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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/09/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2181/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2181/2024 tra corr.te in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Parte_1
(c.f. ) in Borghetto ER (AL) località Posarello, p. iva
[...] C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Gugliermero e presso la stessa elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Novi Ligure, Viale A. Saffi 38/5 c.f. (fax 0143320742) pec C.F._2
Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
C.F. ), in persona del procuratore Dott. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 corrente in Cassano Spinola (AL), Regione Scrivia snc ed elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via G. Collegno n. 34, presso lo studio dell'Avv. Massimo GOTTA (C.F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende, pec Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Patrizia Gugliermero.
Per il convenuto l'avv. Massimo GOTTA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
L'avv. Gugliermero evidenzia come il Regolamento ATO citato da controparte abbia solo valenza negoziale e che dunque debba essere conosciuto dalla parte, come evidenziato dalla Cassazione (Cass.
19.7.2018 n. 19154).
L'avv. Gotta replica che il convenuto opposto ha operato con lealtà e correttezza, comunicando il consumo anomalo di acqua;
non escludendo l'esistenza di un contratto scritto intercorso in passato tra le parti.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Verbale chiuso ore 19,19.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2181/2024 promossa da: corr.te in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Parte_1
(c.f. ) in Borghetto ER (AL) località Posarello, p. iva
[...] C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Gugliermero e presso la stessa elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Novi Ligure, Viale A. Saffi 38/5 c.f. (fax 0143320742) pec C.F._2
Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
C.F. ), in persona del procuratore Dott. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 corrente in Cassano Spinola (AL), Regione Scrivia snc ed elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via G. Collegno n. 34, presso lo studio dell'Avv. Massimo GOTTA (C.F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende, pec Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo e note conclusive. Per l'attore opponente: Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale ill.mo, in via preliminare e pregiudiziale rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività, stante la palese fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di ogni prova scritta del credito azionato come evidenziata in narrativa;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società Parte_1 nel confronti della società opposta acqua s.p.a. e/o sue aventi causa per le ragioni
[...] CP_1 dedotte in atto di citazione e per l'effetto revocare ovvero annullare o dichiarare comunque nullo il decreto ingiuntivo impugnato n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 07/8/2024; in via subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla ricorrente rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria si deducono le seguenti circostanze di prova per testi:
pagina 2 di 12 1)Vero che la perdita d'acqua che è stata accertata presso la proprietà della società Parte_1 riguardava una condotta interrata nel piazzale della società medesima società che ha una rete
[...] idrica con una estensione di oltre 18.000 mq;
2)Vero che l'esterno del piazzale non presentava fuoriuscite di acqua;
3)Vero che la perdita è stata eliminata e ad oggi i consumi di acqua sono quelli rispondenti al dato storico della società Parte_1
A testi , salvo altri indicare. Testimone_1
Vinte le spese e gli onorari di causa.
Per il convenuto opposto: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis rejectis, Nel merito:
In via principale: respingere l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Giudice del Tribunale di Alessandria n. 783/2024, emesso e pubblicato in data 7.08.2024, mandando assolta la convenuta opposta da ogni avversa pretesa.
In via di subordine: previo accertamento del credito dovuto dalla dichiararla tenuta e condannarla Parte_1 al pagamento, in favore di della somma capitale di € 11.674,83=, o di Controparte_1 quell'altra veriore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di cui al D.Lg. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso delle spese generali forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione ex art. 2, co. 2, del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, oltre CPA ed IVA come per legge
In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze esposte nella parte in fatto di cui alla comparsa di costituzione e risposta sub nn. da 1) a 14) compresi, da ritenersi quali capi di prova premesse le parole “vero che” ad ognuna, con riserva di ulteriormente capitolare in materia diretta e contraria.
Si indicano come testimone in materia diretta e contraria, con riserva di integrare la lista:
• IG.ra , domiciliata c/o Testimone_2 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 10.10.2024,
[...] spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n. 783/2024, emesso il 7.08.2024, dal Parte_1
Tribunale di Alessandria e notificato il 28.08.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma capitale di € 11.674,83=, oltre agli interessi di cui al D.Lg. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre spese legali, sostenendo una presunta infondatezza ed arbitrarietà in tutto in parte della somma ingiunta, per le ragioni esposte in narrativa, nel merito, chiedeva la revoca del d.i.;
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.12.2024, si costituiva in giudizio in persona del procuratore Dott. , al fine di contestare in toto le Controparte_1 CP_2 pretese dell'attrice in opposizione, rilevandone la palese infondatezza e pretestuosità;
3. seguiva quindi lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., ancorchè la Pt_1
depositava solo l'ultima memoria;
[...]
4. con provvedimento del 10.03.2025 il Giudice rinviava l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione al 27.03.2025, mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
5. in tale sede le parti, richiamando integralmente il contenuto dei propri scritti difensivi, insistevano pagina 3 di 12 entrambe per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie;
6. con ordinanza del 3.04.2025, il Giudice, ritenendo la causa di pronta soluzione, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fissava udienza al 18.04.2025 e formulava la seguente proposta conciliativa: “ in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore sig. pagherà a a somma di € Parte_1 Controparte_1 5.000 omnia, a saldo e stralcio delle fatture azionate con il ricorso per d.i.”;
7. all'udienza del 18.04.2025, dando atto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata da veniva chiesto congiuntamente dai difensori la fissazione di una nuova udienza Parte_1 al fine di procedere al tentativo di conciliazione con le parti personalmente presenti;
8. il Giudice, pertanto rinviava al 29.05.2025 per i medesimi incombenti e con provvedimento del
9.05.2025 disponeva la trattazione della stessa mediante videocollegamento;
9. all'udienza del 9.05.2025 si rendeva disponibile ad accordare una riduzione Controparte_1 massima del 20% del capitale ingiunto, come previsto dal proprio Regolamento interno in quanto, trattandosi di una società con la maggioranza del capitale sociale pubblica, è tenuta ad una rendicontazione contabile che rispetti rigidamente le deliberazioni impartite dai soci e dal Consiglio di
Amministrazione. La rifiutava la suddetta proposta;
Parte_1
10. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.05.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 24.09.2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito delle rispettive note conclusive.
§
L'opposizione è fondata per il seguente assorbente motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida. Quest'ultimo principio, come ben noto, seppure non sia codificato dal legislatore italiano, è frutto dell'elaborazione dottrinale e si tratta di un principio, molto utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Il principio potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno»; si tratta del criterio metodologico – espresso nel
XIV secolo dal filosofo Guglielmo di Occam – che, in ambito giuridico, esprime l'idea di un approccio di stampo economico, in forza del quale è necessario eliminare – con il taglio di lama – quelle questioni il cui esame potrebbe ritardare la definizione del processo. Applicando il suddetto principio della ragione più liquida si ottiene una necessaria e ragionevole contrazione della durata del processo e, conseguentemente, un risparmio di risorse giudiziarie ed energie processuali. Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte riconosce il fondamento del principio in parola nel principio di economia processuale (L.P. COMOGLIO, Il principio di economia processuale, I, Padova, 1980) e, in particolare, nel principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. (D. TURRONI, La sentenza civile su processo. Profili sistematici., 2006, Torino, p. 116).
L'attore opponente ha infatti fondato la propria opposizione innanzitutto Pt_1 Parte_1 osservando la mancanza di un contratto di somministrazione scritto con la conseguente nullità, eccependo quindi la non debenza delle fatture (c.d. bollette) prodotte nel giudizio monitorio dalla convenuta opposta. Ha evidenziato che tale tesi poggia su tre argomentazioni: a) è consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura di contratto iure privatorum su basi paritetiche riconosciuta al servizio di acqua potabile fornito dall'amministrazione comunale (o da suo concessionario, come nella specie) (Cass. S. U. 5191 del 10/3/2005; Cass. 20192 del 26/9/2007); b) è pacifico il principio secondo il quale i contratti della P.A. anche se relativi ad attività iure privatorum soggiacciono all'obbligo della forma scritta ad substantiam;
c) la necessità di un contratto scritto si pagina 4 di 12 evince anche dal regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato nell' CP_3 Alessandrino, regolamento che disciplina la distribuzione dell'acqua potabile nel Comune ove ha sede la società ricorrente.
Il convenuto opposto - attore sostanziale in questo giudizio sul quale grava Controparte_1
l'onere della prova della dimostrazione del credito e del suo titolo costitutivo -, ha di fatto confermato l'assenza di un contratto scritto non producendolo, ancorchè non abbia escluso che in passato vi sia pur stato, tuttavia, precisando che “Alla società con sede nel Comune di Borghetto Parte_1
ER (AL), località Posarello3, sono stati applicati per relationem da (di Controparte_1 seguito anche solo “ ” o “Gestore”) il Regolamento di Utenza del S.I.I. (doc. 5 proc. CP_1 monitorio), la Carta del S.I.I. (doc. 6 proc. monitorio), le tariffe 6 (doc. 7 proc. monitorio) e il CP_4 Provvedimento inerente alla regolazione della morosità nel S.I.I. (doc. 8 proc. monitorio).
2. L'utenza attivata all'attrice in opposizione, aveva inizialmente ad oggetto la fornitura ad uso “domestico residente” del S.I.I. A decorrere dal 2023 la stessa, a seguito di comunicazione della Parte_1 avente ad oggetto la modifica della forma giuridica della società, veniva cambiata ad uso
[...]
“artigianato/commercio”.
3. Medio tempore, Gestione Acqua, in conformità al dettato del Regolamento di Utenza del S.I.I. (di seguito anche solo “Regolamento”) e della Delibera ARERA, n. 218/2016/R/idr, All. A (di seguito anche solo “Delibera ARERA”), provvedeva regolarmente ad esperire il tentativo di lettura delle apparecchiature di misura dell'acqua di controparte o, in alternativa, a ricevere direttamente da quest'ultima i dati relativi al consumo (cd. “autolettura”).” (pag. 5 comparsa). Inoltre, il convenuto opposto ha così replicato: “a) nel caso che qui ci occupa, l'unico e vero ente pubblico è l'EGA dell'ATO n° 6 “Alessandrino” ( è una delle Controparte_1 società affidatarie del servizio in questione); b) la convenuta in opposizione è subentrata nella gestione del S.I.I., in forza della Deliberazione n. 36 del 2.12.2004 adottata della Conferenza dell'ATO n° 6
“Alessandrino” e ss., (quindi in ragione di un provvedimento amministrativo vincolante tanto per il Gestore quanto per l'Utente) al Comune di Borghetto ER (AL) il quale, come molti altri piccoli Comuni della zona, governava autonomamente il servizio di fornitura in questione;
c) del subentro di Gestione Acqua nell'erogazione del S.I.I. rispetto ad una gran parte dei Comuni facenti parte dell'ATO n° 6 “Alessandrino” ne era stata data apposita notizia agli utenti, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza, all'interno dei siti istituzionali propri di ciascun Ente di riferimento (nel nostro caso: Comune di Borghetto ER -AL); d) il cd. “obbligo” di contrattualizzazione per iscritto su cui controparte poggia gran parte delle sue infondate doglianze non riguarda gli utenti subentrati a Gestione in forza della Deliberazione n. 36 del 2.12.2004 della Conferenza CP_1 dell'ATO n° 6 “Alessandrino”, bensì tutti le persone fisiche e giuridiche nuove, ossia tutti coloro che richiedono alla società comparente l'apertura e/o voltura di una nuova utenza e che nulla hanno a che vedere con il passaggio della fornitura del S.I.I. avvenuto progressivamente a decorrere dal 2004 dai precedenti gestori a Gestione Acqua. e) la Delibera 665/2017/R/IDR dell'ARERA e la normativa correlata al Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, nel disciplinare i criteri di fatturazione e il rapporto con gli utenti finali, specificano che il pagamento delle tariffe è obbligatorio per chi usufruisce del servizio. Non per altro lo stesso art. 156 del D. Lgs. 152/2006 afferma che la tariffa del servizio idrico è un corrispettivo dovuto da tutti coloro che utilizzano il S.I.I. (prescindendo dalla sussistenza o meno di un contratto di somministrazione ad hoc). … f) la non ha Parte_1 mai sollevato alcun tipo di contestazione avente ad oggetto l'asserita mancanza di un contratto ad hoc e questo perché, evidentemente, la stessa, sin dal subentro della società comparente nella gestione del
S.I.I. sul territorio, ha sempre riconosciuto ed accettato tacitamente il rapporto di fornitura stesso con quest'ultima;” (pagg.
8-9 comparsa).
L'attore opponente non ha depositato la prima memoria c.d. Cartabia, con ciò, prima facie, non contrastando le argomentazioni contrarie della presunta creditrice. Deve tuttavia trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., perlomeno per la ricostruzione fattuale. Infatti è stato efficacemente rilevato che pagina 5 di 12 “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (così n.1540/2007 e n.23638/2007).
Tuttavia, le contrapposte questioni giuridiche, oggetto di dibattito sin dai primi atti e successivamente nelle memorie e note conclusive, necessitano vari approfondimenti.
Occorre innanzitutto verificare quale sia la natura giuridica della società del convenuto opposto.
Nel suo sito si legge che “ è l'azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato Controparte_1
(servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
di fognatura e di depurazione delle acque reflue) in alcuni Comuni all'interno dell'Autorità d'Ambito n° 6
“Alessandrino”. è partecipata oltre che da da e da Controparte_1 CP_5 CP_6
La società ha ottenuto la gestione del servizio idrico integrato ai sensi del D. Lgs 267/2000 CP_7 art 113 c. 5 lett. b., fino al 2034.” (https://www.gestioneacqua.it/azienda/chi-siamo/).
Una Società per Azioni (S.p.A.) a capitale interamente (o quasi) pubblico, partecipata dai comuni (nella specie così risultano a sua volta i soci di quali e Controparte_1 CP_5 CP_6
, che gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) ha natura giuridica di società di diritto CP_7 privato ma con finalità pubbliche, in quanto gli enti locali (i comuni) sono i titolari della partecipazione e l'attività di gestione è di interesse pubblico, regolata da un'autorità nazionale (ARERA). L'affidamento di tale servizio avviene tipicamente tramite un meccanismo di gestione in house providing, che garantisce il controllo pubblico sulla gestione della risorsa idrica.
Per appare dunque prevalente la natura giuridica di organismo di diritto Controparte_1 pubblico. Mentre l'ente pubblico persegue l'interesse pubblico attraverso un regime di diritto pubblico, la società di diritto privato con scopi pubblici opera secondo le regole del diritto privato, ma con specifiche disposizioni per la tutela dell'interesse pubblico, come gli obblighi in materia di appalti.
La Corte di Cassazione ha più volte adottato il principio consolidato secondo cui i contratti stipulati dagli enti pubblici e dagli organismi di diritto pubblico devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità. Questa regola non ammette equipollenti, come la conclusione per facta concludentia o attraverso semplici scambi di corrispondenza. La forma scritta è considerata un presidio indispensabile per il controllo della spesa pubblica e per la trasparenza.
La Corte è stata in particolare molto eloquente nel 2018, ricostruendo tutti i passaggi normativi e spiegando come si giunga a a tale conclusione: “La società ricorrente deriva dalla trasformazione, in forma societaria, del di enti locali costituito tra i Comuni del Cilento per la Controparte_8 gestione del servizio di adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua potabile e del servizio fognario e depurativo;
il ha successivamente assunto la forma di società di capitali, a totale capitale CP_8 pubblico detenuto dai Comuni soci per la gestione del servizio idrico integrato, e dal 2011 la è CP_9 il gestore idrico integrato nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e gestisce nell'area di sua competenza territoriale il servizio pubblico locale, a rete, avente rilevanza economica, di somministrazione di acque potabili agli utenti. Ricostruendo sinteticamente il quadro normativo di riferimento relativo alla somministrazione dell'acqua potabile agli utenti, il servizio veniva erogato pagina 6 di 12 dapprima direttamente dagli enti locali, dietro versamento da parte degli utenti di un canone avente natura tributaria. Con la L. n. 319 del 1976, viene istituito il Servizio idrico integrato, con la previsione che (art. 6) i servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico potessero essere gestiti o direttamente dai Comuni o da Consorzi intercomunali (o da comunità montane o da Consorzi istituiti dalle Regioni a statuto speciale o da Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218). Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, ha previsto la possibilità del trasferimento, da parte di un consorzio pubblico intercomunale ad una società per azioni di nuova costituzione, della gestione degli impianti per i servizi pubblici di rilevante interesse economico. La natura del canone versato dai privati è quindi mutata, da entrata tributaria in corrispettivo per l'erogazione di un pubblico servizio (anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008 e poi n. 39 del 2009, si è espressa nel senso della natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo del canone versato dagli utenti in riferimento al servizio idrico integrato). In riferimento alla gestione delle acque nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, si è verificato il passaggio della gestione del servizio dal alla società Controparte_10
a capitale esclusivamente pubblico. La materia è stata successivamente disciplinata dal D.Lgs. CP_9
n. 152 del 2006, che ha abrogato la legge n. 319 del 1976, introducendo significative innovazioni. Il
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, prevede che "Il servizio idrico integrato è costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato". L'art. 149 bis del predetto D.Lgs., che disciplina l'affidamento del servizio (introdotto dalla L. n. 164 del 2014 e poi modificato dalla L. n. 190 del 2014), prevede che " L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale". Questa Corte ha avuto modo in più occasioni e in relazione a diverse questioni di pronunciarsi in relazione al servizio idrico integrato, chiarendo, quanto alla natura del rapporto che si instaura con gli utenti, che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando come precipitato di questa qualificazione che è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042 del 2013; Cass. n.
24312 del 2014). Dal complesso della normativa citata, e dalla complessità stessa del servizio di idrico integrato, che obbedisce necessariamente a principi e soddisfa interessi, non esclusivamente privatistici, consegue che la società che gestisce il servizio non è una comune società di capitali il cui capitale possa liberamente circolare sul mercato, ma è, soggettivamente, una società a capitale obbligatoriamente pubblico, i cui soci possono essere soltanto i Comuni dell'area in cui viene dalla stessa società organizzato, sorvegliato, gestito ed erogato al pubblico il servizio idrico integrato. Il gestore, benchè abbia assunto la forma societaria della società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La Corte
pagina 7 di 12 costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008, ha evidenziato l' inestricabile connessione delle suddetti componenti emergente, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione (e ha dichiarato l' illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prevedevano che il privato dovesse pagare per il servizio di depurazione delle acque anche se lo stesso non fosse stato effettivamente svolto). La stretta connessione tra gli aspetti privatistici e pubblicistici dell'attività della e lo svolgimento in forma necessariamente scritta CP_11 dell'attività di contrattazione con i fruitori del servizio emergono anche dal suo stesso Regolamento, che prevede, nell'art. 2, che le sue previsioni debbano formare parte integrante di ogni contratto sottoscritto. In definitiva, deve ritenersi che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come o come società di capitali, sia soggetto, nello Controparte_10 stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto.” (Cass., Sez. III, 23/01/2018, n. 1549).
La Corte ha stabilito, ancora solo due mesi fa, che l'eccezione prevista per i contratti conclusi “secondo l'uso del commercio” non è applicabile in questo contesto, poiché non è stata fornita la prova di uno scambio di consensi formalizzato per iscritto tra le parti e che la produzione di singole note o fatture non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento di un valido vincolo contrattuale. Invero, in generale:
“3.1) È utile, in primo luogo, esporre sinteticamente gli snodi argomentativi che hanno indotto la corte di merito a concludere per la necessità nella specie della stipulazione in forma a scritta a pena di nullità del contratto di fornitura in argomento: a) l' rientra nella pubblica Parte_3 amministrazione in senso lato;
b) la giurisprudenza amministrativa qualifica l'azienda sanitaria quale «organismo di diritto pubblico», ai sensi dell'art. 2, lett. b) del d.lgs. n. 157/1995 (poi trasfuso nell'art. 3, comma 26 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e oggi nell'art. 3, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016; c) il contratto di acquisizione dei prodotti farmaceutici per cui è causa, rimanendo assoggettato alla disciplina dei contratti pubblici, avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, comma 3° (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, comma 3°, del d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. con modifiche nella l. 17.12.2012, n. 221), ossia mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
forme che non ammettono equipollenti;
d) i contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali non possono essere stipulati per facta concludentia, ai sensi dell'art. 1327 cod.civ., essendo la forma scritta necessaria per garantire il principio fondamentale di trasparenza dell'attività amministrativa, espressione del principio di buon andamento della P.A., e la tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere. Le conclusioni cui è giunta la corte territoriale sono in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità: i) l' rientra nella Parte_3 pubblica amministrazione in senso lato e non se ne esclude la natura di ente pubblico economico (Cons. Stato 9/05/2001, n. 2609; Cons. Stato 14/12/2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30/01/2008, n.
2031); ii) ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici non si applica la rigida disciplina di cui al r.d. n. 2440/1923, artt. 16 e 17 (Cass. 24/06/1975, n. 2511), ma ciò «non implica affatto che i contratti dell'ASP siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai Parte_3 sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett. b), (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, pagina 8 di 12 comma 26, - c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis, e oggi nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. d): tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico» (Cass. 2/12/2016, n.24640); iii) i contratti dell'azienda sanitaria, amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici (v. d.lgs. n. 163/2006, art. 3, comma 25) sono assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici. Il contratto avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, comma 13, (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) (Cass. 2/12/2016, n.24640; cui adde Cass. 27/06/2018, n. 16914).
3.2) È evidente dunque che la forma scritta è stata considerata nel caso necessaria in forza del d.lgs. n. 157/1995.” (Cass., Sez. 3, Pres. SCARANO, Rel. GORGONI, Ord. 17/07/2025 n. 20015).
E' pur vero che il contratto di somministrazione non sia un contratto di appalto ma in ogni caso il presidio del principio di buon andamento della P.A. è ugualmente valente, posto che l'Organismo
“pubblico” potrebbe negoziare la somministrazione della fornitura, anche di importo considerevole, con soggetti inaffidabili, notoriamente insolvibili.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito: “Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata: - gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 cod. civ., per il quale "devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge"; - anche a seguito dell'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934, ad opera dell'art. 274, lett. a), del D.Lgs. n. 267 del 2000, le suddette norme (in precedenza richiamate per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato R.D. n. 393 del 1934) continuano ad applicarsi "pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l' imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass., 7 luglio 2007,
n. 1752)" (vedi, da ultimo, Cass., sez. un., 25/03/2022, n.9775). Dunque, i contratti degli enti locali devono essere necessariamente stipulati per iscritto a pena di nullità e ciò vale anche per il contratto di somministrazione di acqua potabile, non essendovi ragioni giuridiche per escluderlo dall'applicazione della regola generale (cfr., con riferimento a contratti di somministrazione idrica,
Cass. n. 1549 del 23/01/2018; Corte appello Napoli, sez. I, 19/09/2019, n.4526). Il Controparte_12 quindi, non può agire in via contrattuale nei confronti dell'Avv. A., in quanto è pacifico che: a) tra le parti non è mai intercorso un contratto in forma scritta avente ad oggetto la somministrazione di acqua potabile all'utenza n. (...), ubicata in via M. n. 157; b) il rapporto contrattuale risulta instaurato con il sig. (p. 3 comparsa costituzione Comune). Né è condivisibile la tesi secondo cui l'attuale Pt_4 opponente sarebbe subentrato nel contratto di somministrazione per facta concludentia: da un lato, le modifiche ad un contratto per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità devono essere necessariamente concordate per iscritto;
” (Trib. Napoli, Sez. X, G.U. Forziati, 16/05/2024, n. 5070; in tal senso anche Trib. Locri, 27/09/2023 n. 520).
Non appare invece applicabile nella specie il diverso modello di ente Pubblico Economico, per le cui conseguenze al riguardo si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018, seppure prevalentemente riferita all'azienda speciale, ben chiarendo ed argomentando: “Le norme sulla contabilità generale dello Stato in esame non sono invece ritenute applicabili agli enti pubblici pagina 9 di 12 economici, per i cui contratti non è prevista, di regola e salvo pure cospicue eccezioni (come nel caso dell'affidamento di pubblici appalti), la forma scritta – od altra forma solenne – ad substantiam: privilegiandosi in questo caso la considerazione che l'ente pubblico si pone sullo stesso piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori e quindi equiparati ad essi anche nell'espletamento della comune attività negoziale e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte invece alle pubbliche amministrazioni quando non agiscano iure privatorum (Cass. 24/06/1975, n. 2511; più di recente: Cass. 02/12/2016, n. 24640). … 46. Se si fa salva la disciplina per particolari tipologie di contratti (tra cui quella, peraltro rilevantissima, del codice dei contratti pubblici, varato in tempo successivo ai fatti per cui è causa e così non applicabile ratione temporis e la cui applicabilità alle aziende speciali è tutta da verificare), in cui le esigenze pubblicistiche di controllo su imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa riprendono il sopravvento con l'imposizione di forme negoziali del tutto peculiari e solenni, può affermarsi che l'azienda speciale – a prescindere dalla sua qualificazione e quindi se non altro a questi fini – espleta un'attività imprenditoriale in senso proprio, in ordine alla quale nulla ne giustifica la sottrazione all'esigenza che sia svolta su di un piede di perfetta parità, al di fuori di ogni schema autoritativo, sul mercato e nei confronti delle potenziali controparti, siano esse altri imprenditori o consumatori ed utenti. 47. Ne consegue che, a prescindere dalla qualificabilità o meno dell'azienda speciale come ente pubblico economico ad ogni altro o complessivo effetto (questione che non è necessario risolvere nella fattispecie e che si lascia quindi impregiudicata), almeno nel momento dell'individuazione della disciplina applicabile alla sua attività negoziale ordinaria, in cui si risolve anzi la stessa sua funzione e ragion d'essere per la natura imprenditoriale dei beni e servizi la cui produzione le è affidata, il suo inserimento funzionale nella stessa organizzazione della pubblica amministrazione degrada a mero unilaterale presupposto delle determinazioni alla contrattazione e non può allora imporre – salva ovviamente un'eventuale disciplina speciale per determinate categorie di contratti, come nel caso del codice dei contratti pubblici, non applicabile però ratione temporis alla fattispecie – le forme garantistiche a tutela della pubblica amministrazione nel momento in cui persegue direttamente i fini suoi istituzionali ed in ambito lato sensu autoritativo. 48. Le più impegnative forme imposte ai contratti con la Pubblica Amministrazione sarebbero in sostanza, da un lato, incompatibili con la rapidità e l'elasticità imposte dalla natura dell'attività espletata dalle aziende (Cass. Sez. U. 06/06/1997, n. 5085, cit.) e, dall'altro, integranti un ingiustificato privilegio a favore di soggetti che gestiscono appunto per definizione un'attività imprenditoriale, sia pure pubblicisticamente orientata, senza considerare le esigenze di tutela delle controparti, che legittimamente si attendono – in difetto di norme chiare in senso contrario – di potere contrattare liberamente con l'imprenditore che si trovano davanti ed in applicazione dei principi generali sulla tendenziale o normale libertà delle forme negoziali.” (Cass.,
Sezioni Unite, 9 agosto 2018 n. 20684). Ed ancora e conclusivamente: “49. La possibilità dell'esenzione dalle forme solenni – e sempre salve le eventuali discipline su forme speciali per particolari categorie contrattuali o negoziali – in caso di contrattazione con imprese commerciali è del resto già in nuce perfino nella disciplina originaria dell'art. 17 del r.d. 2440 del 1923, laddove tale norma ammette la conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione a mezzo di ordinaria corrispondenza – e quindi con l'usuale strumento dello scambio di proposta ed accettazione – in caso di contratti conclusi, «secondo l'uso del commercio, … con ditte commerciali», a riprova della forza espansiva della tendenziale libertà delle forme, fatta propria dal sistema del codice civile, soprattutto e se non altro dinanzi all'ordinario funzionamento del mercato e quando la Pubblica Amministrazione, abbandonando – per libera scelta – la sua veste autoritativa, accetta di operarvi e di mettervisi in gioco, così dovendo accettare allora le sue regole. 50. È così la natura imprenditoriale dell'attività istituzionalmente svolta a connotare la forma - normalmente libera – dei negozi posti in essere nello svolgimento ed in estrinsecazione di quella (e, quindi, non necessariamente determinando l'applicazione della disciplina privatistica sotto ogni altro aspetto, soprattutto quanto ai rapporti interni o con l'ente di riferimento, ovvero a fini di responsabilità verso l'ente locale e di giurisdizione pagina 10 di 12 contabile in luogo di quella ordinaria), senza propagazione o estensione delle garanzie volte più specificamente alla disciplina delle attività prive di quella stessa preminente rilevanza imprenditoriale od economica e che, se non altro descrittivamente, possono indicarsi come espressione di potestà autoritative. 51. Può pertanto concludersi – così superato l'originario unico ' esplicito precedente di legittimità sopra ricordato (Cass. 23/04/2014, n. 9219) ed affermato espressamente il principio di diritto a definizione della questione di massima di particolare importanza rimessa a queste Sezioni Unite – che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo – se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti – al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.” (Cass., Sez. Un., 9/08/2018 n. 20684).
Tali considerazioni impongono di ritenere accoglibile il motivo di opposizione, per difetto di un contratto scritto tra le parti.
Occorre comunque poi evidenziare che il doveroso svolgimento in forma necessariamente scritta dell'attività di contrattazione con i fruitori del servizio (c.d. utenti) emerga anche dal suo stesso Regolamento, come ben osserva nelle note conclusive l'attore opponente, “La necessità del contratto redatto in forma scritta emerge anche dalla stessa carta dei servizi invocata da controparte e che dovrebbe disciplinare le forniture di acqua di Gestione acqua: l'art. 22.05 prevede infatti che la fornitura venga eseguita sulla base di apposito contratto scritto e che è solo con la sottoscrizione del contratto che si riconosce e accetta il regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato nell' Alessandrino, regolamento che disciplina la distribuzione dell'acqua potabile nel CP_3
Comune ove ha sede la società e che con la sottoscrizione/stipula del contratto dovrebbe essere Pt_1 consegnato, insieme alla carta dei servizi. (art. 56.02 e 03).” (pag. 3).
Invero, così infatti si legge esplicitamente nel REGOLAMENTO DI UTENZA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL' ATO6 'ALESSANDRINO':
“22.05 Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di fornitura saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva su supporto informatico e cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva fase di allacciamento e attivazione fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta dei Servizi.” (doc. 5 fascicolo monitorio). Dove per “ogni contratto” non intende fare alcuna distinzione temporale tra un prima ed un dopo, soprattutto a tutela non solo dell'utente somministrato ma anche dello stesso somministrante, a salvaguardia di un rapporto negoziale che deve essere fondato sui principi di correttezza, lealtà, trasparenza, onde evitare posizioni di forza che un organismo pubblico può agevolmente imporre, soprattutto ove operi di fatto in un regime di monopolio, quale quello della somministrazione di acqua potabile.
E' dunque evidente la negligenza del somministrante, il quale non può certo dolersi dell'opposizione, seppure la fornitura di somministrazione di acqua risulti essere certamente avvenuta negli anni.
pagina 11 di 12 Non risulta da parte del convenuto opposto alcuna domanda ex art. 2041 c.c., tralasciando il fatto che tale eventuale futura discussione dovrà passare attraverso l'esame dell'invocato giudice di nomofilachia (ex Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/01/2025, n. 1284).
L'opposizione andrà dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 783/2024, emesso il 7.08.2024, dal Tribunale di Alessandria e notificato il 28.08.2024.
Le spese del giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione di per il difetto (per inesistenza) del contratto di Parte_1 somministrazione scritto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 783/2024, emesso il 7.08.2024, dal Tribunale di Alessandria e notificato il 28.08.2024;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 5.077 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2181/2024 tra corr.te in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Parte_1
(c.f. ) in Borghetto ER (AL) località Posarello, p. iva
[...] C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Gugliermero e presso la stessa elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Novi Ligure, Viale A. Saffi 38/5 c.f. (fax 0143320742) pec C.F._2
Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
C.F. ), in persona del procuratore Dott. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 corrente in Cassano Spinola (AL), Regione Scrivia snc ed elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via G. Collegno n. 34, presso lo studio dell'Avv. Massimo GOTTA (C.F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende, pec Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 24 settembre 2025 ad ore 15,30 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Patrizia Gugliermero.
Per il convenuto l'avv. Massimo GOTTA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
L'avv. Gugliermero evidenzia come il Regolamento ATO citato da controparte abbia solo valenza negoziale e che dunque debba essere conosciuto dalla parte, come evidenziato dalla Cassazione (Cass.
19.7.2018 n. 19154).
L'avv. Gotta replica che il convenuto opposto ha operato con lealtà e correttezza, comunicando il consumo anomalo di acqua;
non escludendo l'esistenza di un contratto scritto intercorso in passato tra le parti.
Dopo ampia discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Verbale chiuso ore 19,19.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2181/2024 promossa da: corr.te in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Parte_1 Parte_1
(c.f. ) in Borghetto ER (AL) località Posarello, p. iva
[...] C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Gugliermero e presso la stessa elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Novi Ligure, Viale A. Saffi 38/5 c.f. (fax 0143320742) pec C.F._2
Email_1
ATTORE OPPONENTE
e
C.F. ), in persona del procuratore Dott. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 corrente in Cassano Spinola (AL), Regione Scrivia snc ed elettivamente domiciliata in Torino (TO), Via G. Collegno n. 34, presso lo studio dell'Avv. Massimo GOTTA (C.F. ) che C.F._3 la rappresenta e difende, pec Email_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo e note conclusive. Per l'attore opponente: Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale ill.mo, in via preliminare e pregiudiziale rigettare ogni eventuale richiesta di provvisoria esecutività, stante la palese fondatezza della presente opposizione e la completa mancanza di ogni prova scritta del credito azionato come evidenziata in narrativa;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società Parte_1 nel confronti della società opposta acqua s.p.a. e/o sue aventi causa per le ragioni
[...] CP_1 dedotte in atto di citazione e per l'effetto revocare ovvero annullare o dichiarare comunque nullo il decreto ingiuntivo impugnato n. 783/2024 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 07/8/2024; in via subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità delle somme richieste dalla ricorrente rideterminando per l'effetto l'importo del decreto ingiuntivo opposto alla somma inferiore accertanda in corso di causa effettivamente dovuta dall'attrice opponente in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria si deducono le seguenti circostanze di prova per testi:
pagina 2 di 12 1)Vero che la perdita d'acqua che è stata accertata presso la proprietà della società Parte_1 riguardava una condotta interrata nel piazzale della società medesima società che ha una rete
[...] idrica con una estensione di oltre 18.000 mq;
2)Vero che l'esterno del piazzale non presentava fuoriuscite di acqua;
3)Vero che la perdita è stata eliminata e ad oggi i consumi di acqua sono quelli rispondenti al dato storico della società Parte_1
A testi , salvo altri indicare. Testimone_1
Vinte le spese e gli onorari di causa.
Per il convenuto opposto: Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Alessandria, contrariis rejectis, Nel merito:
In via principale: respingere l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo del Giudice del Tribunale di Alessandria n. 783/2024, emesso e pubblicato in data 7.08.2024, mandando assolta la convenuta opposta da ogni avversa pretesa.
In via di subordine: previo accertamento del credito dovuto dalla dichiararla tenuta e condannarla Parte_1 al pagamento, in favore di della somma capitale di € 11.674,83=, o di Controparte_1 quell'altra veriore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di cui al D.Lg. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso delle spese generali forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione ex art. 2, co. 2, del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, oltre CPA ed IVA come per legge
In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle circostanze esposte nella parte in fatto di cui alla comparsa di costituzione e risposta sub nn. da 1) a 14) compresi, da ritenersi quali capi di prova premesse le parole “vero che” ad ognuna, con riserva di ulteriormente capitolare in materia diretta e contraria.
Si indicano come testimone in materia diretta e contraria, con riserva di integrare la lista:
• IG.ra , domiciliata c/o Testimone_2 Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 10.10.2024,
[...] spiegava opposizione al decreto ingiuntivo n. 783/2024, emesso il 7.08.2024, dal Parte_1
Tribunale di Alessandria e notificato il 28.08.2024, con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma capitale di € 11.674,83=, oltre agli interessi di cui al D.Lg. Controparte_1
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre spese legali, sostenendo una presunta infondatezza ed arbitrarietà in tutto in parte della somma ingiunta, per le ragioni esposte in narrativa, nel merito, chiedeva la revoca del d.i.;
2. con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.12.2024, si costituiva in giudizio in persona del procuratore Dott. , al fine di contestare in toto le Controparte_1 CP_2 pretese dell'attrice in opposizione, rilevandone la palese infondatezza e pretestuosità;
3. seguiva quindi lo scambio delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., ancorchè la Pt_1
depositava solo l'ultima memoria;
[...]
4. con provvedimento del 10.03.2025 il Giudice rinviava l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione al 27.03.2025, mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
5. in tale sede le parti, richiamando integralmente il contenuto dei propri scritti difensivi, insistevano pagina 3 di 12 entrambe per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie;
6. con ordinanza del 3.04.2025, il Giudice, ritenendo la causa di pronta soluzione, rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, fissava udienza al 18.04.2025 e formulava la seguente proposta conciliativa: “ in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro-tempore sig. pagherà a a somma di € Parte_1 Controparte_1 5.000 omnia, a saldo e stralcio delle fatture azionate con il ricorso per d.i.”;
7. all'udienza del 18.04.2025, dando atto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata da veniva chiesto congiuntamente dai difensori la fissazione di una nuova udienza Parte_1 al fine di procedere al tentativo di conciliazione con le parti personalmente presenti;
8. il Giudice, pertanto rinviava al 29.05.2025 per i medesimi incombenti e con provvedimento del
9.05.2025 disponeva la trattazione della stessa mediante videocollegamento;
9. all'udienza del 9.05.2025 si rendeva disponibile ad accordare una riduzione Controparte_1 massima del 20% del capitale ingiunto, come previsto dal proprio Regolamento interno in quanto, trattandosi di una società con la maggioranza del capitale sociale pubblica, è tenuta ad una rendicontazione contabile che rispetti rigidamente le deliberazioni impartite dai soci e dal Consiglio di
Amministrazione. La rifiutava la suddetta proposta;
Parte_1
10. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.05.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 24.09.2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito delle rispettive note conclusive.
§
L'opposizione è fondata per il seguente assorbente motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida. Quest'ultimo principio, come ben noto, seppure non sia codificato dal legislatore italiano, è frutto dell'elaborazione dottrinale e si tratta di un principio, molto utilizzato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Il principio potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno»; si tratta del criterio metodologico – espresso nel
XIV secolo dal filosofo Guglielmo di Occam – che, in ambito giuridico, esprime l'idea di un approccio di stampo economico, in forza del quale è necessario eliminare – con il taglio di lama – quelle questioni il cui esame potrebbe ritardare la definizione del processo. Applicando il suddetto principio della ragione più liquida si ottiene una necessaria e ragionevole contrazione della durata del processo e, conseguentemente, un risparmio di risorse giudiziarie ed energie processuali. Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte riconosce il fondamento del principio in parola nel principio di economia processuale (L.P. COMOGLIO, Il principio di economia processuale, I, Padova, 1980) e, in particolare, nel principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. (D. TURRONI, La sentenza civile su processo. Profili sistematici., 2006, Torino, p. 116).
L'attore opponente ha infatti fondato la propria opposizione innanzitutto Pt_1 Parte_1 osservando la mancanza di un contratto di somministrazione scritto con la conseguente nullità, eccependo quindi la non debenza delle fatture (c.d. bollette) prodotte nel giudizio monitorio dalla convenuta opposta. Ha evidenziato che tale tesi poggia su tre argomentazioni: a) è consolidata nell'elaborazione giurisprudenziale la natura di contratto iure privatorum su basi paritetiche riconosciuta al servizio di acqua potabile fornito dall'amministrazione comunale (o da suo concessionario, come nella specie) (Cass. S. U. 5191 del 10/3/2005; Cass. 20192 del 26/9/2007); b) è pacifico il principio secondo il quale i contratti della P.A. anche se relativi ad attività iure privatorum soggiacciono all'obbligo della forma scritta ad substantiam;
c) la necessità di un contratto scritto si pagina 4 di 12 evince anche dal regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato nell' CP_3 Alessandrino, regolamento che disciplina la distribuzione dell'acqua potabile nel Comune ove ha sede la società ricorrente.
Il convenuto opposto - attore sostanziale in questo giudizio sul quale grava Controparte_1
l'onere della prova della dimostrazione del credito e del suo titolo costitutivo -, ha di fatto confermato l'assenza di un contratto scritto non producendolo, ancorchè non abbia escluso che in passato vi sia pur stato, tuttavia, precisando che “Alla società con sede nel Comune di Borghetto Parte_1
ER (AL), località Posarello3, sono stati applicati per relationem da (di Controparte_1 seguito anche solo “ ” o “Gestore”) il Regolamento di Utenza del S.I.I. (doc. 5 proc. CP_1 monitorio), la Carta del S.I.I. (doc. 6 proc. monitorio), le tariffe 6 (doc. 7 proc. monitorio) e il CP_4 Provvedimento inerente alla regolazione della morosità nel S.I.I. (doc. 8 proc. monitorio).
2. L'utenza attivata all'attrice in opposizione, aveva inizialmente ad oggetto la fornitura ad uso “domestico residente” del S.I.I. A decorrere dal 2023 la stessa, a seguito di comunicazione della Parte_1 avente ad oggetto la modifica della forma giuridica della società, veniva cambiata ad uso
[...]
“artigianato/commercio”.
3. Medio tempore, Gestione Acqua, in conformità al dettato del Regolamento di Utenza del S.I.I. (di seguito anche solo “Regolamento”) e della Delibera ARERA, n. 218/2016/R/idr, All. A (di seguito anche solo “Delibera ARERA”), provvedeva regolarmente ad esperire il tentativo di lettura delle apparecchiature di misura dell'acqua di controparte o, in alternativa, a ricevere direttamente da quest'ultima i dati relativi al consumo (cd. “autolettura”).” (pag. 5 comparsa). Inoltre, il convenuto opposto ha così replicato: “a) nel caso che qui ci occupa, l'unico e vero ente pubblico è l'EGA dell'ATO n° 6 “Alessandrino” ( è una delle Controparte_1 società affidatarie del servizio in questione); b) la convenuta in opposizione è subentrata nella gestione del S.I.I., in forza della Deliberazione n. 36 del 2.12.2004 adottata della Conferenza dell'ATO n° 6
“Alessandrino” e ss., (quindi in ragione di un provvedimento amministrativo vincolante tanto per il Gestore quanto per l'Utente) al Comune di Borghetto ER (AL) il quale, come molti altri piccoli Comuni della zona, governava autonomamente il servizio di fornitura in questione;
c) del subentro di Gestione Acqua nell'erogazione del S.I.I. rispetto ad una gran parte dei Comuni facenti parte dell'ATO n° 6 “Alessandrino” ne era stata data apposita notizia agli utenti, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza, all'interno dei siti istituzionali propri di ciascun Ente di riferimento (nel nostro caso: Comune di Borghetto ER -AL); d) il cd. “obbligo” di contrattualizzazione per iscritto su cui controparte poggia gran parte delle sue infondate doglianze non riguarda gli utenti subentrati a Gestione in forza della Deliberazione n. 36 del 2.12.2004 della Conferenza CP_1 dell'ATO n° 6 “Alessandrino”, bensì tutti le persone fisiche e giuridiche nuove, ossia tutti coloro che richiedono alla società comparente l'apertura e/o voltura di una nuova utenza e che nulla hanno a che vedere con il passaggio della fornitura del S.I.I. avvenuto progressivamente a decorrere dal 2004 dai precedenti gestori a Gestione Acqua. e) la Delibera 665/2017/R/IDR dell'ARERA e la normativa correlata al Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, nel disciplinare i criteri di fatturazione e il rapporto con gli utenti finali, specificano che il pagamento delle tariffe è obbligatorio per chi usufruisce del servizio. Non per altro lo stesso art. 156 del D. Lgs. 152/2006 afferma che la tariffa del servizio idrico è un corrispettivo dovuto da tutti coloro che utilizzano il S.I.I. (prescindendo dalla sussistenza o meno di un contratto di somministrazione ad hoc). … f) la non ha Parte_1 mai sollevato alcun tipo di contestazione avente ad oggetto l'asserita mancanza di un contratto ad hoc e questo perché, evidentemente, la stessa, sin dal subentro della società comparente nella gestione del
S.I.I. sul territorio, ha sempre riconosciuto ed accettato tacitamente il rapporto di fornitura stesso con quest'ultima;” (pagg.
8-9 comparsa).
L'attore opponente non ha depositato la prima memoria c.d. Cartabia, con ciò, prima facie, non contrastando le argomentazioni contrarie della presunta creditrice. Deve tuttavia trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., perlomeno per la ricostruzione fattuale. Infatti è stato efficacemente rilevato che pagina 5 di 12 “l'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato), è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non più soltanto sul tenore dei citati artt. 416 e 167 c.p.c., bensì anche sul carattere dispositivo del processo - comportante una struttura dialettica a catena -, sulla generale organizzazione per preclusioni successive che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -, sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali a circoscrivere la materia realmente controversa, senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (così n.1540/2007 e n.23638/2007).
Tuttavia, le contrapposte questioni giuridiche, oggetto di dibattito sin dai primi atti e successivamente nelle memorie e note conclusive, necessitano vari approfondimenti.
Occorre innanzitutto verificare quale sia la natura giuridica della società del convenuto opposto.
Nel suo sito si legge che “ è l'azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato Controparte_1
(servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili;
di fognatura e di depurazione delle acque reflue) in alcuni Comuni all'interno dell'Autorità d'Ambito n° 6
“Alessandrino”. è partecipata oltre che da da e da Controparte_1 CP_5 CP_6
La società ha ottenuto la gestione del servizio idrico integrato ai sensi del D. Lgs 267/2000 CP_7 art 113 c. 5 lett. b., fino al 2034.” (https://www.gestioneacqua.it/azienda/chi-siamo/).
Una Società per Azioni (S.p.A.) a capitale interamente (o quasi) pubblico, partecipata dai comuni (nella specie così risultano a sua volta i soci di quali e Controparte_1 CP_5 CP_6
, che gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) ha natura giuridica di società di diritto CP_7 privato ma con finalità pubbliche, in quanto gli enti locali (i comuni) sono i titolari della partecipazione e l'attività di gestione è di interesse pubblico, regolata da un'autorità nazionale (ARERA). L'affidamento di tale servizio avviene tipicamente tramite un meccanismo di gestione in house providing, che garantisce il controllo pubblico sulla gestione della risorsa idrica.
Per appare dunque prevalente la natura giuridica di organismo di diritto Controparte_1 pubblico. Mentre l'ente pubblico persegue l'interesse pubblico attraverso un regime di diritto pubblico, la società di diritto privato con scopi pubblici opera secondo le regole del diritto privato, ma con specifiche disposizioni per la tutela dell'interesse pubblico, come gli obblighi in materia di appalti.
La Corte di Cassazione ha più volte adottato il principio consolidato secondo cui i contratti stipulati dagli enti pubblici e dagli organismi di diritto pubblico devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità. Questa regola non ammette equipollenti, come la conclusione per facta concludentia o attraverso semplici scambi di corrispondenza. La forma scritta è considerata un presidio indispensabile per il controllo della spesa pubblica e per la trasparenza.
La Corte è stata in particolare molto eloquente nel 2018, ricostruendo tutti i passaggi normativi e spiegando come si giunga a a tale conclusione: “La società ricorrente deriva dalla trasformazione, in forma societaria, del di enti locali costituito tra i Comuni del Cilento per la Controparte_8 gestione del servizio di adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua potabile e del servizio fognario e depurativo;
il ha successivamente assunto la forma di società di capitali, a totale capitale CP_8 pubblico detenuto dai Comuni soci per la gestione del servizio idrico integrato, e dal 2011 la è CP_9 il gestore idrico integrato nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e gestisce nell'area di sua competenza territoriale il servizio pubblico locale, a rete, avente rilevanza economica, di somministrazione di acque potabili agli utenti. Ricostruendo sinteticamente il quadro normativo di riferimento relativo alla somministrazione dell'acqua potabile agli utenti, il servizio veniva erogato pagina 6 di 12 dapprima direttamente dagli enti locali, dietro versamento da parte degli utenti di un canone avente natura tributaria. Con la L. n. 319 del 1976, viene istituito il Servizio idrico integrato, con la previsione che (art. 6) i servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico potessero essere gestiti o direttamente dai Comuni o da Consorzi intercomunali (o da comunità montane o da Consorzi istituiti dalle Regioni a statuto speciale o da Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218). Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, ha previsto la possibilità del trasferimento, da parte di un consorzio pubblico intercomunale ad una società per azioni di nuova costituzione, della gestione degli impianti per i servizi pubblici di rilevante interesse economico. La natura del canone versato dai privati è quindi mutata, da entrata tributaria in corrispettivo per l'erogazione di un pubblico servizio (anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008 e poi n. 39 del 2009, si è espressa nel senso della natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo del canone versato dagli utenti in riferimento al servizio idrico integrato). In riferimento alla gestione delle acque nell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, si è verificato il passaggio della gestione del servizio dal alla società Controparte_10
a capitale esclusivamente pubblico. La materia è stata successivamente disciplinata dal D.Lgs. CP_9
n. 152 del 2006, che ha abrogato la legge n. 319 del 1976, introducendo significative innovazioni. Il
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 141, prevede che "Il servizio idrico integrato è costituito dall' insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato". L'art. 149 bis del predetto D.Lgs., che disciplina l'affidamento del servizio (introdotto dalla L. n. 164 del 2014 e poi modificato dalla L. n. 190 del 2014), prevede che " L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale". Questa Corte ha avuto modo in più occasioni e in relazione a diverse questioni di pronunciarsi in relazione al servizio idrico integrato, chiarendo, quanto alla natura del rapporto che si instaura con gli utenti, che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando come precipitato di questa qualificazione che è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042 del 2013; Cass. n.
24312 del 2014). Dal complesso della normativa citata, e dalla complessità stessa del servizio di idrico integrato, che obbedisce necessariamente a principi e soddisfa interessi, non esclusivamente privatistici, consegue che la società che gestisce il servizio non è una comune società di capitali il cui capitale possa liberamente circolare sul mercato, ma è, soggettivamente, una società a capitale obbligatoriamente pubblico, i cui soci possono essere soltanto i Comuni dell'area in cui viene dalla stessa società organizzato, sorvegliato, gestito ed erogato al pubblico il servizio idrico integrato. Il gestore, benchè abbia assunto la forma societaria della società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. La Corte
pagina 7 di 12 costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008, ha evidenziato l' inestricabile connessione delle suddetti componenti emergente, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione (e ha dichiarato l' illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prevedevano che il privato dovesse pagare per il servizio di depurazione delle acque anche se lo stesso non fosse stato effettivamente svolto). La stretta connessione tra gli aspetti privatistici e pubblicistici dell'attività della e lo svolgimento in forma necessariamente scritta CP_11 dell'attività di contrattazione con i fruitori del servizio emergono anche dal suo stesso Regolamento, che prevede, nell'art. 2, che le sue previsioni debbano formare parte integrante di ogni contratto sottoscritto. In definitiva, deve ritenersi che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti, in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso organizzato come o come società di capitali, sia soggetto, nello Controparte_10 stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto.” (Cass., Sez. III, 23/01/2018, n. 1549).
La Corte ha stabilito, ancora solo due mesi fa, che l'eccezione prevista per i contratti conclusi “secondo l'uso del commercio” non è applicabile in questo contesto, poiché non è stata fornita la prova di uno scambio di consensi formalizzato per iscritto tra le parti e che la produzione di singole note o fatture non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento di un valido vincolo contrattuale. Invero, in generale:
“3.1) È utile, in primo luogo, esporre sinteticamente gli snodi argomentativi che hanno indotto la corte di merito a concludere per la necessità nella specie della stipulazione in forma a scritta a pena di nullità del contratto di fornitura in argomento: a) l' rientra nella pubblica Parte_3 amministrazione in senso lato;
b) la giurisprudenza amministrativa qualifica l'azienda sanitaria quale «organismo di diritto pubblico», ai sensi dell'art. 2, lett. b) del d.lgs. n. 157/1995 (poi trasfuso nell'art. 3, comma 26 del d.lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e oggi nell'art. 3, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016; c) il contratto di acquisizione dei prodotti farmaceutici per cui è causa, rimanendo assoggettato alla disciplina dei contratti pubblici, avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, comma 3° (nel testo previgente alla novella apportata dall'art. 6, comma 3°, del d.l. 18.10.2012, n. 179, conv. con modifiche nella l. 17.12.2012, n. 221), ossia mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;
forme che non ammettono equipollenti;
d) i contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali non possono essere stipulati per facta concludentia, ai sensi dell'art. 1327 cod.civ., essendo la forma scritta necessaria per garantire il principio fondamentale di trasparenza dell'attività amministrativa, espressione del principio di buon andamento della P.A., e la tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere. Le conclusioni cui è giunta la corte territoriale sono in linea con la giurisprudenza amministrativa e di legittimità: i) l' rientra nella Parte_3 pubblica amministrazione in senso lato e non se ne esclude la natura di ente pubblico economico (Cons. Stato 9/05/2001, n. 2609; Cons. Stato 14/12/2004, n. 5924; Cass., Sez. Un., 30/01/2008, n.
2031); ii) ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici non si applica la rigida disciplina di cui al r.d. n. 2440/1923, artt. 16 e 17 (Cass. 24/06/1975, n. 2511), ma ciò «non implica affatto che i contratti dell'ASP siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l' è comunque "organismo di diritto pubblico" ai Parte_3 sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 2, lett. b), (poi trasfuso nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, pagina 8 di 12 comma 26, - c.d. codice dei contratti pubblici, applicabile alla controversia in esame ratione temporis, e oggi nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 3, lett. d): tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico» (Cass. 2/12/2016, n.24640); iii) i contratti dell'azienda sanitaria, amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di prodotti farmaceutici (v. d.lgs. n. 163/2006, art. 3, comma 25) sono assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici. Il contratto avrebbe dovuto stipularsi ai sensi dell'art. 11, comma 13, (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) (Cass. 2/12/2016, n.24640; cui adde Cass. 27/06/2018, n. 16914).
3.2) È evidente dunque che la forma scritta è stata considerata nel caso necessaria in forza del d.lgs. n. 157/1995.” (Cass., Sez. 3, Pres. SCARANO, Rel. GORGONI, Ord. 17/07/2025 n. 20015).
E' pur vero che il contratto di somministrazione non sia un contratto di appalto ma in ogni caso il presidio del principio di buon andamento della P.A. è ugualmente valente, posto che l'Organismo
“pubblico” potrebbe negoziare la somministrazione della fornitura, anche di importo considerevole, con soggetti inaffidabili, notoriamente insolvibili.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di merito: “Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata: - gli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 cod. civ., per il quale "devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge"; - anche a seguito dell'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934, ad opera dell'art. 274, lett. a), del D.Lgs. n. 267 del 2000, le suddette norme (in precedenza richiamate per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato R.D. n. 393 del 1934) continuano ad applicarsi "pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l' imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass., 7 luglio 2007,
n. 1752)" (vedi, da ultimo, Cass., sez. un., 25/03/2022, n.9775). Dunque, i contratti degli enti locali devono essere necessariamente stipulati per iscritto a pena di nullità e ciò vale anche per il contratto di somministrazione di acqua potabile, non essendovi ragioni giuridiche per escluderlo dall'applicazione della regola generale (cfr., con riferimento a contratti di somministrazione idrica,
Cass. n. 1549 del 23/01/2018; Corte appello Napoli, sez. I, 19/09/2019, n.4526). Il Controparte_12 quindi, non può agire in via contrattuale nei confronti dell'Avv. A., in quanto è pacifico che: a) tra le parti non è mai intercorso un contratto in forma scritta avente ad oggetto la somministrazione di acqua potabile all'utenza n. (...), ubicata in via M. n. 157; b) il rapporto contrattuale risulta instaurato con il sig. (p. 3 comparsa costituzione Comune). Né è condivisibile la tesi secondo cui l'attuale Pt_4 opponente sarebbe subentrato nel contratto di somministrazione per facta concludentia: da un lato, le modifiche ad un contratto per il quale è richiesta la forma scritta a pena di nullità devono essere necessariamente concordate per iscritto;
” (Trib. Napoli, Sez. X, G.U. Forziati, 16/05/2024, n. 5070; in tal senso anche Trib. Locri, 27/09/2023 n. 520).
Non appare invece applicabile nella specie il diverso modello di ente Pubblico Economico, per le cui conseguenze al riguardo si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018, seppure prevalentemente riferita all'azienda speciale, ben chiarendo ed argomentando: “Le norme sulla contabilità generale dello Stato in esame non sono invece ritenute applicabili agli enti pubblici pagina 9 di 12 economici, per i cui contratti non è prevista, di regola e salvo pure cospicue eccezioni (come nel caso dell'affidamento di pubblici appalti), la forma scritta – od altra forma solenne – ad substantiam: privilegiandosi in questo caso la considerazione che l'ente pubblico si pone sullo stesso piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori e quindi equiparati ad essi anche nell'espletamento della comune attività negoziale e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte invece alle pubbliche amministrazioni quando non agiscano iure privatorum (Cass. 24/06/1975, n. 2511; più di recente: Cass. 02/12/2016, n. 24640). … 46. Se si fa salva la disciplina per particolari tipologie di contratti (tra cui quella, peraltro rilevantissima, del codice dei contratti pubblici, varato in tempo successivo ai fatti per cui è causa e così non applicabile ratione temporis e la cui applicabilità alle aziende speciali è tutta da verificare), in cui le esigenze pubblicistiche di controllo su imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa riprendono il sopravvento con l'imposizione di forme negoziali del tutto peculiari e solenni, può affermarsi che l'azienda speciale – a prescindere dalla sua qualificazione e quindi se non altro a questi fini – espleta un'attività imprenditoriale in senso proprio, in ordine alla quale nulla ne giustifica la sottrazione all'esigenza che sia svolta su di un piede di perfetta parità, al di fuori di ogni schema autoritativo, sul mercato e nei confronti delle potenziali controparti, siano esse altri imprenditori o consumatori ed utenti. 47. Ne consegue che, a prescindere dalla qualificabilità o meno dell'azienda speciale come ente pubblico economico ad ogni altro o complessivo effetto (questione che non è necessario risolvere nella fattispecie e che si lascia quindi impregiudicata), almeno nel momento dell'individuazione della disciplina applicabile alla sua attività negoziale ordinaria, in cui si risolve anzi la stessa sua funzione e ragion d'essere per la natura imprenditoriale dei beni e servizi la cui produzione le è affidata, il suo inserimento funzionale nella stessa organizzazione della pubblica amministrazione degrada a mero unilaterale presupposto delle determinazioni alla contrattazione e non può allora imporre – salva ovviamente un'eventuale disciplina speciale per determinate categorie di contratti, come nel caso del codice dei contratti pubblici, non applicabile però ratione temporis alla fattispecie – le forme garantistiche a tutela della pubblica amministrazione nel momento in cui persegue direttamente i fini suoi istituzionali ed in ambito lato sensu autoritativo. 48. Le più impegnative forme imposte ai contratti con la Pubblica Amministrazione sarebbero in sostanza, da un lato, incompatibili con la rapidità e l'elasticità imposte dalla natura dell'attività espletata dalle aziende (Cass. Sez. U. 06/06/1997, n. 5085, cit.) e, dall'altro, integranti un ingiustificato privilegio a favore di soggetti che gestiscono appunto per definizione un'attività imprenditoriale, sia pure pubblicisticamente orientata, senza considerare le esigenze di tutela delle controparti, che legittimamente si attendono – in difetto di norme chiare in senso contrario – di potere contrattare liberamente con l'imprenditore che si trovano davanti ed in applicazione dei principi generali sulla tendenziale o normale libertà delle forme negoziali.” (Cass.,
Sezioni Unite, 9 agosto 2018 n. 20684). Ed ancora e conclusivamente: “49. La possibilità dell'esenzione dalle forme solenni – e sempre salve le eventuali discipline su forme speciali per particolari categorie contrattuali o negoziali – in caso di contrattazione con imprese commerciali è del resto già in nuce perfino nella disciplina originaria dell'art. 17 del r.d. 2440 del 1923, laddove tale norma ammette la conclusione dei contratti con la Pubblica Amministrazione a mezzo di ordinaria corrispondenza – e quindi con l'usuale strumento dello scambio di proposta ed accettazione – in caso di contratti conclusi, «secondo l'uso del commercio, … con ditte commerciali», a riprova della forza espansiva della tendenziale libertà delle forme, fatta propria dal sistema del codice civile, soprattutto e se non altro dinanzi all'ordinario funzionamento del mercato e quando la Pubblica Amministrazione, abbandonando – per libera scelta – la sua veste autoritativa, accetta di operarvi e di mettervisi in gioco, così dovendo accettare allora le sue regole. 50. È così la natura imprenditoriale dell'attività istituzionalmente svolta a connotare la forma - normalmente libera – dei negozi posti in essere nello svolgimento ed in estrinsecazione di quella (e, quindi, non necessariamente determinando l'applicazione della disciplina privatistica sotto ogni altro aspetto, soprattutto quanto ai rapporti interni o con l'ente di riferimento, ovvero a fini di responsabilità verso l'ente locale e di giurisdizione pagina 10 di 12 contabile in luogo di quella ordinaria), senza propagazione o estensione delle garanzie volte più specificamente alla disciplina delle attività prive di quella stessa preminente rilevanza imprenditoriale od economica e che, se non altro descrittivamente, possono indicarsi come espressione di potestà autoritative. 51. Può pertanto concludersi – così superato l'originario unico ' esplicito precedente di legittimità sopra ricordato (Cass. 23/04/2014, n. 9219) ed affermato espressamente il principio di diritto a definizione della questione di massima di particolare importanza rimessa a queste Sezioni Unite – che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell'attività svolta dall'azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'ente di riferimento, l'azienda stessa, pur appartenendo – se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell'ente di riferimento espressamente previsti – al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto;
con la conseguenza che per i suoi contratti, salva l'applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 cod. civ., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.” (Cass., Sez. Un., 9/08/2018 n. 20684).
Tali considerazioni impongono di ritenere accoglibile il motivo di opposizione, per difetto di un contratto scritto tra le parti.
Occorre comunque poi evidenziare che il doveroso svolgimento in forma necessariamente scritta dell'attività di contrattazione con i fruitori del servizio (c.d. utenti) emerga anche dal suo stesso Regolamento, come ben osserva nelle note conclusive l'attore opponente, “La necessità del contratto redatto in forma scritta emerge anche dalla stessa carta dei servizi invocata da controparte e che dovrebbe disciplinare le forniture di acqua di Gestione acqua: l'art. 22.05 prevede infatti che la fornitura venga eseguita sulla base di apposito contratto scritto e che è solo con la sottoscrizione del contratto che si riconosce e accetta il regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato nell' Alessandrino, regolamento che disciplina la distribuzione dell'acqua potabile nel CP_3
Comune ove ha sede la società e che con la sottoscrizione/stipula del contratto dovrebbe essere Pt_1 consegnato, insieme alla carta dei servizi. (art. 56.02 e 03).” (pag. 3).
Invero, così infatti si legge esplicitamente nel REGOLAMENTO DI UTENZA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL' ATO6 'ALESSANDRINO':
“22.05 Espletate le procedure interne, necessarie per le verifiche tecniche, i contratti di fornitura saranno rilasciati dal Gestore, in conformità alle presenti disposizioni. Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti e sarà registrato con numerazione progressiva su supporto informatico e cartaceo. Per quanto riguarda i tempi per la successiva fase di allacciamento e attivazione fornitura, valgono le disposizioni contenute nella Carta dei Servizi.” (doc. 5 fascicolo monitorio). Dove per “ogni contratto” non intende fare alcuna distinzione temporale tra un prima ed un dopo, soprattutto a tutela non solo dell'utente somministrato ma anche dello stesso somministrante, a salvaguardia di un rapporto negoziale che deve essere fondato sui principi di correttezza, lealtà, trasparenza, onde evitare posizioni di forza che un organismo pubblico può agevolmente imporre, soprattutto ove operi di fatto in un regime di monopolio, quale quello della somministrazione di acqua potabile.
E' dunque evidente la negligenza del somministrante, il quale non può certo dolersi dell'opposizione, seppure la fornitura di somministrazione di acqua risulti essere certamente avvenuta negli anni.
pagina 11 di 12 Non risulta da parte del convenuto opposto alcuna domanda ex art. 2041 c.c., tralasciando il fatto che tale eventuale futura discussione dovrà passare attraverso l'esame dell'invocato giudice di nomofilachia (ex Cass. civ., Sez. III, Ord., 20/01/2025, n. 1284).
L'opposizione andrà dunque accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 783/2024, emesso il 7.08.2024, dal Tribunale di Alessandria e notificato il 28.08.2024.
Le spese del giudizio seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione di per il difetto (per inesistenza) del contratto di Parte_1 somministrazione scritto;
Revoca il decreto ingiuntivo n. 783/2024, emesso il 7.08.2024, dal Tribunale di Alessandria e notificato il 28.08.2024;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 5.077 per compenso oltre al 15% di spese forfettarie, oltre CPA ed IVA se dovuta, oltre alle spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 24 settembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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