Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 431
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento, essendo successiva ad un atto impositivo non impugnato e divenuto definitivo, non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo. Di conseguenza, l'impugnazione della cartella è ammissibile solo per vizi propri, non potendo essere fatta valere questioni relative all'atto impositivo originario, a meno che il contribuente non ne sia venuto a conoscenza solo con la notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 431
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 431
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo