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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4050/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 04/04/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. MAURO MELCHIOR avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22.09.2018 in Magnano in Riviera (UD), con atto trascritto presso il Comune di Magnano in Riviera (UD), al numero 3, parte 2, serie A, Ufficio 1, anno 2018;
- dato atto che dall'unione è nato (il 21.09.2019), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
1 omologa la separazione personale dei sig.ri , Parte_1 Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 22.09.2018 in Magnano in Riviera (UD), con atto trascritto presso il comune di Magnano in Riviera (UD), al numero 3, parte 2, serie
A, Ufficio 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel domicilio che ognuno di loro sceglierà liberamente. A tal proposito prende atto che la sig.ra continuerà ad Parte_1 occupare l'abitazione, già casa coniugale, di sua proprietà in Magnano in Riviera
(UD) via Roma n. 8 unitamente al figlio minore . Dà atto che il SI. Per_1
si trasferirà in altra abitazione a Gemona del Friuli ove fisserà la Parte_2
Part propria residenza anagrafica. Prende atto che la SI.ra ontinuerà nel pagamento delle rate del mutuo ipotecario relativo alla sua abitazione pari ad attuali euro 244,66.
Dà atto che i coniugi dichiarano che la distanza tra le due abitazioni è di circa 7 (sette) chilometri.
2) Dispone che il minore sia affidato congiuntamente ed in via condivisa Persona_2 ad entrambi i genitori ma rimarrà collocato, come indicato, presso l'abitazione della madre a Magnano in Riviera.
3) Dà atto che i genitori dichiarano che, attualmente, il figlio non ha impegni extrascolastici rilevanti. Dà atto che i genitori hanno redatto il piano genitoriale, allegato al ricorso, per la permanenza di presso l'uno o l'altro dei ricorrenti. Per_1
4) Per le festività, ponti e ogni altra sospensione didattica, dispone che i genitori si alternino nella gestione e nella permanenza in via esclusiva del minore, di modo che le giornate siano il più possibile suddivise in maniera equa tra ciascun genitore (esempio
1.11 padre, 8.12 madre 24.12 padre, 25.12 madre e via di seguito salvo poi ruotare l'anno seguente), salvo ogni diverso accordo tra i genitori che dovrà essere concordato con congruo preavviso.
Dispone che le vacanze di Natale e pasquali siano fruite per giusta metà da entrambi i genitori con il figlio (ad esempio dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1) con rotazione di anno in anno.
5) Dispone che i genitori possano tenere il minore durante le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi, garantendo all'altro genitore il contatto telefonico giornaliero. A tal proposito, dà atto che i ricorrenti si impegnano a predisporre un piano ferie entro il mese di maggio di ciascun anno, impegnandosi sempre a comunicare all'altro genitore eventuali viaggi, lasciando indicazione del luogo ove alloggeranno e relativo recapito.
2 6) Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra la somma di euro 250,00 a Pt_3 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento di . Le somme saranno pagate entro il Per_1
giorno 5 di ciascun mese a decorrere da maggio 2025, annualmente rivalutabile secondo indice Istat (variazione dei prezzi su base annuale per le famiglie di impiegati ed operai)
a decorrere dal mese di giugno 2026. Part Dà atto che la SI.ra eneficerà del 100% del c.d. assegno unico e universale. Dà atto che le detrazioni fiscali per figli a carico rimarranno al 50% ciascuno dei genitori.
7) Le spese straordinarie mediche e scolastiche sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, allegato al ricorso, che i ricorrenti dichiarano di conoscere.
8) Nulla per il contributo al mantenimento tra i coniugi, stante la loro autosufficienza economica.
9) Dà atto che i ricorrenti dichiarano di avere un conto corrente tra loro cointestato (ove non giungono gli accrediti degli emolumenti stipendiali di ciascuno) che continueranno ad utilizzare per le esigenze del minore. Dà atto che dichiarano, altresì, che non sussistono altri beni in comunione, né altre questioni economiche da risolvere.
10) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Magnano in Riviera (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 3, parte 2, serie A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 16/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott. Fabio Luongo
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