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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/11/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. ND RI Polime- ni, nel procedimento portante il n. 41-1/2025 P.U. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso per l'omologa del concordato minore proposto da
( ) ed ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Scaleggi e dall'avv. C.F._2
IO OM ricorrenti nel quale svolge la funzione di OCC l'avv. Filippo Marangoni richiamato, in punto di ammissibilità della domanda, il decreto del
17.6.2025, con il quale è stata dichiarata l'apertura del concordato minore;
ritenuto in questa sede necessario puntualizzare che è da escludersi in ca- po ai ricorrenti la qualifica di consumatori, ciò che escluderebbe la possibilità di accedere allo strumento del concordato minore, come inizialmente dedotto dall'Agenzia delle Entrate, la quale successivamente, alla luce della integrazione alla proposta, ha comunque espresso adesione alla proposta sì come integrata;
rilevato, infatti, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, così come riformulato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 136/2024, è ««consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commer- ciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del li- bro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore»; rilevato che, come osservato da autorevole dottrina, per effetto della modi- fica normativa, che ha aggiunto la locuzione «e accede agli strumenti di regola- zione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore», la norma in questione ha mutato la sua portata, vale a dire non più unicamente norma di carattere definitorio, ma anche norma di disciplina; rilevato, inoltre, che, anche prima della cit. modifica normativa, sulla que- stione aveva avuto modo di pronunciarsi anche la Prima Presidente della Corte di cassazione, la quale, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale propo- sto da App. Firenze 20.6.2023, ha avuto modo di affermare sulla scorta della
Pag. 1 a 3 giurisprudenza della stessa Corte che «La lettera della norma che definisce il con- sumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd. in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale
Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: “La nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il profes- sionista o l'imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, co- munque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza
–, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze persona- li, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della pro- pria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012”» (Cass. civ.
22699/2023); rilevato che, nel caso di specie, la proposta e il piano, anche a prescindere dalla successiva integrazione, in ogni caso comprendono anche posizioni debito- rie – vale a dire quelle per debiti tributari – all'evidenza estranee alla qualità di consumatore;
vista la relazione dell'OCC sui voti pervenuti;
rilevato che, come riferito dall'OCC, tutti i creditori ammessi hanno votato favorevolmente o comunque hanno prestato il consenso alla proposta non aven- do fatto pervenire alcuna comunicazione;
rilevato quanto alla fattibilità del piano che la stessa appare garantita dalla finanza esterna messa a disposizione da Persona_1 ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti ai fini dell'omologazione;
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- omologa la proposta di concordato minore di ed Pt_1 Parte_2 alle condizioni indicate nel ricorso e nella integrazione del 22.7.2025 (sub allega- to 5 alla comunicazione depositata dall'OCC in data 23.7.2025);
- ricorda ai debitori che sono tenuti ex art. 81 CCII a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dispone che il Gestore:
• pubblichi la presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale;
Pag. 2 a 3 • dia comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori entro 30 giorni;
• vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
• riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
• formuli al giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle som- me, previa verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
• terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
- richiama l'art. 81, comma 3, CCII laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ri- spetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a), CCII;
- dichiara la chiusura della presente procedura ex art. 80, comma 2, CCII.
Macerata, 25/11/2025
Il Giudice
(ND RI IM)
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. ND RI Polime- ni, nel procedimento portante il n. 41-1/2025 P.U. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A sul ricorso per l'omologa del concordato minore proposto da
( ) ed ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Emanuela Scaleggi e dall'avv. C.F._2
IO OM ricorrenti nel quale svolge la funzione di OCC l'avv. Filippo Marangoni richiamato, in punto di ammissibilità della domanda, il decreto del
17.6.2025, con il quale è stata dichiarata l'apertura del concordato minore;
ritenuto in questa sede necessario puntualizzare che è da escludersi in ca- po ai ricorrenti la qualifica di consumatori, ciò che escluderebbe la possibilità di accedere allo strumento del concordato minore, come inizialmente dedotto dall'Agenzia delle Entrate, la quale successivamente, alla luce della integrazione alla proposta, ha comunque espresso adesione alla proposta sì come integrata;
rilevato, infatti, che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, così come riformulato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 136/2024, è ««consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commer- ciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del li- bro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore»; rilevato che, come osservato da autorevole dottrina, per effetto della modi- fica normativa, che ha aggiunto la locuzione «e accede agli strumenti di regola- zione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore», la norma in questione ha mutato la sua portata, vale a dire non più unicamente norma di carattere definitorio, ma anche norma di disciplina; rilevato, inoltre, che, anche prima della cit. modifica normativa, sulla que- stione aveva avuto modo di pronunciarsi anche la Prima Presidente della Corte di cassazione, la quale, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale propo- sto da App. Firenze 20.6.2023, ha avuto modo di affermare sulla scorta della
Pag. 1 a 3 giurisprudenza della stessa Corte che «La lettera della norma che definisce il con- sumatore nel CCI (art. 2 comma 1 lett. e) è solo minimamente cambiata rispetto all'analoga disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b) della l. n. 3/2012 e succ. modd. in tema di sovraindebitamento, così che sul tema appare ancora attuale
Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 2016 così massimata: “La nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il profes- sionista o l'imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino o, co- munque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza
–, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze persona- li, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della pro- pria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012”» (Cass. civ.
22699/2023); rilevato che, nel caso di specie, la proposta e il piano, anche a prescindere dalla successiva integrazione, in ogni caso comprendono anche posizioni debito- rie – vale a dire quelle per debiti tributari – all'evidenza estranee alla qualità di consumatore;
vista la relazione dell'OCC sui voti pervenuti;
rilevato che, come riferito dall'OCC, tutti i creditori ammessi hanno votato favorevolmente o comunque hanno prestato il consenso alla proposta non aven- do fatto pervenire alcuna comunicazione;
rilevato quanto alla fattibilità del piano che la stessa appare garantita dalla finanza esterna messa a disposizione da Persona_1 ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti ai fini dell'omologazione;
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- omologa la proposta di concordato minore di ed Pt_1 Parte_2 alle condizioni indicate nel ricorso e nella integrazione del 22.7.2025 (sub allega- to 5 alla comunicazione depositata dall'OCC in data 23.7.2025);
- ricorda ai debitori che sono tenuti ex art. 81 CCII a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- dispone che il Gestore:
• pubblichi la presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale;
Pag. 2 a 3 • dia comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori entro 30 giorni;
• vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
• riferisca ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
• formuli al giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle som- me, previa verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
• terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, in cui dia conto se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'importo eventualmente convenuto con il debitore;
- richiama l'art. 81, comma 3, CCII laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci ri- spetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a), CCII;
- dichiara la chiusura della presente procedura ex art. 80, comma 2, CCII.
Macerata, 25/11/2025
Il Giudice
(ND RI IM)
Pag. 3 a 3