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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 431/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1067/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92024 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Corte Di Giustizia Di Primo Grado Di Agrigento - 00000000000
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250003576889000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 29120250003576889000, comunicata il 04/03/2025, con la quale il Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 291,32, di cui € 90,00 a titolo di imposta, derivanti da tributo vantato dalla Corte di Giustizia di primo grahhhhhdo di Agrigento, per l'asserito mancato versamento del contributo unificato di € 90,00 nel procedimento RGR 68/2023.
Deduceva la inesistenza e/o illegittimità della pretesa in violazione dell'Art. 37 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; violazione art. 12 DLGS 546/9 e correttezza dell'importo versato.
Si costituisce l'agenzia dell'entrate riscossione che preliminarmente deduce la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiede il rigetto del ricorso stante la correttezza dell'attività di riscossione.
Si costituisce il Ministero dell'economia e finanze per il tramite dell'Ufficio di segreteria della CGT di Agrigento, che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
L'odierno atto di contestazione risulta essere stato preceduto da invito al pagamento (prot. n. 5631 del
27/01/2023), con cui si invitava parte ricorrente a “versare l'importo di € 90,00 a titolo di contributo unificato tributario, cosi come previsto dall'art.16 e 248 D.P.R 115/2002 a cura dell'ufficio nel domicilio eletto” (c.2 art. 248, 115/2002), mediante PEC all'indirizzo del difensore, e non essendo stato ottemperato quanto sopra, veniva poi emesso provvedimento di irrogazione della sanzione ( prot. n. 30075/2023), mediante PEC all'indirizzo del difensore, con cui si confermava quanto già anticipato con l'invito al pagamento.
Tale provvedimento non risulta impugnato e di conseguenza diveniva definitivo con le conseguenze del caso.
Una cartella di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (invito a pagamento- atto di contestazione sanzioni RGR n. 68/2023 del 18/05/2023) per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del
10/04/2013).
Le spese seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratrica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre spese generali in favore dei resistenti in solido. Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
AL IS IP
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1067/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N.28 92024 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Corte Di Giustizia Di Primo Grado Di Agrigento - 00000000000
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250003576889000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 29120250003576889000, comunicata il 04/03/2025, con la quale il Concessionario per il servizio della riscossione contesta al ricorrente il mancato pagamento della somma di € 291,32, di cui € 90,00 a titolo di imposta, derivanti da tributo vantato dalla Corte di Giustizia di primo grahhhhhdo di Agrigento, per l'asserito mancato versamento del contributo unificato di € 90,00 nel procedimento RGR 68/2023.
Deduceva la inesistenza e/o illegittimità della pretesa in violazione dell'Art. 37 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; violazione art. 12 DLGS 546/9 e correttezza dell'importo versato.
Si costituisce l'agenzia dell'entrate riscossione che preliminarmente deduce la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito chiede il rigetto del ricorso stante la correttezza dell'attività di riscossione.
Si costituisce il Ministero dell'economia e finanze per il tramite dell'Ufficio di segreteria della CGT di Agrigento, che insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
L'odierno atto di contestazione risulta essere stato preceduto da invito al pagamento (prot. n. 5631 del
27/01/2023), con cui si invitava parte ricorrente a “versare l'importo di € 90,00 a titolo di contributo unificato tributario, cosi come previsto dall'art.16 e 248 D.P.R 115/2002 a cura dell'ufficio nel domicilio eletto” (c.2 art. 248, 115/2002), mediante PEC all'indirizzo del difensore, e non essendo stato ottemperato quanto sopra, veniva poi emesso provvedimento di irrogazione della sanzione ( prot. n. 30075/2023), mediante PEC all'indirizzo del difensore, con cui si confermava quanto già anticipato con l'invito al pagamento.
Tale provvedimento non risulta impugnato e di conseguenza diveniva definitivo con le conseguenze del caso.
Una cartella di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (invito a pagamento- atto di contestazione sanzioni RGR n. 68/2023 del 18/05/2023) per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del
10/04/2013).
Le spese seguono come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratrica, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre spese generali in favore dei resistenti in solido. Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
AL IS IP
Firmato digitalmente