Articolo 11 della Legge 10 agosto 1964, n. 656
Articolo 10
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28 agosto 1964
Art. 11.
All'onere di lire 35.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con riduzione, dello stanziamento del capitolo n. 574 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.
Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci su proposta delle Aziende stesse.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche per quanto, attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

Entrata in vigore il 28 agosto 1964