CASS
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2025, n. 35405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35405 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RC MA AL CC - 08/10/2025 R.G.N. 22291/2025 AN CH SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IN, nato a [...] il giorno 06/12/1985 rappresentato ed assistito dall’avv. LU Poziello - di fiducia avverso l’ordinanza in data 29/4/2025 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 aprile 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola in data 3 aprile 2025 con la quale era stata disposta nei confronti di IN LA, l’applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 3, e 112, comma 1, cod. pen., nonché 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quater, comma 4, 61 n. 7, cod. pen. In estrema sintesi, si contesta all’indagato di essersi associato con GE RE, SA ES, FE ER, IE GR, AN IT e AN Prezioso, oltre che con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di commettere una serie indeterminata di rapine ai danni di imprenditori in procinto di versare ingenti somme di denaro presso istituti bancari (capo 1 della rubrica delle imputazioni), nonché di avere concorso in cinque rapine pluriaggravate dettagliatamente indicate nelle imputazioni ai danni di LU TA (capo 2), di LU AR (capo 3), di GI Di OR (capo 4), di AL IE (capo 5) e di CO AV TI (capo 6) consumate in un arco temporale ricompreso tra il giorno 11 novembre 2022 ed il 17 maggio 2023. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 292 e 649 cod. proc. pen. ed in relazione al mancato riconoscimento del bis in idem cautelare. Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che la vicenda di rapina di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni che ha visto come persona offesa LU TA era Penale Sent. Sez. 2 Num. 35405 Anno 2025 Presidente: AN GI Relatore: AL RC MA Data Udienza: 08/10/2025 già stata oggetto di un precedente provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord in data 17 maggio 2023, provvedimento poi annullato in sede di riesame dal medesimo Tribunale in data 12 giugno 2023. Si duole parte ricorrente del fatto che nell’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’eccezione relativa al bis in idem cautelare, sono stati indicati come “elementi nuovi” gli esiti delle perquisizioni compiute dalla Polizia Giudiziaria il giorno 20 maggio 2023 e rileva che detti elementi consistono nel rinvenimento e sequestro di capi di abbigliamento del tutto comuni privi di qualsiasi connotazione univocamente indiziaria. Non sarebbe quindi sufficiente il fatto che tali elementi non risultano essere stati valutati dal Tribunale del riesame nell’ordinanza del 12 giugno 2023 ai fini dell’esclusione del dedotto bis in idem, ciò in quanto il concetto di “novità” degli elementi implica la loro non conoscibilità al momento della precedente ordinanza e non può essere fatto coincidere con il mero mancato esame degli elementi stessi, peraltro già presenti nel fascicolo procedimentale utilizzato per l’adozione dell’originario provvedimento. A ciò si aggiunge che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente spiegato come la valutazione di tali elementi abbia modificato l’originario quadro indiziario.
2.2. Vizio di motivazione apparente in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Come già evidenziato nel precedente motivo di ricorso, secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale non poteva limitarsi ad affermare l’esistenza di “elementi nuovi” ma avrebbe dovuto fornire una valutazione concreta, puntuale e specifica motivazione circa la loro effettiva incidenza sull’apparato indiziario, cosa che ha omesso di fare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso che, come sopra evidenziato, verte esclusivamente sulla rapina di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni e nel quale non si eccepisce nel dettaglio la sussistenza della complessiva gravità indiziaria a carico del ricorrente ma solo la violazione del principio del bis in idem cautelare, è manifestamente infondato in relazione ad entrambe le sue articolazioni che appaiono sovrapponibili e meritevoli di trattazione unitaria. In via preliminare occorre ricordare che già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01) hanno chiarito che «Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame». In tempi più recenti questa Corte ha poi ulteriormente ribadito che «In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali» (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01). Orbene, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata (pagg. da 19 a 23), nel caso in esame sono stati evidenziati elementi nuovi che hanno consentito una rivalutazione degli elementi cautelari, comunque motivatamente ricostruiti nel loro complesso. 2 Il Tribunale del riesame nella propria ordinanza del 12 giugno 2023 (i passaggi della quale risultano testualmente riportati nell’ordinanza qui impugnata), trattando della posizione dell’indagato LA aveva evidenziato una serie di elementi legati alla posizione dell’allora indagato che meritavano un successivo ed ulteriore approfondimento con particolare riguardo agli spostamenti dello stesso nel giorno dei fatti ed all’esatta determinazione dell’orario di consumazione dell’azione delittuosa. Il Tribunale del riesame di Napoli nell’ordinanza qui impugnata ha evidenziato detti elementi “nuovi” che indubbiamente non erano stati dedotti e presi in considerazione nella precedente ordinanza del 12 giugno 2023. Trattasi non solo degli esiti delle perquisizioni eseguite dalla Polizia Giudiziaria il 23 maggio 2023, sicuramente successive all’emissione dell’originaria ordinanza cautelare da parte del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord del 17 maggio 2023 e comunque non valutati nell’ordinanza del 12 giugno 2023, ma anche della successiva ricostruzione dettagliata degli orari relativi alla commissione della rapina (elemento quest’ultimo non indicato nel ricorso in esame) che risulta essere stata consumata in un arco temporale (tra le 13:10 e le 13:40) del tutto compatibile con gli spostamenti del LA. Gli elementi, di indubbia novità, sopravvenuti all’emissione dell'ordinanza genetica del 17 maggio 2023 e comunque non presi in considerazione nell’ordinanza del Tribunale del riesame del 12 giugno 2023 consentono, in quanto tali, di ritenere che non si sia realizzato un giudicato cautelare su detti punti con la conseguenza che era ben possibile una rivalutazione degli elementi cautelari che tenesse conto anche di tali elementi. A ciò si aggiunge, che la difesa dell’indagato ha affermato ma non documentato che gli esiti delle perquisizioni del 17 maggio 2023 (come detto non conoscibili dal Giudice emittente il provvedimento genetico) siano stati comunque portati a conoscenza del Tribunale del riesame e da questo “trascurati” nella motivazione dell’ordinanza del 12 giugno 2023, il che caratterizza anche di assoluta genericità la doglianza sul punto. Per il resto non può il Collegio che constatare che nell’ordinanza oggetto del ricorso qui in esame sono stati evidenziati, con motivazione congrua e logica, gli elementi che hanno accresciuto la gravità indiziaria nei confronti del LA, si pensi oltre alla precisazione dell’arco temporale di consumazione dell’azione delittuosa al rinvenimento nella disponibilità dell’indagato di una maglietta dolcevita di colore nero marca MADD e di scarpe di colore nero con suola bianca marca ASICS che neppure la difesa del ricorrente contesta che siano state indossate il giorno 6 aprile 2023 nel corso della rapina ai danni del TA oltre alla chiave dell’autovettura Opel Astra targata DJ701TC, rinvenuta tra gli effetti personali dell’indagato ed utilizzata nel corso della rapina. Per il resto in presenza di un’ordinanza cautelare adeguatamente motivata in ordine alla gravità indiziaria e richiamata nel suo contenuto dal Tribunale del riesame, occorre solo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha 3 la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA AL GI AN 4
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29 aprile 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola in data 3 aprile 2025 con la quale era stata disposta nei confronti di IN LA, l’applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 3, e 112, comma 1, cod. pen., nonché 110, 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quater, comma 4, 61 n. 7, cod. pen. In estrema sintesi, si contesta all’indagato di essersi associato con GE RE, SA ES, FE ER, IE GR, AN IT e AN Prezioso, oltre che con altri soggetti allo stato non identificati, al fine di commettere una serie indeterminata di rapine ai danni di imprenditori in procinto di versare ingenti somme di denaro presso istituti bancari (capo 1 della rubrica delle imputazioni), nonché di avere concorso in cinque rapine pluriaggravate dettagliatamente indicate nelle imputazioni ai danni di LU TA (capo 2), di LU AR (capo 3), di GI Di OR (capo 4), di AL IE (capo 5) e di CO AV TI (capo 6) consumate in un arco temporale ricompreso tra il giorno 11 novembre 2022 ed il 17 maggio 2023. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 292 e 649 cod. proc. pen. ed in relazione al mancato riconoscimento del bis in idem cautelare. Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che la vicenda di rapina di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni che ha visto come persona offesa LU TA era Penale Sent. Sez. 2 Num. 35405 Anno 2025 Presidente: AN GI Relatore: AL RC MA Data Udienza: 08/10/2025 già stata oggetto di un precedente provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord in data 17 maggio 2023, provvedimento poi annullato in sede di riesame dal medesimo Tribunale in data 12 giugno 2023. Si duole parte ricorrente del fatto che nell’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’eccezione relativa al bis in idem cautelare, sono stati indicati come “elementi nuovi” gli esiti delle perquisizioni compiute dalla Polizia Giudiziaria il giorno 20 maggio 2023 e rileva che detti elementi consistono nel rinvenimento e sequestro di capi di abbigliamento del tutto comuni privi di qualsiasi connotazione univocamente indiziaria. Non sarebbe quindi sufficiente il fatto che tali elementi non risultano essere stati valutati dal Tribunale del riesame nell’ordinanza del 12 giugno 2023 ai fini dell’esclusione del dedotto bis in idem, ciò in quanto il concetto di “novità” degli elementi implica la loro non conoscibilità al momento della precedente ordinanza e non può essere fatto coincidere con il mero mancato esame degli elementi stessi, peraltro già presenti nel fascicolo procedimentale utilizzato per l’adozione dell’originario provvedimento. A ciò si aggiunge che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente spiegato come la valutazione di tali elementi abbia modificato l’originario quadro indiziario.
2.2. Vizio di motivazione apparente in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Come già evidenziato nel precedente motivo di ricorso, secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale non poteva limitarsi ad affermare l’esistenza di “elementi nuovi” ma avrebbe dovuto fornire una valutazione concreta, puntuale e specifica motivazione circa la loro effettiva incidenza sull’apparato indiziario, cosa che ha omesso di fare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso che, come sopra evidenziato, verte esclusivamente sulla rapina di cui al capo 2 della rubrica delle imputazioni e nel quale non si eccepisce nel dettaglio la sussistenza della complessiva gravità indiziaria a carico del ricorrente ma solo la violazione del principio del bis in idem cautelare, è manifestamente infondato in relazione ad entrambe le sue articolazioni che appaiono sovrapponibili e meritevoli di trattazione unitaria. In via preliminare occorre ricordare che già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01) hanno chiarito che «Le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame». In tempi più recenti questa Corte ha poi ulteriormente ribadito che «In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dalla Corte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello è di portata più ridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali» (Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01). Orbene, come correttamente evidenziato nell’ordinanza impugnata (pagg. da 19 a 23), nel caso in esame sono stati evidenziati elementi nuovi che hanno consentito una rivalutazione degli elementi cautelari, comunque motivatamente ricostruiti nel loro complesso. 2 Il Tribunale del riesame nella propria ordinanza del 12 giugno 2023 (i passaggi della quale risultano testualmente riportati nell’ordinanza qui impugnata), trattando della posizione dell’indagato LA aveva evidenziato una serie di elementi legati alla posizione dell’allora indagato che meritavano un successivo ed ulteriore approfondimento con particolare riguardo agli spostamenti dello stesso nel giorno dei fatti ed all’esatta determinazione dell’orario di consumazione dell’azione delittuosa. Il Tribunale del riesame di Napoli nell’ordinanza qui impugnata ha evidenziato detti elementi “nuovi” che indubbiamente non erano stati dedotti e presi in considerazione nella precedente ordinanza del 12 giugno 2023. Trattasi non solo degli esiti delle perquisizioni eseguite dalla Polizia Giudiziaria il 23 maggio 2023, sicuramente successive all’emissione dell’originaria ordinanza cautelare da parte del G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord del 17 maggio 2023 e comunque non valutati nell’ordinanza del 12 giugno 2023, ma anche della successiva ricostruzione dettagliata degli orari relativi alla commissione della rapina (elemento quest’ultimo non indicato nel ricorso in esame) che risulta essere stata consumata in un arco temporale (tra le 13:10 e le 13:40) del tutto compatibile con gli spostamenti del LA. Gli elementi, di indubbia novità, sopravvenuti all’emissione dell'ordinanza genetica del 17 maggio 2023 e comunque non presi in considerazione nell’ordinanza del Tribunale del riesame del 12 giugno 2023 consentono, in quanto tali, di ritenere che non si sia realizzato un giudicato cautelare su detti punti con la conseguenza che era ben possibile una rivalutazione degli elementi cautelari che tenesse conto anche di tali elementi. A ciò si aggiunge, che la difesa dell’indagato ha affermato ma non documentato che gli esiti delle perquisizioni del 17 maggio 2023 (come detto non conoscibili dal Giudice emittente il provvedimento genetico) siano stati comunque portati a conoscenza del Tribunale del riesame e da questo “trascurati” nella motivazione dell’ordinanza del 12 giugno 2023, il che caratterizza anche di assoluta genericità la doglianza sul punto. Per il resto non può il Collegio che constatare che nell’ordinanza oggetto del ricorso qui in esame sono stati evidenziati, con motivazione congrua e logica, gli elementi che hanno accresciuto la gravità indiziaria nei confronti del LA, si pensi oltre alla precisazione dell’arco temporale di consumazione dell’azione delittuosa al rinvenimento nella disponibilità dell’indagato di una maglietta dolcevita di colore nero marca MADD e di scarpe di colore nero con suola bianca marca ASICS che neppure la difesa del ricorrente contesta che siano state indossate il giorno 6 aprile 2023 nel corso della rapina ai danni del TA oltre alla chiave dell’autovettura Opel Astra targata DJ701TC, rinvenuta tra gli effetti personali dell’indagato ed utilizzata nel corso della rapina. Per il resto in presenza di un’ordinanza cautelare adeguatamente motivata in ordine alla gravità indiziaria e richiamata nel suo contenuto dal Tribunale del riesame, occorre solo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha 3 la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC MA AL GI AN 4