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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 97 / 2023 R.G. ;
promosso da:
c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIARDINI UMBERTO e ALBERTO P.IVA_1
ALESSANDRO CARETTA ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in VIA GRASSI,
9 10138 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO CP_1 P.IVA_2
CAROSI e SCHELLINO DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in VIA
VITTORIO AMEDEO II, 13 10121 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 c.f. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
- parte appellata
Oggetto: COSAP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
2729/2022, del 21.6.2022, pubblicata il 22.6.2022, resa inter partes nel giudizio R.G. n.
2018/2019, non notificata: in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e comunque l'inammissibilità dell'avviso di accertamento n. 52 per l'anno 2013 emesso da
e di conseguenza, previa disapplicazione dell'avviso di accertamento, accertare CP_1
e dichiarare che nulla è dovuto da al a titolo di COSAP;
Pt_1 Controparte_2
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda dispiegata in via principale, comunque previa disapplicazione dell'atto emesso, dichiarare non dovuta la somma indicata nella sentenza impugnata, in quanto erroneamente quantificata;
in via ulteriormente subordinata: ove ne ritenga sussistenti i presupposti ridurre l'importo del canone di cui alle richieste del di e di alla luce dell'esatta superficie CP_2 CP_2 CP_1
occupata da Parte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Torino adita, disattesa
e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, integralmente CONFERMARE la sentenza impugnata, e per l'effetto
CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
refusione a favore della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori per il presente grado di giudizio, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. - Con avviso di accertamento n. 52 per l'anno 2013, inviato per raccomandata in data
16.11.2018, concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di CP_1 CP_2
contestava a Parte_1
concessionaria di costruzione e gestione dell'autostrada A32 – Torino NE,
[...] la violazione dell'art. 52 d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 27 del Regolamento Comunale del Comune di adottato con Delibera del Consiglio Comunale del 20.01.2005, n. 152: CP_2
Con sosteneva che non aveva corrisposto per l'anno 2013 il canone dovuto in Pt_1 relazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e specificamente il canone per l'occupazione del soprassuolo del ponte autostradale (mq 1.779,00 – tariffa € 19,00 – importo e 33.801,00) e per l'occupazione del suolo con piloni (mq 19.00 – tariffa € 41,80 – importo € 794,20) nell'area di c.so SU c/o Business Palace 299; chiedeva, quindi, il pagamento, a titolo di COSAP, della somma di € 34.595,20 oltre ad interessi, sanzioni, accessori e costi, per complessivi € 81.845.
Qui di seguito l'immagine del cavalcavia:
Qui sotto la rappresentazione grafico-catastale (pag. 13 CTU di primo grado):
3 1.2 – In risposta all'avviso di accertamento, avviava dinanzi al Tribunale di Torino Pt_1 un'azione di accertamento negativo contro e il contestando la CP_1 Controparte_2 regolarità formale dell'avviso di accertamento inviatole e la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del COSAP o, in subordine, l'erroneità in eccesso del quantum debeatur.
Si costituiva la sola mentre il restava contumace. CP_1 Controparte_2
1.3 - Istruita la causa mediante CTU, con sent. n. 2729/2022, pubblicata il 22.06.2022, il
Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle domande attoree, rideterminava la somma dovuta in € 39.778,91 a titolo di COSAP, interessi, sanzioni e spese per l'anno 2013.
La decisione del primo Giudice si basava sui seguenti rilievi:
- non sussisteva la lamentata violazione dell'art. 28 del Regolamento Comunale per omessa previa notifica della diffida ad adempiere, in quanto il tenore dell'avviso di accertamento in esame configurava già un atto di diffida e l'art. 28 del Regolamento non imponeva l'invio di un atto intermedio tra la diffida ad adempiere o avviso di accertamento
4 e il primo atto della riscossione coattiva. Inoltre, la domanda era di accertamento negativo dei presupposti per l'imposizione del canone, per cui appariva irrilevante la presenza o meno di una diffida prodromica alla riscossione coattiva;
- considerati gli artt. 52 e 62 d.lgs 446/1997, l'art. 4 del Regolamento Comunale del
Comune di e la costante giurisprudenza della Cassazione in merito, sussistevano tutti CP_2
i presupposti per l'imposizione del COSAP: era irrilevante l'assenza di una concessione da parte del quando vi fosse un'occupazione di fatto del suolo pubblico, come CP_2
accadeva nel caso di società concessionaria dallo Stato della costruzione e gestione di un'autostrada; era irrilevante, inoltre, la contestazione di circa l'assenza di un'effettiva Pt_1 sottrazione dell'area all'uso pubblico e alla viabilità comunale, dal momento che la costruzione di viadotti e impianti autostradali senz'altro limitava l'utilizzo del soprasuolo e che, comunque, il canone era dovuto non in virtù della limitazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne traeva il singolo;
- non era applicabile l'esenzione prevista dall'art. 4, co. 2, del Regolamento Comunale
(secondo il quale il canone non si applica alle occupazioni effettuate dallo Stato e dagli altri enti locali), poiché in questo caso si trattava di occupazione effettuata non direttamente dallo
Stato, ma dalla società concessionaria della costruzione e gestione dell'autostrada e il canone di concessione fungeva da controprestazione dello sfruttamento economico delle opere realizzate da parte del concessionario-gestore. Dunque, non rilevava che la proprietà dell' e del viadotto in esame appartenesse allo Stato, dal momento che il Parte_2
canone/corrispettivo era imposto al soggetto che gestiva il manufatto in qualità di concessionario, anche solo di fatto;
era altresì irrilevante che fosse una società a Pt_1
prevalente partecipazione pubblica, trattandosi comunque di soggetto distinto dallo Stato, che autonomamente gestiva e sfruttava il manufatto autostradale;
- per quanto riguardava la quantificazione del COSAP, dalla CTU era emerso che la proiezione a terra del ponte autostradale corrispondeva a mq 2.024,79 e che l'area occupata dai dieci piloni sottostanti il cavalcavia corrispondeva a mq 20,38. Tuttavia, durante le operazioni peritali, il CTP di parte attrice aveva citato la convenzione stipulata in data
21.01.2015 tra e VA, società gestrice della tangenziale nord di Torino, secondo Pt_1 cui “la competenza VA spa della carreggiata A55 in direzione Torino parte dalla spalla lato dell'impalcato sulla ex ss 25, mentre la competenza della carreggiata Pt_1 Parte_1 direzione parte dalla spalla lato Torino dell'impalcato sulla ex ss 25” e “la suddetta Pt_1
suddivisione delle competenze si intende estesa a tutte le opere e gli impianti realizzati sulle
5 stesse aree per l'esercizio autostradale”. Alla luce di tale convenzione, il CTU aveva rilevato che a erano riferibili solamente 884,86 mq (a differenza dei 1.798 mq indicati Pt_1 nell'avviso di accertamento), con conseguente quantificazione del COSAP in € 39.778,91;
- l'argomentazione esposta dal CTP attoreo circa la non riconducibilità a del Pt_1 cavalcavia in parola era irrilevante, considerata la sua genericità ed il fatto che, nell'atto di citazione, non aveva mai negato di avere la concessione di tale viadotto;
Pt_1
- era altresì irrilevante l'osservazione del CTP attoreo circa il fatto che la proiezione a terra dell'impalcato di competenza della , limitatamente alla strada comunale, Pt_1
sarebbe stata inferiore a quanto affermato dal CTU, dato che tale contestazione era tardiva
(in quanto non presente nell'atto di citazione) e, in ogni caso, le misurazioni corrette dovevano tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori, con esclusione solo di quanto non pertinente alla strada comunale.
2. – L'appello di : il primo motivo di motivi di impugnazione. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della “rilevanza della mancata notificazione di una diffida ad adempiere quale condizione convenzionale per
l'emissione dell'avviso di accertamento”.
L'art. 28 del “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” del Comune di prevede espressamente che “l'Area servizi CP_2
economico finanziari o la Società Concessionaria effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi”.
Per quanto l'avviso di accertamento abbia un contenuto analogo rispetto a quello della diffida ad adempiere, ciò non consentirebbe di affermare la loro identità formale e sostanziale, trattandosi di due atti distinti e in nessun modo sovrapponibili;
per contro, sovrapporre l'avviso di accertamento alla diffida ad adempiere indicata dall'art. 28 del
Regolamento comunale di vorrebbe dire privare di significato tale previsione CP_2 regolamentare. Ed infatti, se l'avviso di accertamento rappresenta il primo atto, di natura amministrativa, della sequenza che dà avvio alla riscossione coattiva dei crediti dei Comuni, altrettanto non può affermarsi in relazione alla diffida ad adempiere, che costituisce un atto
6 di natura meramente privatistica, la cui funzione è esclusivamente quella di informare il cittadino della possibile sussistenza di un suo debito nei confronti del in modo da CP_2 consentirgli di fare valere le proprie ragioni anche prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva.
Non sarebbe perciò corretto quanto affermato dal primo Giudice, che ha ritenuto tali considerazioni prive di rilievo a motivo del fatto che il presente giudizio è un accertamento negativo del credito: la riscossione delle entrate del è eseguita sulla base di un CP_2
procedimento amministrativo, che prevede, per la sua stessa validità, la necessaria adozione di specifici atti, e dunque, la mancata notifica della diffida ad adempiere costituisce un'ipotesi di omessa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la cui carenza si riverbera sulla legittimità di tutto il procedimento di riscossione, determinando la nullità dell'avviso di accertamento.
2.2 – L'art. 28 del Regolamento COSAP del Comune (vedilo al doc. 3 fasc. ICA), CP_2 rubricato come “Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento”, prevede che il Servizio economico finanziario del o il Concessionario del Servizio riscossione, prima di CP_2
procedere alla riscossione coattiva nelle forme del successivo art. 29, debba, in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del COSAP, notificare o comunicare al presunto trasgressore una diffida ad adempiere, assegnandogli sessanta giorni per pagare il dovuto,
e che identica procedura debba essere seguita per comminare le sanzioni amministrative a mezzo di diffida ad adempiere o ingiunzione di pagamento per quanto riguarda le occupazioni abusive.
Decorsi inutilmente sessanta giorni, dice il 2° co. dell'art. 28, il o il concessionario CP_2 procedono “alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29”.
A sua volta, l'art. 29 del Regolamento COSAP dispone che “La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal
Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni o per mezzo delle ingiunzioni di pagamento”: il riferimento al d.lgs. 46/99 contenuto nell'art. 29 cit. è evidentemente all'art. 17, co. 2, di quel testo normativo, che prevede la possibilità di immediata iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti locali territoriali per il loro recupero coattivo;
il riferimento all'ingiunzione di pagamento è invece allo speciale provvedimento previsto dall'art. 1 R.D. 639/1910.
Ciò significa che la previa diffida ad adempiere ex art. 28 Reg. rappresenta un atto CP_3
con il quale si instaura previamente il contraddittorio con il contribuente moroso prima di
7 procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dell'importo asseritamente evaso, e la sua funzione è chiaramente quella di mettere il contribuente nella condizione di poter sanare la morosità prima dell'avvio del recupero forzato mediante esecuzione esattoriale, ovvero di contraddire sulla pretesa creditoria dell'Ente locale a titolo di Analogamente nel CP_3
caso in cui il Comune proceda non con iscrizione a ruolo ma mediante la procedura ingiunzionale del R.D. 639/1910, dato che l'ingiunzione amministrativa prevista dall'art. 1
R.D. 639 cit. costituisce titolo esecutivo amministrativo sulla base del quale poter avviare immediatamente l'esecuzione forzata.
Nella specie, il Concessionario del Servizio di riscossione, per conto del anziché CP_2
procedere con diffida ad adempiere seguita, nel caso di mancato pagamento nei sessanta giorni, all'immediata iscrizione a ruolo della somma con l'avvio dell'esecuzione esattoriale, ha notificato al contribuente (presunto) moroso un avviso di accertamento, come se il fosse un tributo;
e l'avviso di accertamento, nella strutturazione del procedimento CP_3 per l'accertamento e il recupero dei tributi evasi, è atto prodromico all'iscrizione a ruolo dei relativi importi ed equivale a contestazione del maggior addebito preteso dall'Ente impositore.
Pertanto, la notifica di detto avviso di accertamento – proprio perché assolve all'identica funzione della diffida ad adempiere prevista dall'art. 28 Reg. cit. di instaurare previamente il contraddittorio con l'interessato e di consentirgli, se del caso, di regolarizzare la sua posizione, prima di iscrivere a ruolo il credito – è un atto del tutto equipollente alla notifica della diffida ad adempiere ex art. 28 Reg. COSAP del tenuto anche conto Controparte_2 che identico è lo spatium deliberandi di sessanta giorni fissato nell'avviso di accertamento, entro cui in contribuente può regolarizzare la sua posizione o diversamente contraddire.
Il motivo, pertanto, è da ritenersi infondato – andando, su questo, la Corte in consapevole contrario avviso rispetto a quanto affermato dalla propria precedente sent. n. 716/2024.
3. – Segue, l'appello di : il secondo motivo di motivi di impugnazione. Pt_1
Con il secondo, articolato motivo, lamenta l'“insussistenza dei presupposti impositivi” Pt_1
del esponendo le proprie doglianze sotto cinque diversi profili. CP_3
3.1 - Sotto un primo profilo, l'appellante ritiene che nel caso in esame non sussista una
“occupazione” rilevante ai fini del pagamento del COSAP: ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 446/97: le tipologie di occupazione rilevanti ai fini de COSAP sono l'occupazione previamente e regolarmente autorizzata e concessa e l'occupazione abusiva, ma nel caso di specie, non
8 ricorre alcuna di tali due situazioni, posto che, pur non sussistendo alcuna concessione in favore di di beni demaniali da parte del Comune di non ricorre neanche l'ipotesi Pt_1 CP_2 dell'occupazione abusiva.
L'occupazione di non può infatti ritenersi abusiva perchè l'opera autostradale è stata Pt_1
progettata ed approvata a seguito di conferenze di servizi fra vari Enti, e comunque essa è oggetto di convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e la concessionaria autostradale, oltre che di specifiche convenzioni anche con gli Enti locali interessati.
3.2 - Sotto un secondo profilo, l'appellante sostiene che manchi nel caso in esame una sottrazione dell'area ad uso pubblico e un'utilizzazione particolare di un bene pubblico: secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 1, d.lgs. 447/97 occorre verificare, innanzitutto, se i beni in relazione ai quali viene richiesto il versamento del canone rientrino nell'ambito dei beni demaniali o dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (le cui definizioni sono rinvenibili negli artt. 822 e ss. c.c.); inoltre, affinché un'occupazione di strade o aree possa essere assoggettata al pagamento del COSAP, deve configurarsi l'ipotesi in cui, pur in assenza di un titolo concessorio, per la natura del bene oggetto di occupazione, questo possa essere almeno astrattamente oggetto di concessione (requisito che manca nel caso di specie).
Nel caso di cui si discute, il pagamento del COSAP non è stato richiesto per l'occupazione di un bene o di un'area del patrimonio indisponibile o demaniale, bensì per un'occupazione del soprassuolo di c.so SU, nel Comune di in quanto sovrastato, per un breve tratto, CP_2 da un viadotto autostradale di : il solo spazio sovrastante una strada o un'area Pt_1
pubblica non è autonomamente considerato come bene demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile poiché lo spazio sovrastante non è un bene concedibile separatamente dal bene sovrastato. La norma si riferisce infatti all'occupazione di “strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti...”, con una valutazione congiunta ed inscindibile;
la norma, in particolare, utilizza la congiunzione copulativa “e” e non la congiunzione disgiuntiva “o” e che l'elencazione effettuata dalla norma non include mai il solo spazio sovrastante i beni come autonomo bene oggetto di concessione. Dunque, la norma contempla congiuntamente il bene oggetto di concessione e il relativo spazio sovrastante.
Tale profilo, nella parte in cui si afferma che il soprassuolo stradale comunale soprastante c.so SU non sarebbe appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune
9 di e che il soprassuolo comunale non potrebbe formare oggetto di separata CP_2 concessione-autorizzazione all'occupazione di provenienza comunale, rispetto al suolo sul quale lo stesso si sviluppa, costituisce propriamente una mera difesa, poiché si traduce nella negazione di taluno dei presupposti impositivi del COSAP, e dunque, di un elemento della fattispecie complessa da cui origina il credito ex adverso rivendicato, e non un'eccezione in senso proprio (id est, l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi i cui effetti sono rimessi alla disponibilità della parte); pertanto, detto profilo può essere introdotto anche in questo grado d'appello – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellata.
3.3 – Sotto un terzo ed ulteriore aspetto, l'appellante afferma che le aree oggetto di presunta occupazione, o, più precisamente, le interferenze di eventuali sovrappassi autostradali con c.so SU non sono giuridicamente appartenenti al demanio del o al suo patrimonio CP_2 indisponibile: secondo la giurisprudenza “l'area di sedime sottostante ad un viadotto autostradale, così come quella immediatamente contigua, rientrando nella fascia di rispetto, ha natura di pertinenza autostradale” (Cons. Stato, Sez. V, 28.9.2018, n. 5590), e questa prospettiva è stata confermata anche dal legislatore che, attraverso l'art. 49, co. 5, d.l.
76/2020, convertito dalla l. 120/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), avente natura ricognitiva di una situazione già esistente, ha riconosciuto all'ente proprietario della strada superiore la titolarità anche della parte di strada interferita.
Anche in questo caso, tale aspetto non costituisce un'eccezione nuova in appello, ma una mera difesa, traducendosi nella negazione di un fatto generatore del credito per COSAP Con rivendicato da e dal esso può dunque trovare ingresso per la prima Controparte_2
volta anche in questa fase processuale.
3.4 – Sotto un quarto profilo – che integra anch'esso una mera difesa, e non un'eccezione in senso stretto - l'appellante rileva che le aree oggetto della pretesa occupazione non solo non appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ma sono addirittura di proprietà di soggetti terzi: il ponte autostradale di cui trattasi insiste sui seguenti mappali, che risultano così intestati: foglio 5, particella 440, intestato ad VA s.p.a.; foglio 6, particella 460, intestato ad VA s.p.a.; foglio 6, particella 462, non intestato;
foglio 5, particella 26, intestato sempre ad VA;
foglio 5, particella 494, intestato ad ANAS.
Non si può neppure affermare la sussistenza di una servitù pubblica di passaggio: sarebbe
Con stato onere del e/o di provare l'esistenza di una tale servitù, ma tale CP_2
circostanza non è stata mai stata in alcun modo introdotta nel giudizio di primo grado.
10 Risulterebbe perciò errato anche questo passaggio della sentenza di primo grado: “le misurazioni corrette devono tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori (come emerge dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 446/1997 e dall'art. 4 del Reg. Comunale laddove si accenna anche ad aree private assoggettate a CP_3 servitù di pubblico passaggio)”. Il giudice di primo grado, nel passaggio citato, ha dato rilevanza ad una circostanza, qual è quella della dedotta sussistenza di servitù pubbliche di passaggio, non solo priva di qualsivoglia supporto probatorio, ma che, addirittura, nemmeno
è stata oggetto di causa in primo grado.
In ogni caso, anche volendo ritenere accertata una servitù di pubblico passaggio, il diritto vantato dall'Amministrazione comunale non può che essere limitato al solo transito, sia esso pedonale o veicolare, con esclusione non solo di qualsivoglia altra attività, ma anche di qualsivoglia pretesa in relazione all'uso del soprassuolo e del sottosuolo.
3.5 – I primi quattro profili in cui viene articolato il secondo motivo di gravame risultano del tutto infondati.
3.5.1 - L'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97, nel testo vigente tra il 2002 e il 2019 (il COSAP richiesto si riferisce all'anno 2013), prevede:
“1. … I Comuni e le Province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile … sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili
a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Da tale disposizione si evince che il COSAP può essere stabilito dai Comuni anche per la occupazione, mediante opere stabili come sono p.es. i ponti o i viadotti, di aree soprastanti ovvero sottostanti spazi del demanio comunale o del loro patrimonio indisponibile – senza che l'approvazione di tali manufatti come opere di pubblica utilità valga di per sé solo come motivo di esenzione dal canone;
e che le aree la cui occupazione del soprasuolo o del sottosuolo possono dare luogo all'applicazione del COSAP sono anche i tratti di strada posti
11 nei centri abitati superiori ai diecimila abitanti classificati come strade comunali, secondo le definizioni contenute nel codice della strada.
Ed infatti, proprio in applicazione dell'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97, il Comune di nel CP_2
Regolamento COSAP, ha stabilito, all'art. 4, che:
“1. - Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati e le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. - Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi”.
3.5.2 - L'argomento per cui l'art. 63, co. 1, cit. dovrebbe interpretarsi nel senso che il CP_3 possa essere applicato solo per opere che realizzino, allo stesso tempo, un'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti unitamente alle aree in superficie del demanio comunale o del patrimonio indisponibile dei Comuni è palesemente infondata, perché un'opera può chiaramente occupare solo il sottosuolo o solo il soprasuolo senza interessare anche lo spazio di sedime, come avviene per l'occupazione del soprasuolo con ponti, viadotti, passaggi sopraelevati e simili, oppure del sottosuolo con gallerie e altro. La congiunzione
“e”, contenuta nella locuzione “strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti...”, va, cioè, con tutta evidenza, letta come possibilità che l'opera occupi solo il soprasuolo o solo il sottosuolo, e invece non nel senso di richiedere contemporaneamente l'occupazione, col soprasuolo o con il sottosuolo, anche dell'area di superficie.
Allo stesso modo, non rileva che fosse titolare o meno di concessione, dato che le CP_4 occupazioni abusive, ossia quelle per le quali non è stata rilasciata l'autorizzazione o concessione, sono comunque soggette al pagamento del canone (cfr. artt. 63, co. 2, lett. g,
d.lgs. 446/97 e 3, co. 8, Reg. di sulla irrilevanza della presenza o meno di CP_3 CP_2 una concessione, essendo il presupposto del tributo costituito dall'uso particolare di un bene di proprietà pubblica, vds. ex ceteris, Cass., 6.08.2009, n. 18.037).
Pervero, questa Corte ha già affermato, nelle proprie sentt. n. 17/2025 e 957/2024, che la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica a suo tempo rilasciata dallo Stato ad un concessionario autostradale tiene luogo del titolo amministrativo per l'occupazione
12 dello spazio sovrastante le aree o le strade comunali e che, per questo, l'occupazione di detto spazio aereo con un viadotto non può considerarsi abusivo.
Nondimeno, il tema della natura dell'occupazione dello spazio sovrastante c.so SU è stato introdotto da al solo fine di negare la sussistenza dei presupposti impositivi del Pt_1
canone per la presenza del cavalcavia in esame, e non per contestare, in via di subordine, anche l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27, co. 2, del Regolamento
COSAP di er il caso di occupazione abusiva – che non forma oggetto di uno specifico CP_2
motivo di impugnazione.
La cognizione di questa Corte, pertanto, volendo dare continuità ai propri precedenti, non
Con può estendersi alla rideterminazione delle somme richieste da e, per essa, dal Comune di in punto alla maggiorazione per occupazione abusiva di spazi pubblici o equiparati. CP_2
3.5.3 – Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del Codice della strada:
“Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
(…)
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
21
F - Strade locali;
(…)”.
Il comma 7 dell'art. 2 Codice della strada, richiamato dall'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97, prevede, a sua volta:
“Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Il sovrappasso autostradale che supera c.so SU, in Comune di occupa lo spazio CP_2 sovrastante una strada urbana del Comune di così come definita dall'art. 2, co. 7, CP_2
d.lgs. 285/92, e i relativi piloni di sostegno della struttura insistono sul sedime stradale dello stesso c.so SU (vds. la CTU di primo grado, pag. 12-14).
L'ulteriore argomento della difesa appellante per cui le interferenze dei sovrappassi autostradali con c.so SU non apparterrebbero al demanio o al patrimonio indisponibile del ma costituirebbero una pertinenza autostradale alla stregua di fascia di Controparte_2
rispetto (tema sul quale vi è contrasto: il Comune di sostiene di aver formalmente CP_2
13 accettato, con la delibera del Consiglio Comunale n. 131 del 29.11.2006, la consegna dall'ANAS del tratto della S.S. n. 25 “del Moncenisio” dal Km.14+800 al Km.15+634 per complessivi 834 metri lineari, a prescindere dal permanere dell'intestazione catastale di essa in capo ad VA), è a ben vedere priva di rilevanza: l'art. 63, co. 1, d.lgs. 446 cit., dettando una disciplina speciale per il COSAP che prevale sulle definizioni generali delle opere stradali, equipara, infatti, espressamente alle strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile degli Enti locali, “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Ai fini dell'assoggettamento al
COSAP, dunque, non importa stabilire il regime giuridico della porzione di c.so SU sottostante il viadotto autostradale, posto che detta area costituisce comunque “strada comunale” ai sensi dell'art. 2, co. 7, del Codice della strada, agli effetti di quanto prevede l'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97; e la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata da Pt_1
riguardo alla classificazione delle strade sottostanti viadotti autostradali come pertinenze delle autostrade è del tutto inconferente nella fattispecie, riferendosi a casi (in materia edilizia e urbanistica o di demanio) nel quali non viene in rilievo la speciale disciplina dettata dall'art. 63, co. 1, ult. periodo, d.lgs. 446/97 ai fini CP_3
Analogamente e per le stesse ragioni dell'equiparazione, sancita dall'art. 63, co. 1, ult. periodo, cit., delle aree demaniali o del patrimonio indisponibile dei Comuni alle strade comunali secondo l'art. 2, co. 7, d.lgs. 285/92, diviene privo di rilevanza pure l'altro argomento che il ponte autostradale insisterebbe anche su mappali di proprietà di terzi, diversi dal Comune di giacchè l'occupazione da prendere in considerazione per il CP_2
calcolo del COSAP è comunque soltanto la proiezione sulla strada comunale c.so SU dell'impronta della struttura (limitatamente al solo impalcato di risalita, essendo risultato l'impalcato di discesa in gestione ad VA S.p.A.: v. oltre).
Neppure è pertinente il richiamo all'art. 49, co. 5, d.l. 76/2020, che ha modificato l'art. 25 del
Codice della strada. Il testo modificato del Codice della strada è il seguente:
“
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1 [si tratta della concessione dell'Ente proprietario che autorizza la costruzione dell'attraversamento], le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
14
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi
e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi
è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico
15 della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1- quater”.
La norma, come modificata, si riferisce alla proprietà delle “strutture che realizzano l'opera
d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi”, e in ogni caso fa salva la preventiva concessione dell'ente proprietario della strada attraversata (“ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1”), ma il tema dell'appartenenza delle strutture che costituiscono il sovrappasso o cavalcava è comunque superato dall'equiparazione, come sopra, delle aree demaniali o del patrimonio indisponibile dei Comuni delle strade comunali ai sensi dell'art. 2, co. 7, d.lgs. 285/92. E' solo da aggiungere che il in quanto corrispettivo di una concessione, reale o CP_3
presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, è dovuto a prescindere dalla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo o dell'area soprastante, ma in relazione all'utilizzazione particolare che ne trae il singolo (Cass., n. 18.037/2009 cit.).
3.6 - Da ultimo, e sempre nell'ambito del secondo motivo di gravame, ritiene che nel Pt_1 caso di specie sia applicabile la speciale esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507/93: sul punto, si dice, il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia considerazione in ordine alla particolare situazione soggettiva di quale società in controllo pubblico, che la esclude dal Parte_1
novero dei soggetti passivi del , infatti, non è assimilabile a qualsiasi altra CP_3 Pt_1 concessionaria autostradale, considerato che il suo Statuto, nel periodo d'interesse, prevedeva specifici limiti alla composizione della compagine sociale, imponendo che almeno il 51% del capitale sociale fosse “riservato agli Azionisti Enti Pubblici, Statali, regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di credito o Società a prevalente capitale pubblico”.
Anche questo rilievo è infondato.
L'art. 49, co. 1, d.lgs. 507/93, richiamato dall'art. 63 d.lgs. 446/97, nel testo vigente nel 2013, prevede:
“Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
16 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica …”.
è una società partecipata pubblica secondo il d.lgs. 175/2016 (non è una società in Pt_1
house, non bastando la sola riserva delle azioni di maggioranza a soggetti pubblici a qualificarla per tale: cfr. art. 16 d.lgs. 175/2016), che non rientra, come tale, tra gli Enti di cui all'art. 49, co. 1, lett. a, d.lgs. 507/93.
La circostanza che la proprietà del viadotto autostradale spetti allo Stato come bene demaniale è priva di rilievo ai fini di cui è soggetto passivo il gestore del viadotto CP_3
autostradale che occupa, di fatto, la porzione sovrastante una strada comunale (o un bene del demanio o del patrimonio indisponibile degli Enti locali), in quanto concessionario di costruzione e gestione di un'autostrada: così Cass., 10.06.2021, n. 16.395 e Id., 12.05.2017,
n. 11.886).
4. – Segue ancora, l'appello di : il terzo motivo di motivi di impugnazione. Pt_1
Con il terzo, articolato motivo di impugnazione, l'appellante contesta la decisione di primo grado lamentando l'“erronea interpretazione delle evidenze istruttorie e conseguente insussistenza dei presupposti oggettivi di applicazione del canone a e/o, comunque, Pt_1 erroneità della quantificazione dell'importo eventualmente dovuto”.
4.1 - Nel paragrafo a) in cui viene articolato il motivo, ricorda di aver proposto, Pt_1
Con subordinatamente all'accertamento della nullità della procedura esecutiva iniziata da , Con una domanda di accertamento negativo del credito rivendicato da e dal CP_2
Con
ma il Giudice di primo grado ha riconosciuto la debenza del preteso da
[...] CP_3 malgrado l'insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio in ordine all'assoggettabilità di a tale canone: nel corso dell'istruttoria, infatti, sarebbe emerso, da un lato, che le Pt_1
aree in questione non sono, in modo prevalente, di proprietà del e, Controparte_2
Con dall'altro lato, che il viadotto oggetto della pretesa di e del non è di Controparte_2
competenza di . Pt_1
La circostanza che sia concessionaria dell'A32 Torino-NE non significa Pt_1
che il viadotto oggetto di lite rientri automaticamente nella competenza di tale tratta autostradale, essendo necessario individuare, innanzitutto, il punto di congiunzione della stessa con la tratta gestito da VA, per poi verificare a quale soggetto sia stata affidato, con la relativa concessione, il viadotto di che trattasi, che ben può (ed infatti, così è) non rientrare nella competenza di . Pt_1
17 Con Sarebbe stato onere di e del di dimostrare se ed in quali termini il Controparte_2 viadotto fosse riconducibile alla concessione dell'odierna appellante: tuttavia, nel corso del Con giudizio di primo grado, non solo non ha prodotto alcun documento che consentisse, in qualche modo, di ricondurre il viadotto in esame nell'alveo della concessione di , ma Pt_1
nemmeno ha fornito anche un solo elementare principio di prova su tale circostanza, essendosi limitata, sul punto, ad apodittiche affermazioni prive di riscontro.
Inoltre, tale attribuzione a non avrebbe potuto essere desunta, contrariamente a Pt_1 quanto ritenuto dal CTU e dal primo Giudice, dalla lettura dell'accordo relativo alla manutenzione stradale dello svincolo, sottoscritto tra e VA nel 2015, non solo in Pt_1 quanto formatosi successivamente all'annualità cui si riferisce il presente giudizio, ma anche avendo tale accordo un'efficacia limitata alle sole parti firmatarie, avendo ad oggetto la mera gestione pratica della manutenzione del tratto stradale, senza nulla rilevare in ordine alla titolarità delle aree.
4.1.1 – Occorre anzitutto premettere che, ai fini della individuazione del soggetto passivo quando l'occupazione di spazi comunali o equiparati avvenga attraverso un'opera CP_3 pubblica, ciò che rileva è il soggetto gestore dell'opera.
Ha infatti affermato la giurisprudenza (così la Cass., 16.395/2021 cit.) che nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale (o equiparati), da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, la stessa società è soggetto passivo del canone in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale;
presupposto, cioè, per l'individuazione del soggetto obbligato è
l'attività di gestione economica e funzionale dell'opera pubblica, effettuata dalla società concessionaria per conto dello Stato o di altro soggetto esente, mentre non rileva che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione.
4.1.2 - è concessionaria di costruzione e gestione dell'autostrada A32 – Torino – Pt_1
NE, in forza di convenzione n. 13060 del 26.06.1973, approvata con decreto interministeriale n. 1996 del 26.06.1973, e di successiva convenzione con ANAS in data
22.12.2009, che affida la gestione dell'autostrada alla stessa società.
VA è invece concessionaria di costruzione e gestione delle autostrade A5 Torino-Ivrea
– Quincinetto e A 4-5 Ivrea – Santhià, nonché del sistema autostradale tangenziale Torino
(c.d. SATT o A55), in forza di convenzione n. 12757 del 21.12.1972, approvata con decreto
18 interministeriale n. 3954 del 21.12.1972, e di successiva convenzione con ANAS del
7.11.2007, che affida la gestione delle autostrade e del sistema autostradale tangenziale di
Torino alla stessa società.
Con Le aree oggetto di avviso di accertamento emesso da sono quindi riferibili a in Pt_1 quanto concessionaria ANAS della gestione e dell'esercizio della Torino Parte_2
NE (A 32) lungo la quale si trova il cavalcavia che attraversa Corso SU.
Tuttavia, lungo il viadotto di c.so SU, in Comune di si trova il punto di congiunzione CP_2 tra l'autostrada A32, gestita da , ed il tratto della tangenziale gestito da VA. Pt_1
4.1.3 – Ora, come rileva il CTU (pagg. 33-34 dell'elaborato), non ha mai contestato Pt_1
in atto introduttivo di primo grado e nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di avere la concessione del viadotto in quanto esterno all'autostrada A32, di cui è concessionaria, ma si è limitata a dire (pagg. 9 e 10 dell'atto di citazione) che né la convenzione con ANAS del 22.12.2009 per la gestione della A32, né l'atto aggiuntivo di detta convenzione dell'8.09.2017 facevano riferimento al in favore del e che, CP_3 Controparte_2 comunque (pag. 11), l'uso dello spazio sovrastante c.so SU sarebbe riferibile alla stessa concessione di costruzione e gestione affidata dallo Stato a , e non ad un'autonoma Pt_1 volontà di essa società di limitare l'utilizzo dello spazio sovrastante una strada comunale. Con
, inoltre, sempre in atto di citazione, ha bensì contestato che abbia ricompreso Pt_1
nel calcolo del COSAP delle aree riconducibili alla società VA, ma non le ha in alcun modo identificate;
ha solo precisato, al riguardo, che l'area indicata nell'avviso di accertamento atterrebbe in parte ad uno svincolo di collegamento tra l'autostrada A32 con il tratto della tangenziale nord di Torino gestito da VA, come concessionaria ANAS;
ha poi richiamato “in via subordinata” la convenzione da tempo siglata con VA per il riparto della gestione del cavalcavia, nel senso che l'impalcato di salita spettasse a e che Pt_1 invece l'impalcato di discesa spettasse ad VA (pagg. 12-13 citazione: “… occorre ancora considerare che in ogni caso e VA spa hanno da tempo convenuto modalità Parte_1
di gestione dello svincolo, anche per ragioni di carattere pratico specificando come la manutenzione dell'impalcato di salita sia attribuita a e la manutenzione dell'impalcato Pt_1 di discesa sia attribuito ad VA spa, soggetto giuridico diverso e distinto da . L'area Pt_1
riferibile a con riferimento alla sola manutenzione (posto che come sopra precisato si Pt_1
tratta di aree non di proprietà di ) potrebbe al più essere quantificata in circa mq Parte_1
600 e non già di mq 1779 e pertanto, quandanche si ritenesse dovuto il preteso dal CP_3
si potesse ignorare il fatto che si tratta di aree di proprietà di VA spa, Controparte_2
19 il contestato avviso di accertamento deve essere in ogni caso disapplicato, perché connotato da evidente errore di quantificazione dell'importo, comunque non dovuto a titolo di per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi”). CP_3
Il CTU ha, perciò, dapprima acquisito, su indicazione del CTP di parte e con il Pt_1 consenso dell'altra parte, la citata convenzione con VA, risalente al 21.01.2015, ed ha successivamente ricostruito, sulla scorta della citata convenzione, le aree del cavalcavia affidate alla gestione dell'una e dell'altra.
Tale convenzione, che regola la gestione nelle situazioni di innesco, come nella specie, della tangenziale di Torino, tra l'altro, con la A 32 Torino – NE, è stata siglata il
21.01.2015 e da essa risulta, con riferimento al cavalcavia per cui è processo, che:
- l'impalcato di risalita (con direzione verso il ) è di competenza in base alla Pt_1 Pt_1 convenzione del 2015, ed occupa un'area di mq 884,86 ca.;
- l'impalcato di discesa (con direzione verso Torino) è di competenza VA, in base alla convenzione del 2015, ed occupa un'area di mq 1.124,02 ca.
La situazione è rappresentata graficamente nell'elaborato peritale come segue:
Il consulente dell'Ufficio ha, perciò, predisposto tre ipotesi di calcolo, l'una se si ritiene che sia il solo gestore del viadotto che attraversa c.so SU come gestore della A32 Pt_1
Con (vengono € 81.845, pari all'importo oggetto dell'avviso di accertamento di ), la seconda se si ritiene che nessuna area sia riferibile a in quanto non risulta intestataria di alcun Pt_1 mappale individuato (€ 0), e la terza se si attribuisce valenza retroattiva alla convenzione
SITAF/VA del 2015 (area gestita da , corrispondente all'impalcato di risalita di mq Pt_1
884,86: sono € 39.778,91).
20 4.1.4 – Il ragionamento seguito dal primo Giudice è stato questo: non è certo se la convenzione del 2015 avesse natura costitutiva o ricognitiva di una prassi preesistente, e se quindi valesse anche, come regolamento di fatto dei rapporti tra e VA, anche Pt_1 nell'anno 2013; ma la prova del presupposto del canone, ossia l'occupazione da parte del Con gestore dell'opera, grava su (o il Comune di , come titolare del credito, e nella CP_2
Con specie, la prova dell'integrale “spettanza” di tutto il cavalcavia a non l'ha fornita;
Pt_1 quindi, si è scelto la soluzione della convenzione 2015, ossia della gestione dell'opera solo pro parte (per l'impalcato di risalita).
Il Tribunale ha perciò ridotto l'importo a titolo di COSAP ad € 39.778,91 e, sul punto, non vi Con è appello incidentale di o del e l'assenza di un appello incidentale di Controparte_2
Con
(o del che rimetta in discussione la quantificazione del COSAP, Controparte_2
effettuata considerando la convenzione SITAF-VA del 2015, impedisce a questa Corte di dichiarare dovuta la somma originaria di € 81.845, calcolata sul presupposto della spettanza alla sola della gestione del cavalcavia ora in esame – pena incorrere in CP_4 un'ultra-petizione.
La decisione di questo Giudice d'appello non può, cioè, essere che di eventuale conferma
(od eventualmente di riduzione: v. oltre) della quantificazione operata dal Giudicante di
Con prime cure, mentre gli resta precluso di attribuire ad (e al la maggior Controparte_2 somma di € 81.845, originariamente richiesta con l'avviso di accertamento.
4.1.5 - La soluzione fornita dal Tribunale merita di essere condivisa nelle sue conclusioni, sia pure con una diversa motivazione.
L'argomento della convenzione con VA del 21.01.2015 è stato introdotto da col Pt_1
dire, già in atto di citazione, che i rapporti con la società gestore della tangenziale nord di
Torino riguardo al viadotto per cui è causa – che pure corrisponde ad un tratto della A32, in gestione a - erano “da tempo” regolati nel senso che gestisse l'impalcato di Pt_1 CP_4 risalita e VA l'impalcato di discesa;
la convenzione è stata poi acquisita col consenso delle parti proprio attraverso il consulente di parte . Pt_1
Tali affermazioni, accompagnate dalla produzione, in sede di operazioni peritali, del testo della convenzione, assumono il significato di una specifica allegazione fattuale per cui gli accordi sulla “gestione” del cavalcavia su c.so SU erano “da tempo” quelli formalizzati nel predetto accordo del 2015, tenuto anche conto della preesistenza al 2015 dei problemi di intreccio di competenze tra e VA in quel punto di innesto tra la A32 e la Pt_1 tangenziale nord di Torino, e delle “ragioni di carattere pratico” inerenti “la manutenzione”
21 dell'impalcato di risalita e dell'impalcato di discesa, menzionate nell'atto di citazione di primo grado.
Dunque, tali affermazioni equivalgono a riconoscere alla predetta convenzione del 2015 un contenuto ricognitivo di una prassi preesistente, intercorsa tra e VA già dagli anni Pt_1
precedenti (quindi, anche nel 2013, cui si riferisce il COSAP in discussione), e non innovativo rispetto ad una diversa precedente regolamentazione sulla gestione dell'opera pubblica.
Quello che è certo, a tutto concedere, è che non può negare tout court di essere il Pt_1
gestore del viadotto, come circostanza rilevante ai fini della soggezione al proprio CP_3 perché il viadotto è parte dell'autostrada A32, di cui è concessionaria di costruzione Pt_1
e gestione;
così come non può pretendere di affermare ora, in questo grado di Pt_1 appello, che quell'accordo con VA ha una rilevanza meramente interna, a meno di contraddire le sue stesse difese di primo grado e riconoscersi, con ciò, responsabile verso
Con
e il (che sono soggetti terzi rispetto alla convenzione) per l'intero Controparte_2
cavalcavia, che fa parte della A32, e non per il solo impalcato di risalita.
4.2 - Nel paragrafo b) del terzo motivo, contesta le modalità di calcolo del canone in Pt_1
concreto adottata dal Giudice di primo grado: il Tribunale avrebbe dovuto verificare il rispetto delle previsioni normative dettate in materia di limitando il calcolo di tale canone CP_3
alla sola proiezione sul tratto stradale di competenza comunale del viadotto asseritamente attribuito a . Pt_1
Non è corretta l'affermazione del Giudicante di prime cure secondo cui sarebbe tardiva
“l'osservazione del CTP attoreo (pag. 36 CTU), circa il fatto che la proiezione a terra dell'impalcato di competenza della limitatamente alla strada comunale sarebbe Pt_1 inferiore a quello sopra riportato”, giacchè l'indicazione delle modalità di calcolo del COSAP rappresenta una mera difesa, finalizzata ad individuare i criteri giuridici di corretta quantificazione di tale canone.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto di tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le “pertinenze ed accessori” della strada considerati ai fini del preteso calcolo e la loro estensione.
Seguendo i criteri legislativi, il CTP di ha ricalcolato l'estensione dell'occupazione di Pt_1
in mq 391 circa (ossia la proiezione su c.so SU dell'impalcato di risalita, ritenuto il Pt_1 solo di competenza ), pervenendo a quantificare il preteso canone in € 7.429, per un Pt_1
22 totale complessivo di € 17.583,56, comprensivo di sanzioni e spese di notifica. Tale conclusione è stata anche accolta e condivisa dal CTU.
Pertanto, ove si ritenesse che è tenuta al pagamento del COSAP, quest'ultimo Pt_1 andrebbe quantificato in € 7.429.
Tale secondo profilo in cui si articola il terzo motivo di impugnazione è fondato.
4.2.1 - L'osservazione del CTP alla misurazione della proiezione a terra del cavalcavia, effettuata dal tecnico dell'Ufficio, per cui essa andava riferita non all'intera proiezione a terra del viadotto, ma solo alla proiezione a terra limitatamente alla strada comunale, non integra un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa – non soggetta, come tale, alle preclusioni degli artt. 167 e 183 c.p.c.; allo stesso modo, l'affermazione del primo Giudice per cui la misurazione originaria in mq 884,86 sarebbe quella corretta perché essa deve comprendere anche tutte le pertinenze e gli accessori della strada comunale (come si desumerebbe dal riferimento, contenuto nell'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97 alle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio), non trova riscontro nelle verifiche compiute dal CTU, che semplicemente rettifica la proiezione del cavalcavia sulla “strada comunale” senza ulteriori specificazioni, accogliendo le osservazioni del tecnico di parte . Pt_1
4.2.2 - Tale osservazione – respinta dal primo Giudice col dire che essa era tardiva – è stata invero riconosciuta come corretta dal CTU, e tale va in effetti ritenuta da questa Corte a motivo del fatto che è assoggettabile a ex art. 63, co. 1, d.lg. 446/97 la sola area CP_3
corrispondente alla proiezione del cavalcavia su c.so SU, complessivamente pari a mq
812,88 e a mq 391 se si considera, secondo la convenzione SITAF-VA del 2015, il solo impalcato di risalita.
Il minor importo dovuto è perciò quello di € 17.583,56 (comprensivo di interessi e sanzioni) rispetto alla maggior somma stabilita dal Tribunale in € 39.778,91.
§ 5. – Conclusioni e spese.
L'appello deve, in conclusione, essere parzialmente accolto con la rideterminazione dello Con importo dovuto da ad e, per essa, al per COSAP relativa al Pt_1 Controparte_2
2013 in € 17.583,56, con interessi e sanzioni (€ 7.429 per il solo canone).
Il parziale accoglimento del gravame comporta la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico di
, soccombente in grado maggiore. Pt_3
23 Le spese di questo grado vanno liquidate sui medi tariffari e prendendo a base l'importo originario del credito, pari ad € 81.845 (il criterio dell'art. 5, co. 1, d.m. 55/2014, per cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo al riconosciuto e non al domandato, vale solo “di norma”, e qui può essere preso a riferimento la somma oggetto Con dell'accertamento negativo, perché è su di essa, e sui relativi presupposti, che si è dovuta difendere fin dall'inizio); va inoltre esclusa, per questo grado di giudizio, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Per le spese del primo grado, si ritiene di confermare la liquidazione fattane dal primo
Con Giudice, che le ha determinate in € 9.000 (la condanna per i 2/3 a favore di assomma infatti ad € 6.000), oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro e contro il vverso la sent. n. 2729/2022,
[...] CP_1 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Torino in data 22.06.2022, con atto di citazione notificato in data
20.01.2023:
a) in parziale accoglimento dell'appello, accerta che il COSAP dovuto da per Parte_1 il 2013 ad e, per essa, al ammonta, ad € 17.583,56 per CP_1 Controparte_2 canone, interessi e sanzioni, di cui € 7.429 per solo canone;
b) conferma la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio sostenute da CP_1 in € 9.000, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € 9.991, oltre CP_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo Parte_1
grado di giudizio in favore di liquidate come ai punti precedenti, nella misura CP_1
della metà, dichiarando compensate le spese per la restante metà.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 97 / 2023 R.G. ;
promosso da:
c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIARDINI UMBERTO e ALBERTO P.IVA_1
ALESSANDRO CARETTA ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in VIA GRASSI,
9 10138 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRO CP_1 P.IVA_2
CAROSI e SCHELLINO DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in VIA
VITTORIO AMEDEO II, 13 10121 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 c.f. ), contumace;
Controparte_2 P.IVA_3
- parte appellata
Oggetto: COSAP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.
2729/2022, del 21.6.2022, pubblicata il 22.6.2022, resa inter partes nel giudizio R.G. n.
2018/2019, non notificata: in via principale nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e comunque l'inammissibilità dell'avviso di accertamento n. 52 per l'anno 2013 emesso da
e di conseguenza, previa disapplicazione dell'avviso di accertamento, accertare CP_1
e dichiarare che nulla è dovuto da al a titolo di COSAP;
Pt_1 Controparte_2
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda dispiegata in via principale, comunque previa disapplicazione dell'atto emesso, dichiarare non dovuta la somma indicata nella sentenza impugnata, in quanto erroneamente quantificata;
in via ulteriormente subordinata: ove ne ritenga sussistenti i presupposti ridurre l'importo del canone di cui alle richieste del di e di alla luce dell'esatta superficie CP_2 CP_2 CP_1
occupata da Parte_1
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte appellata: “Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Torino adita, disattesa
e respinta ogni diversa e contraria istanza, RIGETTARE l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto, integralmente CONFERMARE la sentenza impugnata, e per l'effetto
CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1
refusione a favore della conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori per il presente grado di giudizio, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ex art. 2, D.M. 55/2104, contributo previdenziale 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. - Con avviso di accertamento n. 52 per l'anno 2013, inviato per raccomandata in data
16.11.2018, concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di CP_1 CP_2
contestava a Parte_1
concessionaria di costruzione e gestione dell'autostrada A32 – Torino NE,
[...] la violazione dell'art. 52 d.lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 27 del Regolamento Comunale del Comune di adottato con Delibera del Consiglio Comunale del 20.01.2005, n. 152: CP_2
Con sosteneva che non aveva corrisposto per l'anno 2013 il canone dovuto in Pt_1 relazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e specificamente il canone per l'occupazione del soprassuolo del ponte autostradale (mq 1.779,00 – tariffa € 19,00 – importo e 33.801,00) e per l'occupazione del suolo con piloni (mq 19.00 – tariffa € 41,80 – importo € 794,20) nell'area di c.so SU c/o Business Palace 299; chiedeva, quindi, il pagamento, a titolo di COSAP, della somma di € 34.595,20 oltre ad interessi, sanzioni, accessori e costi, per complessivi € 81.845.
Qui di seguito l'immagine del cavalcavia:
Qui sotto la rappresentazione grafico-catastale (pag. 13 CTU di primo grado):
3 1.2 – In risposta all'avviso di accertamento, avviava dinanzi al Tribunale di Torino Pt_1 un'azione di accertamento negativo contro e il contestando la CP_1 Controparte_2 regolarità formale dell'avviso di accertamento inviatole e la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del COSAP o, in subordine, l'erroneità in eccesso del quantum debeatur.
Si costituiva la sola mentre il restava contumace. CP_1 Controparte_2
1.3 - Istruita la causa mediante CTU, con sent. n. 2729/2022, pubblicata il 22.06.2022, il
Tribunale di Torino, in parziale accoglimento delle domande attoree, rideterminava la somma dovuta in € 39.778,91 a titolo di COSAP, interessi, sanzioni e spese per l'anno 2013.
La decisione del primo Giudice si basava sui seguenti rilievi:
- non sussisteva la lamentata violazione dell'art. 28 del Regolamento Comunale per omessa previa notifica della diffida ad adempiere, in quanto il tenore dell'avviso di accertamento in esame configurava già un atto di diffida e l'art. 28 del Regolamento non imponeva l'invio di un atto intermedio tra la diffida ad adempiere o avviso di accertamento
4 e il primo atto della riscossione coattiva. Inoltre, la domanda era di accertamento negativo dei presupposti per l'imposizione del canone, per cui appariva irrilevante la presenza o meno di una diffida prodromica alla riscossione coattiva;
- considerati gli artt. 52 e 62 d.lgs 446/1997, l'art. 4 del Regolamento Comunale del
Comune di e la costante giurisprudenza della Cassazione in merito, sussistevano tutti CP_2
i presupposti per l'imposizione del COSAP: era irrilevante l'assenza di una concessione da parte del quando vi fosse un'occupazione di fatto del suolo pubblico, come CP_2
accadeva nel caso di società concessionaria dallo Stato della costruzione e gestione di un'autostrada; era irrilevante, inoltre, la contestazione di circa l'assenza di un'effettiva Pt_1 sottrazione dell'area all'uso pubblico e alla viabilità comunale, dal momento che la costruzione di viadotti e impianti autostradali senz'altro limitava l'utilizzo del soprasuolo e che, comunque, il canone era dovuto non in virtù della limitazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare (o eccezionale) che ne traeva il singolo;
- non era applicabile l'esenzione prevista dall'art. 4, co. 2, del Regolamento Comunale
(secondo il quale il canone non si applica alle occupazioni effettuate dallo Stato e dagli altri enti locali), poiché in questo caso si trattava di occupazione effettuata non direttamente dallo
Stato, ma dalla società concessionaria della costruzione e gestione dell'autostrada e il canone di concessione fungeva da controprestazione dello sfruttamento economico delle opere realizzate da parte del concessionario-gestore. Dunque, non rilevava che la proprietà dell' e del viadotto in esame appartenesse allo Stato, dal momento che il Parte_2
canone/corrispettivo era imposto al soggetto che gestiva il manufatto in qualità di concessionario, anche solo di fatto;
era altresì irrilevante che fosse una società a Pt_1
prevalente partecipazione pubblica, trattandosi comunque di soggetto distinto dallo Stato, che autonomamente gestiva e sfruttava il manufatto autostradale;
- per quanto riguardava la quantificazione del COSAP, dalla CTU era emerso che la proiezione a terra del ponte autostradale corrispondeva a mq 2.024,79 e che l'area occupata dai dieci piloni sottostanti il cavalcavia corrispondeva a mq 20,38. Tuttavia, durante le operazioni peritali, il CTP di parte attrice aveva citato la convenzione stipulata in data
21.01.2015 tra e VA, società gestrice della tangenziale nord di Torino, secondo Pt_1 cui “la competenza VA spa della carreggiata A55 in direzione Torino parte dalla spalla lato dell'impalcato sulla ex ss 25, mentre la competenza della carreggiata Pt_1 Parte_1 direzione parte dalla spalla lato Torino dell'impalcato sulla ex ss 25” e “la suddetta Pt_1
suddivisione delle competenze si intende estesa a tutte le opere e gli impianti realizzati sulle
5 stesse aree per l'esercizio autostradale”. Alla luce di tale convenzione, il CTU aveva rilevato che a erano riferibili solamente 884,86 mq (a differenza dei 1.798 mq indicati Pt_1 nell'avviso di accertamento), con conseguente quantificazione del COSAP in € 39.778,91;
- l'argomentazione esposta dal CTP attoreo circa la non riconducibilità a del Pt_1 cavalcavia in parola era irrilevante, considerata la sua genericità ed il fatto che, nell'atto di citazione, non aveva mai negato di avere la concessione di tale viadotto;
Pt_1
- era altresì irrilevante l'osservazione del CTP attoreo circa il fatto che la proiezione a terra dell'impalcato di competenza della , limitatamente alla strada comunale, Pt_1
sarebbe stata inferiore a quanto affermato dal CTU, dato che tale contestazione era tardiva
(in quanto non presente nell'atto di citazione) e, in ogni caso, le misurazioni corrette dovevano tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori, con esclusione solo di quanto non pertinente alla strada comunale.
2. – L'appello di : il primo motivo di motivi di impugnazione. Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
2.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della “rilevanza della mancata notificazione di una diffida ad adempiere quale condizione convenzionale per
l'emissione dell'avviso di accertamento”.
L'art. 28 del “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” del Comune di prevede espressamente che “l'Area servizi CP_2
economico finanziari o la Società Concessionaria effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di Canone, penalità ed interessi”.
Per quanto l'avviso di accertamento abbia un contenuto analogo rispetto a quello della diffida ad adempiere, ciò non consentirebbe di affermare la loro identità formale e sostanziale, trattandosi di due atti distinti e in nessun modo sovrapponibili;
per contro, sovrapporre l'avviso di accertamento alla diffida ad adempiere indicata dall'art. 28 del
Regolamento comunale di vorrebbe dire privare di significato tale previsione CP_2 regolamentare. Ed infatti, se l'avviso di accertamento rappresenta il primo atto, di natura amministrativa, della sequenza che dà avvio alla riscossione coattiva dei crediti dei Comuni, altrettanto non può affermarsi in relazione alla diffida ad adempiere, che costituisce un atto
6 di natura meramente privatistica, la cui funzione è esclusivamente quella di informare il cittadino della possibile sussistenza di un suo debito nei confronti del in modo da CP_2 consentirgli di fare valere le proprie ragioni anche prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva.
Non sarebbe perciò corretto quanto affermato dal primo Giudice, che ha ritenuto tali considerazioni prive di rilievo a motivo del fatto che il presente giudizio è un accertamento negativo del credito: la riscossione delle entrate del è eseguita sulla base di un CP_2
procedimento amministrativo, che prevede, per la sua stessa validità, la necessaria adozione di specifici atti, e dunque, la mancata notifica della diffida ad adempiere costituisce un'ipotesi di omessa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la cui carenza si riverbera sulla legittimità di tutto il procedimento di riscossione, determinando la nullità dell'avviso di accertamento.
2.2 – L'art. 28 del Regolamento COSAP del Comune (vedilo al doc. 3 fasc. ICA), CP_2 rubricato come “Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento”, prevede che il Servizio economico finanziario del o il Concessionario del Servizio riscossione, prima di CP_2
procedere alla riscossione coattiva nelle forme del successivo art. 29, debba, in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del COSAP, notificare o comunicare al presunto trasgressore una diffida ad adempiere, assegnandogli sessanta giorni per pagare il dovuto,
e che identica procedura debba essere seguita per comminare le sanzioni amministrative a mezzo di diffida ad adempiere o ingiunzione di pagamento per quanto riguarda le occupazioni abusive.
Decorsi inutilmente sessanta giorni, dice il 2° co. dell'art. 28, il o il concessionario CP_2 procedono “alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 29”.
A sua volta, l'art. 29 del Regolamento COSAP dispone che “La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dal
Decreto Legislativo n. 46 del 26.2.1999 e ss. modifiche ed integrazioni o per mezzo delle ingiunzioni di pagamento”: il riferimento al d.lgs. 46/99 contenuto nell'art. 29 cit. è evidentemente all'art. 17, co. 2, di quel testo normativo, che prevede la possibilità di immediata iscrizione a ruolo dei crediti degli Enti locali territoriali per il loro recupero coattivo;
il riferimento all'ingiunzione di pagamento è invece allo speciale provvedimento previsto dall'art. 1 R.D. 639/1910.
Ciò significa che la previa diffida ad adempiere ex art. 28 Reg. rappresenta un atto CP_3
con il quale si instaura previamente il contraddittorio con il contribuente moroso prima di
7 procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dell'importo asseritamente evaso, e la sua funzione è chiaramente quella di mettere il contribuente nella condizione di poter sanare la morosità prima dell'avvio del recupero forzato mediante esecuzione esattoriale, ovvero di contraddire sulla pretesa creditoria dell'Ente locale a titolo di Analogamente nel CP_3
caso in cui il Comune proceda non con iscrizione a ruolo ma mediante la procedura ingiunzionale del R.D. 639/1910, dato che l'ingiunzione amministrativa prevista dall'art. 1
R.D. 639 cit. costituisce titolo esecutivo amministrativo sulla base del quale poter avviare immediatamente l'esecuzione forzata.
Nella specie, il Concessionario del Servizio di riscossione, per conto del anziché CP_2
procedere con diffida ad adempiere seguita, nel caso di mancato pagamento nei sessanta giorni, all'immediata iscrizione a ruolo della somma con l'avvio dell'esecuzione esattoriale, ha notificato al contribuente (presunto) moroso un avviso di accertamento, come se il fosse un tributo;
e l'avviso di accertamento, nella strutturazione del procedimento CP_3 per l'accertamento e il recupero dei tributi evasi, è atto prodromico all'iscrizione a ruolo dei relativi importi ed equivale a contestazione del maggior addebito preteso dall'Ente impositore.
Pertanto, la notifica di detto avviso di accertamento – proprio perché assolve all'identica funzione della diffida ad adempiere prevista dall'art. 28 Reg. cit. di instaurare previamente il contraddittorio con l'interessato e di consentirgli, se del caso, di regolarizzare la sua posizione, prima di iscrivere a ruolo il credito – è un atto del tutto equipollente alla notifica della diffida ad adempiere ex art. 28 Reg. COSAP del tenuto anche conto Controparte_2 che identico è lo spatium deliberandi di sessanta giorni fissato nell'avviso di accertamento, entro cui in contribuente può regolarizzare la sua posizione o diversamente contraddire.
Il motivo, pertanto, è da ritenersi infondato – andando, su questo, la Corte in consapevole contrario avviso rispetto a quanto affermato dalla propria precedente sent. n. 716/2024.
3. – Segue, l'appello di : il secondo motivo di motivi di impugnazione. Pt_1
Con il secondo, articolato motivo, lamenta l'“insussistenza dei presupposti impositivi” Pt_1
del esponendo le proprie doglianze sotto cinque diversi profili. CP_3
3.1 - Sotto un primo profilo, l'appellante ritiene che nel caso in esame non sussista una
“occupazione” rilevante ai fini del pagamento del COSAP: ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 446/97: le tipologie di occupazione rilevanti ai fini de COSAP sono l'occupazione previamente e regolarmente autorizzata e concessa e l'occupazione abusiva, ma nel caso di specie, non
8 ricorre alcuna di tali due situazioni, posto che, pur non sussistendo alcuna concessione in favore di di beni demaniali da parte del Comune di non ricorre neanche l'ipotesi Pt_1 CP_2 dell'occupazione abusiva.
L'occupazione di non può infatti ritenersi abusiva perchè l'opera autostradale è stata Pt_1
progettata ed approvata a seguito di conferenze di servizi fra vari Enti, e comunque essa è oggetto di convenzione fra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e la concessionaria autostradale, oltre che di specifiche convenzioni anche con gli Enti locali interessati.
3.2 - Sotto un secondo profilo, l'appellante sostiene che manchi nel caso in esame una sottrazione dell'area ad uso pubblico e un'utilizzazione particolare di un bene pubblico: secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 1, d.lgs. 447/97 occorre verificare, innanzitutto, se i beni in relazione ai quali viene richiesto il versamento del canone rientrino nell'ambito dei beni demaniali o dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile (le cui definizioni sono rinvenibili negli artt. 822 e ss. c.c.); inoltre, affinché un'occupazione di strade o aree possa essere assoggettata al pagamento del COSAP, deve configurarsi l'ipotesi in cui, pur in assenza di un titolo concessorio, per la natura del bene oggetto di occupazione, questo possa essere almeno astrattamente oggetto di concessione (requisito che manca nel caso di specie).
Nel caso di cui si discute, il pagamento del COSAP non è stato richiesto per l'occupazione di un bene o di un'area del patrimonio indisponibile o demaniale, bensì per un'occupazione del soprassuolo di c.so SU, nel Comune di in quanto sovrastato, per un breve tratto, CP_2 da un viadotto autostradale di : il solo spazio sovrastante una strada o un'area Pt_1
pubblica non è autonomamente considerato come bene demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile poiché lo spazio sovrastante non è un bene concedibile separatamente dal bene sovrastato. La norma si riferisce infatti all'occupazione di “strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti...”, con una valutazione congiunta ed inscindibile;
la norma, in particolare, utilizza la congiunzione copulativa “e” e non la congiunzione disgiuntiva “o” e che l'elencazione effettuata dalla norma non include mai il solo spazio sovrastante i beni come autonomo bene oggetto di concessione. Dunque, la norma contempla congiuntamente il bene oggetto di concessione e il relativo spazio sovrastante.
Tale profilo, nella parte in cui si afferma che il soprassuolo stradale comunale soprastante c.so SU non sarebbe appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune
9 di e che il soprassuolo comunale non potrebbe formare oggetto di separata CP_2 concessione-autorizzazione all'occupazione di provenienza comunale, rispetto al suolo sul quale lo stesso si sviluppa, costituisce propriamente una mera difesa, poiché si traduce nella negazione di taluno dei presupposti impositivi del COSAP, e dunque, di un elemento della fattispecie complessa da cui origina il credito ex adverso rivendicato, e non un'eccezione in senso proprio (id est, l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi i cui effetti sono rimessi alla disponibilità della parte); pertanto, detto profilo può essere introdotto anche in questo grado d'appello – contrariamente a quanto eccepito dalla difesa appellata.
3.3 – Sotto un terzo ed ulteriore aspetto, l'appellante afferma che le aree oggetto di presunta occupazione, o, più precisamente, le interferenze di eventuali sovrappassi autostradali con c.so SU non sono giuridicamente appartenenti al demanio del o al suo patrimonio CP_2 indisponibile: secondo la giurisprudenza “l'area di sedime sottostante ad un viadotto autostradale, così come quella immediatamente contigua, rientrando nella fascia di rispetto, ha natura di pertinenza autostradale” (Cons. Stato, Sez. V, 28.9.2018, n. 5590), e questa prospettiva è stata confermata anche dal legislatore che, attraverso l'art. 49, co. 5, d.l.
76/2020, convertito dalla l. 120/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), avente natura ricognitiva di una situazione già esistente, ha riconosciuto all'ente proprietario della strada superiore la titolarità anche della parte di strada interferita.
Anche in questo caso, tale aspetto non costituisce un'eccezione nuova in appello, ma una mera difesa, traducendosi nella negazione di un fatto generatore del credito per COSAP Con rivendicato da e dal esso può dunque trovare ingresso per la prima Controparte_2
volta anche in questa fase processuale.
3.4 – Sotto un quarto profilo – che integra anch'esso una mera difesa, e non un'eccezione in senso stretto - l'appellante rileva che le aree oggetto della pretesa occupazione non solo non appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ma sono addirittura di proprietà di soggetti terzi: il ponte autostradale di cui trattasi insiste sui seguenti mappali, che risultano così intestati: foglio 5, particella 440, intestato ad VA s.p.a.; foglio 6, particella 460, intestato ad VA s.p.a.; foglio 6, particella 462, non intestato;
foglio 5, particella 26, intestato sempre ad VA;
foglio 5, particella 494, intestato ad ANAS.
Non si può neppure affermare la sussistenza di una servitù pubblica di passaggio: sarebbe
Con stato onere del e/o di provare l'esistenza di una tale servitù, ma tale CP_2
circostanza non è stata mai stata in alcun modo introdotta nel giudizio di primo grado.
10 Risulterebbe perciò errato anche questo passaggio della sentenza di primo grado: “le misurazioni corrette devono tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori (come emerge dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 446/1997 e dall'art. 4 del Reg. Comunale laddove si accenna anche ad aree private assoggettate a CP_3 servitù di pubblico passaggio)”. Il giudice di primo grado, nel passaggio citato, ha dato rilevanza ad una circostanza, qual è quella della dedotta sussistenza di servitù pubbliche di passaggio, non solo priva di qualsivoglia supporto probatorio, ma che, addirittura, nemmeno
è stata oggetto di causa in primo grado.
In ogni caso, anche volendo ritenere accertata una servitù di pubblico passaggio, il diritto vantato dall'Amministrazione comunale non può che essere limitato al solo transito, sia esso pedonale o veicolare, con esclusione non solo di qualsivoglia altra attività, ma anche di qualsivoglia pretesa in relazione all'uso del soprassuolo e del sottosuolo.
3.5 – I primi quattro profili in cui viene articolato il secondo motivo di gravame risultano del tutto infondati.
3.5.1 - L'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97, nel testo vigente tra il 2002 e il 2019 (il COSAP richiesto si riferisce all'anno 2013), prevede:
“1. … I Comuni e le Province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile … sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili
a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Da tale disposizione si evince che il COSAP può essere stabilito dai Comuni anche per la occupazione, mediante opere stabili come sono p.es. i ponti o i viadotti, di aree soprastanti ovvero sottostanti spazi del demanio comunale o del loro patrimonio indisponibile – senza che l'approvazione di tali manufatti come opere di pubblica utilità valga di per sé solo come motivo di esenzione dal canone;
e che le aree la cui occupazione del soprasuolo o del sottosuolo possono dare luogo all'applicazione del COSAP sono anche i tratti di strada posti
11 nei centri abitati superiori ai diecimila abitanti classificati come strade comunali, secondo le definizioni contenute nel codice della strada.
Ed infatti, proprio in applicazione dell'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97, il Comune di nel CP_2
Regolamento COSAP, ha stabilito, all'art. 4, che:
“1. - Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati e le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
2. - Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai comma 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi”.
3.5.2 - L'argomento per cui l'art. 63, co. 1, cit. dovrebbe interpretarsi nel senso che il CP_3 possa essere applicato solo per opere che realizzino, allo stesso tempo, un'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti unitamente alle aree in superficie del demanio comunale o del patrimonio indisponibile dei Comuni è palesemente infondata, perché un'opera può chiaramente occupare solo il sottosuolo o solo il soprasuolo senza interessare anche lo spazio di sedime, come avviene per l'occupazione del soprasuolo con ponti, viadotti, passaggi sopraelevati e simili, oppure del sottosuolo con gallerie e altro. La congiunzione
“e”, contenuta nella locuzione “strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti...”, va, cioè, con tutta evidenza, letta come possibilità che l'opera occupi solo il soprasuolo o solo il sottosuolo, e invece non nel senso di richiedere contemporaneamente l'occupazione, col soprasuolo o con il sottosuolo, anche dell'area di superficie.
Allo stesso modo, non rileva che fosse titolare o meno di concessione, dato che le CP_4 occupazioni abusive, ossia quelle per le quali non è stata rilasciata l'autorizzazione o concessione, sono comunque soggette al pagamento del canone (cfr. artt. 63, co. 2, lett. g,
d.lgs. 446/97 e 3, co. 8, Reg. di sulla irrilevanza della presenza o meno di CP_3 CP_2 una concessione, essendo il presupposto del tributo costituito dall'uso particolare di un bene di proprietà pubblica, vds. ex ceteris, Cass., 6.08.2009, n. 18.037).
Pervero, questa Corte ha già affermato, nelle proprie sentt. n. 17/2025 e 957/2024, che la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica a suo tempo rilasciata dallo Stato ad un concessionario autostradale tiene luogo del titolo amministrativo per l'occupazione
12 dello spazio sovrastante le aree o le strade comunali e che, per questo, l'occupazione di detto spazio aereo con un viadotto non può considerarsi abusivo.
Nondimeno, il tema della natura dell'occupazione dello spazio sovrastante c.so SU è stato introdotto da al solo fine di negare la sussistenza dei presupposti impositivi del Pt_1
canone per la presenza del cavalcavia in esame, e non per contestare, in via di subordine, anche l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27, co. 2, del Regolamento
COSAP di er il caso di occupazione abusiva – che non forma oggetto di uno specifico CP_2
motivo di impugnazione.
La cognizione di questa Corte, pertanto, volendo dare continuità ai propri precedenti, non
Con può estendersi alla rideterminazione delle somme richieste da e, per essa, dal Comune di in punto alla maggiorazione per occupazione abusiva di spazi pubblici o equiparati. CP_2
3.5.3 – Ai sensi dell'art. 2, co. 2, del Codice della strada:
“Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
(…)
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
21
F - Strade locali;
(…)”.
Il comma 7 dell'art. 2 Codice della strada, richiamato dall'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97, prevede, a sua volta:
“Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Il sovrappasso autostradale che supera c.so SU, in Comune di occupa lo spazio CP_2 sovrastante una strada urbana del Comune di così come definita dall'art. 2, co. 7, CP_2
d.lgs. 285/92, e i relativi piloni di sostegno della struttura insistono sul sedime stradale dello stesso c.so SU (vds. la CTU di primo grado, pag. 12-14).
L'ulteriore argomento della difesa appellante per cui le interferenze dei sovrappassi autostradali con c.so SU non apparterrebbero al demanio o al patrimonio indisponibile del ma costituirebbero una pertinenza autostradale alla stregua di fascia di Controparte_2
rispetto (tema sul quale vi è contrasto: il Comune di sostiene di aver formalmente CP_2
13 accettato, con la delibera del Consiglio Comunale n. 131 del 29.11.2006, la consegna dall'ANAS del tratto della S.S. n. 25 “del Moncenisio” dal Km.14+800 al Km.15+634 per complessivi 834 metri lineari, a prescindere dal permanere dell'intestazione catastale di essa in capo ad VA), è a ben vedere priva di rilevanza: l'art. 63, co. 1, d.lgs. 446 cit., dettando una disciplina speciale per il COSAP che prevale sulle definizioni generali delle opere stradali, equipara, infatti, espressamente alle strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile degli Enti locali, “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Ai fini dell'assoggettamento al
COSAP, dunque, non importa stabilire il regime giuridico della porzione di c.so SU sottostante il viadotto autostradale, posto che detta area costituisce comunque “strada comunale” ai sensi dell'art. 2, co. 7, del Codice della strada, agli effetti di quanto prevede l'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97; e la giurisprudenza del Consiglio di Stato citata da Pt_1
riguardo alla classificazione delle strade sottostanti viadotti autostradali come pertinenze delle autostrade è del tutto inconferente nella fattispecie, riferendosi a casi (in materia edilizia e urbanistica o di demanio) nel quali non viene in rilievo la speciale disciplina dettata dall'art. 63, co. 1, ult. periodo, d.lgs. 446/97 ai fini CP_3
Analogamente e per le stesse ragioni dell'equiparazione, sancita dall'art. 63, co. 1, ult. periodo, cit., delle aree demaniali o del patrimonio indisponibile dei Comuni alle strade comunali secondo l'art. 2, co. 7, d.lgs. 285/92, diviene privo di rilevanza pure l'altro argomento che il ponte autostradale insisterebbe anche su mappali di proprietà di terzi, diversi dal Comune di giacchè l'occupazione da prendere in considerazione per il CP_2
calcolo del COSAP è comunque soltanto la proiezione sulla strada comunale c.so SU dell'impronta della struttura (limitatamente al solo impalcato di risalita, essendo risultato l'impalcato di discesa in gestione ad VA S.p.A.: v. oltre).
Neppure è pertinente il richiamo all'art. 49, co. 5, d.l. 76/2020, che ha modificato l'art. 25 del
Codice della strada. Il testo modificato del Codice della strada è il seguente:
“
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1 [si tratta della concessione dell'Ente proprietario che autorizza la costruzione dell'attraversamento], le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.
14
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi
e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell'ente proprietario della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi
è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell'ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti, gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono, ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti proprietari, nonché i gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico
15 della finanza pubblica, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1- quater”.
La norma, come modificata, si riferisce alla proprietà delle “strutture che realizzano l'opera
d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi”, e in ogni caso fa salva la preventiva concessione dell'ente proprietario della strada attraversata (“ferma restando l'obbligatorietà della concessione di cui al comma 1”), ma il tema dell'appartenenza delle strutture che costituiscono il sovrappasso o cavalcava è comunque superato dall'equiparazione, come sopra, delle aree demaniali o del patrimonio indisponibile dei Comuni delle strade comunali ai sensi dell'art. 2, co. 7, d.lgs. 285/92. E' solo da aggiungere che il in quanto corrispettivo di una concessione, reale o CP_3
presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, è dovuto a prescindere dalla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo o dell'area soprastante, ma in relazione all'utilizzazione particolare che ne trae il singolo (Cass., n. 18.037/2009 cit.).
3.6 - Da ultimo, e sempre nell'ambito del secondo motivo di gravame, ritiene che nel Pt_1 caso di specie sia applicabile la speciale esenzione di cui all'art. 49 d.lgs. 507/93: sul punto, si dice, il Tribunale avrebbe omesso qualsivoglia considerazione in ordine alla particolare situazione soggettiva di quale società in controllo pubblico, che la esclude dal Parte_1
novero dei soggetti passivi del , infatti, non è assimilabile a qualsiasi altra CP_3 Pt_1 concessionaria autostradale, considerato che il suo Statuto, nel periodo d'interesse, prevedeva specifici limiti alla composizione della compagine sociale, imponendo che almeno il 51% del capitale sociale fosse “riservato agli Azionisti Enti Pubblici, Statali, regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di credito o Società a prevalente capitale pubblico”.
Anche questo rilievo è infondato.
L'art. 49, co. 1, d.lgs. 507/93, richiamato dall'art. 63 d.lgs. 446/97, nel testo vigente nel 2013, prevede:
“Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
16 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica …”.
è una società partecipata pubblica secondo il d.lgs. 175/2016 (non è una società in Pt_1
house, non bastando la sola riserva delle azioni di maggioranza a soggetti pubblici a qualificarla per tale: cfr. art. 16 d.lgs. 175/2016), che non rientra, come tale, tra gli Enti di cui all'art. 49, co. 1, lett. a, d.lgs. 507/93.
La circostanza che la proprietà del viadotto autostradale spetti allo Stato come bene demaniale è priva di rilievo ai fini di cui è soggetto passivo il gestore del viadotto CP_3
autostradale che occupa, di fatto, la porzione sovrastante una strada comunale (o un bene del demanio o del patrimonio indisponibile degli Enti locali), in quanto concessionario di costruzione e gestione di un'autostrada: così Cass., 10.06.2021, n. 16.395 e Id., 12.05.2017,
n. 11.886).
4. – Segue ancora, l'appello di : il terzo motivo di motivi di impugnazione. Pt_1
Con il terzo, articolato motivo di impugnazione, l'appellante contesta la decisione di primo grado lamentando l'“erronea interpretazione delle evidenze istruttorie e conseguente insussistenza dei presupposti oggettivi di applicazione del canone a e/o, comunque, Pt_1 erroneità della quantificazione dell'importo eventualmente dovuto”.
4.1 - Nel paragrafo a) in cui viene articolato il motivo, ricorda di aver proposto, Pt_1
Con subordinatamente all'accertamento della nullità della procedura esecutiva iniziata da , Con una domanda di accertamento negativo del credito rivendicato da e dal CP_2
Con
ma il Giudice di primo grado ha riconosciuto la debenza del preteso da
[...] CP_3 malgrado l'insussistenza di qualsivoglia elemento probatorio in ordine all'assoggettabilità di a tale canone: nel corso dell'istruttoria, infatti, sarebbe emerso, da un lato, che le Pt_1
aree in questione non sono, in modo prevalente, di proprietà del e, Controparte_2
Con dall'altro lato, che il viadotto oggetto della pretesa di e del non è di Controparte_2
competenza di . Pt_1
La circostanza che sia concessionaria dell'A32 Torino-NE non significa Pt_1
che il viadotto oggetto di lite rientri automaticamente nella competenza di tale tratta autostradale, essendo necessario individuare, innanzitutto, il punto di congiunzione della stessa con la tratta gestito da VA, per poi verificare a quale soggetto sia stata affidato, con la relativa concessione, il viadotto di che trattasi, che ben può (ed infatti, così è) non rientrare nella competenza di . Pt_1
17 Con Sarebbe stato onere di e del di dimostrare se ed in quali termini il Controparte_2 viadotto fosse riconducibile alla concessione dell'odierna appellante: tuttavia, nel corso del Con giudizio di primo grado, non solo non ha prodotto alcun documento che consentisse, in qualche modo, di ricondurre il viadotto in esame nell'alveo della concessione di , ma Pt_1
nemmeno ha fornito anche un solo elementare principio di prova su tale circostanza, essendosi limitata, sul punto, ad apodittiche affermazioni prive di riscontro.
Inoltre, tale attribuzione a non avrebbe potuto essere desunta, contrariamente a Pt_1 quanto ritenuto dal CTU e dal primo Giudice, dalla lettura dell'accordo relativo alla manutenzione stradale dello svincolo, sottoscritto tra e VA nel 2015, non solo in Pt_1 quanto formatosi successivamente all'annualità cui si riferisce il presente giudizio, ma anche avendo tale accordo un'efficacia limitata alle sole parti firmatarie, avendo ad oggetto la mera gestione pratica della manutenzione del tratto stradale, senza nulla rilevare in ordine alla titolarità delle aree.
4.1.1 – Occorre anzitutto premettere che, ai fini della individuazione del soggetto passivo quando l'occupazione di spazi comunali o equiparati avvenga attraverso un'opera CP_3 pubblica, ciò che rileva è il soggetto gestore dell'opera.
Ha infatti affermato la giurisprudenza (così la Cass., 16.395/2021 cit.) che nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale (o equiparati), da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, la stessa società è soggetto passivo del canone in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale;
presupposto, cioè, per l'individuazione del soggetto obbligato è
l'attività di gestione economica e funzionale dell'opera pubblica, effettuata dalla società concessionaria per conto dello Stato o di altro soggetto esente, mentre non rileva che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione.
4.1.2 - è concessionaria di costruzione e gestione dell'autostrada A32 – Torino – Pt_1
NE, in forza di convenzione n. 13060 del 26.06.1973, approvata con decreto interministeriale n. 1996 del 26.06.1973, e di successiva convenzione con ANAS in data
22.12.2009, che affida la gestione dell'autostrada alla stessa società.
VA è invece concessionaria di costruzione e gestione delle autostrade A5 Torino-Ivrea
– Quincinetto e A 4-5 Ivrea – Santhià, nonché del sistema autostradale tangenziale Torino
(c.d. SATT o A55), in forza di convenzione n. 12757 del 21.12.1972, approvata con decreto
18 interministeriale n. 3954 del 21.12.1972, e di successiva convenzione con ANAS del
7.11.2007, che affida la gestione delle autostrade e del sistema autostradale tangenziale di
Torino alla stessa società.
Con Le aree oggetto di avviso di accertamento emesso da sono quindi riferibili a in Pt_1 quanto concessionaria ANAS della gestione e dell'esercizio della Torino Parte_2
NE (A 32) lungo la quale si trova il cavalcavia che attraversa Corso SU.
Tuttavia, lungo il viadotto di c.so SU, in Comune di si trova il punto di congiunzione CP_2 tra l'autostrada A32, gestita da , ed il tratto della tangenziale gestito da VA. Pt_1
4.1.3 – Ora, come rileva il CTU (pagg. 33-34 dell'elaborato), non ha mai contestato Pt_1
in atto introduttivo di primo grado e nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di avere la concessione del viadotto in quanto esterno all'autostrada A32, di cui è concessionaria, ma si è limitata a dire (pagg. 9 e 10 dell'atto di citazione) che né la convenzione con ANAS del 22.12.2009 per la gestione della A32, né l'atto aggiuntivo di detta convenzione dell'8.09.2017 facevano riferimento al in favore del e che, CP_3 Controparte_2 comunque (pag. 11), l'uso dello spazio sovrastante c.so SU sarebbe riferibile alla stessa concessione di costruzione e gestione affidata dallo Stato a , e non ad un'autonoma Pt_1 volontà di essa società di limitare l'utilizzo dello spazio sovrastante una strada comunale. Con
, inoltre, sempre in atto di citazione, ha bensì contestato che abbia ricompreso Pt_1
nel calcolo del COSAP delle aree riconducibili alla società VA, ma non le ha in alcun modo identificate;
ha solo precisato, al riguardo, che l'area indicata nell'avviso di accertamento atterrebbe in parte ad uno svincolo di collegamento tra l'autostrada A32 con il tratto della tangenziale nord di Torino gestito da VA, come concessionaria ANAS;
ha poi richiamato “in via subordinata” la convenzione da tempo siglata con VA per il riparto della gestione del cavalcavia, nel senso che l'impalcato di salita spettasse a e che Pt_1 invece l'impalcato di discesa spettasse ad VA (pagg. 12-13 citazione: “… occorre ancora considerare che in ogni caso e VA spa hanno da tempo convenuto modalità Parte_1
di gestione dello svincolo, anche per ragioni di carattere pratico specificando come la manutenzione dell'impalcato di salita sia attribuita a e la manutenzione dell'impalcato Pt_1 di discesa sia attribuito ad VA spa, soggetto giuridico diverso e distinto da . L'area Pt_1
riferibile a con riferimento alla sola manutenzione (posto che come sopra precisato si Pt_1
tratta di aree non di proprietà di ) potrebbe al più essere quantificata in circa mq Parte_1
600 e non già di mq 1779 e pertanto, quandanche si ritenesse dovuto il preteso dal CP_3
si potesse ignorare il fatto che si tratta di aree di proprietà di VA spa, Controparte_2
19 il contestato avviso di accertamento deve essere in ogni caso disapplicato, perché connotato da evidente errore di quantificazione dell'importo, comunque non dovuto a titolo di per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi”). CP_3
Il CTU ha, perciò, dapprima acquisito, su indicazione del CTP di parte e con il Pt_1 consenso dell'altra parte, la citata convenzione con VA, risalente al 21.01.2015, ed ha successivamente ricostruito, sulla scorta della citata convenzione, le aree del cavalcavia affidate alla gestione dell'una e dell'altra.
Tale convenzione, che regola la gestione nelle situazioni di innesco, come nella specie, della tangenziale di Torino, tra l'altro, con la A 32 Torino – NE, è stata siglata il
21.01.2015 e da essa risulta, con riferimento al cavalcavia per cui è processo, che:
- l'impalcato di risalita (con direzione verso il ) è di competenza in base alla Pt_1 Pt_1 convenzione del 2015, ed occupa un'area di mq 884,86 ca.;
- l'impalcato di discesa (con direzione verso Torino) è di competenza VA, in base alla convenzione del 2015, ed occupa un'area di mq 1.124,02 ca.
La situazione è rappresentata graficamente nell'elaborato peritale come segue:
Il consulente dell'Ufficio ha, perciò, predisposto tre ipotesi di calcolo, l'una se si ritiene che sia il solo gestore del viadotto che attraversa c.so SU come gestore della A32 Pt_1
Con (vengono € 81.845, pari all'importo oggetto dell'avviso di accertamento di ), la seconda se si ritiene che nessuna area sia riferibile a in quanto non risulta intestataria di alcun Pt_1 mappale individuato (€ 0), e la terza se si attribuisce valenza retroattiva alla convenzione
SITAF/VA del 2015 (area gestita da , corrispondente all'impalcato di risalita di mq Pt_1
884,86: sono € 39.778,91).
20 4.1.4 – Il ragionamento seguito dal primo Giudice è stato questo: non è certo se la convenzione del 2015 avesse natura costitutiva o ricognitiva di una prassi preesistente, e se quindi valesse anche, come regolamento di fatto dei rapporti tra e VA, anche Pt_1 nell'anno 2013; ma la prova del presupposto del canone, ossia l'occupazione da parte del Con gestore dell'opera, grava su (o il Comune di , come titolare del credito, e nella CP_2
Con specie, la prova dell'integrale “spettanza” di tutto il cavalcavia a non l'ha fornita;
Pt_1 quindi, si è scelto la soluzione della convenzione 2015, ossia della gestione dell'opera solo pro parte (per l'impalcato di risalita).
Il Tribunale ha perciò ridotto l'importo a titolo di COSAP ad € 39.778,91 e, sul punto, non vi Con è appello incidentale di o del e l'assenza di un appello incidentale di Controparte_2
Con
(o del che rimetta in discussione la quantificazione del COSAP, Controparte_2
effettuata considerando la convenzione SITAF-VA del 2015, impedisce a questa Corte di dichiarare dovuta la somma originaria di € 81.845, calcolata sul presupposto della spettanza alla sola della gestione del cavalcavia ora in esame – pena incorrere in CP_4 un'ultra-petizione.
La decisione di questo Giudice d'appello non può, cioè, essere che di eventuale conferma
(od eventualmente di riduzione: v. oltre) della quantificazione operata dal Giudicante di
Con prime cure, mentre gli resta precluso di attribuire ad (e al la maggior Controparte_2 somma di € 81.845, originariamente richiesta con l'avviso di accertamento.
4.1.5 - La soluzione fornita dal Tribunale merita di essere condivisa nelle sue conclusioni, sia pure con una diversa motivazione.
L'argomento della convenzione con VA del 21.01.2015 è stato introdotto da col Pt_1
dire, già in atto di citazione, che i rapporti con la società gestore della tangenziale nord di
Torino riguardo al viadotto per cui è causa – che pure corrisponde ad un tratto della A32, in gestione a - erano “da tempo” regolati nel senso che gestisse l'impalcato di Pt_1 CP_4 risalita e VA l'impalcato di discesa;
la convenzione è stata poi acquisita col consenso delle parti proprio attraverso il consulente di parte . Pt_1
Tali affermazioni, accompagnate dalla produzione, in sede di operazioni peritali, del testo della convenzione, assumono il significato di una specifica allegazione fattuale per cui gli accordi sulla “gestione” del cavalcavia su c.so SU erano “da tempo” quelli formalizzati nel predetto accordo del 2015, tenuto anche conto della preesistenza al 2015 dei problemi di intreccio di competenze tra e VA in quel punto di innesto tra la A32 e la Pt_1 tangenziale nord di Torino, e delle “ragioni di carattere pratico” inerenti “la manutenzione”
21 dell'impalcato di risalita e dell'impalcato di discesa, menzionate nell'atto di citazione di primo grado.
Dunque, tali affermazioni equivalgono a riconoscere alla predetta convenzione del 2015 un contenuto ricognitivo di una prassi preesistente, intercorsa tra e VA già dagli anni Pt_1
precedenti (quindi, anche nel 2013, cui si riferisce il COSAP in discussione), e non innovativo rispetto ad una diversa precedente regolamentazione sulla gestione dell'opera pubblica.
Quello che è certo, a tutto concedere, è che non può negare tout court di essere il Pt_1
gestore del viadotto, come circostanza rilevante ai fini della soggezione al proprio CP_3 perché il viadotto è parte dell'autostrada A32, di cui è concessionaria di costruzione Pt_1
e gestione;
così come non può pretendere di affermare ora, in questo grado di Pt_1 appello, che quell'accordo con VA ha una rilevanza meramente interna, a meno di contraddire le sue stesse difese di primo grado e riconoscersi, con ciò, responsabile verso
Con
e il (che sono soggetti terzi rispetto alla convenzione) per l'intero Controparte_2
cavalcavia, che fa parte della A32, e non per il solo impalcato di risalita.
4.2 - Nel paragrafo b) del terzo motivo, contesta le modalità di calcolo del canone in Pt_1
concreto adottata dal Giudice di primo grado: il Tribunale avrebbe dovuto verificare il rispetto delle previsioni normative dettate in materia di limitando il calcolo di tale canone CP_3
alla sola proiezione sul tratto stradale di competenza comunale del viadotto asseritamente attribuito a . Pt_1
Non è corretta l'affermazione del Giudicante di prime cure secondo cui sarebbe tardiva
“l'osservazione del CTP attoreo (pag. 36 CTU), circa il fatto che la proiezione a terra dell'impalcato di competenza della limitatamente alla strada comunale sarebbe Pt_1 inferiore a quello sopra riportato”, giacchè l'indicazione delle modalità di calcolo del COSAP rappresenta una mera difesa, finalizzata ad individuare i criteri giuridici di corretta quantificazione di tale canone.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto di tenere conto non solo della strada comunale, ma anche di tutte le sue pertinenze ed accessori, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le “pertinenze ed accessori” della strada considerati ai fini del preteso calcolo e la loro estensione.
Seguendo i criteri legislativi, il CTP di ha ricalcolato l'estensione dell'occupazione di Pt_1
in mq 391 circa (ossia la proiezione su c.so SU dell'impalcato di risalita, ritenuto il Pt_1 solo di competenza ), pervenendo a quantificare il preteso canone in € 7.429, per un Pt_1
22 totale complessivo di € 17.583,56, comprensivo di sanzioni e spese di notifica. Tale conclusione è stata anche accolta e condivisa dal CTU.
Pertanto, ove si ritenesse che è tenuta al pagamento del COSAP, quest'ultimo Pt_1 andrebbe quantificato in € 7.429.
Tale secondo profilo in cui si articola il terzo motivo di impugnazione è fondato.
4.2.1 - L'osservazione del CTP alla misurazione della proiezione a terra del cavalcavia, effettuata dal tecnico dell'Ufficio, per cui essa andava riferita non all'intera proiezione a terra del viadotto, ma solo alla proiezione a terra limitatamente alla strada comunale, non integra un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa – non soggetta, come tale, alle preclusioni degli artt. 167 e 183 c.p.c.; allo stesso modo, l'affermazione del primo Giudice per cui la misurazione originaria in mq 884,86 sarebbe quella corretta perché essa deve comprendere anche tutte le pertinenze e gli accessori della strada comunale (come si desumerebbe dal riferimento, contenuto nell'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97 alle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio), non trova riscontro nelle verifiche compiute dal CTU, che semplicemente rettifica la proiezione del cavalcavia sulla “strada comunale” senza ulteriori specificazioni, accogliendo le osservazioni del tecnico di parte . Pt_1
4.2.2 - Tale osservazione – respinta dal primo Giudice col dire che essa era tardiva – è stata invero riconosciuta come corretta dal CTU, e tale va in effetti ritenuta da questa Corte a motivo del fatto che è assoggettabile a ex art. 63, co. 1, d.lg. 446/97 la sola area CP_3
corrispondente alla proiezione del cavalcavia su c.so SU, complessivamente pari a mq
812,88 e a mq 391 se si considera, secondo la convenzione SITAF-VA del 2015, il solo impalcato di risalita.
Il minor importo dovuto è perciò quello di € 17.583,56 (comprensivo di interessi e sanzioni) rispetto alla maggior somma stabilita dal Tribunale in € 39.778,91.
§ 5. – Conclusioni e spese.
L'appello deve, in conclusione, essere parzialmente accolto con la rideterminazione dello Con importo dovuto da ad e, per essa, al per COSAP relativa al Pt_1 Controparte_2
2013 in € 17.583,56, con interessi e sanzioni (€ 7.429 per il solo canone).
Il parziale accoglimento del gravame comporta la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico di
, soccombente in grado maggiore. Pt_3
23 Le spese di questo grado vanno liquidate sui medi tariffari e prendendo a base l'importo originario del credito, pari ad € 81.845 (il criterio dell'art. 5, co. 1, d.m. 55/2014, per cui nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo al riconosciuto e non al domandato, vale solo “di norma”, e qui può essere preso a riferimento la somma oggetto Con dell'accertamento negativo, perché è su di essa, e sui relativi presupposti, che si è dovuta difendere fin dall'inizio); va inoltre esclusa, per questo grado di giudizio, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Per le spese del primo grado, si ritiene di confermare la liquidazione fattane dal primo
Con Giudice, che le ha determinate in € 9.000 (la condanna per i 2/3 a favore di assomma infatti ad € 6.000), oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro e contro il vverso la sent. n. 2729/2022,
[...] CP_1 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Torino in data 22.06.2022, con atto di citazione notificato in data
20.01.2023:
a) in parziale accoglimento dell'appello, accerta che il COSAP dovuto da per Parte_1 il 2013 ad e, per essa, al ammonta, ad € 17.583,56 per CP_1 Controparte_2 canone, interessi e sanzioni, di cui € 7.429 per solo canone;
b) conferma la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio sostenute da CP_1 in € 9.000, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in € 9.991, oltre CP_1
IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
d) condanna alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo Parte_1
grado di giudizio in favore di liquidate come ai punti precedenti, nella misura CP_1
della metà, dichiarando compensate le spese per la restante metà.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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