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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2379/2021 R.G.
Promossa dalla
Parte_1
(c.f. e P. I.V.A. n. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Sant'Antioco, via Petrarca n. 45- bis, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
Enzo Pinna, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.9.2021 la
[...]
ha adito questo Parte_1
pagina 1 Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo
Giudice voglia:
A) previa, occorrendo, dichiarazione di illegittimità e disapplicazione
del “verbale unico di accertamento e notificazione”
1700.23/09/2019.0305436 di cui in premessa, nonché degli altri CP_1
atti successivi e conseguenti, dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità delle pretese creditorie dell' di cui all'espositiva che precede (cfr., CP_1
in particolare capo 2° del presente ricorso), con tutte le consequenziali
di legge, ordinando, altresì, all'
[...]
con sede in Roma, Via Ciro Il Controparte_1
Grande n. 21, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, C.F.
, e conseguentemente all' - Sede Territoriale P.IVA_2 CP_1
competente - ivi compresa la Sede di Cagliari -, in persona del suo
Direttore e Legale Rappresentante pro-tempore, il rilascio immediato in
favore di Controparte_2
-, dell'attestazione Documento di
[...]
Regolarità Contributiva – DURC “regolare”;
B) con vittoria di spese”.
Mediante la presente iniziativa giudiziale, la cooperativa ricorrente ha inteso proporre un'azione di accertamento negativo del credito rappresentato nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari – Oristano n.
2019008904/DDL del 20.9.2019 - .1700.23/09/2019.0305436, CP_1
mediante il quale era stato disposto che la cooperativa, quale datore di lavoro, per regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze CP_1
accertate, fosse tenuta a versare la somma complessiva di euro 72.171,89,
di cui euro 42.017,91 a titolo di contributi ed euro 30.153,98 a titolo di somme aggiuntive, come riportato in dettaglio nei prospetti allegati al verbale.
pagina 2 Il predetto verbale aveva dato atto che, in seguito ad una segnalazione dell'area flussi di , era stata evidenziata la percezione di assegni Per_1
familiari senza la dovuta autorizzazione da parte dell' . CP_1
In seguito ad un accesso presso la cooperativa eseguito in data
24.5.2019, dall'esame della documentazione relativa lavoratore
[...]
il personale ispettivo aveva appurato che il lavoratore in Pt_2
questione aveva percepito gli assegni familiari senza le dovute autorizzazioni, in quanto trattavasi di persona non coniugata con figli legalmente riconosciuti, specificando che nelle richieste non veniva menzionata la madre.
Pertanto, con il verbale si era proceduto al recupero degli assegni familiari dal maggio 2009 (data in cui si aveva la certezza del pagato e del conguagliato all'azienda), in relazione alla posizione del solo lavoratore sopra citato, mentre l'accertamento sarebbe proseguito per il restante personale dipendente.
Tanto premesso, la cooperativa ha osservato come gli assegni familiari fossero stati correttamente anticipati sulla base di quanto comunicato dal predetto lavoratore Parte_2
Ha inoltre osservato, per quanto concerne le somme aggiuntive,
calcolate avuto riguardo alla ravvisata fattispecie dell'evasione, di aver sempre agito in buona fede, facendo affidamento sulla documentazione fornita dal dipendente.
Per tale ragione, non potevano ravvisarsi i presupposti dell'evasione contributiva, non essendovi stata alcuna intenzionalità nella condotta.
Parte ricorrente ha quindi allegato che era stato promosso in data
11.11.2019 un primo ricorso amministrativo, che era stato respinto, e che,
di conseguenza, l' aveva preannunciato che non avrebbe rilasciato il CP_1
DURC regolare.
Al fine di scongiurare tale evento - che avrebbe comportato un pregiudizio imminente ed irreparabile in conseguenza del blocco dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti pubbliche con le quali aveva
pagina 3 in essere vari rapporti contrattuali - la cooperativa aveva presentato ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi a questo Tribunale.
Nelle more l' , che in un primo momento, in seguito alla CP_1
domanda cautelare, aveva rilasciato il DURC regolare, con provvedimento del 16.9.2021 lo aveva revocato ed aveva inviato un nuovo preavviso di rilascio di DURC non regolare.
Per tale ragione, anche al fine di scongiurare il rilascio del DURC non regolare, si era resa necessaria la proposizione dell'azione di accertamento negativo del credito . CP_1
Parte ricorrente, oltre ad aver ravvisato l'insussistenza dell'avverso credito, ha eccepito la prescrizione quinquennale delle avverse pretese.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed CP_1
invocandone il rigetto.
Ha evidenziato che, come accertato dagli ispettori, la cooperativa aveva posto a conguaglio sui contributi da versare somme corrisposte in favore del proprio dipendente a titolo di assegni per il nucleo Parte_2
familiare, nonostante l'assenza della preventiva autorizzazione da parte dell' , che nel caso di specie era dovuta ai sensi dell'art. 47 del CP_1
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari (di seguito, per brevità, T.U.)
Ed infatti, il dipendente in questione aveva richiesto l'autorizzazione solo in data 3.6.2019.
Ai sensi dell'art. 24 del citato T.U., il datore di lavoro è tenuto a restituire all' gli assegni risultati non dovuti, trattenendoli a sua CP_1
volta dalle somme dovute al lavoratore a qualsiasi titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Secondo l' , in ragione del meccanismo di sostituzione previsto CP_1
dal T.U., il termine di prescrizione della propria pretesa creditoria non è
quello quinquennale, bensì quello ordinario decennale, trattandosi di ripetizione di un indebito, rappresentato dalle somme che il datore di lavoro non avrebbe dovuto percepire a conguaglio.
pagina 4 Nel caso di specie, infatti, la cooperativa non poteva mettere a conguaglio gli assegni per il nucleo familiare per assenza di autorizzazione fino al 3.6.2019. CP_1
Di conseguenza, tutti gli assegni corrisposti prima del provvedimento di autorizzazione erano da ritenersi indebiti, nei limiti della prescrizione decennale.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex
art. 127 – ter c.p.c..
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente occorre brevemente richiamare le disposizioni normative ed i principi di diritto applicabili al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 1, primo comma, del T.U., “Gli assegni familiari
previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori
e le altre persone a carico indicate nei successivi articoli 3 e 8, ai capi-
famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel
territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità”.
L'art. 47 dispone che “Nei casi previsti agli articoli 4, terzo e quarto
comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere
autorizzata da parte dell' ”. Controparte_1
A sua volta, l'art. 4, che disciplina la corresponsione degli assegni per i figli, dispone quanto segue:
“Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti” (primo comma).
“Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il
figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la
durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età,
qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore
pagina 5 legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola
media di secondo grado” (secondo comma).
“Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti” (terzo comma).
“Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono
corrisposti senza alcun limite di età” (quarto comma).
L'art. 23 prevede poi che:
“Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque
anni” (primo comma).
“Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce”
(secondo comma).
“La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all' CP_1
nazionale o all'ispettorato del lavoro. La Controparte_1
prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del
lavoro” (terzo comma).
Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di assegni familiari, il datore di lavoro, maturate le condizioni per la prestazione previdenziale,
è gravato dall'obbligo di anticipazione della stessa ai propri dipendenti,
salvo il diritto al conguaglio, per far luogo al quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, 24 e 47 del T.U., non occorre alcun atto autorizzativo dell' , ad eccezione delle ipotesi, espressamente CP_1
previste dalla legge, in cui tali provvidenze siano state erogate per i figli occupati quali apprendisti o che si trovino nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere attività lavorativa, o per i genitori a carico (Cass.
civ., Sezione Lavoro, ordinanza n. 5640 del 2.3.2021: nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, fuori dalle ipotesi sopra richiamate, aveva ritenuto indebito il conguaglio degli
pagina 6 assegni familiari corrisposti al lavoratore effettuato dal datore, operato senza autorizzazione dell' ). CP_1
4.2. Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Come risulta documentalmente, il lavoratore ha presentato Parte_2
domanda per gli assegni familiari per il periodo dal 2008 al 2019,
indicando il seguente nucleo familiare:
egli stesso, in qualità di richiedente;
in qualità di convivente;
Persona_2
nato a [...] il [...], quale figlio;
Persona_3
nata a [...] il [...], quale figlia;
Persona_4
nata a [...] [...], quale figlia. Per_5 Per_1
Ai sensi del citato art. 4 primo comma T.U. alcuna autorizzazione dell' era necessaria per gli assegni dovuti in relazione a ciascun CP_1
figlio a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti.
Ne consegue, innanzitutto, che l' non ha diritto di ripetere dal CP_1
datore di lavoro le somme, da questi erogate e poi recuperate con i conguagli, dovute al dipendente a titolo di assegni per il nucleo familiare in relazione al periodo in cui i figli a carico erano minorenni.
Si noti che il figlio è divenuto maggiorenne in data 13.5.2015, Per_3
la figlia in data 20.4.2017 e la figlia in data 16.5.2019. Per_4 Per_5
Si osserva inoltre che il lavoratore ha presentato due Parte_2
distinte richieste di autorizzazione, accolte come segue.
In forza della prima, presentata in data 27.2.2019, gli è stato riconosciuto il diritto a includere nel suo nucleo familiare la figlia , Per_5
all'epoca ancora minorenne, fino al raggiungimento della maggiore età,
in data 16.5.2019.
In forza della seconda, presentata in data 3.6.2019, l'autorizzazione è
stata accolta con riferimento ai figli e , con decorrenza Per_3 Per_4
dal 4.6.2014, e quindi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Da quanto sopra esposto, consegue che nessuna somma è dovuta all' , dal momento che: CP_1
pagina 7 1) nel periodo anteriore al 4.6.2014, i figli a carico del lavoratore erano ancora tutti minorenni, ragion per cui non era richiesta dalla legge alcuna autorizzazione;
2) per quanto concerne il periodo successivo, l'autorizzazione è stata richiesta e concessa, ed il lavoratore ha potuto legittimamente usufruire degli assegni entro i limiti della prescrizione quinquennale.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l' deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali, che CP_1
si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della vigente tabella per le cause di previdenza e con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00.
Considerato che la presente causa viene decisa unicamente in base ai documenti rispettivamente prodotti dalle parti con gli atti introduttivi,
nella liquidazione delle spese si escludono i compensi per la fase istruttoria (si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del predetto D.M. “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che non sono dovute le somme indicate nel verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari –
Oristano n. 2019008904/DDL del 20.9.2019 -
.1700.23/09/2019.0305436, per complessivi euro 72.171,89; CP_1
2) condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1
processuali, che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato e in euro 5.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 26.3.2025.
pagina 8 Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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