodanno, ad anni alterni e così anche per le corrispondenti festività, nonché per quelle pasquali (il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), e ad anni alterni tutti gli altri giorni festivi. I figli potranno trascorrere ulteriori giornate con il padre nei periodi di festività sopra elencati o altre festività; d) trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la Festa del Papà. Trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la Festa della Mamma indipendentemente dai diritti di visita;
e) entrambi i genitori parteciperanno agli eventi più importanti della vita dei figli, e provvederanno durante il periodo di permanenza degli stessi con loro, alle esigenze quotidiane di vita del minore, primarie e secondarie. Provvedono, altresì, onde fornire ai minori l'apporto affettivo necessario ai fini di una crescita serena che i predetti mantengano rapporti con gli ascendenti di ciascuno dei coniugi;
f) ogni eventuale viaggio e/o spostamento dei minori deve essere preventivamente concordato da entrambi i genitori;
g) nessuna somma a titolo di mantenimento viene stabilita tra i coniugi, i quali dichiarano espressamente di rinunciarvi;
7) il SI. contribuirà al mantenimento dei figli versando entro il giorno cinque Pt_1
di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00), mediante bonifico sul conto corrente della SI.ra , la somma sarà soggetta annualmente ad adeguamento CP_1
ISTAT nella misura pari al 100% dietro apposita richiesta della parte interessata. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, previamente concordate dai coniugi saranno corrisposte in pari misura del 50%. Il padre, nel caso di spese straordinarie e/o sportive (non urgenti e necessarie), deve essere previamente informato e prestare il suo consenso ai fini del rimborso delle stesse, in ogni caso tutte soggette all'obbligo di documentazione da parte della madre e/o del padre, al pari di ogni spesa di qualsivoglia natura sostenuta da uno dei genitori. Per quanto riguarda la divisione delle spese le parti danno atto di aver preso conoscenza del protocollo del Tribunale di Reggio Calabria e lo intendono come parte integrante del presente accordo.
L'importo dell'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra ; CP_1
8) i coniugi dichiarano di voler dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
9) salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.09.2025
Il Giudice Rel. Est. dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 151 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento cartolare ex art. 127 ter del 30.09.2025 da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Albanese Annalaura, presso il cui studio in Villa S.
Giovanni (RC), alla via Viale della famiglia Azzarello n. 58, ha eletto domicilio
-ricorrente-
(C.F. nata a [...] il CP_1 C.F._2
16.01.1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Albanese
Annalaura, presso il cui studio in Villa S. Giovanni (RC), alla via Viale della famiglia
Azzarello n. 58, ha eletto domicilio
-resistente-
nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 21.01.2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 01.06.2019;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 24.09.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria l'1/06/2019; b) dal matrimonio sono nati due figli minori: Per_1
(19.12.2021) e (21.04.2024); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
12.02.2025;
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 21.01.2025 da e , così Parte_1 CP_1
provvede: -dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, atto n. 73, parte II, serie A, u.1, anno 2019, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di proprietà della SI.ra resterà assegnata alla CP_1
stessa quale sua residenza con i figli e;
Il SI. , invece, Per_1 Per_2 Parte_1
trasferirà il proprio domicilio in Via Valle Del Canale n. 5 Catona (RC), avrà il diritto di asportare dalla suddetta abitazione i propri effetti personali.
3) I figli e restano collocati presso la dimora materna;
Per_1 Per_2
4) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita;
5) I genitori adotteranno congiuntamente le decisioni che riguardano la loro istruzione, educazione e salute e le altre espressive della potestà genitoriale.
6) Il padre avrà diritto, compatibilmente con gli impegni scolastici, formativi e sanitari dei minori, di vederli e di tenerli con sé, mai contro il volere degli stessi, ed escluso la notte stante la tenera età dei bambini e comunque non prima che gli stessi raggiungono il settimo anno di età, secondo le modalità di seguito riportate che costituiscono diritto di visita del padre: a) Il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Tuttavia gli orari sono puramente indicativi e possono subire deroghe in riferimento all'attività lavorativa del padre e/o eventuali ritardi purché comunicati;
b) resta salvo il diritto del padre di tenere con sé i figli il sabato e/o la domenica in maniera alternata, secondo gli accordi che di volta in volta intercorreranno tra i genitori;
c) i figli trascorreranno la vigilia di Natale con uno dei genitori e con l'altro quella di Capodanno, ad anni alterni e così anche per le corrispondenti festività, nonché per quelle pasquali (il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), e ad anni alterni tutti gli altri giorni festivi. I figli potranno trascorrere ulteriori giornate con il padre nei periodi di festività sopra elencati o altre festività; d) trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la Festa del Papà. Trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno, dell'onomastico e la Festa della Mamma indipendentemente dai diritti di visita;
e) entrambi i genitori parteciperanno agli eventi più importanti della vita dei figli, e provvederanno durante il periodo di permanenza degli stessi con loro, alle esigenze quotidiane di vita del minore, primarie e secondarie. Provvedono, altresì, onde fornire ai minori l'apporto affettivo necessario ai fini di una crescita serena che i predetti mantengano rapporti con gli ascendenti di ciascuno dei coniugi;
f) ogni eventuale viaggio e/o spostamento dei minori deve essere preventivamente concordato da entrambi i genitori;
g) nessuna somma a titolo di mantenimento viene stabilita tra i coniugi, i quali dichiarano espressamente di rinunciarvi;
7) il SI. contribuirà al mantenimento dei figli versando entro il giorno cinque Pt_1
di ogni mese la somma di € 300,00 (trecento/00), mediante bonifico sul conto corrente della SI.ra , la somma sarà soggetta annualmente ad adeguamento CP_1
ISTAT nella misura pari al 100% dietro apposita richiesta della parte interessata. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, previamente concordate dai coniugi saranno corrisposte in pari misura del 50%. Il padre, nel caso di spese straordinarie e/o sportive (non urgenti e necessarie), deve essere previamente informato e prestare il suo consenso ai fini del rimborso delle stesse, in ogni caso tutte soggette all'obbligo di documentazione da parte della madre e/o del padre, al pari di ogni spesa di qualsivoglia natura sostenuta da uno dei genitori. Per quanto riguarda la divisione delle spese le parti danno atto di aver preso conoscenza del protocollo del Tribunale di Reggio Calabria e lo intendono come parte integrante del presente accordo.
L'importo dell'assegno unico sarà percepito interamente dalla SI.ra ; CP_1
8) i coniugi dichiarano di voler dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti;
9) salvo quanto sopra previsto, i coniugi dichiarano di aver già concordato ogni ulteriore aspetto patrimoniale e personale.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.09.2025
Il Giudice Rel. Est. dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna